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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20040 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20040/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Enrico Mirti della Valle nell'interesse di e Parte_1
dall'avv. Giuseppe Cincotta per e (eredi di Controparte_1 Controparte_2 [...]
) sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi Per_1
dell'art. 127 ter c.p.c. in data 20/12/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento del 28/10/2021 e poi reiterato) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
, (C.F. e , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), nella qualità di eredi della defunta (o C.F._2 Persona_1
) nata a [...] il [...] e deceduta il 30/6/2016, elettivamente Persona_2
domiciliate in Lipari via Prof. Carnevale n.110, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Cincotta, che le rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente dall'avv.
Marcello Bonaventura giuste procure in atti. Attrici
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._3
ME, Via P. Romeo, 4, presso lo studio degli Avv.ti Giorgio ed Enrico Mirti Della
Valle che la rappresentano e difendono giusta procura in atti. Convenuta
Avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile.-
Pag. 1 a 12 R. G. n. 20040 / 2019
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 22.04.2014 (dante causa delle Persona_1
odierne attrici) conveniva in giudizio , al fine di ottenere il rilascio Parte_1
dell'immobile sito in Comune di Lipari isola di OM (ME) via Pola, ad essa assegnato, unitamente ai coeredi , e , , Persona_3 Persona_4 CP_3
ed nella misura di un terzo ciascuno, in forza della sentenza n. Persona_5 CP_4
158/2005 pronunciata dalla Corte di Appello di ME, divenuta definitiva a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione contro la stessa proposto (Sentenza n. 1272/2013 Cass.).
Parte attrice rappresentava che la aveva acquistato l'immobile conteso, sito in _1
Comune di Lipari isola di OM (ME) via Pola, confinante a nord con strada comunale Pola, a sud ed est con strada vicinale, al catasto fabbricati del Comune di
Lipari foglio 24 particelle 7 sub 3 e 51 sub 3, in pendenza del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, dalla coerede risultata _6
assegnataria del bene all'esito del primo grado di giudizio, ma non del secondo, conclusosi con la citata sentenza n. 158/2005 in forza della quale, in questa sede, si chiedeva il rilascio del predetto cespite ereditario.
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario con ordinanza del
30.05.2017, erano concessi i termini ex art. 183 c.p.c.; quindi, la causa R.G. n. 879/14 che era stata introdotta innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., era rimessa per la riassegnazione ad altro magistrato presso la sezione distaccata di Lipari, disposta con decreto del 08.04.2019. Deceduta, nelle more, l'originaria ricorrente, la causa era in questa sede riassunta dalle sue aventi causa, le quali facendo proprie le difese spiegate dalla madre, chiedevano accertarsi la detenzione senza titolo da parte della del predetto immobile sito in via Pola di OM, con condanna Parte_1
della stessa “all'immediato rilascio e consegna in favore della del Persona_1
Pag. 2 a 12 R. G. n. 20040 / 2019
detto immobile, libero e sgombro da persone e/o cose intruse, nonché al risarcimento per lite temeraria e alla rifusione delle spese di causa”.
Costituendosi con comparsa del 23.09.2019 contestava Parte_1
l'istaurazione del giudizio mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c., in luogo del rito ordinario, non vertendosi in ipotesi di restituzione di immobile, fattispecie che avrebbe quale presupposto la sussistenza di rapporti obbligatori tra le parti (ad es. locazione), ma di rivendica di immobile legittimamente detenuto in forza di acquisto, ossia di fattispecie che avrebbe ad oggetto lo stesso titolo proprietario, con conseguente dichiarazione di “inammissibilità della domanda di restituzione proposta da parte avversa con ricorso sommario ex art. 702 bis.”
Adduceva la legittimità della propria detenzione dell'immobile controverso, in qualità di comproprietaria unitamente al defunto marito ( ), in forza Controparte_5
dell'acquisto dagli stessi effettuato, della quota indivisa di proprietà della coerede
, giusto atto di compravendita rogato in TA , in data 15 _6 Per_7
giugno 1973. Rappresentava inoltre che la legittimità della propria detenzione dell'immobile si fondava, oltre che sul suo acquisto, anche sui diritti ereditari spettanti a , successivamente acquistati dalla sua avente causa _6
, in pendenza del giudizio di divisione. Persona_8
Contestava la mancata evocazione in giudizio dei propri figli ed CP_6 CP_7
litisconsorti necessari, in quanto comproprietari unitamente ad essa
[...]
dell'immobile conteso, quali aventi causa del defunto padre.
La resistente eccepiva altresì la prescrizione dell'azione di retratto successorio ex art. 732 c.c. in capo ai coeredi avendo essi instaurato il giudizio di divisione Per_1
esclusivamente nei confronti della coerede , propria dante _6
causa (alienante) e non nei confronti degli acquirenti in capo ai quali Parte_2
si sarebbe ormai consolidato il titolo di proprietà per decorso del tempo.
Pag. 3 a 12 R. G. n. 20040 / 2019
In subordine, in caso di condanna alla restituzione dell'immobile, rivendicava il proprio diritto a percepire la corresponsione del conguaglio in denaro, disposto dalla sentenza della Corte d'Appello di ME n. 158/05 R.G., a carico degli assegnatari ed a favore dei coeredi risultati non assegnatari all'esito del giudizio, tra cui appunto
, propria dante causa. A supporto della pretesa, esponeva che il _6
diritto ad ottenere il conguaglio le sarebbe derivato dall'acquisto dei diritti ereditari della , sulla base alla scrittura privata con la quale _6 Per_8
, erede di , le cedeva i diritti di credito discendenti dalla
[...] _6
sentenza della Corte d'Appello di ME, gravando sui coeredi assegnatari
[...]
, nonché , , , Per_1 Persona_3 Persona_9 Persona_10 Per_11
, .
[...] Persona_12
Adduceva che in forza della predetta Sentenza n. 158/2005 R.G. della Corte di Appello di ME, la restituzione dell'immobile era condizionata alla previa corresponsione dei conguagli da parte di tutti i coeredi assegnatari, chiedeva, solo con la comparsa si costituzione e risposta del 23.09.2019, “l'integrazione del contraddittorio autorizzando la chiamata in causa dei sig.ri , , Persona_3 Parte_3 [...]
, , e , tutti condebitori Per_10 Persona_13 Persona_12 Persona_1
della resistenza, trattandosi di in un'ipotesi di litis consorzio necessario secondo quanto stabilito dalla sentenza della Suprema Corte richiamata nell'ordinanza della dott.ssa Busacca”.
Chiedeva quindi “In subordine e solo nella denegata ipotesi di ammissione della richiesta avversa, confermare, così come statuito dalla sentenza, che la sig.ra _1
prima della riconsegna del bene, ha diritto ad ottenere la somma di euro 139.708,13, rivalutata in base agli indici istat al mutato potere d'acquisto della moneta a decorrere dalla data della quantificazione ottobre 1993 al momento del pagamento e per
l'effetto disporre, che la sig.ra così come obbligata dalla sentenza, prima della Per_1
consegna corrisponda il pagamento di detta somma oltre interessi legali e Pag. 4 a 12 R. G. n. 20040 / 2019
rivalutazione, così come statuito in sentenza n. 158/05 dalla Corte d'Appello di
ME” e “7) Sempre in subordine, autorizzare il Conservatore dei RR.ll. di ME ad iscrivere sull'immobile in oggetto ipoteca legale ai sensi dell'art. 2817 n. 2 c.c., a garanzia della corresponsione delle somme dovute alla Sig.ra quale avente _1
causa della coerede ”, con vittoria di spese e compensi di lite. _6
Tanto premesso in fatto, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda proposta da e (aventi causa di Parte_4 Controparte_1 [...]
) deve ritenersi meritevole di accoglimento in forza della seguente Per_1
motivazione.
Le quali aventi causa di agiscono per il rilascio CP_1 Persona_1
dell'immobile tutt'ora detenuto dalla _1
Il loro diritto di proprietà dell'immobile conteso, risulta derivante a titolo definitivo in quanto accertato in capo a , con Sentenza n. 158/2005 R.G. Persona_1
pronunciata dalla Corte di Appello di ME (v. allegato A.1 della comparsa in riassunzione), che ha definito il giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, costituita da quest'unico cespite, tra gli eredi di , tra cui, per quanto di Persona_14
interesse (madre delle e Persona_1 CP_1 _6
(venditrice dell'immobile a , marito della (v. “atto notarile” Controparte_5 _1
allegato alla comparsa di costituzione), nonché resa anche nei confronti della e _1
dei figli ed quali eredi del defunto marito/padre, che in quel CP_6 Controparte_7
giudizio si erano costituiti per partecipare alla divisione e chiedere l'assegnazione del bene, acquistato dalla coerede . _6
Si premette in diritto che ai sensi dell'art. 757 c.c., disciplinante i diritti dell'erede sulla propria quota, “Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione,.., e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari”. La divisione ereditaria cioè
Pag. 5 a 12 R. G. n. 20040 / 2019
non ha natura costitutiva, ma dichiarativa con effetto retroattivo, ossia il comunista assegnatario del bene risulta esserne l'esclusivo proprietario dal momento in cui la comunione è sorta.
Nel caso di specie dalla lettura della Sentenza n. 158/2005 emerge che il giudizio di scioglimento della comunione ereditaria era stato incardinato con atto di citazione del
1972, mentre il contratto di acquisto dell'immobile stipulato tra il e CP_5 [...]
era stato sottoscritto nel giugno del 1973. _6
Giacchè poi, all'esito del giudizio di divisione non è risultata _6
assegnataria del bene, l'acquisto effettuato dal risulta a non domino e non CP_5
può pertanto spiegare alcun effetto nei confronti dei legittimi proprietari, coincidenti con gli assegnatari, tra cui, per quanto di interesse la coerede . Persona_1
In quanto non eredi, ma aventi causa a titolo particolare dalla coerede _6
, la posizione dei risulta subordinata a quella della loro dante
[...] Controparte_8
causa, tant'è che i giudici dell'appello giudicavano “irrilevante” l'interesse dagli stessi portato ai fini dell'assegnazione dell'immobile (“Va in primo luogo evidenziato che è in questa sede irrilevante l'interesse dei (che hanno operato l'acquisto Controparte_8
pur essendo a conoscenza della pendenza del giudizio, come risulta dal contratto del
15.06.1973 in atti); essi non sono legittimati a richiedere l'attribuzione non solo in quanto acquirenti dell'immobile in epoca successiva all'instaurazione del giudizio ed alla trascrizione della relativa domanda,… ma soprattutto in quanto non coeredi, dato che dalla lettera dell'art. 720 c.c. si evince che la disposizione concerne solo i coeredi condividenti, e non anche i loro aventi causa a titolo particolare” (cfr. pag. 8-9
Sentenza della Corte di Appello di ME n. 158/2005 R.G.). Né la può dolersi _1
in questa sede dell'incauto acquisto effettuato in pendenza dell'azione giudiziaria di divisione, circostanza della quale, come già evidenziato, la predetta acquirente era a conoscenza, giacché richiamata nel contratto di acquisto del 15.06.1073 (circostanza
Pag. 6 a 12 R. G. n. 20040 / 2019
anche questa richiamata nella già citata Sentenza Corte di Appello di ME n.
158/2005 v. pag. 8-9.).
In conclusione, risultando definitivamente accertato, anche nei confronti della _1
che ha preso parte al giudizio di divisione, il diritto di proprietà dell'immobile conteso in capo ai tre coeredi assegnatari, tra cui, per quanto di interesse, parte ricorrente, infondate risultano le difese spiegate dalla resistente volte a rimettere in discussione la sussistenza del proprio diritto di proprietà di cui ai numeri da uno a cinque della comparsa di costituzione.
Parimenti infondata la difesa con la quale la contesta la legittimità della _1
richiesta di rilascio dell'immobile avanzata non congiuntamente dai tre comproprietari, coeredi assegnatari, ma da uno solo di essi.
Sul punto basti ricordare “La linea di discrimine tra i casi in cui è necessario il litisconsorzio e quelli in cui se ne può fare a meno (che) è stata tracciata da questa
Corte quando ha stabilito, con la pronuncia a Sezioni Unite, n. 25454 del 13/11/2013, relativamente all'accertamento della natura condominiale di un bene, che non è necessario il litisconsorzio necessario ove — tra le altre ipotesi — si faccia questione della difesa dei diritti anche reali della cosa comune nei confronti dei terzi (Cass.
25/06/1994 n. 6119; Cass. 07/06/1988 n. 3862) oppure della tutela della proprietà comune (Cass. 28/04/1993 n. 5000; Cass. 18/02/1987 n. 1757) per la eliminazione di opere abusive.” Secondo gli insegnamenti della Suprema Corte risulta immanente nel sistema il principio che legittima il singolo contitolare ad agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza (Cass. Civ., n. 9158/2013), ravvisandosi "una forma di rappresentanza reciproca, attributiva a ciascuno d'una legittimazione sostitutiva, nascente dal fatto che ogni compartecipe non può tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere l'analogo diritto degli altri.”
(Cass. Civ. sez. III, n. 29506/2019 vertente ipotesi di risarcimento danni proposto da
Pag. 7 a 12 R. G. n. 20040 / 2019
uno solo dei comunisti contro il proprietario confinante, per il minor godimento del bene derivante dalla violazione della normativa edilizia), pertanto la Persona_1
riconosciuta comproprietaria dell'immobile conteso, in base al decisum della Corte di
Appello n. 158/2005, unitamente ai coeredi , , Persona_3 Parte_3 [...]
, e , e per essa le hanno pieno Per_10 Persona_13 Persona_12 CP_1
titolo ad agire anche autonomamente a tutela dei diritti di tutti i comproprietari per la restituzione del bene.
Per quanto concerne invece la domanda riconvenzionale avanzata dalla circa il _1
proprio diritto a ricevere il conguaglio riconosciuto dalla ridetta Sentenza n. 158/2005 della Corte di Appello di ME, è da dire che la resistente fonda la propria pretesa su una scrittura privata, non allegata al fascicolo digitale, ma comunque rinvenuta in copia cartacea nel fascicolo di parte del giudizio R.G. 879/2014 (originario ricorso ex
702 bis. c.p.c. innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., prima della odierna assegnazione alla Sez. Distaccata di Lipari). Da tale documento si evince che la _1
ha acquistato da , qualificata come avente causa di Persona_8 _6
, i diritti di credito alla stessa spettanti in forza della sentenza n. 158/2005
[...]
della Corte di Appello di ME e ciò “… a titolo di risarcimento per l'evizione parziale dell'atto di compravendita notar del 15.6.1973…”. Per_7
Ma avuto riguardo a tale cessione alla dei diritti di credito (conguaglio) della _1
, le ricorrenti eccepiscono: sia la mancanza di prova della _6
titolarità del credito in capo alla DE , la cui qualità di erede o Persona_8
avente causa di non è provata (pag. 8 memorie 183 del _6
3.1.2018), sia l'autenticità della firma della DE;
eccepiscono inoltre l'inopponibilità ad esse debitrici cedute, dell'asserita intervenuta cessione del credito, in assenza di notifica della cessione stessa, ed, in subordine, ove provata oppongono in compensazione il controcredito derivante dalla condanna alle spese legali liquidate con la sentenza della cassazione n. 1272/2013 pari ad € 5.200 oltre IVA Pag. 8 a 12 R. G. n. 20040 / 2019
e cpa (cfr. memorie 183 I termine del 04.12.2017).
Orbene pur potendo desumere la sussistenza di un legame parentale tra _6
, coerede a favore della quale la citata sentenza n. 158/2005 disponeva la
[...]
corresponsione del conguaglio, e la , la quale impugnava la predetta Persona_8
sentenza della Corte di Appello di ME innanzi alla Corte di Cassazione in qualità di “erede con beneficio di inventario di ” (cf. Sentenza n. _6
1272/2013 della Corte di Cassazione, allegato A.2 della memoria di riassunzione), ciò non risulta comunque sufficiente a superare le contestazioni mosse dalla difesa di
. Invero il documento prodotto dalla non presenta firme Persona_1 _1
autenticate, non risulta neppure essere stato registrato, ma neppure risulta essere stato notificato alla debitrice ceduta, non spiegando pertanto alcuna efficacia nei suoi confronti in base al disposto dell'art. 1264 c.c., a norma del quale la cessione del credito acquista efficacia nei confronti del debitore ceduto “quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”. Tra l'altro, non avendo la versato in _1
atti neppure lo stato di famiglia della , non risulta possibile _6
escludere la sussistenza di altri eredi e quindi accertare definitivamente che la resistente abbia acquistato tutti, o solo parte, dei diritti ereditari di conguaglio rivendicato in questa sede.
Inoltre, tenuto conto che la citata scrittura privata è stata stipulata tra la resistente ed un soggetto qui terzo ( ), la stessa, in forza del disposto dell' art. 1372 Persona_8
c.c. spiega i suoi effetti solo tra le parti contraenti, e non può essere opposta alle odierne ricorrenti, sul punto, carenti di legittimazione passiva.
Ne consegue che, non avendo in questa sede la ottemperato all'obbligo sulla _1
stessa gravante ex art. 2697 c.c. di provare il fondamento della formulata domanda di pagamento in proprio favore del conguaglio, giudizialmente disposto verso la coerede
Pag. 9 a 12 R. G. n. 20040 / 2019
, la domanda stessa non può essere accolta per le motivazioni _6
esposte.
Assorbite le ulteriori domande.
In ultimo occorre esaminare l'istanza di risarcimento per lite temeraria avanzata da
, e ora proseguita dalle sue aventi causa e Persona_1 CP_1 CP_2
[...]
Tale domanda è stata per la prima volta proposta con le memorie ex art. 183 I termine del 04.12.2017 , prima di essere ribadita con la comparsa per la riassunzione;
essendo possibile proporla fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (v. "La domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96
c.p.c. può essere proposta per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell'oggetto e della "causa petendi" delle domande proposte dalle parti, in quanto sovente la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, nonché di determinare l'entità del danno subito, solo al termine dell'istruttoria (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n.14911 del 08/06/2018;
Tribunale di Monza, sezione seconda 11066/2013), la stessa può ritenersi tempestiva e ritualmente formulata.
Sul punto, in diritto, si ritiene che la pronuncia di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza dell'avversario, così come nel caso di specie;
ma richiede anche la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, nonché la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto
a causa della condotta temeraria della parte soccombente. L'istante si è limitata a formulare la richiesta senza poi però fornire alcun elemento probatorio circa
Pag. 10 a 12 R. G. n. 20040 / 2019
l'esistenza e la consistenza del danno. In assenza di prova circa gli elementi costitutivi della fattispecie per come descritti, la domanda va così rigettata.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, ed all'attività difensiva concretamente espletata ed effettivamente finalizzata alla conclusione del giudizio ed espletata nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione ed istruzione e conclusasi con quella decisionale, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento avuto riguardo al valore della causa (€ 26.000) di cui al D.M.
55/2014, aggiornati con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico on.
Francesco Montera, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 20040/2019, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- accoglie la domanda proposta da e , Controparte_1 Controparte_2
quali aventi causa di e per l'effetto condanna Persona_1 [...]
all'immediato rilascio e consegna in favore e Parte_1 Controparte_1
dell'immobile sito in Comune di Lipari isola di Controparte_2
OM (ME) via Pola, confinante a nord con strada comunale Pola, a sud ed est con strada vicinale, al catasto fabbricati del Comune di Lipari foglio 24 particelle 7 sub 3 e 51 sub 3, libero e sgombro da persone e/o cose intruse;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da per Parte_1
quanto indicato in parte motiva;
- condanna alla refusione delle spese processuali in Parte_1
Pag. 11 a 12 R. G. n. 20040 / 2019
favore delle ricorrenti, liquidate in complessivi € 5.325,50 di cui € 248,50 per esborsi e € 5.077 per compensi, oltre spese generali, Iva, se dovuta, e
Cpa come per legge.
Barcellona P. G., 07.04.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got Francesco Montera
Pag. 12 a 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20040/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Enrico Mirti della Valle nell'interesse di e Parte_1
dall'avv. Giuseppe Cincotta per e (eredi di Controparte_1 Controparte_2 [...]
) sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi Per_1
dell'art. 127 ter c.p.c. in data 20/12/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento del 28/10/2021 e poi reiterato) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
, (C.F. e , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), nella qualità di eredi della defunta (o C.F._2 Persona_1
) nata a [...] il [...] e deceduta il 30/6/2016, elettivamente Persona_2
domiciliate in Lipari via Prof. Carnevale n.110, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Cincotta, che le rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente dall'avv.
Marcello Bonaventura giuste procure in atti. Attrici
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._3
ME, Via P. Romeo, 4, presso lo studio degli Avv.ti Giorgio ed Enrico Mirti Della
Valle che la rappresentano e difendono giusta procura in atti. Convenuta
Avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile.-
Pag. 1 a 12 R. G. n. 20040 / 2019
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 22.04.2014 (dante causa delle Persona_1
odierne attrici) conveniva in giudizio , al fine di ottenere il rilascio Parte_1
dell'immobile sito in Comune di Lipari isola di OM (ME) via Pola, ad essa assegnato, unitamente ai coeredi , e , , Persona_3 Persona_4 CP_3
ed nella misura di un terzo ciascuno, in forza della sentenza n. Persona_5 CP_4
158/2005 pronunciata dalla Corte di Appello di ME, divenuta definitiva a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione contro la stessa proposto (Sentenza n. 1272/2013 Cass.).
Parte attrice rappresentava che la aveva acquistato l'immobile conteso, sito in _1
Comune di Lipari isola di OM (ME) via Pola, confinante a nord con strada comunale Pola, a sud ed est con strada vicinale, al catasto fabbricati del Comune di
Lipari foglio 24 particelle 7 sub 3 e 51 sub 3, in pendenza del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, dalla coerede risultata _6
assegnataria del bene all'esito del primo grado di giudizio, ma non del secondo, conclusosi con la citata sentenza n. 158/2005 in forza della quale, in questa sede, si chiedeva il rilascio del predetto cespite ereditario.
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario con ordinanza del
30.05.2017, erano concessi i termini ex art. 183 c.p.c.; quindi, la causa R.G. n. 879/14 che era stata introdotta innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., era rimessa per la riassegnazione ad altro magistrato presso la sezione distaccata di Lipari, disposta con decreto del 08.04.2019. Deceduta, nelle more, l'originaria ricorrente, la causa era in questa sede riassunta dalle sue aventi causa, le quali facendo proprie le difese spiegate dalla madre, chiedevano accertarsi la detenzione senza titolo da parte della del predetto immobile sito in via Pola di OM, con condanna Parte_1
della stessa “all'immediato rilascio e consegna in favore della del Persona_1
Pag. 2 a 12 R. G. n. 20040 / 2019
detto immobile, libero e sgombro da persone e/o cose intruse, nonché al risarcimento per lite temeraria e alla rifusione delle spese di causa”.
Costituendosi con comparsa del 23.09.2019 contestava Parte_1
l'istaurazione del giudizio mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c., in luogo del rito ordinario, non vertendosi in ipotesi di restituzione di immobile, fattispecie che avrebbe quale presupposto la sussistenza di rapporti obbligatori tra le parti (ad es. locazione), ma di rivendica di immobile legittimamente detenuto in forza di acquisto, ossia di fattispecie che avrebbe ad oggetto lo stesso titolo proprietario, con conseguente dichiarazione di “inammissibilità della domanda di restituzione proposta da parte avversa con ricorso sommario ex art. 702 bis.”
Adduceva la legittimità della propria detenzione dell'immobile controverso, in qualità di comproprietaria unitamente al defunto marito ( ), in forza Controparte_5
dell'acquisto dagli stessi effettuato, della quota indivisa di proprietà della coerede
, giusto atto di compravendita rogato in TA , in data 15 _6 Per_7
giugno 1973. Rappresentava inoltre che la legittimità della propria detenzione dell'immobile si fondava, oltre che sul suo acquisto, anche sui diritti ereditari spettanti a , successivamente acquistati dalla sua avente causa _6
, in pendenza del giudizio di divisione. Persona_8
Contestava la mancata evocazione in giudizio dei propri figli ed CP_6 CP_7
litisconsorti necessari, in quanto comproprietari unitamente ad essa
[...]
dell'immobile conteso, quali aventi causa del defunto padre.
La resistente eccepiva altresì la prescrizione dell'azione di retratto successorio ex art. 732 c.c. in capo ai coeredi avendo essi instaurato il giudizio di divisione Per_1
esclusivamente nei confronti della coerede , propria dante _6
causa (alienante) e non nei confronti degli acquirenti in capo ai quali Parte_2
si sarebbe ormai consolidato il titolo di proprietà per decorso del tempo.
Pag. 3 a 12 R. G. n. 20040 / 2019
In subordine, in caso di condanna alla restituzione dell'immobile, rivendicava il proprio diritto a percepire la corresponsione del conguaglio in denaro, disposto dalla sentenza della Corte d'Appello di ME n. 158/05 R.G., a carico degli assegnatari ed a favore dei coeredi risultati non assegnatari all'esito del giudizio, tra cui appunto
, propria dante causa. A supporto della pretesa, esponeva che il _6
diritto ad ottenere il conguaglio le sarebbe derivato dall'acquisto dei diritti ereditari della , sulla base alla scrittura privata con la quale _6 Per_8
, erede di , le cedeva i diritti di credito discendenti dalla
[...] _6
sentenza della Corte d'Appello di ME, gravando sui coeredi assegnatari
[...]
, nonché , , , Per_1 Persona_3 Persona_9 Persona_10 Per_11
, .
[...] Persona_12
Adduceva che in forza della predetta Sentenza n. 158/2005 R.G. della Corte di Appello di ME, la restituzione dell'immobile era condizionata alla previa corresponsione dei conguagli da parte di tutti i coeredi assegnatari, chiedeva, solo con la comparsa si costituzione e risposta del 23.09.2019, “l'integrazione del contraddittorio autorizzando la chiamata in causa dei sig.ri , , Persona_3 Parte_3 [...]
, , e , tutti condebitori Per_10 Persona_13 Persona_12 Persona_1
della resistenza, trattandosi di in un'ipotesi di litis consorzio necessario secondo quanto stabilito dalla sentenza della Suprema Corte richiamata nell'ordinanza della dott.ssa Busacca”.
Chiedeva quindi “In subordine e solo nella denegata ipotesi di ammissione della richiesta avversa, confermare, così come statuito dalla sentenza, che la sig.ra _1
prima della riconsegna del bene, ha diritto ad ottenere la somma di euro 139.708,13, rivalutata in base agli indici istat al mutato potere d'acquisto della moneta a decorrere dalla data della quantificazione ottobre 1993 al momento del pagamento e per
l'effetto disporre, che la sig.ra così come obbligata dalla sentenza, prima della Per_1
consegna corrisponda il pagamento di detta somma oltre interessi legali e Pag. 4 a 12 R. G. n. 20040 / 2019
rivalutazione, così come statuito in sentenza n. 158/05 dalla Corte d'Appello di
ME” e “7) Sempre in subordine, autorizzare il Conservatore dei RR.ll. di ME ad iscrivere sull'immobile in oggetto ipoteca legale ai sensi dell'art. 2817 n. 2 c.c., a garanzia della corresponsione delle somme dovute alla Sig.ra quale avente _1
causa della coerede ”, con vittoria di spese e compensi di lite. _6
Tanto premesso in fatto, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda proposta da e (aventi causa di Parte_4 Controparte_1 [...]
) deve ritenersi meritevole di accoglimento in forza della seguente Per_1
motivazione.
Le quali aventi causa di agiscono per il rilascio CP_1 Persona_1
dell'immobile tutt'ora detenuto dalla _1
Il loro diritto di proprietà dell'immobile conteso, risulta derivante a titolo definitivo in quanto accertato in capo a , con Sentenza n. 158/2005 R.G. Persona_1
pronunciata dalla Corte di Appello di ME (v. allegato A.1 della comparsa in riassunzione), che ha definito il giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, costituita da quest'unico cespite, tra gli eredi di , tra cui, per quanto di Persona_14
interesse (madre delle e Persona_1 CP_1 _6
(venditrice dell'immobile a , marito della (v. “atto notarile” Controparte_5 _1
allegato alla comparsa di costituzione), nonché resa anche nei confronti della e _1
dei figli ed quali eredi del defunto marito/padre, che in quel CP_6 Controparte_7
giudizio si erano costituiti per partecipare alla divisione e chiedere l'assegnazione del bene, acquistato dalla coerede . _6
Si premette in diritto che ai sensi dell'art. 757 c.c., disciplinante i diritti dell'erede sulla propria quota, “Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione,.., e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari”. La divisione ereditaria cioè
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non ha natura costitutiva, ma dichiarativa con effetto retroattivo, ossia il comunista assegnatario del bene risulta esserne l'esclusivo proprietario dal momento in cui la comunione è sorta.
Nel caso di specie dalla lettura della Sentenza n. 158/2005 emerge che il giudizio di scioglimento della comunione ereditaria era stato incardinato con atto di citazione del
1972, mentre il contratto di acquisto dell'immobile stipulato tra il e CP_5 [...]
era stato sottoscritto nel giugno del 1973. _6
Giacchè poi, all'esito del giudizio di divisione non è risultata _6
assegnataria del bene, l'acquisto effettuato dal risulta a non domino e non CP_5
può pertanto spiegare alcun effetto nei confronti dei legittimi proprietari, coincidenti con gli assegnatari, tra cui, per quanto di interesse la coerede . Persona_1
In quanto non eredi, ma aventi causa a titolo particolare dalla coerede _6
, la posizione dei risulta subordinata a quella della loro dante
[...] Controparte_8
causa, tant'è che i giudici dell'appello giudicavano “irrilevante” l'interesse dagli stessi portato ai fini dell'assegnazione dell'immobile (“Va in primo luogo evidenziato che è in questa sede irrilevante l'interesse dei (che hanno operato l'acquisto Controparte_8
pur essendo a conoscenza della pendenza del giudizio, come risulta dal contratto del
15.06.1973 in atti); essi non sono legittimati a richiedere l'attribuzione non solo in quanto acquirenti dell'immobile in epoca successiva all'instaurazione del giudizio ed alla trascrizione della relativa domanda,… ma soprattutto in quanto non coeredi, dato che dalla lettera dell'art. 720 c.c. si evince che la disposizione concerne solo i coeredi condividenti, e non anche i loro aventi causa a titolo particolare” (cfr. pag. 8-9
Sentenza della Corte di Appello di ME n. 158/2005 R.G.). Né la può dolersi _1
in questa sede dell'incauto acquisto effettuato in pendenza dell'azione giudiziaria di divisione, circostanza della quale, come già evidenziato, la predetta acquirente era a conoscenza, giacché richiamata nel contratto di acquisto del 15.06.1073 (circostanza
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anche questa richiamata nella già citata Sentenza Corte di Appello di ME n.
158/2005 v. pag. 8-9.).
In conclusione, risultando definitivamente accertato, anche nei confronti della _1
che ha preso parte al giudizio di divisione, il diritto di proprietà dell'immobile conteso in capo ai tre coeredi assegnatari, tra cui, per quanto di interesse, parte ricorrente, infondate risultano le difese spiegate dalla resistente volte a rimettere in discussione la sussistenza del proprio diritto di proprietà di cui ai numeri da uno a cinque della comparsa di costituzione.
Parimenti infondata la difesa con la quale la contesta la legittimità della _1
richiesta di rilascio dell'immobile avanzata non congiuntamente dai tre comproprietari, coeredi assegnatari, ma da uno solo di essi.
Sul punto basti ricordare “La linea di discrimine tra i casi in cui è necessario il litisconsorzio e quelli in cui se ne può fare a meno (che) è stata tracciata da questa
Corte quando ha stabilito, con la pronuncia a Sezioni Unite, n. 25454 del 13/11/2013, relativamente all'accertamento della natura condominiale di un bene, che non è necessario il litisconsorzio necessario ove — tra le altre ipotesi — si faccia questione della difesa dei diritti anche reali della cosa comune nei confronti dei terzi (Cass.
25/06/1994 n. 6119; Cass. 07/06/1988 n. 3862) oppure della tutela della proprietà comune (Cass. 28/04/1993 n. 5000; Cass. 18/02/1987 n. 1757) per la eliminazione di opere abusive.” Secondo gli insegnamenti della Suprema Corte risulta immanente nel sistema il principio che legittima il singolo contitolare ad agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza (Cass. Civ., n. 9158/2013), ravvisandosi "una forma di rappresentanza reciproca, attributiva a ciascuno d'una legittimazione sostitutiva, nascente dal fatto che ogni compartecipe non può tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere l'analogo diritto degli altri.”
(Cass. Civ. sez. III, n. 29506/2019 vertente ipotesi di risarcimento danni proposto da
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uno solo dei comunisti contro il proprietario confinante, per il minor godimento del bene derivante dalla violazione della normativa edilizia), pertanto la Persona_1
riconosciuta comproprietaria dell'immobile conteso, in base al decisum della Corte di
Appello n. 158/2005, unitamente ai coeredi , , Persona_3 Parte_3 [...]
, e , e per essa le hanno pieno Per_10 Persona_13 Persona_12 CP_1
titolo ad agire anche autonomamente a tutela dei diritti di tutti i comproprietari per la restituzione del bene.
Per quanto concerne invece la domanda riconvenzionale avanzata dalla circa il _1
proprio diritto a ricevere il conguaglio riconosciuto dalla ridetta Sentenza n. 158/2005 della Corte di Appello di ME, è da dire che la resistente fonda la propria pretesa su una scrittura privata, non allegata al fascicolo digitale, ma comunque rinvenuta in copia cartacea nel fascicolo di parte del giudizio R.G. 879/2014 (originario ricorso ex
702 bis. c.p.c. innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., prima della odierna assegnazione alla Sez. Distaccata di Lipari). Da tale documento si evince che la _1
ha acquistato da , qualificata come avente causa di Persona_8 _6
, i diritti di credito alla stessa spettanti in forza della sentenza n. 158/2005
[...]
della Corte di Appello di ME e ciò “… a titolo di risarcimento per l'evizione parziale dell'atto di compravendita notar del 15.6.1973…”. Per_7
Ma avuto riguardo a tale cessione alla dei diritti di credito (conguaglio) della _1
, le ricorrenti eccepiscono: sia la mancanza di prova della _6
titolarità del credito in capo alla DE , la cui qualità di erede o Persona_8
avente causa di non è provata (pag. 8 memorie 183 del _6
3.1.2018), sia l'autenticità della firma della DE;
eccepiscono inoltre l'inopponibilità ad esse debitrici cedute, dell'asserita intervenuta cessione del credito, in assenza di notifica della cessione stessa, ed, in subordine, ove provata oppongono in compensazione il controcredito derivante dalla condanna alle spese legali liquidate con la sentenza della cassazione n. 1272/2013 pari ad € 5.200 oltre IVA Pag. 8 a 12 R. G. n. 20040 / 2019
e cpa (cfr. memorie 183 I termine del 04.12.2017).
Orbene pur potendo desumere la sussistenza di un legame parentale tra _6
, coerede a favore della quale la citata sentenza n. 158/2005 disponeva la
[...]
corresponsione del conguaglio, e la , la quale impugnava la predetta Persona_8
sentenza della Corte di Appello di ME innanzi alla Corte di Cassazione in qualità di “erede con beneficio di inventario di ” (cf. Sentenza n. _6
1272/2013 della Corte di Cassazione, allegato A.2 della memoria di riassunzione), ciò non risulta comunque sufficiente a superare le contestazioni mosse dalla difesa di
. Invero il documento prodotto dalla non presenta firme Persona_1 _1
autenticate, non risulta neppure essere stato registrato, ma neppure risulta essere stato notificato alla debitrice ceduta, non spiegando pertanto alcuna efficacia nei suoi confronti in base al disposto dell'art. 1264 c.c., a norma del quale la cessione del credito acquista efficacia nei confronti del debitore ceduto “quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”. Tra l'altro, non avendo la versato in _1
atti neppure lo stato di famiglia della , non risulta possibile _6
escludere la sussistenza di altri eredi e quindi accertare definitivamente che la resistente abbia acquistato tutti, o solo parte, dei diritti ereditari di conguaglio rivendicato in questa sede.
Inoltre, tenuto conto che la citata scrittura privata è stata stipulata tra la resistente ed un soggetto qui terzo ( ), la stessa, in forza del disposto dell' art. 1372 Persona_8
c.c. spiega i suoi effetti solo tra le parti contraenti, e non può essere opposta alle odierne ricorrenti, sul punto, carenti di legittimazione passiva.
Ne consegue che, non avendo in questa sede la ottemperato all'obbligo sulla _1
stessa gravante ex art. 2697 c.c. di provare il fondamento della formulata domanda di pagamento in proprio favore del conguaglio, giudizialmente disposto verso la coerede
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, la domanda stessa non può essere accolta per le motivazioni _6
esposte.
Assorbite le ulteriori domande.
In ultimo occorre esaminare l'istanza di risarcimento per lite temeraria avanzata da
, e ora proseguita dalle sue aventi causa e Persona_1 CP_1 CP_2
[...]
Tale domanda è stata per la prima volta proposta con le memorie ex art. 183 I termine del 04.12.2017 , prima di essere ribadita con la comparsa per la riassunzione;
essendo possibile proporla fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (v. "La domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96
c.p.c. può essere proposta per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell'oggetto e della "causa petendi" delle domande proposte dalle parti, in quanto sovente la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, nonché di determinare l'entità del danno subito, solo al termine dell'istruttoria (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n.14911 del 08/06/2018;
Tribunale di Monza, sezione seconda 11066/2013), la stessa può ritenersi tempestiva e ritualmente formulata.
Sul punto, in diritto, si ritiene che la pronuncia di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza dell'avversario, così come nel caso di specie;
ma richiede anche la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, nonché la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto
a causa della condotta temeraria della parte soccombente. L'istante si è limitata a formulare la richiesta senza poi però fornire alcun elemento probatorio circa
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l'esistenza e la consistenza del danno. In assenza di prova circa gli elementi costitutivi della fattispecie per come descritti, la domanda va così rigettata.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, ed all'attività difensiva concretamente espletata ed effettivamente finalizzata alla conclusione del giudizio ed espletata nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione ed istruzione e conclusasi con quella decisionale, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento avuto riguardo al valore della causa (€ 26.000) di cui al D.M.
55/2014, aggiornati con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico on.
Francesco Montera, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 20040/2019, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- accoglie la domanda proposta da e , Controparte_1 Controparte_2
quali aventi causa di e per l'effetto condanna Persona_1 [...]
all'immediato rilascio e consegna in favore e Parte_1 Controparte_1
dell'immobile sito in Comune di Lipari isola di Controparte_2
OM (ME) via Pola, confinante a nord con strada comunale Pola, a sud ed est con strada vicinale, al catasto fabbricati del Comune di Lipari foglio 24 particelle 7 sub 3 e 51 sub 3, libero e sgombro da persone e/o cose intruse;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da per Parte_1
quanto indicato in parte motiva;
- condanna alla refusione delle spese processuali in Parte_1
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favore delle ricorrenti, liquidate in complessivi € 5.325,50 di cui € 248,50 per esborsi e € 5.077 per compensi, oltre spese generali, Iva, se dovuta, e
Cpa come per legge.
Barcellona P. G., 07.04.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got Francesco Montera
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