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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. e est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 297/2025 V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto”
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Scipione Parte_1
Rovito n. 9, presso lo studio dell'avv. Giampiero Clementino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
elettivamente domiciliata in Caserta, al Corso Giannone n. 56, presso lo studio CP_1 dell'avv. Renato Iaselli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 27.1.2025, le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 27.3.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nell'ambito del procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa del
Tribunale di Napoli, depositato il 21.11.2006, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. Le condizioni di divorzio non risultano contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di procedimento su istanza congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Apollosa, in data 30.7.1988, tra i coniugi (nato ad [...], il [...]) e Parte_1
(nata ad [...], il [...]) - atto n. 4, parte II, serie A, anno 1988; CP_1
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Apollosa per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 6.5.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. e est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 297/2025 V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto”
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Scipione Parte_1
Rovito n. 9, presso lo studio dell'avv. Giampiero Clementino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
elettivamente domiciliata in Caserta, al Corso Giannone n. 56, presso lo studio CP_1 dell'avv. Renato Iaselli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 27.1.2025, le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 27.3.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nell'ambito del procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa del
Tribunale di Napoli, depositato il 21.11.2006, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. Le condizioni di divorzio non risultano contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di procedimento su istanza congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Apollosa, in data 30.7.1988, tra i coniugi (nato ad [...], il [...]) e Parte_1
(nata ad [...], il [...]) - atto n. 4, parte II, serie A, anno 1988; CP_1
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Apollosa per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 6.5.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro