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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9457 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Il giorno 20 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 15177/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Fabio Marinelli, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, contumace, CP_1
appellato
NONCHÉ in persona del l.r.p.t., con il patrocinio degli Controparte_2
avv. Rosaria Violante e Adriano Giallauria, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellato
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte appellante, , nonché, in Controparte_3
sostituzione dell'avv. Giallauria, per il l'avv. Marinelli Controparte_2
il quale precisa le conclusioni, riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa del e discute la causa Controparte_2
Pagina 1 di 5 richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
nessun altro compare alle 10.16
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio, dinanzi all'Ufficio del Giudice CP_1
di Pace di Procida, l' ed il Controparte_3 CP_2
formulando opposizione alla cartella di pagamento n.
[...]
10020130016307072000, dell'importo di € 468,13, concernente il mancato pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)
dell'anno 2010.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 1153/2023, pubblicata il
29.12.2023, ha accolto l'opposizione annullando la contestata cartella, attesa l'intervenuta prescrizione del diritto di credito ivi riportato.
Avverso detta pronuncia, ha spiegato appello l' Parte_1
, deducendo l'incompetenza per territorio e per materia, il difetto
[...]
di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, in considerazione della natura del credito opposto, e la carenza di interesse ad agire dell'opponente. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda.
Costituitosi tardivamente, il ha domandato Controparte_2
l'accoglimento dell'appello.
Pagina 2 di 5 , sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace, CP_1
come rilevato con provvedimento del 23.1.2025.
2. L'appello è fondato.
In via preliminare, per ragioni di priorità logico giuridica, occorre esaminare il terzo motivo di gravame, relativo al difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, rivestendo tale questione carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze formulate nell'atto di appello.
Come poc'anzi indicato, la cartella contestata ha ad oggetto il mancato pagamento della TARSU dell'anno 2011, tassa finalizzata a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e sostituita, a partire dal
2014, dalla tassa sui rifiuti (TARI).
In riferimento a tali entrate, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ (…) gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto (…) non
attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a
un'entrata pubblicistica (…) Ne consegue che, avendo natura di atti
impositivi (…) debbono rispondere ai requisiti sostanziali propri di questi
provvedimenti e possono essere impugnate davanti alle commissioni
tributarie, nonostante non siano espressamente ricomprese tra l'elenco degli
atti opponibili (….) Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in
tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta
nell'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 ha natura tassativa, ma non
preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi
l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben
individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche,
Pagina 3 di 5 siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia
in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53
Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in
considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con
la Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Cass. Sez. trib. civ., Ord. n. 11481/2022).
2.1. La questione in esame, concernente la prescrizione maturata dopo l'asserita notificazione della cartella di pagamento, appare dunque, prima
facie, devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Tuttavia, i principi sopra enunciati vanno rettamente intesi alla luce delle successive precisazioni emerse nella giurisprudenza di legittimità, la quale, sottolineando la generale devoluzione alla giurisdizione tributaria di tutte le questioni attinenti all'esistenza dei tributi, ha individuato, quale unico limite all'estensione di questa, l'adozione di atti dell'esecuzione forzata, in presenza dei quali soltanto è possibile discorrere di sussistenza della giurisdizione ordinaria (v. Cass., S.U., n. 16986/22).
Infatti, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, mentre restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
2.2. Sulla base di quanto sopra esposto, la controversia appare devoluta alla cognizione del giudice speciale, poiché il credito ha natura tributaria e nessun atto di esecuzione è stato ad oggi compiuto.
Pagina 4 di 5 In definitiva, dunque, in accoglimento del terzo motivo di gravame,
l'appello va accolto, declinando la giurisdizione in favore del giudice speciale.
Le restanti ragioni di doglianza restano assorbite.
3. Le spese sono compensate in ragione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti in materia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull' appello proposto da
[...]
nei confronti di e del Parte_1 CP_1 CP_2
avverso la sentenza n. 1153/23, emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Procida, pubblicata il 29.12.23, disattesa ogni contraria istanza, così
provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_1
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da , per essere la stessa CP_1
attribuita alla cognizione della Corte di Giustizia Tributaria;
3. assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice speciale;
4. compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
EL MA
Pagina 5 di 5
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 15177/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Fabio Marinelli, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, contumace, CP_1
appellato
NONCHÉ in persona del l.r.p.t., con il patrocinio degli Controparte_2
avv. Rosaria Violante e Adriano Giallauria, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellato
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte appellante, , nonché, in Controparte_3
sostituzione dell'avv. Giallauria, per il l'avv. Marinelli Controparte_2
il quale precisa le conclusioni, riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa del e discute la causa Controparte_2
Pagina 1 di 5 richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
nessun altro compare alle 10.16
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio, dinanzi all'Ufficio del Giudice CP_1
di Pace di Procida, l' ed il Controparte_3 CP_2
formulando opposizione alla cartella di pagamento n.
[...]
10020130016307072000, dell'importo di € 468,13, concernente il mancato pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)
dell'anno 2010.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 1153/2023, pubblicata il
29.12.2023, ha accolto l'opposizione annullando la contestata cartella, attesa l'intervenuta prescrizione del diritto di credito ivi riportato.
Avverso detta pronuncia, ha spiegato appello l' Parte_1
, deducendo l'incompetenza per territorio e per materia, il difetto
[...]
di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, in considerazione della natura del credito opposto, e la carenza di interesse ad agire dell'opponente. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda.
Costituitosi tardivamente, il ha domandato Controparte_2
l'accoglimento dell'appello.
Pagina 2 di 5 , sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace, CP_1
come rilevato con provvedimento del 23.1.2025.
2. L'appello è fondato.
In via preliminare, per ragioni di priorità logico giuridica, occorre esaminare il terzo motivo di gravame, relativo al difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, rivestendo tale questione carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze formulate nell'atto di appello.
Come poc'anzi indicato, la cartella contestata ha ad oggetto il mancato pagamento della TARSU dell'anno 2011, tassa finalizzata a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e sostituita, a partire dal
2014, dalla tassa sui rifiuti (TARI).
In riferimento a tali entrate, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ (…) gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto (…) non
attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a
un'entrata pubblicistica (…) Ne consegue che, avendo natura di atti
impositivi (…) debbono rispondere ai requisiti sostanziali propri di questi
provvedimenti e possono essere impugnate davanti alle commissioni
tributarie, nonostante non siano espressamente ricomprese tra l'elenco degli
atti opponibili (….) Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in
tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta
nell'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 ha natura tassativa, ma non
preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi
l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben
individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche,
Pagina 3 di 5 siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia
in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53
Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in
considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con
la Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Cass. Sez. trib. civ., Ord. n. 11481/2022).
2.1. La questione in esame, concernente la prescrizione maturata dopo l'asserita notificazione della cartella di pagamento, appare dunque, prima
facie, devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Tuttavia, i principi sopra enunciati vanno rettamente intesi alla luce delle successive precisazioni emerse nella giurisprudenza di legittimità, la quale, sottolineando la generale devoluzione alla giurisdizione tributaria di tutte le questioni attinenti all'esistenza dei tributi, ha individuato, quale unico limite all'estensione di questa, l'adozione di atti dell'esecuzione forzata, in presenza dei quali soltanto è possibile discorrere di sussistenza della giurisdizione ordinaria (v. Cass., S.U., n. 16986/22).
Infatti, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, mentre restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
2.2. Sulla base di quanto sopra esposto, la controversia appare devoluta alla cognizione del giudice speciale, poiché il credito ha natura tributaria e nessun atto di esecuzione è stato ad oggi compiuto.
Pagina 4 di 5 In definitiva, dunque, in accoglimento del terzo motivo di gravame,
l'appello va accolto, declinando la giurisdizione in favore del giudice speciale.
Le restanti ragioni di doglianza restano assorbite.
3. Le spese sono compensate in ragione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti in materia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull' appello proposto da
[...]
nei confronti di e del Parte_1 CP_1 CP_2
avverso la sentenza n. 1153/23, emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Procida, pubblicata il 29.12.23, disattesa ogni contraria istanza, così
provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_1
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da , per essere la stessa CP_1
attribuita alla cognizione della Corte di Giustizia Tributaria;
3. assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice speciale;
4. compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
EL MA
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