Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5318 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 14880/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14880/2022 promossa da:
La società con sede legale in Montesano sulla Marcellana (SA), Controparte_1
alla Via Vittorio Emanuele n°12, in persona del legale rapp.te p.t., sig. , Controparte_2
nato a [...] il [...], Cod. Fisc:
, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Alterio, C.F.: C.F._1
, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso C.F._2
il suo studio, corrente in Salerno (SA), alla via Renato De Martino, n°16
ATTRICE
contro
Con (di seguito anche ”), società di diritto Controparte_3
pagina 1 di 12
in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dott. P.IVA_2 CP_4
( ) e Dott.ssa (C.F. ), CodiceFiscale_3 CP_5 C.F._4
rappresentata e difesa nel presente procedimento dagli avv.ti Marco Sella
( , pec e Maria Lucia CodiceFiscale_5 Email_1
Tizzani (C.F. pec in virtù di procura in atti, C.F._6 Email_2
con domicilio presso lo studio dei suddetti procuratori (Studio Controparte_6
sito in Milano, via Gabrio Serbelloni,4.
[...]
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate in data 3-3-2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6-3-2025, il difensore di parte convenuta si richiamava ai propri scritti difensivi e il Giudice, in data 7-3-2025,
assegnava la causa a sentenza, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17-6-2022 la società Controparte_1
Contro (d'ora innanzi, per brevità, conveniva in giudizio Controparte_3
Con (di seguito anche ”), per sentirla condannare al risarcimento dei
[...]
danni in suo favore nella misura di euro 300.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella maggior o minor somma che l'On. Giudicante vorrà liquidare secondo pagina 2 di 12 il suo libero apprezzamento.
L'attrice assumeva che la convenuta si era resa inadempiente ad un patto di opzione per l'acquisto di tre terreni adibiti ad impianto di distribuzione carburanti di proprietà dell'istante, siti nei comuni di EN (CE), EL (SA) e Grumento Nova
Con (PZ), sottoscritto dalla D&P in data 29-6-2007 e accettato dalla in data 27-7-
2007.
Con In particolare, la D&P deduceva che la non avesse provveduto all'acquisto del terzo terreno sito nel comune di Grumento Nova, entro il termine previsto del 30-11-
2007, avendo perfezionato l'acquisto soltanto degli altri due terreni, e sulla base di tale premessa, assumeva di avere subito un danno sostanziatosi nella perdita dell'affare ( “La stipula dei contratto per l'acquisto degli altri terreni siti in EN
(CE) e EL (SA), avvalora maggiormente l'inadempimento, pur parziale, posto in
essere dalla società convenuta, la quale ha fatto marcia indietro in modo del tutto
ingiustificato, nonostante l'accettazione, con diritto al risarcimento dei danni nella
misura stabilita dal costo del terreno, oltre a tutti i danni patrimoniali e non
patrimoniali derivati alla società attrice. Pertanto, rispetto ai danni materiali per
l'odierna istante, essi si sono sostanziati nella perdita dell'affare, nella misura del
danno emergente e del lucro cessante, rispetto all'importo previsto nel contratto, oltre
la rivalutazione monetaria (contratto del 2007), con applicazione degli interessi
moratori trattandosi, nel caso de quo, di transazioni commerciali.”: pag.3 della citazione in riassunzione).
pagina 3 di 12 Si costituiva in giudizio parte convenuta, eccependo, in primo luogo,
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, per essere competente per territorio il Tribunale di Mantova, quale foro della convenuta, o in subordine il
Tribunale di Lagonegro, avendo la D&P sede legale a Montesano sulla Marcellana
(SA).
Con Nel merito la contestava le pretese attoree, sottolineando che l'istante non avesse fornito la prova della titolarità in capo ad essa del terreno in Grumento
Nova, evidenziando, anzi, che da una semplice ricerca catastale storica a nome dell'odierna attrice non risultavano alla stessa intestati (nemmeno in passato) terreni siti nel Comune di Grumento Nova (PZ).
Impugnava la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice, riferendo che nel 2020
Contro
Con il legale di scriveva alla la quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, replicava con lettera del 23.9.2020 (doc. 1), contestando i fatti descritti, in quanto non circostanziati, e si dichiarava disponibile ad addivenire ad un chiarimento
Contro della questione. Tuttavia, la senza provare a chiarire le reciproche posizioni,
instaurava l'odierno giudizio.
Concludeva chiedendo:
“In via preliminare
per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare:
- l'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore di quella del Tribunale di Mantova o
pagina 4 di 12 in subordine di quella del Tribunale di Lagonegro,
In via meramente subordinata nel merito
respingere ogni avversaria pretesa poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque
non provata.
In tutti i casi, con contestuale condanna di D&B ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il tutto per le
motivazioni esposte in narrativa.
In tutti i casi, con vittoria di spese e onorari, oltre IVA e CPA come per legge, oltre
accessori.”.
Il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 cpc e all'esito degli stessi, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In via preliminare, si osserva che va dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla convenuta.
Si premette che In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in pagina 5 di 12 base al profilo non (o non efficacemente) contestato. (Cassazione civile, Sez. VI,
sentenza n. 21769 del 27 ottobre 2016).
Come più volte già chiarito dalla S.C., la completezza è requisito di ammissibilità
dell'eccezione e, quindi, l'eventuale incompletezza può essere rilevata anche d'ufficio dalla stessa Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza (conf. Cass.
22510/2016; 26094/14; 5725/13; Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 21941 del
10/09/2018).
Secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, in tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c. (cioè
dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda)
comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (Cass. n.20597/2018; Cass. n. 26094 del
2014; conforme a Cass. 5725 del 2013).
Ebbene, nella fattispecie in esame, nulla viene prospettato, né dedotto nella comparsa di risposta in ordine all'inesistenza, nel circondario di Napoli, di uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda (nulla viene contestato con riferimento al momento di collegamento territoriale di cui all'art.19 pagina 6 di 12 comma 1, secondo inciso cpc).
Inoltre, quanto al criterio del “forum contractus”, parte convenuta si è limitata ad affermare nella comparsa di risposta che l'asserzione di parte attrice, secondo cui il patto di opzione sarebbe stato sottoscritto a Napoli, non si fonderebbe su alcun documento, senza, però, indicare quale sia il giudice territorialmente competente in base al momento di collegamento del luogo in cui è sorta l'obbligazione.
Ciò posto, la domanda attorea va reputata inammissibile per difetto di ius
postulandi del difensore di parte attrice, stante l'inesistenza della procura alle liti.
Ed infatti, la procura alle liti depositata dall'attrice all'atto della sua costituzione in giudizio fa espresso riferimento ad un giudizio di esecuzione, mentre il presente procedimento non è un procedimento di esecuzione, bensì di cognizione (si legge nella procura: “conferisco a voi Avv Dario Alterio mandato speciale a
rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio di
esecuzione, comprese le fasi incidentali e di opposizione con ogni più ampia facoltà
di legge, compresa quella di proporre ricorsi, motivi aggiunti e memorie, domande
nuove e riconvenzionali, di chiamare terzi in causa e in garanzia, di integrare il
contraddittorio, di deferire giuramento, di farsi sostituire da altri difensori,
delegandovi a sottoscrivere il presente e ogni altro atto del procedimento, con ogni
facoltà di legge e con autorizzazione a transigere e rinunziare, dando sin da ora
rato e valido il Vs.operato…).
La procura alle liti in esame non è, dunque, riferibile al presente procedimento;
d'altra parte, non può non essere evidenziato che la stessa risulta rilasciata all'Avv.Alterio in data 30-3-2020, ossia oltre due anni prima della instaurazione del pagina 7 di 12 presente giudizio;
ciò che vale ad avvalorare la tesi della non pertinenza della detta procura alla presente causa.
L'inesistenza della procura alle liti, nella fattispecie in esame, è determinata anche da altri elementi: la procura risulta rilasciata da che, Controparte_2
contrariamente a quanto indicato nella procura stessa, non era il legale rappresentante della D&P (v. visura storica della D&P versata in atti;
la stessa attrice, nelle note scritte depositate il 11-3-2024, ha affermato che è Controparte_2
stato indicato erroneamente come legale rapp.te della società istante nell'atto introduttivo).
Inoltre, nella procura alle liti si definisce legale rappresentante pro Controparte_2
tempore della società ( si legge in alto alla procura: Io sottoscritto sig CP_2
, , in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] CodiceFiscale_7
della società), ma la società non viene indicata con la sua denominazione sociale,
né risulta apposto il timbro della società in calce alla procura, di talchè non vi è
alcun elemento certo, che consenta di ritenere che quella procura sia stata conferita all'Avv.Alterio in nome e per conto della Parte_1
L'art. 182 c.p.c., comma 2, (nella sua formulazione applicabile ratione temporis) non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite"
(Cassazione, Sez.Unite, n.37434/2022).
Il dato letterale non supporta l'opposta opinione e, anzi, suffraga l'idea che la legge non abbia inteso contemplare l'inesistenza (peraltro fenomeno, per così dire, esterno ed pagina 8 di 12 estraneo alla categoria giuridica dell'atto viziato in senso proprio), avendo inteso considerare la procura affetta da nullità.
Dice la norma siccome novellata (prima della riforma Cartabia), "Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa".
La categoria del vizio inficiante la procura e', per espressa e testuale disposizione, quella della nullità. Nullità emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il vizio che l'affetta, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova procura. Quest'ultima opzione non contempla affatto che una procura possa non essere esistita, ma, ben diversamente, che la parte possa sanare il vizio, implicante nullità,
mediante un nuovo rilascio.
Diversamente si sarebbe dovuto divisare ove, a fianco dell'ipotesi della nullità, la legge avesse espressamente previsto quella dell'inesistenza.
A tutte le considerazioni svolte consegue che la domanda va reputata inammissibile.
Appare, in ogni caso, opportuno rilevare che la domanda è infondata anche nel merito.
pagina 9 di 12 Ed invero, l'istante lamenta l'inadempimento da parte della convenuta degli impegni assunti con il patto di opzione del 29-6-2007, accettato il 27-7-2007, non
Con avendo la , a suo dire, proceduto all'acquisto del terreno sito in Grumento Nova.
Ebbene, come eccepito sin dalla prima difesa da parte convenuta, la D&B non ha fornito prova alcuna della titolarità, in capo ad essa, delle due particelle di terreno n. 316 e 545 del foglio 17 del Comune di Grumento Nova, indicate nel patto di opzione come di proprietà della D&B.
Non vale a comprovare la detta proprietà l'atto notarile di compravendita del 20-
12-2011 repertorio n.64665, con il quale e Persona_1 Persona_2
vendevano a il suolo sito nel Comune di Grumento Nova, riportato Parte_2
nel catasto terreni del Comune di Grumento Nova al foglio di mappa 17 particella
805.
Ed infatti, la detta vendita veniva conclusa tra gli alienanti e in Parte_2
proprio.
A nulla rileva che fosse all'epoca (e a tutt'oggi) la legale Parte_2
rappresentante della posto che, in ogni caso, il contratto di Controparte_1
compravendita veniva stipulato tra i venditori e in proprio e non già Parte_2
Contro quale legale rappresentante della società
A ciò si aggiunga che il detto contratto di compravendita aveva ad oggetto soltanto un porzione del terreno indicato nel patto di opzione (particella 805, ex particella pagina 10 di 12 545, come si ricava dal preliminare, depositato dall'attrice, registrato il 23-2-
2009, in cui la particella 805 viene indicata come ex 545; la convenuta ha anche depositato documentazione da cui si evince che la particella 805 deriverebbe da un frazionamento della particella 736, a sua volta derivante da un frazionamento della particella 545 nelle particelle 736 e 737). Il patto di opzione per cui è causa prevedeva, invece, l'acquisto, da parte della convenuta, di due particelle site nel
Comune di Grumento Nova, la particella 316 e la particella 545, e, quindi, di un appezzamento di terreno di maggiore estensione rispetto a quello che ha formato oggetto dell'atto notarile di vendita del 20-12-2011, repertorio n.64665.
Ancora, si osserva che dalla missiva del 11-9-2007, trasmessa da e Controparte_2
dalla D&P alla Ies, depositata dalla stessa attrice, si ricava che l'atto di acquisto del territo sito in Grumento Nova e la voltura delle autorizzazioni sarebbero avvenuti
“entro e non oltre la data del 30-11-2007”. (v.anche punto 3 dell'atto di riassunzione), laddove, invece, il contratto di compravendita concluso da
[...]
interveniva ben 4 anni dopo (il 20-12-2011). Pt_2
Infine, si evidenzia che non si può tenere in alcun conto della documentazione depositata da parte attrice in data 11-3-2024 in allegato alle note di trattazione scritta (visura di mappa catastale e tavola progettuale dell'impianto di distribuzione carburanti del marzo 2005, a firma del geom. , trattandosi di Controparte_7
documentazione prodotta tardivamente, successivamente allo spirare del termine di cui all'art.183 comma 6 n.2 cpc, e, pertanto, inammissibile.
pagina 11 di 12 La domanda va, dunque, rigettata.
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi, per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante la semplicità delle questioni affrontate e il mancato espletamento di un'attività di istruzione probatoria.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art.96 cpc, richiesta da parte convenuta nei confronti della controparte, posto che, sulla base degli atti, non si ravvisa né mala fede, né colpa grave nel comportamento della CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
Contro
-rigetta la domanda proposta dalla società Controparte_1
-condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 11.229,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
-respinge la domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 cpc, formulata dalla convenuta.
Napoli, 28-5-2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 12 di 12