Articolo 2 della Legge 12 dicembre 1973, n. 1024
Articolo 1
Versione
16 marzo 1974
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 18 della convenzione stessa.

Entrata in vigore il 16 marzo 1974