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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/06/2025, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4976/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da e con l'avvocato Antonio Achille Cattaneo Parte_1 Parte_2
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1
nato a [...], confluito nel Comune di Borgo Mantovano (Mantova) il 17.10.1880, e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “In data 17 Ottobre 1880, in Italia, nel
Comune di Villa Poma (dal 2017 confluito nel Comune di Borgo Mantovano), Provincia di
Mantova, nasceva il signor figlio legittimo di e Persona_1 Persona_2 Per_3
, come comprovato dall'”Estratto per riassunto dell'atto di Nascita”, N.48, Parte I, Anno
[...]
1880 datato 05.12.2023, emesso dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgo Mantovano
(MN), che si produce (doc.03).
2. Il signor - denominato in atti anche come Persona_1
ovvero come ovvero come Persona_4 Parte_3 Persona_5
ovvero come - non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana, come Parte_4 comprovato dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” nr.000.584.569.810/2024 datato
05.01.2024, emesso dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale di Giustizia,
Dipartimento Stranieri, che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano
(doc.04).
3. In data 02 Dicembre 1911, in Palmares (SP-Brasile), il signor - Persona_1
cognome così rettificato in atto - contraeva matrimonio con la signora , cittadina Persona_6
Brasiliana, come comprovato dal “Certificato per copia integrale di Matrimonio”, matricola 114637.01.55.1911.1.00001.047.0000025-01 datato 23.11.2023, emesso dall'Ufficiale di Stato
Civile del Municipio di Palmares Paulista (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.05).
4. Dall'unione coniugale tra il signor - Persona_1 espressamente e formalmente qualificato in atto, cittadino “italiano” - e la signora Per_6
, (denominata in atto , nasceva, in Palmares (SP-Brasile), in data 07
[...] Persona_7
Dicembre 1922, il signor come comprovato dal “Certificato per copia Parte_5 integrale di Nascita”, matricola 114637.01.55.1922.1.00004.056.0000295-72 datato 14.09.2023, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di Palmares Paulista (SPBrasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.06).
5. In data 27 Settembre 1945, in
Catiguá (SP-Brasile), il signor (denominato in atto, contraeva Parte_5 Pt_1
matrimonio con la signora (da coniugata , cittadina Brasiliana, Per_8 Persona_9 come comprovato dal “Certificato per copia integrale di Matrimonio”, matricola
114215.01.55.1945.2.00002.087.0000341-13 datato 24.07.2023, emesso dall'Ufficiale di Stato
Civile del Municipio di Catiguá (SPBrasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di
Giustizia Brasiliano (doc.07).
6. Dall'unione coniugale tra il signor Parte_5
(denominato in atto, e la signora nasceva, in Foz do Iguaçu Pt_1 Persona_9
(PR-Brasile), in data 19 Novembre 1976, il signor - cognome così Parte_1
attribuito in atto - come comprovato dal “Certificato per copia integrale di Nascita”, matricola
079897.01.55.1983.1.00136.281.0076781-18 datato 08.11.2023, emesso dall'Ufficiale di Stato
Civile del Municipio di Foz do Iguaçu (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.08).
7. In data 18 Settembre 2004, in Barnstable (Massachusetts-
U.S.A.), il signor contraeva matrimonio con la signora Parte_1 Persona_10
(da coniugata , cittadina Brasiliana, come comprovato dalla
[...] Persona_11
“Trascrizione di Matrimonio per copia integrale”, matricola
085225.01.55.2010.7.00005.158.0001204-80 datato 25.10.2023, emesso dall'Ufficiale DI Stato
Civile del Municipio di Cruzeiro do Oeste (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.09).
8. Dall'unione coniugale tra il signor e Parte_1
la signora nasceva, in Cruzeiro do Oeste (PR-Brasile), in data 12 Persona_11
Marzo 1999, il signor come comprovato dal “Certificato di Nascita Parte_2 per copia integrale”, matricola 085225.01.55.1999.1.00013.114.0014841-36 datato 26.10.2023, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di Cruzeiro do Oeste (PR-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.10)”.
Il resistente è rimasto contumace nonostante la regolare notificazione del ricorso e del CP_1 decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto ER non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n. 58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...], confluito nel Comune di Borgo Persona_1
Mantovano (Mantova) il 17.10.1880 (doc. 3 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_1
resistente.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che e sono cittadini italiani. Parte_1 Parte_2
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1
procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 26.6.25
Il giudice
Christian Colombo