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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/03/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 2389/2023
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa dagli Avv.ti ZAMPIERI NICOLA, MICELI WALTER, Parte_1
RINALDI GIOVANNI, GANCI FABIO E MARESCA ANDREA;
ricorrente contro e Controparte_1 Controparte_2
, rappresentati e difesi dal Dirigente dell'
[...] Controparte_3
;
[...]
resistenti
OGGETTO: altre ipotesi – carta docenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. la ricorrente in epigrafe emarginata ha convenuto la resistente
Amministrazione davanti al Giudice del Lavoro di per ivi sentire accogliere le seguenti CP_3 conclusioni: “1) IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122
e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20
e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad Controparte_1 assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo formativo Controparte_1
sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta Controparte_1 elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità
e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente)
l'importo nominale di € 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.” Il tutto con vittoria di spese e competenze.
In particolare, allegava la ricorrente: - di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze
Cont del in virtù di contratti a tempo determinato, durante gli anni scolastici 2020/21 – 2021/22 e
2022/23 presso gli Istituti e per i periodi siccome meglio specificati in ricorso;
- di non essere stata, al pari dei docenti di ruolo, destinataria della “carta del docente” introdotta dall'art. 1 comma 121 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 e seguente DPCM 23.9.2015, che consiste in un contributo annuo di euro 500,00 destinato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava, quindi, l'illegittimità di tale determinazione poiché assunta in violazione: del richiamato quadro normativo italiano determinato dalla Legge n.107/2015 e dai successivi D.P.C.M. del
23.09.2015 e del 28.11.2016; dei precetti costituzionali contenuti negli artt. 3, 35 e 97 Cost.; della contrattazione collettiva di settore che agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tutt'ora vigenti, nel disciplinare gli obblighi di formazione del personale docente non distingue tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
della normativa contenuta nell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70; delle decisioni della Corte di Giustizia
Europea sulla violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a Tempo Determinato del
18.03.1999 allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999 n.1999/70/CE e dell'art. 25 del D.Lgs.n.81/2015, come pure riconosciuto, da ultimo, dalla sentenza n. 1842/2022, del 16.03.2022 del Consiglio di Stato e dall'ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450-21 (CGUE), nonché da numerose sentenze conformi della Magistratura del lavoro pure versate in atti. Rassegnava, infine, le conclusioni innanzi trascritte.
Si costituiva il convenuto contestando in fatto ed in diritto gli avversi assunti. CP_1
Rilevava, in primis, che l'attuale ricorrente ha lavorato – negli anni richiesti - per supplenze brevi e saltuarie: da 30.11.20 a 22.12.20, da 11.1.21 a 16.1.21, da 25.1.21 a 12.2.21, da 16.2.21 a 26.2.21, da 5.3.21 a 11.6.21, i giorni 14.17.22 giugno 21, da 25.9.21 a 22.12.21, da 11.1.22 a 24.6.22, mentre da 8.9.22 a 31.8.23, per supplenza annuale e che l'art 15 del DL 13.6.23, convertito in legge il 10.8.23 ha confermato la spettanza della CE al supplente ma su posto vacante e disponibile, ossia posto vacante e disponibile di diritto ossia sino al 31 agosto ed il ricorrente ha solo una supplenza di tale tipologia.
Evidenziava, quindi, come la stessa L. 107/2015 avesse delineato una precisa platea di beneficiari
(quale il numero dei docenti a tempo indeterminato) al fine anche di rispettare le previsioni di spesa pubblica, nonché la particolare natura della Carta del docente che non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
Richiamava, infine, il quadro normativo italiano ed europeo ed insisteva per il rigetto della domanda
“trattandosi di supplenze brevi e saltuarie eccetto una”, chiedendo, in subordine, di “rideterminare la somma richiesta, nei limiti temporali indicati in premessa eparametrandola all'effettiva prestazione di lavoro prestato (in termini di orario e di giorni), escludendo, ove ritenuto di giustizia,
i periodi di servizio prestati per supplenze brevi e saltuarie, previa dichiarazione di decadenza come precisati nella narrativa della presente memoria.”
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo.
***
Il ricorso è in parte fondato e deve esser accolto per quanto di ragione.
In primo luogo, si osserva come, nella specie, è documentato e non contestato che la ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del convenuto quale docente non di ruolo e che i periodi CP_1
in cui il servizio è stato prestato, in forza di contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, siano quelli indicati in ricorso.
Né v'è dubbio, infine, che la ricorrente non abbia percepito la Carta elettronica del Docente, vale a dire che non gli sia stata erogata tramite la suddetta Carta la somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata dal soltanto al personale docente CP_1
di ruolo.
Ciò posto, occorre ora inquadrare la questione nell'ambito della normativa interna e sovranazionale che regola la fattispecie.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. "Buona Scuola") prevede che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_5
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 stabilisce che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia Controparte_6
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima."
Il comma 124 sancisce poi che "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali Controparte_6
rappresentative di categoria". Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova", con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Inoltre, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015), all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati"
In tale quadro si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, la quale al CP_1
punto 2, rubricato "Destinatari", ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di
500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)".
Va osservato inoltre che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che "L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica".
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato "Formazione in Servizio", che "1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)". Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "Fruizione del diritto alla formazione", prevede che "1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".
Infine, va richiamata la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: "I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, dalla lettura disposizioni appena richiamate, che la Carta del Docente, che è un beneficio economico con destinazione vincolata all'aggiornamento e alla formazione del docente, costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione del personale docente e che la formazione si connota quale elemento essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Tuttavia, la legge che ha introdotto la Carta Docenti e i decreti che ad essa hanno dato attuazione, hanno scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta dagli insegnanti di ruolo e precari e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Inoltre, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della Carta del Docente anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della
Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n.
1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento (sent. n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della Carta del Docente, affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Di recente, poi, sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione (pronuncia n. 29961, del 27/10/2023) affermando i seguenti principî di diritto:
1.La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Corte, richiamati gli obblighi di aggiornamento fissati a carico del personale docente dagli articoli
282 d.l.vo 297/1994, 63 e 64 CCNL di Comparto, la già ritenuta estensione dell'obbligo a tutto il copro docente (Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022, cit.), ritenuta la pertinenza della
Carta della quale si discute alla formazione continua dei docenti e la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica…… nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale….. ha fatto proprio il principio espresso dalla Corte di Giustizia secondo il quale i docenti allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento, indirizzando la propria riflessione su quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Applicando tali principi al caso in esame, rilevato che la ricorrente è attualmente interna al sistema delle docenze, il Tribunale ritiene di poter accogliere la domanda riconoscendo in favore della stessa l'accredito della carta docente con riferimento solo al periodo lavorato nell' a.s. e 2022/23. Viceversa, per gli a.s. 2020/21 – 2021/22 trattandosi di supplenze brevi e saltuarie non potrà esser riconosciuto il beneficio in parola posto che la Carta in esame non può essere riconosciuta ai docenti a tempo determinato che non abbiano assicurato un servizio annuale, in quanto lo strumento antidiscriminatorio non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali.
In tale prospettiva, la Suprema Corte ha, da ultimo, ritenuto inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico riguardanti specifici fenomeni “che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Di conseguenza, la domanda in relazione a tali ultimi anni scolastici non può trovare accoglimento.
Le spese di lite rilevato che la pronuncia della Cassazione è sopravvenuta nelle more del procedimento possono esser compensate nella misura del 50%, la residua parte è posta a carico dell'amministrazione soccombente e si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe emarginata così dispone:
- accoglie la domanda nei termini indicati in motivazione;
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla attribuzione della Carta del Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore nominale di € 500,00 per l'annualità nella quale ha svolto (e quindi, per aa.ss. 2022/23) incarichi di docenza a tempo determinato;
- condanna il alla erogazione della carta del docente in ragione Controparte_1 degli importi in tal modo dovuti oltre rivalutazione ed interessi dalla data del diritto all'accredito di ciascuna annualità e sino alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento della metà delle spese di lite che Controparte_1
liquidano 280,00 oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore del ricorrente, compensano la residua parte di spese di lite tra le parti.
Brindisi, 19/03/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 2389/2023
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa dagli Avv.ti ZAMPIERI NICOLA, MICELI WALTER, Parte_1
RINALDI GIOVANNI, GANCI FABIO E MARESCA ANDREA;
ricorrente contro e Controparte_1 Controparte_2
, rappresentati e difesi dal Dirigente dell'
[...] Controparte_3
;
[...]
resistenti
OGGETTO: altre ipotesi – carta docenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. la ricorrente in epigrafe emarginata ha convenuto la resistente
Amministrazione davanti al Giudice del Lavoro di per ivi sentire accogliere le seguenti CP_3 conclusioni: “1) IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122
e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20
e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad Controparte_1 assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo formativo Controparte_1
sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta Controparte_1 elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità
e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente)
l'importo nominale di € 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.” Il tutto con vittoria di spese e competenze.
In particolare, allegava la ricorrente: - di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze
Cont del in virtù di contratti a tempo determinato, durante gli anni scolastici 2020/21 – 2021/22 e
2022/23 presso gli Istituti e per i periodi siccome meglio specificati in ricorso;
- di non essere stata, al pari dei docenti di ruolo, destinataria della “carta del docente” introdotta dall'art. 1 comma 121 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 e seguente DPCM 23.9.2015, che consiste in un contributo annuo di euro 500,00 destinato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava, quindi, l'illegittimità di tale determinazione poiché assunta in violazione: del richiamato quadro normativo italiano determinato dalla Legge n.107/2015 e dai successivi D.P.C.M. del
23.09.2015 e del 28.11.2016; dei precetti costituzionali contenuti negli artt. 3, 35 e 97 Cost.; della contrattazione collettiva di settore che agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tutt'ora vigenti, nel disciplinare gli obblighi di formazione del personale docente non distingue tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
della normativa contenuta nell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70; delle decisioni della Corte di Giustizia
Europea sulla violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a Tempo Determinato del
18.03.1999 allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999 n.1999/70/CE e dell'art. 25 del D.Lgs.n.81/2015, come pure riconosciuto, da ultimo, dalla sentenza n. 1842/2022, del 16.03.2022 del Consiglio di Stato e dall'ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450-21 (CGUE), nonché da numerose sentenze conformi della Magistratura del lavoro pure versate in atti. Rassegnava, infine, le conclusioni innanzi trascritte.
Si costituiva il convenuto contestando in fatto ed in diritto gli avversi assunti. CP_1
Rilevava, in primis, che l'attuale ricorrente ha lavorato – negli anni richiesti - per supplenze brevi e saltuarie: da 30.11.20 a 22.12.20, da 11.1.21 a 16.1.21, da 25.1.21 a 12.2.21, da 16.2.21 a 26.2.21, da 5.3.21 a 11.6.21, i giorni 14.17.22 giugno 21, da 25.9.21 a 22.12.21, da 11.1.22 a 24.6.22, mentre da 8.9.22 a 31.8.23, per supplenza annuale e che l'art 15 del DL 13.6.23, convertito in legge il 10.8.23 ha confermato la spettanza della CE al supplente ma su posto vacante e disponibile, ossia posto vacante e disponibile di diritto ossia sino al 31 agosto ed il ricorrente ha solo una supplenza di tale tipologia.
Evidenziava, quindi, come la stessa L. 107/2015 avesse delineato una precisa platea di beneficiari
(quale il numero dei docenti a tempo indeterminato) al fine anche di rispettare le previsioni di spesa pubblica, nonché la particolare natura della Carta del docente che non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
Richiamava, infine, il quadro normativo italiano ed europeo ed insisteva per il rigetto della domanda
“trattandosi di supplenze brevi e saltuarie eccetto una”, chiedendo, in subordine, di “rideterminare la somma richiesta, nei limiti temporali indicati in premessa eparametrandola all'effettiva prestazione di lavoro prestato (in termini di orario e di giorni), escludendo, ove ritenuto di giustizia,
i periodi di servizio prestati per supplenze brevi e saltuarie, previa dichiarazione di decadenza come precisati nella narrativa della presente memoria.”
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo.
***
Il ricorso è in parte fondato e deve esser accolto per quanto di ragione.
In primo luogo, si osserva come, nella specie, è documentato e non contestato che la ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del convenuto quale docente non di ruolo e che i periodi CP_1
in cui il servizio è stato prestato, in forza di contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, siano quelli indicati in ricorso.
Né v'è dubbio, infine, che la ricorrente non abbia percepito la Carta elettronica del Docente, vale a dire che non gli sia stata erogata tramite la suddetta Carta la somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata dal soltanto al personale docente CP_1
di ruolo.
Ciò posto, occorre ora inquadrare la questione nell'ambito della normativa interna e sovranazionale che regola la fattispecie.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. "Buona Scuola") prevede che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_5
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 stabilisce che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia Controparte_6
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima."
Il comma 124 sancisce poi che "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali Controparte_6
rappresentative di categoria". Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova", con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Inoltre, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015), all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati"
In tale quadro si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, la quale al CP_1
punto 2, rubricato "Destinatari", ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di
500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)".
Va osservato inoltre che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che "L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica".
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato "Formazione in Servizio", che "1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)". Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "Fruizione del diritto alla formazione", prevede che "1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".
Infine, va richiamata la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: "I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, dalla lettura disposizioni appena richiamate, che la Carta del Docente, che è un beneficio economico con destinazione vincolata all'aggiornamento e alla formazione del docente, costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione del personale docente e che la formazione si connota quale elemento essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Tuttavia, la legge che ha introdotto la Carta Docenti e i decreti che ad essa hanno dato attuazione, hanno scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta dagli insegnanti di ruolo e precari e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Inoltre, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della Carta del Docente anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della
Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n.
1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento (sent. n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della Carta del Docente, affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Di recente, poi, sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione (pronuncia n. 29961, del 27/10/2023) affermando i seguenti principî di diritto:
1.La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Corte, richiamati gli obblighi di aggiornamento fissati a carico del personale docente dagli articoli
282 d.l.vo 297/1994, 63 e 64 CCNL di Comparto, la già ritenuta estensione dell'obbligo a tutto il copro docente (Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022, cit.), ritenuta la pertinenza della
Carta della quale si discute alla formazione continua dei docenti e la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica…… nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale….. ha fatto proprio il principio espresso dalla Corte di Giustizia secondo il quale i docenti allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento, indirizzando la propria riflessione su quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Applicando tali principi al caso in esame, rilevato che la ricorrente è attualmente interna al sistema delle docenze, il Tribunale ritiene di poter accogliere la domanda riconoscendo in favore della stessa l'accredito della carta docente con riferimento solo al periodo lavorato nell' a.s. e 2022/23. Viceversa, per gli a.s. 2020/21 – 2021/22 trattandosi di supplenze brevi e saltuarie non potrà esser riconosciuto il beneficio in parola posto che la Carta in esame non può essere riconosciuta ai docenti a tempo determinato che non abbiano assicurato un servizio annuale, in quanto lo strumento antidiscriminatorio non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali.
In tale prospettiva, la Suprema Corte ha, da ultimo, ritenuto inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico riguardanti specifici fenomeni “che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Di conseguenza, la domanda in relazione a tali ultimi anni scolastici non può trovare accoglimento.
Le spese di lite rilevato che la pronuncia della Cassazione è sopravvenuta nelle more del procedimento possono esser compensate nella misura del 50%, la residua parte è posta a carico dell'amministrazione soccombente e si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe emarginata così dispone:
- accoglie la domanda nei termini indicati in motivazione;
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla attribuzione della Carta del Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore nominale di € 500,00 per l'annualità nella quale ha svolto (e quindi, per aa.ss. 2022/23) incarichi di docenza a tempo determinato;
- condanna il alla erogazione della carta del docente in ragione Controparte_1 degli importi in tal modo dovuti oltre rivalutazione ed interessi dalla data del diritto all'accredito di ciascuna annualità e sino alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento della metà delle spese di lite che Controparte_1
liquidano 280,00 oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore del ricorrente, compensano la residua parte di spese di lite tra le parti.
Brindisi, 19/03/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio