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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1414 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] CP_1 Parte_1 CodiceFiscale_1
Carolina – U.S.A.) il 13/02/1996
e
C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola MELE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig.
nato a [...] – U.S.A.) il 13.02.1966 Parte_3
1 C.F. e la Sig.ra nata a [...] il CodiceFiscale_3 Parte_2
24.02.1997 C.F. nel Comune di OR IC (VI) in CodiceFiscale_4
data 30.04.2020 ed iscritto al nr° 2 Parte 1^ Anno 2020 del registro degli Atti civili del Comune di OR IC (VI);
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR IC di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed a tutte le relative comunicazioni di legge, emettendo ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario;
3) Nulla disporre a titolo di concorso al mantenimento essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 16/04/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in OR IC
(VI) in data 30/04/2020.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio civile.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 270/2024 pubblicata in data 9/07/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 18/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
2 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 270/2024 del 9/07/2024, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_3
in OR IC (VI) il 30/04/2020 alle condizioni in epigrafe Parte_2
riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
3 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OR IC (VI) al n. 2, parte I, anno 2020;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.4.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1414 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] CP_1 Parte_1 CodiceFiscale_1
Carolina – U.S.A.) il 13/02/1996
e
C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola MELE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig.
nato a [...] – U.S.A.) il 13.02.1966 Parte_3
1 C.F. e la Sig.ra nata a [...] il CodiceFiscale_3 Parte_2
24.02.1997 C.F. nel Comune di OR IC (VI) in CodiceFiscale_4
data 30.04.2020 ed iscritto al nr° 2 Parte 1^ Anno 2020 del registro degli Atti civili del Comune di OR IC (VI);
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR IC di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed a tutte le relative comunicazioni di legge, emettendo ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario;
3) Nulla disporre a titolo di concorso al mantenimento essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 16/04/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in OR IC
(VI) in data 30/04/2020.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio civile.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 270/2024 pubblicata in data 9/07/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 18/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
2 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 270/2024 del 9/07/2024, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_3
in OR IC (VI) il 30/04/2020 alle condizioni in epigrafe Parte_2
riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
3 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OR IC (VI) al n. 2, parte I, anno 2020;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.4.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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