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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 678 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Terni, Corso del Popolo n.26, presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Lavari che lo rappresenta e difende giusta delega rilasciata in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del e legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso i cui uffici in Perugia, via degli Offici n.12 è domiciliata ex lege
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5 settembre 2023 parte ricorrente premetteva: - di aver prestato servizio come agente della Polizia di Stato, presso la Questura di Terni, a far data dal 1981 sino al 2012 quando veniva dispensato, per inidoneità fisica, dal servizio e quindi, posto in quiescenza;
- che, in data
15.11.1992, durante l'incontro era rimasto vittima di un lancio Parte_2 di petardo che gli lesionava i timpani causandogli l'ipoacusia bilaterale;
- che, in data 1.12.2002, in occasione della partita – Triestina, aveva subito Pt_2
l'aggressione di un tifoso che lo aveva spinto a terra, cagionandogli un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del menisco mediale trattato con meniscectomia in data 30.01.2003; - che entrambe le patologie venivano riconosciute come dipendenti da causa di servizio;
- che già dal 1998 la CMO aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta
“sinusite cronica mascellare”; - che in data 27.04.2005 la CMO di Perugia riconosceva, altresì, la dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente “artrosi cervicale e dorso lombo sacrale”; - di aver presentato in data 28.09.2020 domanda di riconoscimento dei benefici derivanti dall'applicazione della normativa sulle vittime del dovere, respinta dall'Amministrazione in quanto benefici asseritamente prescritti.
Sull'assunto dell'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di: - accertare il diritto soggettivo perfetto del ricorrente a vedersi riconosciuto lo status di vittima del dovere ai sensi della normativa invocata e da ultimo ai sensi dell'art. 1 comma 563 Legge
266/2005, per i fatti/situazioni tutte dedotte in ricorso;
- accertare, altresì, che, per effetto dei predetti fatti e/o situazioni, vi è sussistenza dell'IC prevista dalla speciale disciplina vittime del dovere come comprensiva del DB e del DM nella misura del 90% ovvero in quella diversa, anche maggiore o comunque superiore al 25%, che risulterà da apposita CTU di cui si fa espressa richiesta;
- condannare di conseguenza l'Amministrazione convenuta alla corresponsione di tutte quelle provvidenze (speciale elargizione, assegno vitalizio, speciale assegno vitalizio) correlate al grado di patologia che sarà accertato in CTU, oltre interessi e rivalutazione, con la decorrenza massima di legge che sarà ritenuta di giustizia, salvi gli effetti della prescrizione dei ratei delle somme da corrispondersi a cadenze temporali, e con applicazione della perequazione prevista per legge, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il eccependo preliminarmente la Controparte_1
prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2934
e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore della legge del 23 dicembre 2005, n. 266 stante l'anteriore conoscibilità delle infermità e, nel merito, sostenendo l'infondatezza della domanda, insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita con la produzione documentale offerta dalle parti, con l'ordine di esibizione disposto dallo scrivente Giudice nei confronti dell'Amministrazione convenuta e con l'espletamento di CTU medico legale.
Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del decreto legge n. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto nei limiti di cui appresso.
A tal fine è documentato e non contestato che parte ricorrente ha presentato domanda per il riconoscimento dello status di Vittima del dovere in data
28.09.2020, pervenuta al il 6.10.2020, quindi, oltre dieci anni CP_1 dall'entrata in vigore della legge n.266/2005 e del DPR 7 luglio 2006 n. 243 (cfr. all.to B alla memoria del ). CP_1
Tanto precisato in punto di fatto si reputa opportuno premettere, in conformità a quanto opinato da larga parte della giurisprudenza di merito, che la prescrizione non si applica allo status di vittima del dovere, ma alle relative prestazioni economiche una tantum o periodiche.
Si è, infatti, evidenziato che la normativa non prevede un termine di decadenza e che lo status di per sé non è prescrittibile mentre lo sono le singole prestazioni che dallo stesso derivano, genericamente pretese in ricorso, indicate solo nelle conclusioni “a favore del ricorrente e per i suoi familiari, nei limiti prescrizionali “.
Per il riconoscimento dello status di vittime del dovere occorre valutare, innanzitutto, se sussistano i presupposti per riconoscere al ricorrente detto status.
A questo proposito si rileva che, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
La Suprema Corte (Cass. sez. Lav. sent. n.24592/2018) ha in particolare affermato che: “La categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purchè realizzate in condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. Altra pronuncia (cfr. Cass. sez. Lav. sent. n.15027/2018) per quanto qui di interesse si è espressa come segue: “In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, l'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 243 del 2006, che disciplina i termini
e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, deve essere interpretato in modo da non esorbitare i limiti indicati dall'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005, che non demanda alla fonte regolamentare anche il compito di precisare i concetti di cui al comma 564 dello stesso articolo, pertanto, per circostanze straordinarie devono essere intese, secondo il significato indicato dalla legge, condizioni ambientali ed operative "particolari" che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", per le quali è quindi sufficiente che non siano contemplate in caso di normale esecuzione di una determinata funzione.”
Infine: le Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n.21969/2017) hanno statuito che: “Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.”.
Con un ulteriore arresto (cfr. Cass. sez. Lav. sent. n. 4238/2019), si è ancora specificato il concetto di "particolari condizioni ambientali" anche valorizzando quelle situazioni in cui, pur trattandosi di modalità comuni a tutti o molti lavoratori della medesima categoria, ritenute ordinarie con giudizio e valutazione riferita a conoscenze diverse ed inferiori rispetto alle attuali, ove si accerti una valenza di rischio per la salute in siffatte condizioni, queste integrano il concetto di particolarità richiesto dalla disposizione di cui all'art. 1 comma 564 richiamato
(conf. anche da ultimo Cassazione civile sez. lav. del 03/03/2023, sent. n. 6496).
Tanto premesso ed applicando i suddetti principi al caso di specie si reputa che gli episodi rispetto ai quali può riconoscersi valenza dirimente al fine del decidere devono essere individuati in quanto accaduto all'istante in servizio il giorno 15.11.1992 ed il giorno 1°.12.2002 per quanto di ragione.
In data 15.11.1992 il ricorrente, in servizio presso la Questura di Terni, e di pattuglia in occasione dell'evento sportivo calcistico – Ascoli, durante Pt_2
un tafferuglio tra tifosi, subiva da parte di uno di questi il lancio di un petardo che gli esplodeva in viso lesionandogli i timpani e cagionandogli la patologia
“ipoacusia bilaterale” riconosciuta come dipendente da causa di servizio.
In data 1°.12.2002 il ricorrente, unitamente ad altri colleghi, veniva comandato dal Vice Questore di Terni allo svolgimento di attività di vigilanza in occasione della partita – Triestina presso il locale stadio L. Liberati ed al termine Pt_2 della stessa nell'atto di bloccare un tifoso facinoroso, tale , noto Persona_1 alle forze dell'ordine, nel mentre si stava dirigendo verso la tifoseria della squadra avversaria invadendo il campo da gioco, si procurava il trauma distorsivo al ginocchio sinistro che gli cagionava la lesione del menisco mediale.
Gli eventi, come descritti in ricorso e sopra riportati, sono confermati dalle relazioni di servizio a firma dello stesso ricorrente redatte nell'immediatezza dei fatti, dalla dichiarazione medica rilasciata dall'Ufficio sanitario della Questura di
Terni in data 8.07.1993, dalla relazione di servizio del collega dell'istante
Ispettore Capo del 1.12.2002 e dalla dichiarazione medica Testimone_1 rilasciata dall'Ufficio Sanitario della Questura di Terni in data 3.12.2002 (cfr. all.ti all'ordine di esibizione disposto dal Giudice). Ad avviso di chi scrive solo tali episodi, confermati dalla documentazione in atti che non è stata mai contestata ed è agli atti dell'Amministrazione convenuta, risultano avvenuti in condizioni ambientali particolari che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale" che hanno esposto lo stesso dipendente ad un maggior rischio rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Non ugualmente è a dirsi per quanto concerne l'artrosi cervicale e dorso lombo sacrale e la sinusite cronica mascellare trattandosi di patologie non solo ad eziologia multifattoriale e compatibili anche con l'età ma non ricollegabili con tranquillizzante certezza ovvero elevata probabilità a condizioni ambientali particolari di espletamento del servizio.
Dai due episodi sopra descritti sarebbero derivate le patologie allegate in ricorso e riscontrabili nella documentazione medica in atti e nella CTP a firma dott.
(cfr. all.ti al ricorso ed alla memoria di parte convenuta). Persona_2
Ai fini della valutazione dell'invalidità permanente che si assume derivata dalle lesioni riportate dall'istante in dette occasioni, deve farsi riferimento agli specifici criteri stabiliti dall'art. 2 co. 1 d.p.r. 30.10.2009 n. 181, secondo cui “la valutazione della percentuale di invalidità di cui all'art. 6 co. 1 l.
3.8.2004 n.
206 è espressa in una percentuale unica di invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale”, e dagli artt.
3-4 d.p.r. cit. ai fini della determinazione della percentuale unica di invalidità, indicante la invalidità complessiva (IC) di cui all'art. 6 l.
3.8.2004 n. 206, che è data dalla somma delle percentuali del danno biologico (DB), del danno morale (DM) e della differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa (IP) e la percentuale di danno biologico, secondo la seguente formula: IC=DB+DM+(IP–
DB). Non può poi condividersi la tesi secondo cui la valutazione del danno morale sarebbe applicabile alle sole vittime del dovere (e soggetti equiparati) indennizzate prima della entrata in vigore della l. 206/2004.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “all'art. 6 co. 1 l.
206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo- regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge;
i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti agli art. 3 e 4 del d.p.r. n. 181/2009” (cfr. in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un. 24.2.2022 sent. n.6217).
Ebbene, l'espletata consulenza tecnica di ufficio medico-legale, le cui conclusioni devono condividersi siccome congruamente motivate e immuni da vizi logici e giuridici, ha accertato che il ricorrente è affetto da: “Ipoacusia percettiva bilaterale e da Esiti di trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione complessa del corpo e del corno posteriore del menisco mediale, lesione del condilo femorale mediale, plica sinoviale medio patellare ed iperpressione rotulea esterna, trattato artroscopicamente con meniscectomia parziale, exeresi
e lisi legamento alare esterno” e che tali patologie sono state causate dagli eventi patiti dal ricorrente allegati in ricorso.
Il CTU ha, quindi, valutato che le lesioni riportate dall'istante hanno determinato un'invalidità permanente complessiva in misura del 41% così determinata: 1) ipoacusia percettiva bilaterale invalidità pari al 23% (DB 6%, calcolato in base all'esame audiometrico del 18/11/1992, DM 3%, stimato nella misura di ½ del danno biologico, IP 20%); 2) lesioni e menomazioni al ginocchio sinistro invalidità pari al 23% (DB 6%, DM 3%, stimato nella misura di ½ del danno biologico, IP 20%).
Infine, l'ausiliario del Giudice ha calcolato l'invalidità complessiva applicando la formula a scalare, trattandosi di menomazioni coesistenti, quantificata nella percentuale del 41%.
Il CTP del convenuto ha sollevato due critiche alle conclusioni CP_1
rassegnate dal Dott. che si possono riassumere sostanzialmente nella Per_3
supervalutazione delle invalidità permanenti riscontrate per entrambe le patologie da cui è affetto l'istante e nell'erroneo utilizzo delle tabelle applicate in sede di causalità di servizio, sull'assunto che con tale modalità si utilizza una valutazione tabellare effettuata dalla Commissione medica ospedaliera in ambito di causalità di servizio, laddove nel settore delle vittime della criminalità organizzata, del dovere ed equiparate esistono specifiche Commissioni ed i requisiti per il riconoscimento di status di vittima del dovere sono differenti da quelli valutati in sede di causalità di servizio.
Infine, la dott.ssa ha osservato che “in sede di valutazione del danno, Per_4
in considerazione degli esiti permanenti e degli eventi di specie, si ritiene opportuno considerare una quantificazione del danno morale inferiore a quella presa in considerazione dal CTU”.
Il dott. replicando efficacemente a tali osservazioni ha chiarito: “di aver Per_3 valutato l'IP (invalidità permanente), attenendomi strettamente alla normativa vigente vale a dire, sulla base di quanto riportato nell'articolo 3 del DPR
181/2009 “Criteri medico legali per la valutazione dell'invalidità permanente”, tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente, riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle di invalidità contenute nel D. M. del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n 915.
Nel caso di specie la IP è stata calcolata scegliendo il valore individuato dalla stessa Commissione Medica Ospedaliera in ambito di causalità di servizio” come anche riportato nelle note alla consulenza.
Mentre con riferimento al riconoscimento di una percentuale elevata per il danno morale patito dall'istante ha confermato il calcolo nella misura della metà rispetto al danno biologico determinato sulla base del comma C dell'articolo 4 del DPR 181/2009 del 30 ottobre 2009.
L'Avvocatura nelle note di discussione ha contestato nuovamente le conclusioni cui è pervenuto il dott. sostenendo che il CTU avrebbe omesso di Per_3
valutare il quadro clinico, erroneamente quantificato il danno morale nella misura della metà rispetto al danno biologico ed erroneamente applicato la formula di Balthazard.
Partendo dal dato normativo si richiama l'art. 6, comma 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206, intitolata "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", che prevede: "Le percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale ...".
La disposizione è stata estesa alle vittime del dovere, nell'ambito della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (vedi art. 1, commi 562 e 565 della legge 23 dicembre 2005, n. 266), dall'art. 4, lett. c, n. 1 del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il quale prevede espressamente, con riguardo alla legge n. 206 del 2004, "la possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'art. 6, comma 1". È stato poi emanato il regolamento di cui al D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, al fine di "disciplinare i criteri medico legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 510 del 1999".
Non è dubitabile che i criteri stabiliti dal regolamento n. 181/2009 riguardino anche l'accertamento dell'invalidità permanente e del danno biologico riportati dalle vittime del dovere.
Il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, che regolamentava termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti a esse equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, dopo aver specificato, all'art. 3, comma 7, che "fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510", all'art. 5 indicava i criteri del calcolo dell'invalidità complessiva.
Quella normativa è stata superata dal D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, che, nel preambolo, lascia intendere come la sua finalità sia l'integrazione, con una disciplina generale e uniforme, della norma contenuta nell'art. 6, comma 1 della legge n.206/2004, in materia di riconoscimento e di aggravamento delle invalidità, attraverso l'introduzione di criteri che tengano conto del danno biologico e morale.
In proposito, è opportuno richiamare il seguente passaggio del preambolo:
"Considerato che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n.
510 del 1999 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, in materia di riconoscimento delle invalidità necessitano di integrazioni anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004; Ritenuto pertanto di dover disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del
1999..." [sottolineature a cura dell'estensore].
In definitiva, l'art. 6, comma 1°, della legge 3 agosto 2004, n. 206, che si occupa della rivalutazione delle invalidità già riconosciute, disponendo che debba tenersi conto dell'aggravamento intercorso e del danno biologico e morale, si applica, per espressa disposizione (art. 4, lett. c, n. 1 del D.P.R. 7 luglio 2006, n.
243), alle vittime del dovere.
Inoltre, anche il D.P.R. n. 181 del 2009, nel dettare criteri medico legali uniformi per la determinazione dell'invalidità complessiva, si applica alle vittime del dovere, poiché tra le due normative - il D.P.R. del 2009 e la legge del 2004 - intercorre un rapporto di integrazione, cosicché l'applicazione alle vittime del dovere dell'art. 6, comma 1 della legge n. 206 del 2004, imposta dal citato art. 4, comma 1, lett. c, del D.P.R. n. 243/2006, rimarrebbe priva di effetti, se non si ritenesse operativo il regolamento integrativo.
Né pare condivisibile la tesi restrittiva enunciata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2881/2015, secondo cui l'ambito applicativo del regolamento n.
181/2009 sarebbe limitato alle vittime del terrorismo già indennizzate prima dell'entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 e alle vittime del dovere di cui alle leggi n. 628/1973 e n. 466/1980, indennizzate prima del 1o gennaio 2006.
Una siffatta interpretazione, oltre ad apparire irragionevole per la platea assai ristretta dei destinatari (una decina di persone), è in contrasto con le disposizioni finali dettate dall'art. 6 del D.P.R. n. 181 del 2009: queste, in conformità alla regola generale stabilita dall'art. 11 delle preleggi, secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire, prevedono che, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento, si applichino i criteri stabiliti dagli articoli 3 e 4, per quanto attiene sia all'accertamento delle nuove invalidità sia alla revisione delle invalidità valutate in difformità rispetto alle disposizioni introdotte con il regolamento stesso.
Ne discende che, dopo l'entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art.6, comma 1 della legge n. 206/2004, costituito dal D.P.R. n. 181/2009, si applicano i criteri di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. medesimo, al fine sia di determinare le nuove invalidità, sia di rideterminare le invalidità già accertate, anche per le vittime del dovere e per gli equiparati.
Di conseguenza, la determinazione nel 41% dell'invalidità permanente del ricorrente, compiuta dal CTU, appare corretta, essendosi il consulente tecnico d'ufficio attenuto ai criteri dettati dal regolamento del 2009, nella scelta del valore percentuale più favorevole tra invalidità permanente e danno biologico, conformemente, del resto, al quesito assegnatogli dallo scrivente Giudice, come anche spiegato nelle note della consulenza e, soprattutto, avendo espresso il proprio giudizio dopo un'attenta anamnesi dell'istante e della sua storia clinica, alla presenza, peraltro, del CTP di parte convenuta che in merito non ha sollevato alcuna contestazione.
Avendo particolare riguardo all'asserita valutazione in eccesso del danno morale la critica dell'Avvocatura non coglie nel segno se solo si vuol considerare che a causa delle patologie per cui è causa il ricorrente è stato dispensato dal servizio nel 2012 e posto in quiescenza a soli 53 anni e dopo che per gli stessi eventi gli erano state riconosciute le cause di servizio dalla CMO di Perugia.
Per non dire poi che dell'applicazione della formula a scalare che ha determinato una riduzione della percentuale complessiva di invalidità dovrebbe dolersi la parte istante, in disparte la considerazione della tardività della contestazione non sollevata neppure dal CTP del . CP_1
L'elaborato appare, in definitiva, motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ha ritenuto il Tribunale di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né tantomeno rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n.
5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Invero nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Ad avviso di chi scrive il motivo finisce con l'esprimere un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice
(giurisprudenza consolidata: v. da ultimo Cass. n. 1472 del 22 gennaio 2013,
Cass. n. 1652 del 03/02/2012; id. n. 569 del 12/01/2011; Cass. n. 22707 del
08/11/2010; Cass. n. 9988 del 29/04/2009) non essendo state evidenziate palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi (cfr.
Cass. Sez. lav. sent. n. n.18124 del 10.07.2018).
Va richiamato al riguardo il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale: "Nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. Sez. Lav. n.15973 del 13.06.2019) principio che può applicarsi anche al caso di specie.
Trattasi, quindi, di invalidità permanente subita in attività di servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico.
Deve, pertanto, dichiararsi il diritto dell'istante al riconoscimento dello status di vittima del dovere.
La Corte di Cassazione ha peraltro sottolineato l'assenza di discrezionalità amministrativa nella valutazione circa l'esistenza degli estremi fattuali necessari affinchè una data persona possa considerarsi vittima del dovere, ossia che l'evento dannoso di cui sia rimasta vittima derivi dall'adempimento di un dovere.
Nel caso di specie l'amministrazione è solo chiamata ad accertare in punto di fatto (sia pure attraverso verifiche che, se del caso possono anche non risultare perfettamente oggettivabili) se ricorra o meno detto contesto applicativo, ma non certo scegliere, una volta data risposta affermativa all'interrogativo che precede, se erogare il beneficio e in che misura, in che tempi e in che modi. (cfr. Cass.
S.U. n. 10792/2017; Cass. n. 7761/2017).
L'accertata percentuale di invalidità, poi, in quanto superiore al 25%, è altresì idonea a dar luogo agli assegni vitalizi richiesti.
Al ricorrente vanno, dunque riconosciuti i benefici di cui all'art. 1 comma 562 l.
n. 266/05 e al dpr n. 243/06.
Sul punto, tuttavia, deve affermarsi la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale formulata dalla parte resistente in relazione ai diritti patrimoniali azionati dal ricorrente. La domanda di accertamento dello status di vittima del dovere, quale azione meramente dichiarativa è imprescrittibile (cfr. Cass. n. 7363/2017); Cass. n.
4366/2012), mentre è soggetto a prescrizione ordinaria decennale il diritto al pagamento dei singoli ratei delle prestazioni economiche che si fondano su tale accertamento (cfr. Cass. 2563/2016).
Nella specie i benefici spettanti sono la speciale elargizione fino ad un massimo di € 200.000,00 prevista dall'art. 5 comma 1 l. n. 206/04, estesa alle vittime del dovere con decorrenza 01.12.2007 ex art. 34 d.l. 159/07, conv. in l. n. 222/07, e l'assegno vitalizio non reversibile di € 500,00 previsto dall'.art. 2 l. n. 407/98, esteso alle vittime del dovere con decorrenza dal 01.01.2006 ex art. 1 comma a e
4 dpr n. 243/06.
Inoltre con decorrenza dal 01.01.2008, come esteso ex art. 2 comma 105 l. n.
244/07, spetta anche l'assegno vitalizio non reversibile, di € 1.033,00 mensili di cui all'art. 5 comma 3 l. n. 206/04.
Considerato che solo in data 28.09.2020 il ricorrente ha presentato la domanda inoltrata al per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. Controparte_1
1 comma 563 l. n. 206/05, deve ritenersi prescritto il diritto al pagamento della speciale elargizione fino ad un massimo di € 200.000 di cui all'art. 5 comma 1 l.
n. 206/04, decorrendo il termine di prescrizione dal 1° dicembre 2007, data di estensione di tale beneficio alle vittime del dovere ex art. 34 dl 159/07.
Invero, trattandosi di una prestazione una tantum, deve ritenersi che il relativo diritto potesse essere esercitato sin dal 1° dicembre 2007; per cui alla data di presentazione della domanda amministrativa del 28.09.2020, si era già compiuta la prescrizione decennale.
La Suprema Corte (Cass. sez. lav. sent. n.2563/2016) ha così statuito per quanto di interesse: "I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n.
1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo
l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo."
Per le stesse ragioni devono ritenersi prescritti i ratei dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di € 500,00 maturati dal 01.01.2006 al 6.10.2010 (data in cui è pervenuta al convenuto la domanda di riconoscimento dello CP_1
status di vittima del dovere e relativi benefici, cfr. all.to alla memoria del
). CP_1
Ugualmente devono ritenersi prescritti i ratei dello speciale assegno mensile vitalizio di € 1.033,00 maturati dal 01.01.2008 al 6.10.2010.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione con rigetto di una parte delle domande giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
Il convenuto, comunque soccombente, deve essere condannato al CP_1
pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura dei 2/3 liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della serialità della controversia e del pregio dell'attività defensionale svolta.
Le spese di CTU medico legale, già liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, definitivamente pronunciando:
-Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che
è vittima del dovere e per l'effetto condanna il Parte_1 [...]
a inserirlo nell'elenco di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. CP_1
n.243/2006;
-Accerta che la percentuale di invalidità complessiva di quale Parte_1
vittima del dovere ex art. 1 comma 564 della legge n. 266/2005 è pari al 41%;
-Dichiara la prescrizione dell'elargizione di cui all'art. 5 commi 1 e 5 della legge n.206/2004;
-Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_1
corrispondere a con decorrenza dal 7 ottobre 2010 lo speciale Parte_1
assegno vitalizio non reversibile ex art. 5 comma 3 della legge n. 206/2004 di euro 1.033,00 oltre perequazione di legge;
-Condanna il , in persona del tempore, a Controparte_1 CP_3
corrispondere a con decorrenza dal 7 ottobre 2010 l'assegno Parte_1
vitalizio ex lege n.407/1998 di euro 500,00 oltre perequazione ex lege;
-Compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di 1/3;
-Condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2
pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente nella misura di 2/3, liquidate in € 3.200,00 a titolo di compensi professionali ed € 43,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-Pone definitivamente a carico del le spese di CTU Controparte_1
medico legale già liquidate con separato decreto.
Lì, 28 maggio 2025 Il giudice
Manuela Olivieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 678 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Terni, Corso del Popolo n.26, presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Lavari che lo rappresenta e difende giusta delega rilasciata in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del e legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso i cui uffici in Perugia, via degli Offici n.12 è domiciliata ex lege
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5 settembre 2023 parte ricorrente premetteva: - di aver prestato servizio come agente della Polizia di Stato, presso la Questura di Terni, a far data dal 1981 sino al 2012 quando veniva dispensato, per inidoneità fisica, dal servizio e quindi, posto in quiescenza;
- che, in data
15.11.1992, durante l'incontro era rimasto vittima di un lancio Parte_2 di petardo che gli lesionava i timpani causandogli l'ipoacusia bilaterale;
- che, in data 1.12.2002, in occasione della partita – Triestina, aveva subito Pt_2
l'aggressione di un tifoso che lo aveva spinto a terra, cagionandogli un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del menisco mediale trattato con meniscectomia in data 30.01.2003; - che entrambe le patologie venivano riconosciute come dipendenti da causa di servizio;
- che già dal 1998 la CMO aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta
“sinusite cronica mascellare”; - che in data 27.04.2005 la CMO di Perugia riconosceva, altresì, la dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente “artrosi cervicale e dorso lombo sacrale”; - di aver presentato in data 28.09.2020 domanda di riconoscimento dei benefici derivanti dall'applicazione della normativa sulle vittime del dovere, respinta dall'Amministrazione in quanto benefici asseritamente prescritti.
Sull'assunto dell'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di: - accertare il diritto soggettivo perfetto del ricorrente a vedersi riconosciuto lo status di vittima del dovere ai sensi della normativa invocata e da ultimo ai sensi dell'art. 1 comma 563 Legge
266/2005, per i fatti/situazioni tutte dedotte in ricorso;
- accertare, altresì, che, per effetto dei predetti fatti e/o situazioni, vi è sussistenza dell'IC prevista dalla speciale disciplina vittime del dovere come comprensiva del DB e del DM nella misura del 90% ovvero in quella diversa, anche maggiore o comunque superiore al 25%, che risulterà da apposita CTU di cui si fa espressa richiesta;
- condannare di conseguenza l'Amministrazione convenuta alla corresponsione di tutte quelle provvidenze (speciale elargizione, assegno vitalizio, speciale assegno vitalizio) correlate al grado di patologia che sarà accertato in CTU, oltre interessi e rivalutazione, con la decorrenza massima di legge che sarà ritenuta di giustizia, salvi gli effetti della prescrizione dei ratei delle somme da corrispondersi a cadenze temporali, e con applicazione della perequazione prevista per legge, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il eccependo preliminarmente la Controparte_1
prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2934
e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore della legge del 23 dicembre 2005, n. 266 stante l'anteriore conoscibilità delle infermità e, nel merito, sostenendo l'infondatezza della domanda, insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita con la produzione documentale offerta dalle parti, con l'ordine di esibizione disposto dallo scrivente Giudice nei confronti dell'Amministrazione convenuta e con l'espletamento di CTU medico legale.
Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del decreto legge n. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto nei limiti di cui appresso.
A tal fine è documentato e non contestato che parte ricorrente ha presentato domanda per il riconoscimento dello status di Vittima del dovere in data
28.09.2020, pervenuta al il 6.10.2020, quindi, oltre dieci anni CP_1 dall'entrata in vigore della legge n.266/2005 e del DPR 7 luglio 2006 n. 243 (cfr. all.to B alla memoria del ). CP_1
Tanto precisato in punto di fatto si reputa opportuno premettere, in conformità a quanto opinato da larga parte della giurisprudenza di merito, che la prescrizione non si applica allo status di vittima del dovere, ma alle relative prestazioni economiche una tantum o periodiche.
Si è, infatti, evidenziato che la normativa non prevede un termine di decadenza e che lo status di per sé non è prescrittibile mentre lo sono le singole prestazioni che dallo stesso derivano, genericamente pretese in ricorso, indicate solo nelle conclusioni “a favore del ricorrente e per i suoi familiari, nei limiti prescrizionali “.
Per il riconoscimento dello status di vittime del dovere occorre valutare, innanzitutto, se sussistano i presupposti per riconoscere al ricorrente detto status.
A questo proposito si rileva che, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
La Suprema Corte (Cass. sez. Lav. sent. n.24592/2018) ha in particolare affermato che: “La categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purchè realizzate in condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. Altra pronuncia (cfr. Cass. sez. Lav. sent. n.15027/2018) per quanto qui di interesse si è espressa come segue: “In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, l'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 243 del 2006, che disciplina i termini
e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, deve essere interpretato in modo da non esorbitare i limiti indicati dall'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005, che non demanda alla fonte regolamentare anche il compito di precisare i concetti di cui al comma 564 dello stesso articolo, pertanto, per circostanze straordinarie devono essere intese, secondo il significato indicato dalla legge, condizioni ambientali ed operative "particolari" che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", per le quali è quindi sufficiente che non siano contemplate in caso di normale esecuzione di una determinata funzione.”
Infine: le Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n.21969/2017) hanno statuito che: “Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.”.
Con un ulteriore arresto (cfr. Cass. sez. Lav. sent. n. 4238/2019), si è ancora specificato il concetto di "particolari condizioni ambientali" anche valorizzando quelle situazioni in cui, pur trattandosi di modalità comuni a tutti o molti lavoratori della medesima categoria, ritenute ordinarie con giudizio e valutazione riferita a conoscenze diverse ed inferiori rispetto alle attuali, ove si accerti una valenza di rischio per la salute in siffatte condizioni, queste integrano il concetto di particolarità richiesto dalla disposizione di cui all'art. 1 comma 564 richiamato
(conf. anche da ultimo Cassazione civile sez. lav. del 03/03/2023, sent. n. 6496).
Tanto premesso ed applicando i suddetti principi al caso di specie si reputa che gli episodi rispetto ai quali può riconoscersi valenza dirimente al fine del decidere devono essere individuati in quanto accaduto all'istante in servizio il giorno 15.11.1992 ed il giorno 1°.12.2002 per quanto di ragione.
In data 15.11.1992 il ricorrente, in servizio presso la Questura di Terni, e di pattuglia in occasione dell'evento sportivo calcistico – Ascoli, durante Pt_2
un tafferuglio tra tifosi, subiva da parte di uno di questi il lancio di un petardo che gli esplodeva in viso lesionandogli i timpani e cagionandogli la patologia
“ipoacusia bilaterale” riconosciuta come dipendente da causa di servizio.
In data 1°.12.2002 il ricorrente, unitamente ad altri colleghi, veniva comandato dal Vice Questore di Terni allo svolgimento di attività di vigilanza in occasione della partita – Triestina presso il locale stadio L. Liberati ed al termine Pt_2 della stessa nell'atto di bloccare un tifoso facinoroso, tale , noto Persona_1 alle forze dell'ordine, nel mentre si stava dirigendo verso la tifoseria della squadra avversaria invadendo il campo da gioco, si procurava il trauma distorsivo al ginocchio sinistro che gli cagionava la lesione del menisco mediale.
Gli eventi, come descritti in ricorso e sopra riportati, sono confermati dalle relazioni di servizio a firma dello stesso ricorrente redatte nell'immediatezza dei fatti, dalla dichiarazione medica rilasciata dall'Ufficio sanitario della Questura di
Terni in data 8.07.1993, dalla relazione di servizio del collega dell'istante
Ispettore Capo del 1.12.2002 e dalla dichiarazione medica Testimone_1 rilasciata dall'Ufficio Sanitario della Questura di Terni in data 3.12.2002 (cfr. all.ti all'ordine di esibizione disposto dal Giudice). Ad avviso di chi scrive solo tali episodi, confermati dalla documentazione in atti che non è stata mai contestata ed è agli atti dell'Amministrazione convenuta, risultano avvenuti in condizioni ambientali particolari che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale" che hanno esposto lo stesso dipendente ad un maggior rischio rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Non ugualmente è a dirsi per quanto concerne l'artrosi cervicale e dorso lombo sacrale e la sinusite cronica mascellare trattandosi di patologie non solo ad eziologia multifattoriale e compatibili anche con l'età ma non ricollegabili con tranquillizzante certezza ovvero elevata probabilità a condizioni ambientali particolari di espletamento del servizio.
Dai due episodi sopra descritti sarebbero derivate le patologie allegate in ricorso e riscontrabili nella documentazione medica in atti e nella CTP a firma dott.
(cfr. all.ti al ricorso ed alla memoria di parte convenuta). Persona_2
Ai fini della valutazione dell'invalidità permanente che si assume derivata dalle lesioni riportate dall'istante in dette occasioni, deve farsi riferimento agli specifici criteri stabiliti dall'art. 2 co. 1 d.p.r. 30.10.2009 n. 181, secondo cui “la valutazione della percentuale di invalidità di cui all'art. 6 co. 1 l.
3.8.2004 n.
206 è espressa in una percentuale unica di invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale”, e dagli artt.
3-4 d.p.r. cit. ai fini della determinazione della percentuale unica di invalidità, indicante la invalidità complessiva (IC) di cui all'art. 6 l.
3.8.2004 n. 206, che è data dalla somma delle percentuali del danno biologico (DB), del danno morale (DM) e della differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa (IP) e la percentuale di danno biologico, secondo la seguente formula: IC=DB+DM+(IP–
DB). Non può poi condividersi la tesi secondo cui la valutazione del danno morale sarebbe applicabile alle sole vittime del dovere (e soggetti equiparati) indennizzate prima della entrata in vigore della l. 206/2004.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “all'art. 6 co. 1 l.
206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo- regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge;
i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti agli art. 3 e 4 del d.p.r. n. 181/2009” (cfr. in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un. 24.2.2022 sent. n.6217).
Ebbene, l'espletata consulenza tecnica di ufficio medico-legale, le cui conclusioni devono condividersi siccome congruamente motivate e immuni da vizi logici e giuridici, ha accertato che il ricorrente è affetto da: “Ipoacusia percettiva bilaterale e da Esiti di trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione complessa del corpo e del corno posteriore del menisco mediale, lesione del condilo femorale mediale, plica sinoviale medio patellare ed iperpressione rotulea esterna, trattato artroscopicamente con meniscectomia parziale, exeresi
e lisi legamento alare esterno” e che tali patologie sono state causate dagli eventi patiti dal ricorrente allegati in ricorso.
Il CTU ha, quindi, valutato che le lesioni riportate dall'istante hanno determinato un'invalidità permanente complessiva in misura del 41% così determinata: 1) ipoacusia percettiva bilaterale invalidità pari al 23% (DB 6%, calcolato in base all'esame audiometrico del 18/11/1992, DM 3%, stimato nella misura di ½ del danno biologico, IP 20%); 2) lesioni e menomazioni al ginocchio sinistro invalidità pari al 23% (DB 6%, DM 3%, stimato nella misura di ½ del danno biologico, IP 20%).
Infine, l'ausiliario del Giudice ha calcolato l'invalidità complessiva applicando la formula a scalare, trattandosi di menomazioni coesistenti, quantificata nella percentuale del 41%.
Il CTP del convenuto ha sollevato due critiche alle conclusioni CP_1
rassegnate dal Dott. che si possono riassumere sostanzialmente nella Per_3
supervalutazione delle invalidità permanenti riscontrate per entrambe le patologie da cui è affetto l'istante e nell'erroneo utilizzo delle tabelle applicate in sede di causalità di servizio, sull'assunto che con tale modalità si utilizza una valutazione tabellare effettuata dalla Commissione medica ospedaliera in ambito di causalità di servizio, laddove nel settore delle vittime della criminalità organizzata, del dovere ed equiparate esistono specifiche Commissioni ed i requisiti per il riconoscimento di status di vittima del dovere sono differenti da quelli valutati in sede di causalità di servizio.
Infine, la dott.ssa ha osservato che “in sede di valutazione del danno, Per_4
in considerazione degli esiti permanenti e degli eventi di specie, si ritiene opportuno considerare una quantificazione del danno morale inferiore a quella presa in considerazione dal CTU”.
Il dott. replicando efficacemente a tali osservazioni ha chiarito: “di aver Per_3 valutato l'IP (invalidità permanente), attenendomi strettamente alla normativa vigente vale a dire, sulla base di quanto riportato nell'articolo 3 del DPR
181/2009 “Criteri medico legali per la valutazione dell'invalidità permanente”, tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente, riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle di invalidità contenute nel D. M. del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n 915.
Nel caso di specie la IP è stata calcolata scegliendo il valore individuato dalla stessa Commissione Medica Ospedaliera in ambito di causalità di servizio” come anche riportato nelle note alla consulenza.
Mentre con riferimento al riconoscimento di una percentuale elevata per il danno morale patito dall'istante ha confermato il calcolo nella misura della metà rispetto al danno biologico determinato sulla base del comma C dell'articolo 4 del DPR 181/2009 del 30 ottobre 2009.
L'Avvocatura nelle note di discussione ha contestato nuovamente le conclusioni cui è pervenuto il dott. sostenendo che il CTU avrebbe omesso di Per_3
valutare il quadro clinico, erroneamente quantificato il danno morale nella misura della metà rispetto al danno biologico ed erroneamente applicato la formula di Balthazard.
Partendo dal dato normativo si richiama l'art. 6, comma 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206, intitolata "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", che prevede: "Le percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale ...".
La disposizione è stata estesa alle vittime del dovere, nell'ambito della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (vedi art. 1, commi 562 e 565 della legge 23 dicembre 2005, n. 266), dall'art. 4, lett. c, n. 1 del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il quale prevede espressamente, con riguardo alla legge n. 206 del 2004, "la possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'art. 6, comma 1". È stato poi emanato il regolamento di cui al D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, al fine di "disciplinare i criteri medico legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 510 del 1999".
Non è dubitabile che i criteri stabiliti dal regolamento n. 181/2009 riguardino anche l'accertamento dell'invalidità permanente e del danno biologico riportati dalle vittime del dovere.
Il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, che regolamentava termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti a esse equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, dopo aver specificato, all'art. 3, comma 7, che "fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510", all'art. 5 indicava i criteri del calcolo dell'invalidità complessiva.
Quella normativa è stata superata dal D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, che, nel preambolo, lascia intendere come la sua finalità sia l'integrazione, con una disciplina generale e uniforme, della norma contenuta nell'art. 6, comma 1 della legge n.206/2004, in materia di riconoscimento e di aggravamento delle invalidità, attraverso l'introduzione di criteri che tengano conto del danno biologico e morale.
In proposito, è opportuno richiamare il seguente passaggio del preambolo:
"Considerato che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n.
510 del 1999 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, in materia di riconoscimento delle invalidità necessitano di integrazioni anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004; Ritenuto pertanto di dover disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del
1999..." [sottolineature a cura dell'estensore].
In definitiva, l'art. 6, comma 1°, della legge 3 agosto 2004, n. 206, che si occupa della rivalutazione delle invalidità già riconosciute, disponendo che debba tenersi conto dell'aggravamento intercorso e del danno biologico e morale, si applica, per espressa disposizione (art. 4, lett. c, n. 1 del D.P.R. 7 luglio 2006, n.
243), alle vittime del dovere.
Inoltre, anche il D.P.R. n. 181 del 2009, nel dettare criteri medico legali uniformi per la determinazione dell'invalidità complessiva, si applica alle vittime del dovere, poiché tra le due normative - il D.P.R. del 2009 e la legge del 2004 - intercorre un rapporto di integrazione, cosicché l'applicazione alle vittime del dovere dell'art. 6, comma 1 della legge n. 206 del 2004, imposta dal citato art. 4, comma 1, lett. c, del D.P.R. n. 243/2006, rimarrebbe priva di effetti, se non si ritenesse operativo il regolamento integrativo.
Né pare condivisibile la tesi restrittiva enunciata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2881/2015, secondo cui l'ambito applicativo del regolamento n.
181/2009 sarebbe limitato alle vittime del terrorismo già indennizzate prima dell'entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 e alle vittime del dovere di cui alle leggi n. 628/1973 e n. 466/1980, indennizzate prima del 1o gennaio 2006.
Una siffatta interpretazione, oltre ad apparire irragionevole per la platea assai ristretta dei destinatari (una decina di persone), è in contrasto con le disposizioni finali dettate dall'art. 6 del D.P.R. n. 181 del 2009: queste, in conformità alla regola generale stabilita dall'art. 11 delle preleggi, secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire, prevedono che, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento, si applichino i criteri stabiliti dagli articoli 3 e 4, per quanto attiene sia all'accertamento delle nuove invalidità sia alla revisione delle invalidità valutate in difformità rispetto alle disposizioni introdotte con il regolamento stesso.
Ne discende che, dopo l'entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art.6, comma 1 della legge n. 206/2004, costituito dal D.P.R. n. 181/2009, si applicano i criteri di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. medesimo, al fine sia di determinare le nuove invalidità, sia di rideterminare le invalidità già accertate, anche per le vittime del dovere e per gli equiparati.
Di conseguenza, la determinazione nel 41% dell'invalidità permanente del ricorrente, compiuta dal CTU, appare corretta, essendosi il consulente tecnico d'ufficio attenuto ai criteri dettati dal regolamento del 2009, nella scelta del valore percentuale più favorevole tra invalidità permanente e danno biologico, conformemente, del resto, al quesito assegnatogli dallo scrivente Giudice, come anche spiegato nelle note della consulenza e, soprattutto, avendo espresso il proprio giudizio dopo un'attenta anamnesi dell'istante e della sua storia clinica, alla presenza, peraltro, del CTP di parte convenuta che in merito non ha sollevato alcuna contestazione.
Avendo particolare riguardo all'asserita valutazione in eccesso del danno morale la critica dell'Avvocatura non coglie nel segno se solo si vuol considerare che a causa delle patologie per cui è causa il ricorrente è stato dispensato dal servizio nel 2012 e posto in quiescenza a soli 53 anni e dopo che per gli stessi eventi gli erano state riconosciute le cause di servizio dalla CMO di Perugia.
Per non dire poi che dell'applicazione della formula a scalare che ha determinato una riduzione della percentuale complessiva di invalidità dovrebbe dolersi la parte istante, in disparte la considerazione della tardività della contestazione non sollevata neppure dal CTP del . CP_1
L'elaborato appare, in definitiva, motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ha ritenuto il Tribunale di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né tantomeno rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n.
5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Invero nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Ad avviso di chi scrive il motivo finisce con l'esprimere un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice
(giurisprudenza consolidata: v. da ultimo Cass. n. 1472 del 22 gennaio 2013,
Cass. n. 1652 del 03/02/2012; id. n. 569 del 12/01/2011; Cass. n. 22707 del
08/11/2010; Cass. n. 9988 del 29/04/2009) non essendo state evidenziate palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi (cfr.
Cass. Sez. lav. sent. n. n.18124 del 10.07.2018).
Va richiamato al riguardo il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale: "Nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. Sez. Lav. n.15973 del 13.06.2019) principio che può applicarsi anche al caso di specie.
Trattasi, quindi, di invalidità permanente subita in attività di servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico.
Deve, pertanto, dichiararsi il diritto dell'istante al riconoscimento dello status di vittima del dovere.
La Corte di Cassazione ha peraltro sottolineato l'assenza di discrezionalità amministrativa nella valutazione circa l'esistenza degli estremi fattuali necessari affinchè una data persona possa considerarsi vittima del dovere, ossia che l'evento dannoso di cui sia rimasta vittima derivi dall'adempimento di un dovere.
Nel caso di specie l'amministrazione è solo chiamata ad accertare in punto di fatto (sia pure attraverso verifiche che, se del caso possono anche non risultare perfettamente oggettivabili) se ricorra o meno detto contesto applicativo, ma non certo scegliere, una volta data risposta affermativa all'interrogativo che precede, se erogare il beneficio e in che misura, in che tempi e in che modi. (cfr. Cass.
S.U. n. 10792/2017; Cass. n. 7761/2017).
L'accertata percentuale di invalidità, poi, in quanto superiore al 25%, è altresì idonea a dar luogo agli assegni vitalizi richiesti.
Al ricorrente vanno, dunque riconosciuti i benefici di cui all'art. 1 comma 562 l.
n. 266/05 e al dpr n. 243/06.
Sul punto, tuttavia, deve affermarsi la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale formulata dalla parte resistente in relazione ai diritti patrimoniali azionati dal ricorrente. La domanda di accertamento dello status di vittima del dovere, quale azione meramente dichiarativa è imprescrittibile (cfr. Cass. n. 7363/2017); Cass. n.
4366/2012), mentre è soggetto a prescrizione ordinaria decennale il diritto al pagamento dei singoli ratei delle prestazioni economiche che si fondano su tale accertamento (cfr. Cass. 2563/2016).
Nella specie i benefici spettanti sono la speciale elargizione fino ad un massimo di € 200.000,00 prevista dall'art. 5 comma 1 l. n. 206/04, estesa alle vittime del dovere con decorrenza 01.12.2007 ex art. 34 d.l. 159/07, conv. in l. n. 222/07, e l'assegno vitalizio non reversibile di € 500,00 previsto dall'.art. 2 l. n. 407/98, esteso alle vittime del dovere con decorrenza dal 01.01.2006 ex art. 1 comma a e
4 dpr n. 243/06.
Inoltre con decorrenza dal 01.01.2008, come esteso ex art. 2 comma 105 l. n.
244/07, spetta anche l'assegno vitalizio non reversibile, di € 1.033,00 mensili di cui all'art. 5 comma 3 l. n. 206/04.
Considerato che solo in data 28.09.2020 il ricorrente ha presentato la domanda inoltrata al per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. Controparte_1
1 comma 563 l. n. 206/05, deve ritenersi prescritto il diritto al pagamento della speciale elargizione fino ad un massimo di € 200.000 di cui all'art. 5 comma 1 l.
n. 206/04, decorrendo il termine di prescrizione dal 1° dicembre 2007, data di estensione di tale beneficio alle vittime del dovere ex art. 34 dl 159/07.
Invero, trattandosi di una prestazione una tantum, deve ritenersi che il relativo diritto potesse essere esercitato sin dal 1° dicembre 2007; per cui alla data di presentazione della domanda amministrativa del 28.09.2020, si era già compiuta la prescrizione decennale.
La Suprema Corte (Cass. sez. lav. sent. n.2563/2016) ha così statuito per quanto di interesse: "I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n.
1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo
l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo."
Per le stesse ragioni devono ritenersi prescritti i ratei dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di € 500,00 maturati dal 01.01.2006 al 6.10.2010 (data in cui è pervenuta al convenuto la domanda di riconoscimento dello CP_1
status di vittima del dovere e relativi benefici, cfr. all.to alla memoria del
). CP_1
Ugualmente devono ritenersi prescritti i ratei dello speciale assegno mensile vitalizio di € 1.033,00 maturati dal 01.01.2008 al 6.10.2010.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione con rigetto di una parte delle domande giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
Il convenuto, comunque soccombente, deve essere condannato al CP_1
pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura dei 2/3 liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della serialità della controversia e del pregio dell'attività defensionale svolta.
Le spese di CTU medico legale, già liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, definitivamente pronunciando:
-Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che
è vittima del dovere e per l'effetto condanna il Parte_1 [...]
a inserirlo nell'elenco di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. CP_1
n.243/2006;
-Accerta che la percentuale di invalidità complessiva di quale Parte_1
vittima del dovere ex art. 1 comma 564 della legge n. 266/2005 è pari al 41%;
-Dichiara la prescrizione dell'elargizione di cui all'art. 5 commi 1 e 5 della legge n.206/2004;
-Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_1
corrispondere a con decorrenza dal 7 ottobre 2010 lo speciale Parte_1
assegno vitalizio non reversibile ex art. 5 comma 3 della legge n. 206/2004 di euro 1.033,00 oltre perequazione di legge;
-Condanna il , in persona del tempore, a Controparte_1 CP_3
corrispondere a con decorrenza dal 7 ottobre 2010 l'assegno Parte_1
vitalizio ex lege n.407/1998 di euro 500,00 oltre perequazione ex lege;
-Compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di 1/3;
-Condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2
pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente nella misura di 2/3, liquidate in € 3.200,00 a titolo di compensi professionali ed € 43,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-Pone definitivamente a carico del le spese di CTU Controparte_1
medico legale già liquidate con separato decreto.
Lì, 28 maggio 2025 Il giudice
Manuela Olivieri