Articolo 1 della Legge 28 marzo 1973, n. 86
Articolo 2
Versione
29 aprile 1973
Art. 1.
Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529 , e successive modificazioni, concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione, sono prorogate fino a tutto il 1975, con le aggiunte e varianti di cui agli articoli seguenti.
Entrata in vigore il 29 aprile 1973