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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/09/2025, n. 3259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3259 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 15 settembre 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3347/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...], ivi residente, via Pietro Novelli 49 (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avvocato Dario Santi Conti,.
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli;
-RESISTENTE-
Oggetto: indebito assistenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La ricorrente, erede del coniuge , con ricorso depositato il 29.03.2024, ha Persona_1 impugnato il provvedimento del 27/10/2023 con il quale, l' ha comunicato che ”per il periodo CP_1 dal 1/1/2013 al 31/1/2015 sulla pensione cat. AS n. 04025982 del Sig. , eliminata Persona_1 per decesso del titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di
€ 2.365,55 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge”, e ne ha chiesto la restituzione
Ha eccepito, l'irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 52 comma 2 della Legge 88/89 come autenticamente interpretato dalla Legge dall'art. 13 comma 1 Legge 412/91, stante l'assenza di un comportamento doloso del percipiente. Ha precisato che il Cosentino, provvedeva ad inviare annualmente all' il modello RED, per l'aggiornamento della propria situazione reddituale, CP_1 pertanto, la corresponsione di somme eventualmente superiori a quelle spettanti, frutto di un evidente errore di calcolo della resistente, non sarebbe imputabile al , ma semmai all' che ha Per_1 CP_1 tardato nella rielaborazione dei conteggi. Ha rilevato che, tra l'altro, la buona fede del e Per_1
CP_ l'affidamento legittimo, sono documentati anche dalla comunicazione del 11/08/2016 che gli riconosce un credito per la somma di € 1.712,79. Ritiene, quindi che nessuna somma erroneamente corrisposta potrà essere ripetuta dall' essendo l'errore imputabile esclusivamente all' e CP_1 CP_1 non certamente a dolo o colpa del ricorrente. Ha, altresì, eccepito l'irripetibilità delle somme anche nell'ipotesi cui si versasse in tema di indebito assistenziale, stante la buona fede e d il legittimo affidamento in capo al ed ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di Per_1 legittimità in tema di indebito assistenziale per cui l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens. Ha, infine eccepito la parziale prescrizione del credito limitatamente alle somme afferenti al periodo compreso tra l'1/1/2013 ed il 31/10/2013 per un importo pari a €.946,20
Ha concluso chiedendo: a) annullare e/o dichiarare nullo e comunque illegittimo il provvedimento del 27/10/2023 n. RK2 66492027548-7 MOD. RI-EREDI-MAV (doc.2); b) accertare e dichiarare che le somme fino ad oggi corrisposte dall' al sono irripetibili e coperte dalla CP_1 Persona_1 sanatoria di cui all'art. 52 comma 2 l. n. 88/89 come interpretato dall'art. 13 l. n. 412/1991 e, pertanto, dichiarare non dovuta la somma di € 2.365,55; c) in subordine, nella non temuta ipotesi di non accoglimento delle superiori domande, dichiarare la prescrizione della somma complessiva di €
946,20 quale residuo del totale di € 2.365,55 disponendo a carico della ricorrente il pagamento della differenza pari ad € 1.419,35; d) condannare l' alle spese ed ai compensi del giudizio. CP_1
Si è costituito, con memorie depositate il 18.09.2024, l' il quale, ha dedotto che è onere del CP_1 ricorrente provare, per il periodo oggetto di causa, la sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta. Ha richiamato la normativa sull'assegno sociale. Ha precisato che il sig.
, era titolare di assegno sociale a partire da maggio 2006 e che lo stesso per Persona_1
l'anno 2012 ha presentato all'Anagrafe tributaria dichiarazione dei redditi (modello 730) in data CP_ 27.6.2013, nonché modello 770 in data 5.12.2013, ma non ha inviato all' alcun modello di dichiarazione reddituale (c.d. modello RED). Ha, altresì, precisato che dall'acquisizioni di tali dati è scaturito il provvedimento di ricostituzione del trattamento pensionistico, notificato al sig. Per_1 in data 26.1.2015, con il quale veniva rideterminato l'importo dell'assegno sociale con il calcolo dell'indebito di € 2.365,55., in quanto il reddito dichiarato ha determinato una riduzione dell'importo erogato. Ha escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 52 2° comma L. 88/89 così come interpretato dall'art.13 L. 412/91. A tal fine ha rilevato che nella specie non vi è alcun errore imputabile all'ente ma una rideterminazione dell'importo sulla base dei dati reddituali acquisiti dall'anagrafe tributaria. Ha rappresentato che a nulla rileva la buona fede e l'affidamento trattandosi di indebito previdenziale. Infine, ha contestato l'eccezione di prescrizione stante l'interruzione dei termini di prescrizione in data 26.1.2015 con la diffida notificata al . Ha concluso Per_1 chiedendo: rigettarsi il ricorso. Con vittoria di spese e compensi.
All'odierna udienza le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e chiesto la decisione. Indi la causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2.Parte ricorrente tra i motivi di ricorso ha eccepito l'irripetibilità delle somme richieste dall' CP_1 stante la buona e l'affidamento legittimo.
Ciò posto ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18).
Venendo alla fattispecie in esame occorre premettere che nella specie si controverte di indebito assistenziale per superamento del limite reddituale. Nella specie la prestazione erogata dall' al CP_1
Cosentino è l'assegno sociale il quale ha natura assistenziale. Del pari e da dirsi per la maggiorazione sociale la quale partecipa della stessa natura del trattamento cui accede. In dette fattispecie, non essendo applicabili i limiti di ripetibilità propri dell'indebito previdenziale, trovano applicazione i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della
Suprema Corte.
Va ricordato che gli stessi giudici di legittimità hanno evidenziato e ribadito (cfr. Cass. 28771/2018) che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)" (nel medesimo senso Cass. n. 1446/2008).
Con riguardo all'indebito assistenziale, non trova applicazione il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma i principi di settore suoi propri, ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento o come nel caso in oggetto di prestazioni tra loro incompatibili). Trattasi di un sottosistema che, pur con riguardo a molteplici e diverse fattispecie in concreto, ha come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento. Gli stessi
Giudici della Consulta, in tema di indebito assistenziale (cfr. ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) hanno sottolineato che pur inesistente un principio che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. Il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -e nei limiti- della loro destinazione alimentare
(Corte Cost. n. 39/1993, n. 431/1993). In conformità ai suddetti canoni, i Giudici di legittimità hanno dunque ritenuto che in ipotesi di indebito assistenziale, ed in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione della prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 28771 del 2018 e Cass. n. 10642 del 2019).
Si è infatti affermato che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore. Pertanto, configura una condotta dolosa, che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall'istituto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto dell'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei titolari di CP_1 prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari. Pertanto, l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle CP_1 condizioni economiche sussiste oramai per i soli assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all'istituto (Cass. 25 giugno 2020 n. 12608).
Nella specie risulta documentato dallo stesso Istituto che il ricorrente per l'anno 2012 ha provveduto a dichiarare, regolarmente (nell'anno 2013) i propri redditi all'Amministrazione finanziaria.
Si osserva che l' , successivamente alla comunicazione di riliquidazione della pensione CP_1 notificata al in data 26.01.2015, ha notificato provvedimento di riliquidazione del Per_1
9.08.2016 dal quale merge un credito per arretrati in suo favore di €. 1.712,19.
Infine, va rilevato che l'Ente per circa 9 anni non si è attivato per il recupero delle somme. Ed invero nulla risulta documentato per il periodo dal 26.01.2015 al 15.11.2023, data di notificato alla ricorrente del provvedimento del 27 ottobre 2023. Ciò ha determinato un legittimo affidamento nel ricorrente
Per quanto sopra deve concludersi che la condotta dell‟accipiens è stata in questo caso connotata da buona fede e va senz'altro esclusa la ipotesi di dolo.
Trova pertanto applicazione la regola, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra indicate, secondo cui, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, i ratei della prestazione assistenziale indebitamente erogati non sono ripetibili per il periodo anteriore all'accertamento dell'indebito che nella specie, risulta essere pervenuto a conoscenza del destinatario solo in data 26.01.2015. Si osserva che a partire da febbraio
2015, così come è data evincere dal sopracitato provvedimento di riliquidazione, gli importi dovuti a titolo di assegno sociale sono stati rideterminati.
Da tanto discende l'illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito, riguardando il periodo anteriore all'accertamento del venir meno delle condizioni di legge, essendo ripetibile l'indebito solo da febbraio 2015.
3. Quanto alle spese, le stesse tenuto conto della particolarità e complessità delle questioni trattate possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3347/2024 R.G. così statuisce: in accoglimento del ricorso dichiara irripetibile l'indebito comunicato con Nota RK2 66492027548-
7 MOD. RI-EREDI-MAV del 27/10/2023, notificato il 26.01.2015, di €.2.365,55; compensa le spese di lite Catania, 15 settembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 15 settembre 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3347/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...], ivi residente, via Pietro Novelli 49 (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avvocato Dario Santi Conti,.
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli;
-RESISTENTE-
Oggetto: indebito assistenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La ricorrente, erede del coniuge , con ricorso depositato il 29.03.2024, ha Persona_1 impugnato il provvedimento del 27/10/2023 con il quale, l' ha comunicato che ”per il periodo CP_1 dal 1/1/2013 al 31/1/2015 sulla pensione cat. AS n. 04025982 del Sig. , eliminata Persona_1 per decesso del titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di
€ 2.365,55 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge”, e ne ha chiesto la restituzione
Ha eccepito, l'irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 52 comma 2 della Legge 88/89 come autenticamente interpretato dalla Legge dall'art. 13 comma 1 Legge 412/91, stante l'assenza di un comportamento doloso del percipiente. Ha precisato che il Cosentino, provvedeva ad inviare annualmente all' il modello RED, per l'aggiornamento della propria situazione reddituale, CP_1 pertanto, la corresponsione di somme eventualmente superiori a quelle spettanti, frutto di un evidente errore di calcolo della resistente, non sarebbe imputabile al , ma semmai all' che ha Per_1 CP_1 tardato nella rielaborazione dei conteggi. Ha rilevato che, tra l'altro, la buona fede del e Per_1
CP_ l'affidamento legittimo, sono documentati anche dalla comunicazione del 11/08/2016 che gli riconosce un credito per la somma di € 1.712,79. Ritiene, quindi che nessuna somma erroneamente corrisposta potrà essere ripetuta dall' essendo l'errore imputabile esclusivamente all' e CP_1 CP_1 non certamente a dolo o colpa del ricorrente. Ha, altresì, eccepito l'irripetibilità delle somme anche nell'ipotesi cui si versasse in tema di indebito assistenziale, stante la buona fede e d il legittimo affidamento in capo al ed ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di Per_1 legittimità in tema di indebito assistenziale per cui l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens. Ha, infine eccepito la parziale prescrizione del credito limitatamente alle somme afferenti al periodo compreso tra l'1/1/2013 ed il 31/10/2013 per un importo pari a €.946,20
Ha concluso chiedendo: a) annullare e/o dichiarare nullo e comunque illegittimo il provvedimento del 27/10/2023 n. RK2 66492027548-7 MOD. RI-EREDI-MAV (doc.2); b) accertare e dichiarare che le somme fino ad oggi corrisposte dall' al sono irripetibili e coperte dalla CP_1 Persona_1 sanatoria di cui all'art. 52 comma 2 l. n. 88/89 come interpretato dall'art. 13 l. n. 412/1991 e, pertanto, dichiarare non dovuta la somma di € 2.365,55; c) in subordine, nella non temuta ipotesi di non accoglimento delle superiori domande, dichiarare la prescrizione della somma complessiva di €
946,20 quale residuo del totale di € 2.365,55 disponendo a carico della ricorrente il pagamento della differenza pari ad € 1.419,35; d) condannare l' alle spese ed ai compensi del giudizio. CP_1
Si è costituito, con memorie depositate il 18.09.2024, l' il quale, ha dedotto che è onere del CP_1 ricorrente provare, per il periodo oggetto di causa, la sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta. Ha richiamato la normativa sull'assegno sociale. Ha precisato che il sig.
, era titolare di assegno sociale a partire da maggio 2006 e che lo stesso per Persona_1
l'anno 2012 ha presentato all'Anagrafe tributaria dichiarazione dei redditi (modello 730) in data CP_ 27.6.2013, nonché modello 770 in data 5.12.2013, ma non ha inviato all' alcun modello di dichiarazione reddituale (c.d. modello RED). Ha, altresì, precisato che dall'acquisizioni di tali dati è scaturito il provvedimento di ricostituzione del trattamento pensionistico, notificato al sig. Per_1 in data 26.1.2015, con il quale veniva rideterminato l'importo dell'assegno sociale con il calcolo dell'indebito di € 2.365,55., in quanto il reddito dichiarato ha determinato una riduzione dell'importo erogato. Ha escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 52 2° comma L. 88/89 così come interpretato dall'art.13 L. 412/91. A tal fine ha rilevato che nella specie non vi è alcun errore imputabile all'ente ma una rideterminazione dell'importo sulla base dei dati reddituali acquisiti dall'anagrafe tributaria. Ha rappresentato che a nulla rileva la buona fede e l'affidamento trattandosi di indebito previdenziale. Infine, ha contestato l'eccezione di prescrizione stante l'interruzione dei termini di prescrizione in data 26.1.2015 con la diffida notificata al . Ha concluso Per_1 chiedendo: rigettarsi il ricorso. Con vittoria di spese e compensi.
All'odierna udienza le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e chiesto la decisione. Indi la causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2.Parte ricorrente tra i motivi di ricorso ha eccepito l'irripetibilità delle somme richieste dall' CP_1 stante la buona e l'affidamento legittimo.
Ciò posto ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18).
Venendo alla fattispecie in esame occorre premettere che nella specie si controverte di indebito assistenziale per superamento del limite reddituale. Nella specie la prestazione erogata dall' al CP_1
Cosentino è l'assegno sociale il quale ha natura assistenziale. Del pari e da dirsi per la maggiorazione sociale la quale partecipa della stessa natura del trattamento cui accede. In dette fattispecie, non essendo applicabili i limiti di ripetibilità propri dell'indebito previdenziale, trovano applicazione i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della
Suprema Corte.
Va ricordato che gli stessi giudici di legittimità hanno evidenziato e ribadito (cfr. Cass. 28771/2018) che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)" (nel medesimo senso Cass. n. 1446/2008).
Con riguardo all'indebito assistenziale, non trova applicazione il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma i principi di settore suoi propri, ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento o come nel caso in oggetto di prestazioni tra loro incompatibili). Trattasi di un sottosistema che, pur con riguardo a molteplici e diverse fattispecie in concreto, ha come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento. Gli stessi
Giudici della Consulta, in tema di indebito assistenziale (cfr. ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) hanno sottolineato che pur inesistente un principio che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. Il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -e nei limiti- della loro destinazione alimentare
(Corte Cost. n. 39/1993, n. 431/1993). In conformità ai suddetti canoni, i Giudici di legittimità hanno dunque ritenuto che in ipotesi di indebito assistenziale, ed in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione della prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 28771 del 2018 e Cass. n. 10642 del 2019).
Si è infatti affermato che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore. Pertanto, configura una condotta dolosa, che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall'istituto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto dell'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei titolari di CP_1 prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari. Pertanto, l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle CP_1 condizioni economiche sussiste oramai per i soli assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all'istituto (Cass. 25 giugno 2020 n. 12608).
Nella specie risulta documentato dallo stesso Istituto che il ricorrente per l'anno 2012 ha provveduto a dichiarare, regolarmente (nell'anno 2013) i propri redditi all'Amministrazione finanziaria.
Si osserva che l' , successivamente alla comunicazione di riliquidazione della pensione CP_1 notificata al in data 26.01.2015, ha notificato provvedimento di riliquidazione del Per_1
9.08.2016 dal quale merge un credito per arretrati in suo favore di €. 1.712,19.
Infine, va rilevato che l'Ente per circa 9 anni non si è attivato per il recupero delle somme. Ed invero nulla risulta documentato per il periodo dal 26.01.2015 al 15.11.2023, data di notificato alla ricorrente del provvedimento del 27 ottobre 2023. Ciò ha determinato un legittimo affidamento nel ricorrente
Per quanto sopra deve concludersi che la condotta dell‟accipiens è stata in questo caso connotata da buona fede e va senz'altro esclusa la ipotesi di dolo.
Trova pertanto applicazione la regola, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra indicate, secondo cui, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, i ratei della prestazione assistenziale indebitamente erogati non sono ripetibili per il periodo anteriore all'accertamento dell'indebito che nella specie, risulta essere pervenuto a conoscenza del destinatario solo in data 26.01.2015. Si osserva che a partire da febbraio
2015, così come è data evincere dal sopracitato provvedimento di riliquidazione, gli importi dovuti a titolo di assegno sociale sono stati rideterminati.
Da tanto discende l'illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito, riguardando il periodo anteriore all'accertamento del venir meno delle condizioni di legge, essendo ripetibile l'indebito solo da febbraio 2015.
3. Quanto alle spese, le stesse tenuto conto della particolarità e complessità delle questioni trattate possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3347/2024 R.G. così statuisce: in accoglimento del ricorso dichiara irripetibile l'indebito comunicato con Nota RK2 66492027548-
7 MOD. RI-EREDI-MAV del 27/10/2023, notificato il 26.01.2015, di €.2.365,55; compensa le spese di lite Catania, 15 settembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi