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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1560/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1560/2020 promossa da: con il patrocinio dell'avv. NICOLA TRIPANI e dell'avv. BRUNO Controparte_1
FORLIVESI, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato presso l'avv. NICOLA
TRIPANI;
PARTE ATTRICE contro
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., con il
[...] patrocinio dell'avv. ALFONSINA DI DOMENICO, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in alla F. Paulucci dè Calboli, n. 20/E, presso lo studio dell'avv. ALFONSINA DI CP_2
DOMENICO;
in persona dell'amm. p.t. con il patrocinio Parte_1 dell'avv. GABRIELLA STASI elettivamente domiciliato in alla via Lisippo, n. 123, presso lo CP_2 studio dell'avv. GABRIELLA STASI;
PARTE CONVENUTA in persona del legale rappresentante pt., con il patrocinio dell'avv.. Controparte_3
MARCO VINCENTI, elettivamente domiciliata in alla via Giuseppe Ferrari, n. 35, presso lo CP_2 studio dell'avv. MARCO VINCENTI;
in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_4 patrocinio dell'avv. FRANCESCO BERTI SUMAN, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in alla via Quirino Majorana, n. 104 presso lo studio dell'avv. FRANCESCO CP_2
BERTI SUMAN
TERZI CHIAMATI
pagina 1 di 3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor quale proprietario Controparte_1 dell'immobile sito in al viale Di Valle Aurelia, n. 81- scala H int. 5 piano 3, allegando la CP_2 verificazione di infiltrazioni, dall'agosto 2018, dall'appartamento sovrastante che avrebbero cagionato danni alla sua unità immobiliare ha evocato in giudizio, per ivi sentirli condannare al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati complessivamente in € 25.000,00, sulla base di una relazione di parte del dì 8 novembre 2019 – ai sensi dell'art. 2051 c.c.
[...]
Controparte_2 CP_2 proprietaria dell'immobile sovrastante, ed il . Parte_1 L Controparte_2 Controparte_2 si è costituita con comparsa, con cui ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ed il proprio
[...] difetto di legittimazione passiva, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa il proprio assicuratore,
, per esserne garantita, ed infine ha chiesto il rigetto delle avverse domande. Controparte_3
Del pari, si è costituito con comparsa il , chiedendo Parte_1
l'autorizzazione a chiamare in causa il proprio assicuratore, Controparte_4 per esserne garantito, chiedendo comunque il rigetto delle avverse domande.
[...]
Entrambe le istanze formulate ai sensi dell'art. 269 c.p.c. sono state accolte.
si è costituita con comparsa, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria Controparte_3 ed eccependo la parziale inoperatività della polizza.
si è costituita con comparsa, chiedendo il rigetto Controparte_4 della domanda attorea ed eccependo l'inoperatività della polizza. Nel corso del giudizio, è stato assegnato al ctu, arch. l'incarico di rispondere al Persona_1 quesito di seguito specificato:
“esaminati gli atti, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, visitati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine (eventualmente anche presso terzi e pubblici uffici), descriva il CTU lo stato dei luoghi, provvedendo a redigere la planimetria e a trarne idonea documentazione fotografica.
Accerti quindi:
1. la sussistenza o meno della situazione in essere lamentata dalle parti e gli atti dedotti in atti al riguardo;
2. le cause degli inconvenienti e la verifica dal punto di vista strettamente tecnico, delle singole condotte commissive o omissive che hanno dato luogo a quanto lamentato dalle parti, con indicazione della parte che ha tenuto la condotta da ritenersi causalmente efficiente”. In base al principio della ragione più liquida, fondato sull'interpretazione dei dettami di cui agli artt. 24
e 111 della Costituzione, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. n. 9309/2020).
La domanda va rigettata in quanto del tutto infondata è la quantificazione del danno.
pagina 2 di 3 La relazione di parte dell'ing. quantifica i costi degli interventi edili necessari a Persona_2 riparare i danni all'immobile in € 26.000,00, senza alcun computo specifico;
d'altra parte l'attore ha chiesto un risarcimento di € 25.000,00 a ristoro sia dei danni patrimoniali che dei danni non patrimoniali;
in atti v'è poi un preventivo lavori per € 19.700,00 e la fattura di una caldaia per € 584,06
(il cui acquisto non sembra univocamente riconducibile agli eventi allegati).
Si noti, peraltro, che all'esito della comunicazione della relazione, che ha molto ridimensionato i danni, parte attrice ha chiesto al ctu di indicare il costo delle opere necessarie a riparare i danni riportati dall'immobile, chiedendo poi con la comparsa conclusionale la corresponsione di quell'importo (€
3.150,00 più i.v.a.). Si specifica che questa quantificazione esula completamente dal quesito posto al ctu dal giudicante, non potendo essere utilizzata. D'altra parte, l'attore anche in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ha indicato in “€ 25.000,00
o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa” l'entità del risarcimento richiesto.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Condanna l'attore alla rifusione in favore dell , del CP_5 Parte_1
[...
, di , della Controparte_3 Controparte_4 delle rispettive spese di lite, che liquida per ciascuna difesa in € 3.200,00 per onorari di avvocato, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu..
Così deciso in Roma, li di 7 gennaio 2025
Il giudice dott. Lucio Fredella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1560/2020 promossa da: con il patrocinio dell'avv. NICOLA TRIPANI e dell'avv. BRUNO Controparte_1
FORLIVESI, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato presso l'avv. NICOLA
TRIPANI;
PARTE ATTRICE contro
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., con il
[...] patrocinio dell'avv. ALFONSINA DI DOMENICO, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in alla F. Paulucci dè Calboli, n. 20/E, presso lo studio dell'avv. ALFONSINA DI CP_2
DOMENICO;
in persona dell'amm. p.t. con il patrocinio Parte_1 dell'avv. GABRIELLA STASI elettivamente domiciliato in alla via Lisippo, n. 123, presso lo CP_2 studio dell'avv. GABRIELLA STASI;
PARTE CONVENUTA in persona del legale rappresentante pt., con il patrocinio dell'avv.. Controparte_3
MARCO VINCENTI, elettivamente domiciliata in alla via Giuseppe Ferrari, n. 35, presso lo CP_2 studio dell'avv. MARCO VINCENTI;
in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_4 patrocinio dell'avv. FRANCESCO BERTI SUMAN, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in alla via Quirino Majorana, n. 104 presso lo studio dell'avv. FRANCESCO CP_2
BERTI SUMAN
TERZI CHIAMATI
pagina 1 di 3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor quale proprietario Controparte_1 dell'immobile sito in al viale Di Valle Aurelia, n. 81- scala H int. 5 piano 3, allegando la CP_2 verificazione di infiltrazioni, dall'agosto 2018, dall'appartamento sovrastante che avrebbero cagionato danni alla sua unità immobiliare ha evocato in giudizio, per ivi sentirli condannare al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati complessivamente in € 25.000,00, sulla base di una relazione di parte del dì 8 novembre 2019 – ai sensi dell'art. 2051 c.c.
[...]
Controparte_2 CP_2 proprietaria dell'immobile sovrastante, ed il . Parte_1 L Controparte_2 Controparte_2 si è costituita con comparsa, con cui ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ed il proprio
[...] difetto di legittimazione passiva, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa il proprio assicuratore,
, per esserne garantita, ed infine ha chiesto il rigetto delle avverse domande. Controparte_3
Del pari, si è costituito con comparsa il , chiedendo Parte_1
l'autorizzazione a chiamare in causa il proprio assicuratore, Controparte_4 per esserne garantito, chiedendo comunque il rigetto delle avverse domande.
[...]
Entrambe le istanze formulate ai sensi dell'art. 269 c.p.c. sono state accolte.
si è costituita con comparsa, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria Controparte_3 ed eccependo la parziale inoperatività della polizza.
si è costituita con comparsa, chiedendo il rigetto Controparte_4 della domanda attorea ed eccependo l'inoperatività della polizza. Nel corso del giudizio, è stato assegnato al ctu, arch. l'incarico di rispondere al Persona_1 quesito di seguito specificato:
“esaminati gli atti, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, visitati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine (eventualmente anche presso terzi e pubblici uffici), descriva il CTU lo stato dei luoghi, provvedendo a redigere la planimetria e a trarne idonea documentazione fotografica.
Accerti quindi:
1. la sussistenza o meno della situazione in essere lamentata dalle parti e gli atti dedotti in atti al riguardo;
2. le cause degli inconvenienti e la verifica dal punto di vista strettamente tecnico, delle singole condotte commissive o omissive che hanno dato luogo a quanto lamentato dalle parti, con indicazione della parte che ha tenuto la condotta da ritenersi causalmente efficiente”. In base al principio della ragione più liquida, fondato sull'interpretazione dei dettami di cui agli artt. 24
e 111 della Costituzione, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. n. 9309/2020).
La domanda va rigettata in quanto del tutto infondata è la quantificazione del danno.
pagina 2 di 3 La relazione di parte dell'ing. quantifica i costi degli interventi edili necessari a Persona_2 riparare i danni all'immobile in € 26.000,00, senza alcun computo specifico;
d'altra parte l'attore ha chiesto un risarcimento di € 25.000,00 a ristoro sia dei danni patrimoniali che dei danni non patrimoniali;
in atti v'è poi un preventivo lavori per € 19.700,00 e la fattura di una caldaia per € 584,06
(il cui acquisto non sembra univocamente riconducibile agli eventi allegati).
Si noti, peraltro, che all'esito della comunicazione della relazione, che ha molto ridimensionato i danni, parte attrice ha chiesto al ctu di indicare il costo delle opere necessarie a riparare i danni riportati dall'immobile, chiedendo poi con la comparsa conclusionale la corresponsione di quell'importo (€
3.150,00 più i.v.a.). Si specifica che questa quantificazione esula completamente dal quesito posto al ctu dal giudicante, non potendo essere utilizzata. D'altra parte, l'attore anche in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ha indicato in “€ 25.000,00
o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa” l'entità del risarcimento richiesto.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Condanna l'attore alla rifusione in favore dell , del CP_5 Parte_1
[...
, di , della Controparte_3 Controparte_4 delle rispettive spese di lite, che liquida per ciascuna difesa in € 3.200,00 per onorari di avvocato, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu..
Così deciso in Roma, li di 7 gennaio 2025
Il giudice dott. Lucio Fredella
pagina 3 di 3