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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/11/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA c.d. mista svolta in presenza e mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis comma 2 c.p.c. N.R.G. 635/2025
Oggi 26 novembre 2025, alle ore 09:43, innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: Per l'Avv. MORONI GIULIA, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della Parte_1 sua dichiarazione/per conoscenza personale e che è collegato tramite indirizzo email. Per partecipa in presenza l'Avv. Controparte_1
GRASSO in sostituzione dell'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta delega scritta che deposita. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Menziona Corte d'Appello di Milano su caso analogo. Fa presente che nel caso di specie sarebbero presentate le dichiarazioni dei redditi anno per anno. Espone che la sentenza di Cassazione di controparte è fuorviante e inconferente. Parte resistente discute la causa, riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Insiste come in atti. Su invito del Giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente. Lodi, 26/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 635/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BALESTRO Parte_1 C.F._1 RONI ), presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 10/07/2025, , premesso di essere Parte_1 stato dichiarato invalido civile con menomazione nella misura percentuale del 90% ai sensi dell'art. 13 della
L. n. 118/1971 e disabile in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992, di aver percepito, a partire dal 2013, l'indennità di accompagnamento nonché di aver ricevuto una comunicazione datata 08.11.2023 contenente l'accertamento amministrativo di somme erogate e non dovute sulla pensione cat. INVCIV n. 07102602, pari a € 81.530,56, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con , per Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale di Lodi, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: in via preliminare 1) accertare e dichiarare la prescrizione del credito vantato da per il periodo 1° luglio 2010 CP_1
– 7 novembre 2013 e, per l'effetto, l'irripetibilità del credito vantato da in relazione al medesimo periodo;
nel merito 2) CP_1 accertare e dichiarare che il signor nulla deve all' in Parte_1 Controparte_2 subordine 3) accertare e dichiarare la minor somma eventualmente dovuta;
4) accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti dell' di accertamento dell'indebito dell'8 novembre 2023; 5) Controparte_2 condannare in persona del presidente pro tempore, a restituire gli importi Controparte_2 illegittimamente trattenuti o compensati, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
6) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, ex DM 55/2014, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, e
1 rimborso del contributo unificato di € 43,00; 7) con sentenza esecutiva”.
Si è ritualmente costituito in giudizio Controparte_1
, contestando le avverse pretese in quanto infondate, contestando la stessa sussistenza del diritto
[...]
a percepire l'indennità di accompagnamento per insussistenza del requisito sanitario, affermando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto si applicherebbe il disposto dell'art. 2941 comma 1 n.
8 c.c., concludendo per il rigetto integrale della domanda.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti, senza necessità di istruttoria orale.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della ripetibilità o no dell'indebito oggettivo assistenziale correlato al beneficio dell'indennità di accompagnamento percepita dal ricorrente, per presunta carenza sopravvenuta del requisito sanitario.
È documentale, infatti, che la Commissione Medica competente, all'esito della visita medica del 6.02.2008 abbia riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità in misura pari Parte_1 al 76% (doc. n. 1 ric., giudizio trasmesso in data 19.03.2008); a seguito di domanda di aggravamento presentata dal ricorrente in data 17.06.2010, all'esito della visita medica del 20.09.2010, la Commissione
Medica ASL Milano Due – Ufficio Invalidi Civili sede di Melegnano, riconosceva Parte_1 invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e necessità di assistenza continua, non essendo in grado CP_ di compiere gli atti quotidiani di vita (doc. n. 1 ; la Commissione Medica del Centro Medico Legale di
Milano, all'esito della visita medica del 26.5.2011, a seguito della medesima domanda di aggravamento presentata dal ricorrente in data 17.06.2010, rivedeva la misura percentuale di invalidità del ricorrente CP_ riducendola nella misura pari al 90% con decorrenza dal 17.06.2010 (doc. n. 2 ric., doc. n. 2 e, nella medesima seduta, riconosceva lo status di disabile in condizione di gravita (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, doc. n. 3 ric.).
In sostanza, risulta dagli atti lo stato di invalido civile (prima di inabile, poi di invalido al 90%) e la condizione atta alla percezione dell'indennità di accompagnamento.
Infatti, la Commissione Medica, nel verbale del 20.09.2010 prodotto dall' , dietro presentazione di CP_1 domanda amministrativa del 17.06.2010, accerta all'unanimità anche l'esistenza del requisito sanitario inerente l'indennità di accompagnamento per i soggetti invalidi civili (“necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” ai sensi della Legge n. 18/1980 e della L. n. 508/88, espressamente CP_ richiamata nel verbale, doc. n. 1 , elemento che induce a ritenere accertato il possesso del requisito sanitario da parte del ricorrente quantomeno dalla data del 20.09.2010 (data della visita medica, cfr. doc. n. 1 CP_
.
È poi pacifico, in quanto non contestato dalle parti, che non abbia avuto accesso al Parte_1
2 beneficio connesso con la condizione di invalido civile (pensione) per superamento del limite reddituale (doc.
n. 4 ric.).
Il ricorrente ha percepito, infatti, la sola indennità di accompagnamento, erogata sul trattamento cat. INVCIV CP_ numero 07102602, con decorrenza dal 1.7.2010 (doc. n. 3 . L' ha, al riguardo, emesso il modello CP_1
TE08/2012, datato 6.12.2012 riguardante il prospetto di liquidazione dei ratei mensili dell'indennità di CP_ accompagnamento (doc. n. 3 , pari a € 499,27, espressamente indicando che: “la informo che la richiesta presentata il 17 giugno 2010 è stata accolta e che Le è stata liquidata la prestazione quale invalido totale comprensiva dell'indennità di accompagnamento, categoria INVCIV numero 07102602, con decorrenza dal 1 luglio 2010” (doc. n. 3 CP_ cit.).
Come riconosciuto dallo stesso nella delibera del 26.02.2024, n. 2420747, Controparte_3 all'esito del ricorso amministrativo, infatti, “precedentemente al 2011 all'interessato era stata riconosciuta l'invalidità totale con indennità di accompagnamento;
avendo superato i limiti reddituali previsti per tale categoria, è stata erogata la sola CP_ indennità di accompagnamento, che prescinde dai redditi” (doc. n. 5 doc. n. 7 ric.).
Con comunicazione di riliquidazione datata 17.10.2023, provvedeva al ricalcolo dell'importo che CP_1 ritiene oggi dovuto al netto della prescrizione (pur in parte maturata), pari a € 81.530,56, sul presupposto che non fosse spettante ab origine l'indennità di accompagnamento corrisposta per il periodo dal 1.7.2010 al CP_ 30.11.2023 (doc. n. 4 cfr. doc. n. 5 ric.).
Chiariti i termini della controversia, discutendosi della sopravvenuta carenza di un particolare requisito sanitario pur posseduto alla data del 1.7.2010 e non di una situazione reddituale (come del resto emerge dal ricorso medesimo e dalla memoria di , non si applica la norma generale dell'art. 2033 c.c. ma si CP_1 applicano le disposizioni speciali di cui all'art. 4, comma 3ter del d.l. n. 323 del 1996, convertito con modificazioni dalla L. n. 425/1996 (“in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la [amministrazione] provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica”), di cui all'art. 37, comma 8, della L.
n. 448/1998 (“in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”), di cui all'art. 5, comma 5, del D.p.r. n. 698 del 21.09.1994 (“nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità”).
È noto che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza della Corte di Cassazione, “in tema di indebito
3 assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n.
13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (v. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 04/08/2022, n. 24180).
Le conseguenze applicative di quanto sopra espresso sono nel senso di ritenere non ripetibile la prestazione erogata al ricorrente, dacché occorre aver riguardo alle circostanze del caso concreto.
La situazione di disabilità grave e le condizioni di salute sono elementi idonei a ingenerare un affidamento nella percezione della prestazione, in uno con l'ingente lasso temporale rispetto alla decorrenza della prestazione (quasi 13 anni) nel quale l' è rimasto inerte nell'attivarsi, contribuendo con la propria CP_1 condotta a rinforzare l'affidamento ragionevole del ricorrente.
È da escludersi una situazione di dolo dell'accipiens, che l' non comprova e che presuntivamente non CP_1 emerge dai documenti prodotti da entrambe le parti: in fondo il ricorrente, proprio nel comunicare in buona fede i propri dati reddituali anno per anno (dal 2013 al 2023), non ha avuto più accesso al beneficio connesso con l'invalidità accertata nella misura del 100%.
In ogni caso, deve distinguersi la revisione della invalidità totale dal requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e non può attribuirsi al ricorrente la percezione dell'indennità di accompagnamento o del beneficio connesso all'invalidità, laddove lo stesso ha dimostrato di aver comunicato anno per anno i propri redditi all' . CP_1
L'affidamento riposa nell'accertamento originario (seduta del 20.09.2010) della spettanza dell'indennità di accompagnamento e nel fatto – rimasto incontestato tra le parti – che il ricorrente, comunque, si sia medio tempore attivato per reperire il modello TE08 2012 prodotto da nel presente giudizio, senza avere CP_1 riscontro alcuno e senza ricevere comunicazione formale sulla prestazione e sugli importi pretesi, che pur gli CP_ vennero riconosciuti con decorrenza dal 1.7.2010 (doc. n. 3 cit.).
In conclusione, il ricorso merita accoglimento per i motivi suddetti. CP_ Sulla prescrizione, è sufficiente osservare che lo stesso Comitato Provinciale nella delibera n. 2420747 del 26.02.2024 riconosce il maturare del decennio prescrizionale fino al dicembre del 2013 (sic. “pertanto, il
4 debito relativo al periodo antecedente a Dicembre 2013 è stato abbandonato perché prescritto. Permane, in ogni caso, la posizione CP_ debitoria del ricorrente per l'importo residuo pari a € 61.449,06 relativo ai periodi successivi”)(doc. n. 7 ric.; n. 5 . è sufficiente esaminare la delibera per ritenere che la domanda del ricorrente debba essere accolta anche sotto tale profilo e dichiarare prescritto il credito per il periodo successivo al decennio a ritroso dalla data di comunicazione dell'indebito. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura di assistenza della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
- l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali);
i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (con detrazione della liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. BALESTRO SILVIA e dell'avv. MORONI GIULIA, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la prescrizione del credito per il periodo anteriore al 7.11.2013,
2) accerta e dichiara l'insussistenza di un indebito e che il ricorrente nulla deve a a tale titolo;
CP_1
3) condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dei procuratori antistatari, avv. BALESTRO e avv. MORONI.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 26 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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