Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 4112/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4112 R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE DI PAGAMENTO n. 801/2021 TRA in p.l.r.p.t., con sede in Gragnano, rappresentata e difesa giusta Parte_1 procura allegata all'atto introduttivo dagli avv.ti Annarita Del Gaudio e Langella Giovanni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Castellammare di Stabia (NA) alla Piazza Spartaco
n. 27
Opponente attore CONTRO
, con sede in Sant'Antonio Abate, rapp.ta e Controparte_1 difesa, giusta procura a margine dell'atto di costituzione in giudizio, dall'avv. Domenico Gagliardi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torre Annunziata in via Gino Alfani, 60.
Opposta convenuta
CONCLUSIONI Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la in p.l.r.p.t. proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 801 del 2021 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 11.6.2021 in favore della società , ritenendolo infondato in fatto Controparte_1 ed in diritto e chiedendone la revoca.
Eccepiva infatti: preliminarmente la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta tramite PEC sotto forma di copia informatica, senza alcuna firma e del D.I., e nel merito l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla per il decorso del termine prescrizionale, non Controparte_1 interrotto dalla rituale messa in mora ex. art 1129 c.c. Evidenziava inoltre l'insufficienza (quale mezzo probatorio) delle sole fatture emesse dalla , non riportate nelle scritture Controparte_1 contabili con autentica notarile.
Spiegava quindi domanda riconvenzionale, chiedendo il pagamento della somma complessiva di € 30.000,00 per il ristoro di tutti i danni causati dai furti verificatisi nei cantieri di sua proprietà, nel periodo in cui la avrebbe dovuto sorvegliarli. Controparte_1 Si costituiva la con comparsa per l'udienza del 29.3.2022, replicando alle Controparte_1 avverse eccezioni ed alla richiesta risarcitoria che riteneva infondata, chiedeva quindi concedersi la provvisoria esecuzione al Decreto Ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.
Chiedeva quindi la condanna della al pagamento della somma di € Parte_1
30.504,00, oltre interessi moratori dalle singole scadenze sino al soddisfo, con vittoria di spese e onorari del giudizio, oltre accessori. All'udienza del 29.3.2022 veniva concessa la provvisoria esecutività al su citato Decreto ingiuntivo ed alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. L'opponente chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale della opposta, la prova per testi come articolata nell'atto introduttivo con i testi ivi indicati e che fosse disposta l'esibizione ex artt. 210 e ss. c.p.c. di ogni onere o mezzo istruttorio richiesto in citazione. L'opposta chiedeva a sua volta ammettersi la prova per testimoni, formulandone i capi ed indicando i testi.
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Ammessa la prova per testi e l'interrogatorio formale nell'udienza del 27.10.2022 la causa veniva rinviata al 18.4.2023 allorquando veniva espletato l'interrogatorio formale e la prova testi, con rinvio al 7.11.23 per prosieguo prova. Nell'udienza del 7.11.2023 non essendo comparso nessuno per la opponente, veniva dichiarata chiusa la fase istruttoria e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni al 17.10.2024.
Nelle proprie conclusioni parte opponente deduceva che a seguito di pignoramento mobiliare presso terzi effettuato dalla in forza del decreto ingiuntivo reso esecutivo Controparte_1 in corso di causa, essa aveva pagato integralmente alla Parte_1 Controparte_1 le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, con ogni accessorio oltre le
[...] spese e tutti i compensi professionali liquidati e maturati (con attribuzione in favore dell'avv.to
Domenico Gagliardi(. Chiedeva pertanto, riportandosi integralmente a tutta la domanda, alle relative eccezioni e deduzioni in fatto e in diritto, e senza alcuna rinuncia di ogni gravame, di dichiararsi definita la lite in oggetto, estinta la causa per l'intervenuta carenza di interesse da parte opponente a proseguire il giudizio, e non dovute tutte le spese della presente lite (tali richieste venivano ribadite nella comparsa conclusionale laddove si insisteva per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e per la compensazione delle spese di lite).
La per converso, nella propria comparsa conclusionale (n.d.e.: si Controparte_1 precisa che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata tenuta cartolarmente e quindi senza contraddittorio “immediato” fra le parti) nel mentre non si opponeva alla richiesta di estinzione, qualificando la stessa come rinuncia agli atti formulata dall'opponente, in applicazione della norma di cui all'art. 306 cpc, chiedeva comunque la condanna della
[...] al pagamento delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario, non essendo Parte_1 intercorso alcun accordo tra le parti per la compensazione delle suddette spese.
In via subordinata, chiedeva il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 801/2021, con condanna al pagamento degli interessi moratori maturati dalla data di emissione delle singole fatture per tutte le causali indicate in premessa o, in via ancor più gradata, in quella diversa somma – maggiore o minore – che dovesse emergere all'esito della valutazione dell'attività istruttoria espletata.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va esaminata la richiesta dell'opponente di dichiarare cessata la materia del contendere e di compensazione delle spese, a seguito dell'avvenuta corresponsione (in favore dell'opposta) di tutte le somme portate dal D.I.
Come visto, tale pagamento è stato “forzato”, nel senso che è conseguito ad un'espropriazione presso terzi contro l'opponente intrapresa in virtù della provvisoria esecutorietà concessa al D.I. in corso di causa.
Invero, l'istanza de quo non è del tutto chiara, nel senso che non è una chiara rinuncia agli atti del giudizio. ma comunque la richiesta di dichiarare l'estinzione del giudizio per l'intervenuta cessazione della materia del contendere senza chiedere una pronuncia al giudicante sui motivi di opposizione equivale ad una sostanziale rinuncia a tali motivi. La mancanza di una chiara “rinuncia agli atti” ed il fatto che inoltre l'opponente chiede la compensazione delle spese (cui l'opposta si oppone) impediscono quindi una pronuncia di estinzione per rinuncia agli atti del giudizio, che imporrebbe appunto la condanna alle spese sic et simpliciter (in mancanza di diverso accordo)
Va comunque dichiarata cessata la materia del contendere perché l'opposta ha ottenuto l'integrale soddisfazione delle proprie pretese (e quindi ha dichiarato di non opporsi in proposito) e l'opponente non chiede più alcuna pronuncia sui propri motivi di opposizione.
2 R.G.A.C. n. 4112/2021
I motivi del contendere vanno comunque esaminati per arrivare ai fini della richiesta delle spese del presente giudizio, su cui insiste l'opposta, e ciò è da fare ovviamente secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale. Posto quanto sopra, va preliminarmente rigettata l'eccezione dell'opponente di nullità della notifica avvenuta a mezzo di posta elettronica certificata di una copia informatica del ricorso e del decreto ingiuntivo privi di firma, e va altresì disattesa l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito per il decorso del termine prescrizionale, non interrotto dalla rituale messa in mora ex. art
1129 c.c.. L'opponente, nel sostenere la nullità della notifica, per essere i suddetti documenti privi di alcun segno grafico che attestasse l'esistenza della firma digitale, ha confuso l'istituto del duplicato informatico del Decreto Ingiuntivo sottoscritto telematicamente con quello della copia informatica dello stesso. Il duplicato informatico non necessità di attestazione di conformità tra originale e duplicato, atteso che l'art. 23 bis del C.A.D. (D.L. n. 179 del 2012) comma 1 recita che: “I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida”. Quanto alla firma digitale del ricorso per d.i., essa è visibile al margine sinistro dell'atto, ed è peraltro rilevabile con gli appositi strumenti di verifica di firma digitale.
Ciò a parte la fondamentale considerazione che comunque la notifica del D.I. aveva raggiunto lo scopo e prodotto i propri effetti al punto che l'opponente si è ritualmente costituita e difesa Va poi disattesa l'eccezione in merito alla prescrizione del credito vantato dalla _1
, che parte opponente ritiene sia conseguente al mancato invio alla debitrice dell'atto di
[...] messa in mora ex art.1119 c.c. Dall'esame della documentazione presente in atti, risulta consegnata alla
[...] in data 30.11.2020 una lettera di messa in mora nella quale vengono dettagliatamente Parte_1 specificati gli importi dei quali la chiedeva il pagamento, con l'indicazione delle Controparte_1 relative fatture. Passando al merito della questione, l'opposizione non è fondata e non merita accoglimento. L'esame delle documentazione allegata e le testimonianze rese nel corso del giudizio hanno provato la sussistenza del rapporto contrattuale intercorso tra la e la Parte_1 _1
, nonché il mancato pagamento delle prestazioni da quest'ultima effettuate che ha portato
[...] all'emissione del decreto Ingiuntivo opposto. Pertanto, nel dichiarare cessata la materia del contendere l'opponente deve essere comunque condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione che si liquidano come in giudizio e con attribuzione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario
In proposito va ribadito che la rinuncia agli atti del giudizio consiste in una dichiarazione che l'attore (o il convenuto che ha proposto domanda riconvenzionale) può rendere in udienza verbalmente oppure con atto scritto notificato alle altre parti. Dalla stessa deve emergere la volontà di non voler proseguire il giudizio e di conseguenza di non volere che il giudice si pronunci sul merito della questione.
Nel caso di specie la sussistenza di tale inequivoca volontà di non voler proseguire il giudizio contrasta con le richieste di parte opponente, la quale insiste sulle “eccezioni e deduzioni in fatto e in diritto” e non effettua “alcuna rinuncia nemmeno parziale di ogni gravame” proposte con la propria domanda, chiedendo “di dichiararsi definita la lite in oggetto, estinta la causa per l'intervenuta carenza di interesse da parte opponente”. Quindi, pur essendo venuto meno l'interesse per ambo le parti, ad ottenere un pronuncia che regoli il merito della vicenda (e ciò per l'avvenuto pagamento delle somme ingiunte) il presente giudizio deve decidersi nel merito per il solo regime delle spese di giudizio ed in considerazione dell'attività svolta dalle parti.
P.Q.M.
3 R.G.A.C. n. 4112/2021
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei Parte_1 confronti della ditta in opposizione al Decreto Ingiuntivo Controparte_1
n.801/2021 emesso da questo Tribunale l'11.6.2021 così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere e condanna la in Parte_1
p.l.r.p.t. al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione che liquida in € 1.453,00 oltre accessori come per legge e con attribuzione all'avv. Domenico Gagliardi difensore distrattario.
Così deciso in Torre Annunziata addì 5.3.2025 IL GIUDICE
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