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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6781/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6781/2018 promossa da:
c.f. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso ai fini del presente atto dall' avv. Herbert Fortunato, giusta procura rilasciata ai sensi dell'art 83, comma 3, c.p.c. in allegato alla citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari, nella Via San Benedetto 88;
ATTORE OPPONENTE contro corrente in via San Prospero n. 4 in Milano, codice fiscale e partita iva Controparte_1
, e in sua vece la procuratrice codice fiscale , P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 all'uopo legittimata in virtù di procura a rogito Notaio di San Donato Milanese (rep. Persona_1
432 - racc. 330), rilasciata dall'originaria mandataria e depositata Controparte_3
unitamente alla procura a rogito Notaio di Milano (rep. 42.685 - racc. 13.216) conferita a Persona_2
(doc.1), in persona del suo direttore generale dr. Controparte_3 CP_4
rappresentata e difesa, giusta delega allegata alla comparsa, dall'avv. Leonardo Blandino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonella Pittau, in via Mazzini 51, 09039 Villacidro,
Cagliari
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice opponente:
– nel merito, in via principale, accertata l'inesistenza del contratto dichiarare nullo, annullare, revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare non dovute le somme richieste;
– nel merito, in via subordinata accertare la violazione in capo al contratto di finanziamento nr.
387681 dell'art. 1815 cc. per le ragioni di cui in narrativa o per le diverse ragioni emergenti in corso di giudizio, quindi dichiarare la nullità delle clausole determinative di interessi e costi ulteriori
pagina 1 di 9 contenute nel contratto, eventualmente previa dichiarazione di nullità della clausola di limitazione di cui al punto III.2 -, e per l'effetto dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di interessi comunque intesi ai sensi dell'art. 1815 c.c. comma 2 annullando, dichiarando nullo o comunque revocando il decreto ingiuntivo opposto e provvedendo a rideterminare le somme dovute espunte da interessi;
– nel merito ed in ulteriore subordine, acclarata l'indeterminatezza delle clausole determinative dei costi e degli interessi dichiararne la nullità per i fatti come esposti in narrativa o per le altre ragioni emergenti in corso di causa e per l'effetto e comunque dichiarare la non debenza degli interessi ovvero rimodulare tali somme secondo la disciplina degli interessi ex art. 117 TUB o secondo la normativa ritenuta applicabile, eventualmente anche secondo quanto dettagliato nell'analisi peritale alla quale si rimanda;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata accertare la violazione in capo al contratto di finanziamento nr. 387681 dell'art. 1815 cc. e degli artt. 33 comma 2 lettera f e 36 comma 1 del Codice del Consumo (d.l. 206/2005) per le ragioni di cui in narrativa o per le diverse ragioni emergenti in corso di giudizio, e per l'effetto dichiarare la nullità della clausola determinativa di interessi moratori, contenuta nel contratto, eventualmente previa dichiarazione di nullità della clausola di limitazione di cui al punto III.2, provvedendo a rideterminare le somme dovute;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata accertare la violazione in capo al contratto di finanziamento nr. 387681 dell'art. 1815 cc. per le ragioni di cui in narrativa o per le diverse ragioni emergenti in corso di giudizio, e per l'effetto dichiarare la nullità delle clausole determinative di interessi moratori contenute nel contratto, eventualmente previa dichiarazione di nullità della clausola di limitazione di cui al punto III.2 -, e per l'effetto dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di interessi comunque intesi provvedendo a rideterminare le somme ai sensi dell'art. 1224 c.c.;
–con vittoria di spese e compensi professionali.
Nell'interesse di parte convenuta opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
= in via principale e nel merito: rigettare la spiegata opposizione perché infondata in fatto ed in diritto
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti;
= in via subordinata e nel merito: accertare, in ogni caso, che è creditrice nei Controparte_1 confronti del Sig. della somma di € 10.086,32 oltre agli interessi dalla richiesta sino al Parte_1 saldo, e per l'effetto condannarlo al pagamento della predetta somma o di quelle ritenute di giustizia.
Con vittoria di spese documentate e compenso agli avvocati patrocinanti determinato ai sensi del D.M.
n. 55/2014, oltre al rimborso spese generali, IVA, CPA e successive spese occorrende.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso datato 28.6.2017, ha chiesto che venisse ingiunto a Controparte_5
in qualità di debitore principale, nonché a in qualità di garante, il Controparte_6 Parte_1
pagamento della somma di Euro 10.086,32, oltre interessi di mora come da contratto, ferma restando l'osservanza dei limiti di cui alla Legge n. 108/1996, dal 25/05/2017.
A tal fine la ricorrente ha allegato:
1) che aveva stipulato con il contratto nr. 387681 Controparte_6 Controparte_5
che si produce (doc. 2a) e piano di ammortamento sub doc. 2b), inerente la liquidazione di un finanziamento di € 6.000,00 da rimborsarsi mediante corresponsione di 48 rate di € 168,50 ciascuna per un totale di complessivi € 8.088,00;
2) che per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto in questione aveva sottoscritto il contratto anche;
Parte_1
3) che in virtù delle clausole 18 e 19 delle condizioni generali il mancato o ritardato pagamento delle rate determina la decadenza dal beneficio del termine, da cui origina il diritto della finanziaria di chiedere l'immediato pagamento delle intere somme dovute;
4) che parte debitrice aveva omesso il pagamento delle rate mensili e si era verificato l'effetto decadenziale di cui al precedente punto, ai sensi di legge e di contratto;
5) che la conseguente esposizione debitoria era pari a complessivi € 10.086,32, compresi interessi di mora calcolati sino al 24/05/2017 (v. estratto conto che si produce sub doc. 3).
Il Tribunale ha accolto il ricorso e pronunciato il decreto ingiuntivo n. 2148/17, n. R.G. 6537/17
(emesso in data 29.11.2017 e pubblicato in data 02/12/2017).
2. Avverso il suddetto decreto ha spiegato opposizione eccependo l'inefficacia del Parte_1
decreto ingiuntivo per mancato rispetto del termine di cui all'articolo 644 c.p.c., la mancata prova della stipula del contratto, il superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi convenzionali e agli interessi di mora e la violazione della disciplina sulla trasparenza dei contratti bancari;
e concludendo come in epigrafe riportato.
Si è costituita la , contestando quanto dedotto, eccepito e concluso Controparte_5
nella citazione e chiedendo il rigetto della opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Con ordinanza a verbale del 9.6.2022, è stato sollecitato ex art. 101 c.p.c. un contraddittorio delle parti, in relazione alla prospettata nullità della clausola contrattuale inerente la mora;
in particolare nell'ordinanza si legge che “...rilevato che si profila la questione di nullità in relazione alla clausola contenuta nell'art. 18 delle Condizioni Generali del contratto di finanziamento, sotto il profilo della determinatezza;
rilevato infatti che il suddetto articolo stabilisce che: “Il ritardo dei pagamenti di
pagina 3 di 9 qualsiasi importo dovuto (ivi incluse le somme di cui al successivo articolo) comporterà l'applicazione su tali somme, senza bisogno di messa in mora degli interessi di mora nella misura massima del 2.5% per mese o frazione di mese (…) o comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della sottoscrizione”, non comprendendosi cosa debba intendersi per misura massima e quale sia il tasso moratorio imposto dal contratto;
rilevato che sulla suddetta questione le parti devono sin d'ora essere invitate a svolgere l'opportuno contraddittorio;
visto l'art. 101 c.p.c.; dispone che le parti procedano ad effettuare le opportune osservazioni scritte, da depositarsi telematicamente entro il termine del 5.7.2022; rinvia per la prosecuzione all'udienza del 4.10.2022”.
Successivamente, istruita con soli documenti, la causa è stata trattenuta a decisione e viene decisa con la presente sentenza.
4. L'opposizione è infondata.
Il contratto posto a base dell'azione monitoria risulta comprovato dalla produzione in giudizio del relativo documento e risulta non contestata l'erogazione del finanziamento. Esso è stato stipulato in data 13.4.2007, ha avuto ad oggetto il finanziamento di Euro 6.000,00, finalizzati all'acquisto di una automobile;
il tasso corrispettivo previsto risultava pari al 14,77 %, con rata mensile pari ad Euro
168,50.
4.1 A fronte di ciò, risulta oltremodo generica l'eccezione dell'opponente circa il fatto che “nessuna prova dell'avvenuta stipula di un rapporto contrattuale” sarebbe stata offerta dall'opposta, che invece sin dal ricorso monitorio ha versato in atti il documento contrattuale, la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta.
4.2 Quanto alla eccezione inerente la tardività della notifica, risulta agli atti che l'originaria creditrice avesse esperito un primo tentativo di notifica del decreto ingiuntivo ex L. 53/1994 in data 05/01/2018, entro il termine di 60 giorni decorrente dal deposito del provvedimento monitorio in Cancelleria del predetto decreto (02/12/20107).
Risulta agli atti che, stante l'irreperibilità del , la ricorrente in sede monitoria abbia provveduto Pt_1
ad una nuova notifica, che si è poi perfezionata.
In considerazione di quanto sopra esposto, il momento perfezionativo della notifica dev'essere individuato - con riferimento a parte opposta - nella data del 05/01/2018, nel pieno rispetto del termine di cui all'articolo 644, Codice di Procedura Civile.
4.3.1 Circa le ulteriori contestazioni dell'opponente, occorre evidenziare che il tasso di interesse convenuto indicato in contratto risulta pari al 14,77%, che, anche considerando le ulteriori voci rilevanti per la verifica del superamento del tasso soglia (spese di: - istruttoria e di revisione del finanziamento;
- chiusura pratica;
- riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate;
- costo dell'attività
pagina 4 di 9 di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
- assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, volte ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;
- ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione del finanziamento), risulta ampiamente rispettoso del tasso soglia, che è pari al 15,7%.
4.3.2 Quanto asserito dall'opponente circa la necessità di ricomprendere nel costo del finanziamento la
“penale per l'estinzione anticipata” è infondato.
Sul punto può osservarsi che l'obbligazione di corrispondere tale commissione in tanto viene a esistenza in quanto il mutuatario dichiari di voler procedere all' “estinzione anticipata del finanziamento” ovvero di voler procedere al recesso dal contratto e che, in concreto, il diritto
(potestativo) in questione venga effettivamente esercitato, corrispondendo le somme necessarie, compresa la suddetta commissione. Orbene, pare invero evidente che nonostante tale commissione abbia effettivamente la funzione di fornire un ristoro alla banca per le remunerazioni contrattuali perdute per effetto dell'anticipato rimborso, detta commissione non costituisce “costo collegato all'erogazione del credito” perché: 1) tale debito viene a esistenza solo se il mutuatario eserciti il diritto potestativo di recedere dal contratto;
2) tale atto di esercizio costituisce espressione di autonomia negoziale su cui la banca non può interferire;
3) a sua volta, la banca non ha alcun potere o facoltà di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede.
A riprova dell'estraneità delle “penali” di estinzione anticipata ai costi previsti per l'erogazione del credito cfr. le Istruzioni di CA d'LI sub § C4 (“Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”).
In definitiva, non può affermarsi il superamento della soglia d'usura per effetto della pattuizione della commissione o penale di estinzione anticipata, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito.
Deve inoltre evidenziarsi che il debitore non ha mai esercitato la facoltà di recesso dal contratto e pertanto mai si sono verificate le condizioni perché l'obbligo di corrispondere la commissione venisse a esistenza.
Quanto considerato è assorbente per ritenere infondato anche il suddetto profilo di censura in ordine alla pretesa usurarietà.
4.3.3 Risulta altresì infondata la contestazione riguardante l'usurarietà del tasso di mora.
In proposito, deve considerarsi che, se è vero che costituisce orientamento ormai assodato nella giurisprudenza di legittimità quello che reputa necessario il rispetto del tasso-soglia di cui alla legge n.
pagina 5 di 9 108/1996 anche per gli interessi moratori pattuiti tra le parti, rientrandovi gli interessi convenuti a qualsiasi titolo (cfr., oltre alla nota sentenza n. 350 del 2013, anche le sentenze nn. 602 e 603 del 2013, che riprendono la decisione della Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29 e l'approdo cui sono giunte, di recente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597 del 2020), è però altrettanto vero che, al fine di compiere tale verifica, non è affatto giustificato, tanto più nel caso concreto, il cumulo tra la misura degli interessi corrispettivi e la misura degli interessi moratori previsti in contratto per poi operarne un confronto tout court con il TEGM riferito agli interessi della prima categoria.
L'operazione compiuta da parte attrice si rivela dunque errata con riferimento al termine di paragone utilizzato per la verifica in punto di usurarietà.
Ed infatti, in disparte ogni approfondimento, in questa sede, circa le argomentazioni che militavano a supporto della tesi restrittiva, ormai superate dall'auspicato intervento nomofilattico delle Sezioni Unite che ha risolto il contrasto esistente in dottrina e giurisprudenza, deve rilevarsi che anche la tesi più estensiva da ultimo accolta in ordine alla assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura –
<intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso>>- si pone parzialmente in linea con quell'indirizzo già affermatosi nei tempi più recenti, secondo cui l'accertamento ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia di cui alla L. n. 108/1996, con riferimento agli interessi moratori, deve essere effettuato in via autonoma e con riguardo al tasso di mora nominale previsto in contratto.
Qualora detto tasso, di per sé considerato, dovesse risultare pattuito in termini tali da superare il tasso soglia rilevato all'epoca della stipulazione del contratto, la relativa clausola incorrerebbe nella nullità di cui all'art.1815, comma secondo, c.c., senza peraltro determinare alcuna invalidità derivata della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi, laddove a sua volta rispettosa del tasso soglia
(conseguenza, anche questa, chiarita dalla Suprema Corte).
Per quanto concerne l'individuazione del parametro di riferimento, benché la CA d'LI, nel dettare le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, abbia escluso dalla rilevazione proprio gli interessi moratori (cfr. istruzioni 8 gennaio 2003 - C4, punto d, in
G. U. 8 gennaio 2003, n. 5; aggiornamento agosto 2009, in G.U. 29 agosto 2009, n. 200), cosicché il tasso soglia nei decreti ministeriali è stato individuato sulla base degli interessi corrispettivi praticati, la stessa CA d'LI ha poi sottolineato che, secondo una verifica compiuta, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali
(aggiungendo successivamente che “in assenza di una previsione legislativa che determini una
pagina 6 di 9 specifica soglia in presenza di interessi moratori, la CA d'LI adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo”: si vedano i chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura del 3 luglio 2013) e in tal senso si rinvengono indicazioni anche nei decreti emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In un siffatto contesto, posto che deve farsi rinvio ai decreti ministeriali, cui è dalla legge demandata l'individuazione dei tassi soglia, qualora il D.M. vigente al momento della conclusione del contratto contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., di questo tasso medio di mora deve pur tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori, in aderenza al principio di simmetria già espresso con riguardo alle c.m.s. (cfr. Cass. n. 16303 del 2018). Secondo il principio di diritto enunciato dalla recente pronuncia a Sezioni Unite n. 19597 del 2020, dunque, <la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto">>. Solo quando il decreto ministeriale di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, allora ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato con la maggiorazione ivi prevista.
Ebbene, nel caso in esame, il fatto che nel contratto il tasso di mora sia determinato nella “misura massima del 2.5% per mese o frazione di mese (…) o comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della sottoscrizione”, assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, non implicando sul piano logico- giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, né un confronto unitario con il TEGM.
Ad ogni modo, la verifica nei termini sopra esplicitati conduce ad un esito negativo rispetto al dedotto superamento del tasso soglia.
Declinando in concreto le coordinate sopra richiamate per l'individuazione della soglia di riferimento per il tasso di mora, stabilito dal contratto di finanziamento dedotto in causa (stipulato in data
13.4.2007), si ottiene che per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del pagina 7 di 9 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente [Formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5], con la conseguenza che il tasso stabilito (anche in disparte la circostanza che è prevista una clausola di salvaguardia in relazione alla soglia usura) appare all'evidenza rispettoso del tasso soglia.
4.3.4 In corso di causa, lo scrivente ha sul punto sollevato la questione circa la determinatezza della suddetta clausola, come richiamato al punto 3 della presente motivazione.
La suddetta perplessità deve essere superata alla luce di quanto chiarito dalla convenuta opposta, che deve essere qui riportato, in quanto rispondente alle risultanze documentali e condiviso:
“...gli interessi di mora siano disciplinati dalle Condizioni Generali di contratto e non da una specifica pattuizione. È di tutta evidenza, dunque, che le stesse, essendo parte di un modulo standard insuscettibile di quotidiano aggiornamento, debbano contenere una previsione quale quella di cui all'articolo 18.
La stessa consente di impedire, da un lato, che il tasso di mora possa superare la soglia antiusura;
dall'altro, che il tasso possa essere indeterminato poiché lo ancora nella misura massima al taeg convenuto al momento della stipula:
Del resto l'articolo 117, TUB, n. 4 (“I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”) prevede la sanzione di cui al n. 7 solo qualora gli interessi di mora siano “maggiori”.
Nel caso di specie non lo sono, perché sono di pari entità e non si aggiungono, ma si sostituiscono, a quelli corrispettivi...
... peraltro, si osserva come l'applicazione del tasso degli interessi corrispettivi per l'intera durata del rapporto risulterebbe deteriore per il debitore, rispetto a quanto effettivamente praticato dalla finanziaria.
Quest'ultima, infatti, nel corso del rapporto, con l'abbassarsi dei tassi medi, ha provveduto a ridurre il tasso di mora (v. estratto conto):
rispetto a quello originario (14,77%).
pagina 8 di 9 Non v'è ragione, dunque, per ipotizzare che gli interessi di mora possano o debbano essere determinati in misura diversa da quella in cui sono stati applicati.” Par 4.3.5 Quanto lamentato in relazione alla presunta difformità dell' dichiarato in contratto rispetto al costo effettivo del credito, è assorbente evidenziare che le conseguenze che l'opponente pretende di far discendere da tale asserita difformità – che nella tesi della citazione determinerebbe la necessità di rimodulare il tasso di interesse contrattuale – risultano infondate, alla luce del dettato normativo di cui all'art. 124 TUB che rende inefficaci al più i (soli) costi non considerati nel calcolo di tale indicatore.
Le domande rassegnate risultano pertanto infondate anche in relazione a tale profilo.
***
L'opposizione deve pertanto essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo, sulla base del d.m.
55/2014, tenendosi conto della natura documentale della causa e della reiterazione degli argomenti difensivi nella fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna (c.f. ), alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 C.F._1
(codice fiscale e partita iva che liquida in Euro 3.387,00 oltre spese Controparte_1 P.IVA_1
generali ed accessori.
Cagliari, 30/01/2025
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6781/2018 promossa da:
c.f. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso ai fini del presente atto dall' avv. Herbert Fortunato, giusta procura rilasciata ai sensi dell'art 83, comma 3, c.p.c. in allegato alla citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari, nella Via San Benedetto 88;
ATTORE OPPONENTE contro corrente in via San Prospero n. 4 in Milano, codice fiscale e partita iva Controparte_1
, e in sua vece la procuratrice codice fiscale , P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 all'uopo legittimata in virtù di procura a rogito Notaio di San Donato Milanese (rep. Persona_1
432 - racc. 330), rilasciata dall'originaria mandataria e depositata Controparte_3
unitamente alla procura a rogito Notaio di Milano (rep. 42.685 - racc. 13.216) conferita a Persona_2
(doc.1), in persona del suo direttore generale dr. Controparte_3 CP_4
rappresentata e difesa, giusta delega allegata alla comparsa, dall'avv. Leonardo Blandino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonella Pittau, in via Mazzini 51, 09039 Villacidro,
Cagliari
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice opponente:
– nel merito, in via principale, accertata l'inesistenza del contratto dichiarare nullo, annullare, revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare non dovute le somme richieste;
– nel merito, in via subordinata accertare la violazione in capo al contratto di finanziamento nr.
387681 dell'art. 1815 cc. per le ragioni di cui in narrativa o per le diverse ragioni emergenti in corso di giudizio, quindi dichiarare la nullità delle clausole determinative di interessi e costi ulteriori
pagina 1 di 9 contenute nel contratto, eventualmente previa dichiarazione di nullità della clausola di limitazione di cui al punto III.2 -, e per l'effetto dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di interessi comunque intesi ai sensi dell'art. 1815 c.c. comma 2 annullando, dichiarando nullo o comunque revocando il decreto ingiuntivo opposto e provvedendo a rideterminare le somme dovute espunte da interessi;
– nel merito ed in ulteriore subordine, acclarata l'indeterminatezza delle clausole determinative dei costi e degli interessi dichiararne la nullità per i fatti come esposti in narrativa o per le altre ragioni emergenti in corso di causa e per l'effetto e comunque dichiarare la non debenza degli interessi ovvero rimodulare tali somme secondo la disciplina degli interessi ex art. 117 TUB o secondo la normativa ritenuta applicabile, eventualmente anche secondo quanto dettagliato nell'analisi peritale alla quale si rimanda;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata accertare la violazione in capo al contratto di finanziamento nr. 387681 dell'art. 1815 cc. e degli artt. 33 comma 2 lettera f e 36 comma 1 del Codice del Consumo (d.l. 206/2005) per le ragioni di cui in narrativa o per le diverse ragioni emergenti in corso di giudizio, e per l'effetto dichiarare la nullità della clausola determinativa di interessi moratori, contenuta nel contratto, eventualmente previa dichiarazione di nullità della clausola di limitazione di cui al punto III.2, provvedendo a rideterminare le somme dovute;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata accertare la violazione in capo al contratto di finanziamento nr. 387681 dell'art. 1815 cc. per le ragioni di cui in narrativa o per le diverse ragioni emergenti in corso di giudizio, e per l'effetto dichiarare la nullità delle clausole determinative di interessi moratori contenute nel contratto, eventualmente previa dichiarazione di nullità della clausola di limitazione di cui al punto III.2 -, e per l'effetto dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di interessi comunque intesi provvedendo a rideterminare le somme ai sensi dell'art. 1224 c.c.;
–con vittoria di spese e compensi professionali.
Nell'interesse di parte convenuta opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
= in via principale e nel merito: rigettare la spiegata opposizione perché infondata in fatto ed in diritto
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti;
= in via subordinata e nel merito: accertare, in ogni caso, che è creditrice nei Controparte_1 confronti del Sig. della somma di € 10.086,32 oltre agli interessi dalla richiesta sino al Parte_1 saldo, e per l'effetto condannarlo al pagamento della predetta somma o di quelle ritenute di giustizia.
Con vittoria di spese documentate e compenso agli avvocati patrocinanti determinato ai sensi del D.M.
n. 55/2014, oltre al rimborso spese generali, IVA, CPA e successive spese occorrende.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso datato 28.6.2017, ha chiesto che venisse ingiunto a Controparte_5
in qualità di debitore principale, nonché a in qualità di garante, il Controparte_6 Parte_1
pagamento della somma di Euro 10.086,32, oltre interessi di mora come da contratto, ferma restando l'osservanza dei limiti di cui alla Legge n. 108/1996, dal 25/05/2017.
A tal fine la ricorrente ha allegato:
1) che aveva stipulato con il contratto nr. 387681 Controparte_6 Controparte_5
che si produce (doc. 2a) e piano di ammortamento sub doc. 2b), inerente la liquidazione di un finanziamento di € 6.000,00 da rimborsarsi mediante corresponsione di 48 rate di € 168,50 ciascuna per un totale di complessivi € 8.088,00;
2) che per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto in questione aveva sottoscritto il contratto anche;
Parte_1
3) che in virtù delle clausole 18 e 19 delle condizioni generali il mancato o ritardato pagamento delle rate determina la decadenza dal beneficio del termine, da cui origina il diritto della finanziaria di chiedere l'immediato pagamento delle intere somme dovute;
4) che parte debitrice aveva omesso il pagamento delle rate mensili e si era verificato l'effetto decadenziale di cui al precedente punto, ai sensi di legge e di contratto;
5) che la conseguente esposizione debitoria era pari a complessivi € 10.086,32, compresi interessi di mora calcolati sino al 24/05/2017 (v. estratto conto che si produce sub doc. 3).
Il Tribunale ha accolto il ricorso e pronunciato il decreto ingiuntivo n. 2148/17, n. R.G. 6537/17
(emesso in data 29.11.2017 e pubblicato in data 02/12/2017).
2. Avverso il suddetto decreto ha spiegato opposizione eccependo l'inefficacia del Parte_1
decreto ingiuntivo per mancato rispetto del termine di cui all'articolo 644 c.p.c., la mancata prova della stipula del contratto, il superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi convenzionali e agli interessi di mora e la violazione della disciplina sulla trasparenza dei contratti bancari;
e concludendo come in epigrafe riportato.
Si è costituita la , contestando quanto dedotto, eccepito e concluso Controparte_5
nella citazione e chiedendo il rigetto della opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Con ordinanza a verbale del 9.6.2022, è stato sollecitato ex art. 101 c.p.c. un contraddittorio delle parti, in relazione alla prospettata nullità della clausola contrattuale inerente la mora;
in particolare nell'ordinanza si legge che “...rilevato che si profila la questione di nullità in relazione alla clausola contenuta nell'art. 18 delle Condizioni Generali del contratto di finanziamento, sotto il profilo della determinatezza;
rilevato infatti che il suddetto articolo stabilisce che: “Il ritardo dei pagamenti di
pagina 3 di 9 qualsiasi importo dovuto (ivi incluse le somme di cui al successivo articolo) comporterà l'applicazione su tali somme, senza bisogno di messa in mora degli interessi di mora nella misura massima del 2.5% per mese o frazione di mese (…) o comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della sottoscrizione”, non comprendendosi cosa debba intendersi per misura massima e quale sia il tasso moratorio imposto dal contratto;
rilevato che sulla suddetta questione le parti devono sin d'ora essere invitate a svolgere l'opportuno contraddittorio;
visto l'art. 101 c.p.c.; dispone che le parti procedano ad effettuare le opportune osservazioni scritte, da depositarsi telematicamente entro il termine del 5.7.2022; rinvia per la prosecuzione all'udienza del 4.10.2022”.
Successivamente, istruita con soli documenti, la causa è stata trattenuta a decisione e viene decisa con la presente sentenza.
4. L'opposizione è infondata.
Il contratto posto a base dell'azione monitoria risulta comprovato dalla produzione in giudizio del relativo documento e risulta non contestata l'erogazione del finanziamento. Esso è stato stipulato in data 13.4.2007, ha avuto ad oggetto il finanziamento di Euro 6.000,00, finalizzati all'acquisto di una automobile;
il tasso corrispettivo previsto risultava pari al 14,77 %, con rata mensile pari ad Euro
168,50.
4.1 A fronte di ciò, risulta oltremodo generica l'eccezione dell'opponente circa il fatto che “nessuna prova dell'avvenuta stipula di un rapporto contrattuale” sarebbe stata offerta dall'opposta, che invece sin dal ricorso monitorio ha versato in atti il documento contrattuale, la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta.
4.2 Quanto alla eccezione inerente la tardività della notifica, risulta agli atti che l'originaria creditrice avesse esperito un primo tentativo di notifica del decreto ingiuntivo ex L. 53/1994 in data 05/01/2018, entro il termine di 60 giorni decorrente dal deposito del provvedimento monitorio in Cancelleria del predetto decreto (02/12/20107).
Risulta agli atti che, stante l'irreperibilità del , la ricorrente in sede monitoria abbia provveduto Pt_1
ad una nuova notifica, che si è poi perfezionata.
In considerazione di quanto sopra esposto, il momento perfezionativo della notifica dev'essere individuato - con riferimento a parte opposta - nella data del 05/01/2018, nel pieno rispetto del termine di cui all'articolo 644, Codice di Procedura Civile.
4.3.1 Circa le ulteriori contestazioni dell'opponente, occorre evidenziare che il tasso di interesse convenuto indicato in contratto risulta pari al 14,77%, che, anche considerando le ulteriori voci rilevanti per la verifica del superamento del tasso soglia (spese di: - istruttoria e di revisione del finanziamento;
- chiusura pratica;
- riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate;
- costo dell'attività
pagina 4 di 9 di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
- assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, volte ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;
- ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione del finanziamento), risulta ampiamente rispettoso del tasso soglia, che è pari al 15,7%.
4.3.2 Quanto asserito dall'opponente circa la necessità di ricomprendere nel costo del finanziamento la
“penale per l'estinzione anticipata” è infondato.
Sul punto può osservarsi che l'obbligazione di corrispondere tale commissione in tanto viene a esistenza in quanto il mutuatario dichiari di voler procedere all' “estinzione anticipata del finanziamento” ovvero di voler procedere al recesso dal contratto e che, in concreto, il diritto
(potestativo) in questione venga effettivamente esercitato, corrispondendo le somme necessarie, compresa la suddetta commissione. Orbene, pare invero evidente che nonostante tale commissione abbia effettivamente la funzione di fornire un ristoro alla banca per le remunerazioni contrattuali perdute per effetto dell'anticipato rimborso, detta commissione non costituisce “costo collegato all'erogazione del credito” perché: 1) tale debito viene a esistenza solo se il mutuatario eserciti il diritto potestativo di recedere dal contratto;
2) tale atto di esercizio costituisce espressione di autonomia negoziale su cui la banca non può interferire;
3) a sua volta, la banca non ha alcun potere o facoltà di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede.
A riprova dell'estraneità delle “penali” di estinzione anticipata ai costi previsti per l'erogazione del credito cfr. le Istruzioni di CA d'LI sub § C4 (“Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”).
In definitiva, non può affermarsi il superamento della soglia d'usura per effetto della pattuizione della commissione o penale di estinzione anticipata, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito.
Deve inoltre evidenziarsi che il debitore non ha mai esercitato la facoltà di recesso dal contratto e pertanto mai si sono verificate le condizioni perché l'obbligo di corrispondere la commissione venisse a esistenza.
Quanto considerato è assorbente per ritenere infondato anche il suddetto profilo di censura in ordine alla pretesa usurarietà.
4.3.3 Risulta altresì infondata la contestazione riguardante l'usurarietà del tasso di mora.
In proposito, deve considerarsi che, se è vero che costituisce orientamento ormai assodato nella giurisprudenza di legittimità quello che reputa necessario il rispetto del tasso-soglia di cui alla legge n.
pagina 5 di 9 108/1996 anche per gli interessi moratori pattuiti tra le parti, rientrandovi gli interessi convenuti a qualsiasi titolo (cfr., oltre alla nota sentenza n. 350 del 2013, anche le sentenze nn. 602 e 603 del 2013, che riprendono la decisione della Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29 e l'approdo cui sono giunte, di recente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597 del 2020), è però altrettanto vero che, al fine di compiere tale verifica, non è affatto giustificato, tanto più nel caso concreto, il cumulo tra la misura degli interessi corrispettivi e la misura degli interessi moratori previsti in contratto per poi operarne un confronto tout court con il TEGM riferito agli interessi della prima categoria.
L'operazione compiuta da parte attrice si rivela dunque errata con riferimento al termine di paragone utilizzato per la verifica in punto di usurarietà.
Ed infatti, in disparte ogni approfondimento, in questa sede, circa le argomentazioni che militavano a supporto della tesi restrittiva, ormai superate dall'auspicato intervento nomofilattico delle Sezioni Unite che ha risolto il contrasto esistente in dottrina e giurisprudenza, deve rilevarsi che anche la tesi più estensiva da ultimo accolta in ordine alla assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura –
<intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso>>- si pone parzialmente in linea con quell'indirizzo già affermatosi nei tempi più recenti, secondo cui l'accertamento ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia di cui alla L. n. 108/1996, con riferimento agli interessi moratori, deve essere effettuato in via autonoma e con riguardo al tasso di mora nominale previsto in contratto.
Qualora detto tasso, di per sé considerato, dovesse risultare pattuito in termini tali da superare il tasso soglia rilevato all'epoca della stipulazione del contratto, la relativa clausola incorrerebbe nella nullità di cui all'art.1815, comma secondo, c.c., senza peraltro determinare alcuna invalidità derivata della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi, laddove a sua volta rispettosa del tasso soglia
(conseguenza, anche questa, chiarita dalla Suprema Corte).
Per quanto concerne l'individuazione del parametro di riferimento, benché la CA d'LI, nel dettare le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, abbia escluso dalla rilevazione proprio gli interessi moratori (cfr. istruzioni 8 gennaio 2003 - C4, punto d, in
G. U. 8 gennaio 2003, n. 5; aggiornamento agosto 2009, in G.U. 29 agosto 2009, n. 200), cosicché il tasso soglia nei decreti ministeriali è stato individuato sulla base degli interessi corrispettivi praticati, la stessa CA d'LI ha poi sottolineato che, secondo una verifica compiuta, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali
(aggiungendo successivamente che “in assenza di una previsione legislativa che determini una
pagina 6 di 9 specifica soglia in presenza di interessi moratori, la CA d'LI adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo”: si vedano i chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura del 3 luglio 2013) e in tal senso si rinvengono indicazioni anche nei decreti emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In un siffatto contesto, posto che deve farsi rinvio ai decreti ministeriali, cui è dalla legge demandata l'individuazione dei tassi soglia, qualora il D.M. vigente al momento della conclusione del contratto contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., di questo tasso medio di mora deve pur tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori, in aderenza al principio di simmetria già espresso con riguardo alle c.m.s. (cfr. Cass. n. 16303 del 2018). Secondo il principio di diritto enunciato dalla recente pronuncia a Sezioni Unite n. 19597 del 2020, dunque, <la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto">>. Solo quando il decreto ministeriale di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, allora ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato con la maggiorazione ivi prevista.
Ebbene, nel caso in esame, il fatto che nel contratto il tasso di mora sia determinato nella “misura massima del 2.5% per mese o frazione di mese (…) o comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della sottoscrizione”, assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, non implicando sul piano logico- giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, né un confronto unitario con il TEGM.
Ad ogni modo, la verifica nei termini sopra esplicitati conduce ad un esito negativo rispetto al dedotto superamento del tasso soglia.
Declinando in concreto le coordinate sopra richiamate per l'individuazione della soglia di riferimento per il tasso di mora, stabilito dal contratto di finanziamento dedotto in causa (stipulato in data
13.4.2007), si ottiene che per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del pagina 7 di 9 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente [Formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5], con la conseguenza che il tasso stabilito (anche in disparte la circostanza che è prevista una clausola di salvaguardia in relazione alla soglia usura) appare all'evidenza rispettoso del tasso soglia.
4.3.4 In corso di causa, lo scrivente ha sul punto sollevato la questione circa la determinatezza della suddetta clausola, come richiamato al punto 3 della presente motivazione.
La suddetta perplessità deve essere superata alla luce di quanto chiarito dalla convenuta opposta, che deve essere qui riportato, in quanto rispondente alle risultanze documentali e condiviso:
“...gli interessi di mora siano disciplinati dalle Condizioni Generali di contratto e non da una specifica pattuizione. È di tutta evidenza, dunque, che le stesse, essendo parte di un modulo standard insuscettibile di quotidiano aggiornamento, debbano contenere una previsione quale quella di cui all'articolo 18.
La stessa consente di impedire, da un lato, che il tasso di mora possa superare la soglia antiusura;
dall'altro, che il tasso possa essere indeterminato poiché lo ancora nella misura massima al taeg convenuto al momento della stipula:
Del resto l'articolo 117, TUB, n. 4 (“I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”) prevede la sanzione di cui al n. 7 solo qualora gli interessi di mora siano “maggiori”.
Nel caso di specie non lo sono, perché sono di pari entità e non si aggiungono, ma si sostituiscono, a quelli corrispettivi...
... peraltro, si osserva come l'applicazione del tasso degli interessi corrispettivi per l'intera durata del rapporto risulterebbe deteriore per il debitore, rispetto a quanto effettivamente praticato dalla finanziaria.
Quest'ultima, infatti, nel corso del rapporto, con l'abbassarsi dei tassi medi, ha provveduto a ridurre il tasso di mora (v. estratto conto):
rispetto a quello originario (14,77%).
pagina 8 di 9 Non v'è ragione, dunque, per ipotizzare che gli interessi di mora possano o debbano essere determinati in misura diversa da quella in cui sono stati applicati.” Par 4.3.5 Quanto lamentato in relazione alla presunta difformità dell' dichiarato in contratto rispetto al costo effettivo del credito, è assorbente evidenziare che le conseguenze che l'opponente pretende di far discendere da tale asserita difformità – che nella tesi della citazione determinerebbe la necessità di rimodulare il tasso di interesse contrattuale – risultano infondate, alla luce del dettato normativo di cui all'art. 124 TUB che rende inefficaci al più i (soli) costi non considerati nel calcolo di tale indicatore.
Le domande rassegnate risultano pertanto infondate anche in relazione a tale profilo.
***
L'opposizione deve pertanto essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo, sulla base del d.m.
55/2014, tenendosi conto della natura documentale della causa e della reiterazione degli argomenti difensivi nella fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna (c.f. ), alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 C.F._1
(codice fiscale e partita iva che liquida in Euro 3.387,00 oltre spese Controparte_1 P.IVA_1
generali ed accessori.
Cagliari, 30/01/2025
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
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