Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 878/2025 R.G., avente ad oggetto: Opposizione
all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
CASSANITI SALVATORE,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to VETRI ALESSANDRA, elettivamente CP_1 domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 26 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi del'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato e della natura del presente provvedimento,
tutti gli atti di causa possono intendersi qui integralmente richiamati.
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84; Cass.
3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr.
Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel caso di specie, i Procuratori delle parti hanno dato atto dell'intervenuta cessazione della contesa, come risulta dalle dichiarazioni rese in atti.
In ragione delle indicazioni fornite nella richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere ed in ogni modo in ragione dell'intervenuta soluzione della controversia in via stragiudiziale le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso, in Catania, 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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