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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/06/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1041/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, congiuntamente promossa da
(c.f. ), nata ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a ON FI (RG) nella via Mons. , rappresentata e difesa dall'avv. Vito Parte_2
Melfi Verga e
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente nella via Ippari n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Chiara Gravagna
e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) -
**** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 9/6/2024, ed Parte_1 [...]
chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la pronuncia di scioglimento del CP_1 loro matrimonio, contratto con rito civile a Scicli (RG) il 9/6/2006.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal
26.5.2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, anche quando il procedimento inizialmente contenzioso sia stato trasformato in consensuale, ovvero per dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
Nel caso di specie, emerge ex actis che i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 3/2/2022 e che la loro separazione è stata pronunciata con sentenza resa dal
Tribunale di Ragusa il 18.2.2024 e pubblicata il 26/02/2024.
Le parti hanno rappresentato che dalla loro unione è nato il figlio (Ragusa, Per_1
16/07/2009), “affidato dal febbraio 2021 al servizio sociale di Scicli, con collocamento presso pagina 1 di 3 la comunità “Iblea” a Floridia (SR) in forza del decreto n. 1349/2021 del Tribunale per i minorenni di Catania, nel proc. n. 119/2021 R.G., concluso con la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con provvedimento del 22.02.2024 (all.
08) e apertura del procedimento n. 438/2024 v.g. Tribunale dei Minorenni volto alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore”. I coniugi hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza ed hanno dichiarato di non essersi riconciliati e di non volersi riconciliare, chiedendo il loro divorzio alle condizioni di seguito riportate:
“- nulla disporre in merito all'affidamento del figlio minore , stante la decadenza Per_1 della podestà genitoriale di entrambi i coniugi e la pendenza presso il Tribunale dei minorenni del procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità;
- nulla disporre in merito alla casa coniugale, stante l'assenza di minori da collocare;
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio senza addebito nei confronti di nessuno degli ex coniugi;
- nulla disporre a titolo di assegno divorzile, stante la dichiarazione degli stessi di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale relativamente alla separazione e scioglimento del matrimonio”.
A seguito di invito del giudice delegato, le parti hanno prodotto i due menzionati provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni di Catania, nonché la sentenza del
29.1.2025, con cui il predetto Tribunale minorile ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore, confermando il divieto di incontri e contatti tra quest'ultimo e la madre ed avviando invece un percorso per la ripresa di incontri e contatti con il padre.
Questo Tribunale, così le cose, con riguardo al figlio minore, deve limitarsi a prendere atto delle statuizioni rese dal Tribunale per i Minorenni di Catania, circa la pronuncia di decadenza delle odierne parti dalla responsabilità genitoriale sul predetto figlio , cui ha Per_1 fatto seguito l'accertamento dello stato di adottabilità di quest'ultimo; il Tribunale prende, inoltre, atto della rinuncia al reciproco mantenimento da parte di entrambi i coniugi.
Il P.M. in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
Nulla sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso su domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.1041/2024 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata da e Parte_1 CP_1
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai predetti, con rito civile, a Scicli (RG) il 9/6/2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 11, parte 1^, anno 2006, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune.
Dà atto, quanto al figlio minore (n. il 16/07/2009), dei provvedimenti resi dal Persona_2
Tribunale per i Minorenni di Catania e di cui in parte motiva, nonchè della rinuncia al reciproco mantenimento da parte di entrambi i coniugi. pagina 2 di 3 Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 30.5.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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