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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 25/06/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1329/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 25/06/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 1329/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BAGNASCO FERNANDO
ricorrente contro
(C.F. ), in qualità di Controparte_1 C.F._1 genitore di (C.F. ), con il patrocinio Persona_1 C.F._2 dell'avv. QUAGLIO PAOLO resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti premesso che:
- con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., , in qualità Controparte_1
di esercente la responsabilità genitoriale sul minore ha adito Persona_1
questo Ufficio al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento del requisito sanitario sotteso al diritto all'indennità di frequenza nonché il riconoscimento dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992;
pagina 1 di 5 - il c.t.u. nominato nella fase di a.t.p. ha concluso ritenendo sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'indennità di frequenza istituita dall'art. 1 della L. 11 ottobre 1990, n. 289 e riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili minorenni, che presentino “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” nonchè lo status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. 104/1992;
- l' ha depositato rituale dichiarazione di dissenso e ha proposto tempestivamente il Pt_1
ricorso introduttivo del presente giudizio ai sensi dell'art. 445 bis, comma sesto, c.p.c., chiedendo accertarsi la insussistenza dei requisiti sanitari sopra indicati anche previa rinnovazione, ove d'uopo, della ctu;
- costituita regolarmente il giudizio l'odierna convenuta ha chiesto respingersi il ricorso avversario, con accertamento in capo al minore della sussistenza dei requisiti sanitari nei termini indicati dal ctu;
* * * * * considerato che:
1 - l'indennità di frequenza è istituita dall'art. 1 della L. 11 ottobre 1990, n. 289 ed è riconosciuta ai mutilati e invalidi civili minorenni, che presentino “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” o siano portatori di un determinato grado di ipoacusia, al fine di consentire “il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione”; l'indennità in questione è altresì concessa ai mutilati e invalidi civili minorenni, che si trovino nelle condizioni anzidette, e “che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione
o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi”; secondo poi l'art. 3, comma 1, della l. 104/1992 “1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base”;
2 - sulla scorta di spiegazioni che appaiono esaustive e convincenti, il CTU nominato nella fase di atp, all'esito del compiuto esame della documentazione medica in atti e della visita del periziando, ha osservato che il minore è affetto da un “Disturbo d'ansia generalizzato;
Disturbo da somatizzazione;
Funzionamento cognitivo limite;
Disturbo aspecifico di apprendimento;
Disturbo pagina 2 di 5 di attenzione senza iperattività; Disturbo della sfera emozionale;
Problemi correlati all'ambiente sociale” concludendo che tali disturbi rendevano il periziato invalido civile con diritto all'indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 e soggetto portatore di handicap non in condizioni di gravità ex art. 3, comma 1, L. 104/92 sin dal momento della domanda amministrativa;
2.1. – a tali conclusioni il c.t.u è giunto sulla base dell'esame del minore e della compiuta disamina della documentazione medica in atti, avuto particolare riguardo alla relazione di
“diagnosi funzionale-aspetti sanitari” redatta dalla dott.ssa della struttura Persona_2
complessa di Neuropsichiatria infantile dell'Ospedale Cardinal Massaia di Asti, da cui risulta che “ non è autonomo in ambito scolastico e necessita di un supporto individualizzato. Alla Per_1 valutazione cognitiva effettuata mediante scala \N1SC IV (marzo 2022) emerge un quadro di funzionamento cognitivo limite: QIT: 83; Indice di Comprensione Verbale: 80; Indice cli Ragionamento visuo-percettivo: 91; Indice di memoria di lavoro: 88; Indice di Velocità di Elaborazione: 91. Dalla valutazione degli apprendimenti emergono gravi difficoltà nella lettura con "richiesta di intervento immediato" nella comprensione del testo e nelle prove di compitazione e importanti difficoltà in ambito logico-matematico e nel grafismo. Le difficoltà più preoccupanti e che costituiscono un importante fattore di rischio per depressione e dispersione scolastica sono però rappresentate dalla presenza di vissuti depressivi caratterizzati da una significativa bassa autostima che conduce il bambino alla demotivazione e al disinvestimento scolastico. si scoraggia di fronte agli insuccessi scolastici e Per_1 presenta manifestazioni d'ansia. Inoltre ultimamente il malessere ha attivato anche problematiche di somatizzazione con mal di pancia quotidiani e difficoltà nei ritmi biologici”, con indicazione dei seguenti disturbi “Disturbo d'ansia generalizzato - Disturbo da somatizzazione - Funzionamento cognitivo limite - Disturbo aspecifico di apprendimento - Disturbo di attenzione senza iperattività –
Disturbo della sfera emozionale - Problemi correlati all'ambiente sociale” e delle seguenti necessità
“strumenti di supporto agli apprendimenti” e “di una figura che lo supporti dal punto di vista emotivo” (cfr. doc. 3 fascicolo resistente);
2.2. – la relazione richiamata appare inoltre del tutto coerente con il certificato medico allegato alla domanda amministrativa, nel quale il medico curante, dott.ssa Persona_3
riferisce della valutazione effettuata dalla NPI di Asti nel marzo 2022 e nella sezione
“diagnosi” riposta la dicitura “funzionamento intellettivo limite F81.3. Distrurbi misti delle capacità
pagina 3 di 5 scolastiche (lettura, scrittura, nelle componenti grafica e ortografica e calcolo) F93 disturbo della sfera emozionale” (cfr. doc. 4 fascicolo resistente);
2.3. – le conclusioni del ctu appaiono esaustive e convincenti e risultano pienamente coerenti con la documentazione medica analizzata e conformi alle disposizioni che disciplinano la provvidenza in esame sopra citata, anche tenuto conto del necessario confronto, in caso di minori, con il grado di autonomia presentato dai minori della medesima età non affetti da patologie invalidanti;
3 – l' che non ha partecipato alle operazioni peritali e che non ha presentato Pt_1
osservazioni alla bozza di ctu, ha proposto la presente opposizione ritenendo che le conclusioni del consulente d'ufficio non fossero conformi alle risultanze della documentazione medica analizzata, circostanza tuttavia del tutto infondata alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato;
smentita la contraddizione tra le conclusioni della consulenza e i certificati medici agli atti, la censura mossa dall' con l'opposizione Pt_1 costituisce, pertanto, un mero dissenso diagnostico che non trova riscontro in vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto;
- diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente;
- in definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate;
- l'opposizione dell' va pertanto respinta;
Pt_1
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14;
- per le medesime ragioni devono essere poste definitivamente a carico dell' Pt_1
convenuto anche le spese della consulenza tecniche espletata nella fase di a.t.p. così come liquidate con decreto del 27.9.2024. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- dichiara che sussistono in capo al minore i requisiti sanitari Persona_1
previsti ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza di cui all'art. 1 legge 289/1990 dalla data della domanda e lo status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, l 104/92;
- condanna l' a rifondere a parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi € Pt_1
3.700,00, oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del Pt_1
27.9.2024.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 25/06/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 1329/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BAGNASCO FERNANDO
ricorrente contro
(C.F. ), in qualità di Controparte_1 C.F._1 genitore di (C.F. ), con il patrocinio Persona_1 C.F._2 dell'avv. QUAGLIO PAOLO resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti premesso che:
- con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., , in qualità Controparte_1
di esercente la responsabilità genitoriale sul minore ha adito Persona_1
questo Ufficio al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento del requisito sanitario sotteso al diritto all'indennità di frequenza nonché il riconoscimento dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992;
pagina 1 di 5 - il c.t.u. nominato nella fase di a.t.p. ha concluso ritenendo sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'indennità di frequenza istituita dall'art. 1 della L. 11 ottobre 1990, n. 289 e riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili minorenni, che presentino “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” nonchè lo status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. 104/1992;
- l' ha depositato rituale dichiarazione di dissenso e ha proposto tempestivamente il Pt_1
ricorso introduttivo del presente giudizio ai sensi dell'art. 445 bis, comma sesto, c.p.c., chiedendo accertarsi la insussistenza dei requisiti sanitari sopra indicati anche previa rinnovazione, ove d'uopo, della ctu;
- costituita regolarmente il giudizio l'odierna convenuta ha chiesto respingersi il ricorso avversario, con accertamento in capo al minore della sussistenza dei requisiti sanitari nei termini indicati dal ctu;
* * * * * considerato che:
1 - l'indennità di frequenza è istituita dall'art. 1 della L. 11 ottobre 1990, n. 289 ed è riconosciuta ai mutilati e invalidi civili minorenni, che presentino “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” o siano portatori di un determinato grado di ipoacusia, al fine di consentire “il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione”; l'indennità in questione è altresì concessa ai mutilati e invalidi civili minorenni, che si trovino nelle condizioni anzidette, e “che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione
o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi”; secondo poi l'art. 3, comma 1, della l. 104/1992 “1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base”;
2 - sulla scorta di spiegazioni che appaiono esaustive e convincenti, il CTU nominato nella fase di atp, all'esito del compiuto esame della documentazione medica in atti e della visita del periziando, ha osservato che il minore è affetto da un “Disturbo d'ansia generalizzato;
Disturbo da somatizzazione;
Funzionamento cognitivo limite;
Disturbo aspecifico di apprendimento;
Disturbo pagina 2 di 5 di attenzione senza iperattività; Disturbo della sfera emozionale;
Problemi correlati all'ambiente sociale” concludendo che tali disturbi rendevano il periziato invalido civile con diritto all'indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 e soggetto portatore di handicap non in condizioni di gravità ex art. 3, comma 1, L. 104/92 sin dal momento della domanda amministrativa;
2.1. – a tali conclusioni il c.t.u è giunto sulla base dell'esame del minore e della compiuta disamina della documentazione medica in atti, avuto particolare riguardo alla relazione di
“diagnosi funzionale-aspetti sanitari” redatta dalla dott.ssa della struttura Persona_2
complessa di Neuropsichiatria infantile dell'Ospedale Cardinal Massaia di Asti, da cui risulta che “ non è autonomo in ambito scolastico e necessita di un supporto individualizzato. Alla Per_1 valutazione cognitiva effettuata mediante scala \N1SC IV (marzo 2022) emerge un quadro di funzionamento cognitivo limite: QIT: 83; Indice di Comprensione Verbale: 80; Indice cli Ragionamento visuo-percettivo: 91; Indice di memoria di lavoro: 88; Indice di Velocità di Elaborazione: 91. Dalla valutazione degli apprendimenti emergono gravi difficoltà nella lettura con "richiesta di intervento immediato" nella comprensione del testo e nelle prove di compitazione e importanti difficoltà in ambito logico-matematico e nel grafismo. Le difficoltà più preoccupanti e che costituiscono un importante fattore di rischio per depressione e dispersione scolastica sono però rappresentate dalla presenza di vissuti depressivi caratterizzati da una significativa bassa autostima che conduce il bambino alla demotivazione e al disinvestimento scolastico. si scoraggia di fronte agli insuccessi scolastici e Per_1 presenta manifestazioni d'ansia. Inoltre ultimamente il malessere ha attivato anche problematiche di somatizzazione con mal di pancia quotidiani e difficoltà nei ritmi biologici”, con indicazione dei seguenti disturbi “Disturbo d'ansia generalizzato - Disturbo da somatizzazione - Funzionamento cognitivo limite - Disturbo aspecifico di apprendimento - Disturbo di attenzione senza iperattività –
Disturbo della sfera emozionale - Problemi correlati all'ambiente sociale” e delle seguenti necessità
“strumenti di supporto agli apprendimenti” e “di una figura che lo supporti dal punto di vista emotivo” (cfr. doc. 3 fascicolo resistente);
2.2. – la relazione richiamata appare inoltre del tutto coerente con il certificato medico allegato alla domanda amministrativa, nel quale il medico curante, dott.ssa Persona_3
riferisce della valutazione effettuata dalla NPI di Asti nel marzo 2022 e nella sezione
“diagnosi” riposta la dicitura “funzionamento intellettivo limite F81.3. Distrurbi misti delle capacità
pagina 3 di 5 scolastiche (lettura, scrittura, nelle componenti grafica e ortografica e calcolo) F93 disturbo della sfera emozionale” (cfr. doc. 4 fascicolo resistente);
2.3. – le conclusioni del ctu appaiono esaustive e convincenti e risultano pienamente coerenti con la documentazione medica analizzata e conformi alle disposizioni che disciplinano la provvidenza in esame sopra citata, anche tenuto conto del necessario confronto, in caso di minori, con il grado di autonomia presentato dai minori della medesima età non affetti da patologie invalidanti;
3 – l' che non ha partecipato alle operazioni peritali e che non ha presentato Pt_1
osservazioni alla bozza di ctu, ha proposto la presente opposizione ritenendo che le conclusioni del consulente d'ufficio non fossero conformi alle risultanze della documentazione medica analizzata, circostanza tuttavia del tutto infondata alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato;
smentita la contraddizione tra le conclusioni della consulenza e i certificati medici agli atti, la censura mossa dall' con l'opposizione Pt_1 costituisce, pertanto, un mero dissenso diagnostico che non trova riscontro in vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto;
- diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente;
- in definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate;
- l'opposizione dell' va pertanto respinta;
Pt_1
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14;
- per le medesime ragioni devono essere poste definitivamente a carico dell' Pt_1
convenuto anche le spese della consulenza tecniche espletata nella fase di a.t.p. così come liquidate con decreto del 27.9.2024. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- dichiara che sussistono in capo al minore i requisiti sanitari Persona_1
previsti ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza di cui all'art. 1 legge 289/1990 dalla data della domanda e lo status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, l 104/92;
- condanna l' a rifondere a parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi € Pt_1
3.700,00, oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del Pt_1
27.9.2024.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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