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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/10/2024, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Carmen Lombardi Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Giudice relatore
- dott. Luca Buccheri Giudice
riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza dell'
08/10/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2510/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Vitagliano, Anna Barretta
Parte_1
e Angela Barretta
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianlugi Controparte_1
Baroni, Lorenzo Zanotti e Federica Carelli
APPELLATA
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianlugi Baroni, Lorenzo Zanotti e Federica CP_2
Carelli
APPELLATA
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianlugi Baroni, Lorenzo Controparte_3
Zanotti e Federica Carelli
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 02.03.2023 al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, esponeva di essere stata assunta, in data 21.03.2006, dalla società Parte_1 CP_4
[...] (divenuta successivamente , con mansioni di addetta
[...] Controparte_1 alle vendite e inquadramento nel IV livello di categoria, presso l'ipermercato di Mugnano di
Napoli; a seguito di crisi aziendale, di essere stata collocata in cassa integrazione guadagni il
23.10.2020; che il ramo di azienda cui era addetta riapriva al pubblico in data 25.2.2021 sotto la gestione della società la quale aveva stipulato prima un contratto di affidamento in CP_2 gestione dei reparti del 24.2.2021 e poi un contratto di fitto di ramo di azienda dell'1.5.2021 con la società che il trasferimento del ramo d'azienda aveva riguardato solo 61 Controparte_3 unità su un totale di 100 addetti all'ipermercato.
Contestava che la cessione avesse riguardato solo un ramo (food), ritenendo, invece, che l'azienda fosse stata trasferita in toto, stante l'unitarietà funzionale e operativa dell'esercizio commerciale, suddiviso in reparti privi di autonomia e caratterizzato dalla fungibilità del personale. Contr Inoltre, eccepiva la nullità della cessione in favore della configurandola come negozio in frode alla legge, poiché, a seguito del distacco collettivo dei dipendenti della società
[...] Contr
a partire dal febbraio 2021, la aveva eluso le disposizioni in materia di CP_1 licenziamento collettivo.
Sulla base di tali premesse, chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare ex art. 2112 c.c. il proprio diritto a proseguire il rapporto di lavoro alle dipendenze della società dal CP_2
25.2.2021 o da diversa data, con condanna della società a riammetterla in servizio CP_2 ripristinando la concreta funzionalità del rapporto ed al pagamento della retribuzione spettante.
Si costituivano in giudizio le parti resistenti, che chiedevano, nel merito, il rigetto delle avverse domande.
Con sentenza n. 1906/2023 del 28.04.2023, il Tribunale rigettava la domanda, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza, con ricorso depositato presso questa Corte il 18.10.2023, ha interposto appello . Parte_1
Ricostituito il contraddittorio, le società hanno resistito al gravame.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
In via assolutamente preliminare, deve osservarsi che il thema decidendum della presente controversia è rappresentato unicamente dall'individuazione dell'oggetto della cessione da alla ovvero la configurabilità di detta vicenda traslativa Controparte_1 CP_2 come cessione di ramo d'azienda o, al contrario, come cessione dell'intero compendio aziendale.
Tale precisazione consente di affermare – diversamente da quanto sostenuto dall'odierna appellante, che denuncia la mancata ammissione dei mezzi istruttori – l'irrilevanza della prova
2 testimoniale richiesta in primo grado, in quanto nessun teste di parte ricorrente avrebbe potuto riferire in ordine alla legittimità dell'operazione attuata dalle parti resistenti.
Ciò posto, con il primo motivo d'appello la difesa della ricorrente censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto legittima la cessione del ramo food in favore della senza aver considerato che, al momento di detta vicenda, in capo alla CP_2 non era rimasto alcun “complesso funzionalmente autonomo definibile Controparte_1 Contr come ramo d'azienda”, con la conseguenza che la cessione alla non poteva non aver riguardato l'intero complesso aziendale.
Il motivo è infondato.
Parte appellante contesta la genuinità dell'operazione, evidenziando, attraverso svariate argomentazioni, l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2112 c.c., o meglio, la mancanza dei requisiti della preesistenza del supposto ramo ceduto (food) e della mancanza di autonomia funzionale e organizzativa dello stesso.
L'assenza di tali presupposti sarebbe dimostrata dal fatto che anche dopo la cessione del ramo Contr food la avrebbe continuato ad offrire, all'interno del supermercato di Mugnano, prodotti sicuramente non alimentari, nonché dalla collocazione in CIG del personale non transitato alle Contr dipendenze della cessionaria di per sé sintomatica dell'insussistenza di uno specifico e autonomo ramo no food.
Per esaminare tale censura è opportuno chiarire la nozione di trasferimento d'azienda.
Secondo quanto disposto dall'art. 2112 c.c., quinto comma, come rimodulato dall'art. 32 del
D.lgs. n. 276/2003 “Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento
d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi
l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
La prevalente giurisprudenza di legittimità afferma che il ramo d'azienda deve essere inteso quale entità che conserva la propria identità nel trasferimento, e ciò presuppone “una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente” (Cass. n. 22005/2017, n.
2266/2017, n. 5038/2016.
Ritiene, infatti, che “Ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile “ratione temporis”, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con
3 propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente, situazione ravvisabile (quando non occorrano particolari mezzi patrimoniali per l'esercizio dell'attività economica) anche rispetto ad un complesso stabile organizzato di persone, addirittura in via esclusiva, purché dotate di particolari competenze e stabilmente coordinate ed organizzate tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili” (Cass. n.
28593/2018).
Nel complesso delle pronunce assunte dalla Suprema Corte, si evince che affinché possa parlarsi di trasferimento d'azienda è necessario che il ramo ceduto sia dotato di una propria autonomia funzionale, requisito quest'ultimo che deve essere letto in reciproca integrazione con l'ulteriore requisito della preesistenza di esso "nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione", perché l'indagine non deve "basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto” (Cass. n.
9334/2017).
Valutata la fattispecie alla luce dei principi sopra riportati, ritiene il Collegio che debba essere confermata la conclusione del giudice di primo grado, che ha ritenuto legittima la cessione, configurando il settore alimentare ceduto un ramo autonomo e preesistente rispetto a quello non alimentare.
A tale conclusione si giunge in applicazione della regola di riparto dell'onere probatorio che pone a carico di chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. l'onere di fornire la prova dell'esistenza dei relativi requisiti di operatività, ovvero sulla società cedente, gravata dell'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d'azienda (Cass. n. 4500/2016; Cass. n. 206/2004).
Ed invero, tutti i fatti dedotti da parte resistente risultano essere stati documentalmente provati.
E' incontestato che in attuazione del piano industriale di ristrutturazione e risanamento del canale ipermercati, operava un frazionamento e una rimodulazione Controparte_1 delle superfici di vendita dell'ipermercato, costituendo due distinte unità catastali, la prima pari a 3.600 mq riservata alla vendita di generi alimentari e prodotti non alimentari di prima necessità (ramo food), destinata ad essere integrata nella rete commerciale Conad;
la seconda, pari a 4.163 mq, destinata alla vendita di prodotti non alimentari, da cedere a soggetti terzi.
È parimenti incontestato che richiedeva ed otteneva anche il Controparte_1 frazionamento delle relative licenze di vendita.
4 Nella comunicazione di avvio della procedura ex art. 47 legge n. 428/90 del 3 dicembre 2020,
dava atto dell'imminente trasferimento della porzione di area destinata Controparte_1 alla vendita di prodotti alimentari in favore dell'affittuaria società facente parte del CP_2 network Conad.
Con comunicazione del 18.05.2023, comunicava alle organizzazioni Controparte_1 sindacali il completamento dell'operazione di ramo d'azienda, avente ad oggetto le residue superfici – e relative autorizzazioni commerciali – dell'area no food, rappresentando che tale area aveva formato oggetto di cessione alla società operante nel mercato con il Parte_2 marchio Iper Casa.
Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, l'operazione attuata da ha Controparte_1 riguardato sicuramente due distinti rami d'azienda.
Non può essere condivisa l'affermazione di parte ricorrente secondo cui i reparti esistenti all'interno dell prima della cessione non potevano essere ritenuti singoli rami Parte_3
d'azienda.
Il frazionamento dell'immobile, con il relativo frazionamento delle licenze di vendita, dimostra, al contrario, come le distinte attività commerciali avessero una precisa attitudine a costituire entità autonome in grado di svolgere attività economica.
Ed invero, il budget versato in atti dimostra che ciascun reparto, oggetto di contabilità separata, era in grado di produrre un determinato giro d'affari.
È evidente, dunque, l'errore di fondo compiuto dall'odierna appellante.
Dall'esame della sua tesi difensiva, sembra che la ricorrente quasi confonda il requisito della preesistenza ed autonomia funzionale del ramo d'azienda con quello della necessaria preesistenza di una precisa organizzazione societaria.
Ed invece, ai fini del trasferimento, per ramo d'azienda deve intendersi il complesso organizzato, in maniera sufficientemente strutturata ed autonoma, di persone ed elementi che consente l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo.
In altri termini, deve trattarsi di un'attività che sia in grado, dopo la cessione, di camminare da sola, senza alcuna ingerenza e/o interferenza da parte del cedente - ovviamente con l'insieme di mezzi trasferiti da quest'ultimo - tant'è che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il ramo ceduto deve essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolata ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato” (Cass.
n. 9334/2017; Cass. n. 10017/2014).
Posta in tali termini la questione, risulta del tutto irrilevante la deduzione di parte ricorrente Contr secondo la quale l'affittuaria anche dopo la cessione, avrebbe continuato a vendere prodotti non alimentari, o meglio, come approssimativamente affermato “generi no food”.
5 A parte la genericità della deduzione - ben potendo rientrare nei generi no food i prodotti non alimentari di prima necessità, comunque oggetto di cessione del cd ramo food – si osserva che la dedotta circostanza non rileva in alcun modo sulla capacità, nei termini sopra descritti, della struttura ceduta di svolgere in autonomia l'attività affidatale, le cui scelte organizzative e commerciali successive al trasferimento non influiscono sulla sua legittimità.
Non coglie nel segno neppure la deduzione secondo la quale l'insussistenza di un autonomo ramo no food sarebbe stata dimostrata dalla collocazione in CIG del personale ritenuto non funzionale al trasferimento del ramo alimentare. Contr Sul punto, parte appellante testualmente afferma “A seguito della cessione a non è residuata alcuna attività in capo alla cedente, la cessione del 2021 ha quindi riguardato
l'intero complesso aziendale. La riprova di tale assunto è data proprio dal collocamento in CIG del personale non transitato (tra cui l'appellante) che in presenza di un autonomo ramo di azienda sarebbe ivi stato assegnato sin dal 2021”.
Come dimostrato da parte avversa, invece, la collocazione in CIG del personale non transitato Contr alle dipendenze della cessionaria è dipeso unicamente dal ritardo subito dalla
[...]
nel reperire sul mercato soggetti terzi interessati all'acquisizione del ramo no CP_1 food, circostanza quest'ultima che ha consentito nelle more un'estensione dei trattamenti CIGS.
Nel verbale di accordo del 29.12.2022 si legge, infatti “La Società rende, altresì, noto che, per alcuni punti vendita della rete commerciale, una serie di attività di completamento e gestione di cessioni di superfici “no-food” del “canale ipermercati” e PdV del “canale super/prossimità” la cui definizione era prevista per la fine del 2022, sono state ulteriormente ripianificate, nel primo trimestre del 2023. (tra queste anche alcune operazioni relative alle superfici “no food” dei PdV di Mugnano e Pompei, definite nel mese di novembre 2022 e per le quali l'avvio delle stesse da parte del nuovo operatore è previsto entro il mese di marzo 2023)”.
Operazione poi conclusasi in data 14.10.2023 con il trasferimento del ramo no food alla
[...]
soggetto operante nel mercato con il marchio Iper Casa. Pt_2
Ed è proprio questa circostanza a travolgere la fondatezza del terzo motivo d'appello – il cui esame è anticipato rispetto al secondo, stante l'evidente connessione con il primo motivo – con il quale parte appellante eccepisce la nullità della cessione per contrarietà a norme imperative e in frode alla legge, ritenendo che attraverso l'affidamento dei reparti e il distacco di parte dei dipendenti già nel febbraio 2021, la DGS avrebbe rilevato parte del personale, eludendo, in tal modo, le norme imperative dettate in tema di licenziamenti collettivi.
È la realtà dei fatti a sconfessare la tesi attorea.
Non può configurarsi alcuna elusione di legge, in quanto, al termine della globale operazione di cessione – destinata, per come ammesso dalla stessa società cedente, ad evitare procedure di licenziamenti collettivi, al fine di garantire la massima salvaguardia occupazionale – è emerso che alcun licenziamento è stato disposto dalla Controparte_1
6 Sia pur con tempistiche diverse, tutto il personale in forza alla predetta società è stato riassorbito nell'organico delle società cessionarie, compresa l'odierna appellante il cui rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze della cessionaria del ramo no food. Parte_2
Infondato è, infine, anche il secondo motivo d'appello con il quale parte appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare la contestazione sollevata in ordine Contr all'illegittimità della propria esclusione dal novero dei lavoratori transitati alla sebbene nel ricorso di primo grado avesse dedotto la fungibilità delle sue mansioni con quelle dei lavoratori riassorbiti dalla cessione del ramo food.
La censura non coglie il ragionamento seguito dal giudice di prime cure, il quale non nega affatto che la ricorrente abbia contestato la sua esclusione dalla platea dei lavoratori assunti Contr dalla
Semplicemente afferma, come peraltro sostiene e conferma anche il Collegio, che nulla la ricorrente abbia allegato e provato in merito alla fungibilità nelle diverse mansioni, rimanendo così precluso ogni accertamento in ordine alla dedotta illegittimità dei criteri di scelta.
In definitiva l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite, in considerazione dell'oggetto del giudizio e della qualità delle parti, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) rigetta l'appello;
b) compensa interamente le spese del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo (se dovuto) a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 08.10.2024
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Chiodi dott. Carmen Lombardi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Carmen Lombardi Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Giudice relatore
- dott. Luca Buccheri Giudice
riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza dell'
08/10/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2510/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Vitagliano, Anna Barretta
Parte_1
e Angela Barretta
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianlugi Controparte_1
Baroni, Lorenzo Zanotti e Federica Carelli
APPELLATA
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianlugi Baroni, Lorenzo Zanotti e Federica CP_2
Carelli
APPELLATA
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianlugi Baroni, Lorenzo Controparte_3
Zanotti e Federica Carelli
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 02.03.2023 al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, esponeva di essere stata assunta, in data 21.03.2006, dalla società Parte_1 CP_4
[...] (divenuta successivamente , con mansioni di addetta
[...] Controparte_1 alle vendite e inquadramento nel IV livello di categoria, presso l'ipermercato di Mugnano di
Napoli; a seguito di crisi aziendale, di essere stata collocata in cassa integrazione guadagni il
23.10.2020; che il ramo di azienda cui era addetta riapriva al pubblico in data 25.2.2021 sotto la gestione della società la quale aveva stipulato prima un contratto di affidamento in CP_2 gestione dei reparti del 24.2.2021 e poi un contratto di fitto di ramo di azienda dell'1.5.2021 con la società che il trasferimento del ramo d'azienda aveva riguardato solo 61 Controparte_3 unità su un totale di 100 addetti all'ipermercato.
Contestava che la cessione avesse riguardato solo un ramo (food), ritenendo, invece, che l'azienda fosse stata trasferita in toto, stante l'unitarietà funzionale e operativa dell'esercizio commerciale, suddiviso in reparti privi di autonomia e caratterizzato dalla fungibilità del personale. Contr Inoltre, eccepiva la nullità della cessione in favore della configurandola come negozio in frode alla legge, poiché, a seguito del distacco collettivo dei dipendenti della società
[...] Contr
a partire dal febbraio 2021, la aveva eluso le disposizioni in materia di CP_1 licenziamento collettivo.
Sulla base di tali premesse, chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare ex art. 2112 c.c. il proprio diritto a proseguire il rapporto di lavoro alle dipendenze della società dal CP_2
25.2.2021 o da diversa data, con condanna della società a riammetterla in servizio CP_2 ripristinando la concreta funzionalità del rapporto ed al pagamento della retribuzione spettante.
Si costituivano in giudizio le parti resistenti, che chiedevano, nel merito, il rigetto delle avverse domande.
Con sentenza n. 1906/2023 del 28.04.2023, il Tribunale rigettava la domanda, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza, con ricorso depositato presso questa Corte il 18.10.2023, ha interposto appello . Parte_1
Ricostituito il contraddittorio, le società hanno resistito al gravame.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
In via assolutamente preliminare, deve osservarsi che il thema decidendum della presente controversia è rappresentato unicamente dall'individuazione dell'oggetto della cessione da alla ovvero la configurabilità di detta vicenda traslativa Controparte_1 CP_2 come cessione di ramo d'azienda o, al contrario, come cessione dell'intero compendio aziendale.
Tale precisazione consente di affermare – diversamente da quanto sostenuto dall'odierna appellante, che denuncia la mancata ammissione dei mezzi istruttori – l'irrilevanza della prova
2 testimoniale richiesta in primo grado, in quanto nessun teste di parte ricorrente avrebbe potuto riferire in ordine alla legittimità dell'operazione attuata dalle parti resistenti.
Ciò posto, con il primo motivo d'appello la difesa della ricorrente censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto legittima la cessione del ramo food in favore della senza aver considerato che, al momento di detta vicenda, in capo alla CP_2 non era rimasto alcun “complesso funzionalmente autonomo definibile Controparte_1 Contr come ramo d'azienda”, con la conseguenza che la cessione alla non poteva non aver riguardato l'intero complesso aziendale.
Il motivo è infondato.
Parte appellante contesta la genuinità dell'operazione, evidenziando, attraverso svariate argomentazioni, l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2112 c.c., o meglio, la mancanza dei requisiti della preesistenza del supposto ramo ceduto (food) e della mancanza di autonomia funzionale e organizzativa dello stesso.
L'assenza di tali presupposti sarebbe dimostrata dal fatto che anche dopo la cessione del ramo Contr food la avrebbe continuato ad offrire, all'interno del supermercato di Mugnano, prodotti sicuramente non alimentari, nonché dalla collocazione in CIG del personale non transitato alle Contr dipendenze della cessionaria di per sé sintomatica dell'insussistenza di uno specifico e autonomo ramo no food.
Per esaminare tale censura è opportuno chiarire la nozione di trasferimento d'azienda.
Secondo quanto disposto dall'art. 2112 c.c., quinto comma, come rimodulato dall'art. 32 del
D.lgs. n. 276/2003 “Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento
d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi
l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
La prevalente giurisprudenza di legittimità afferma che il ramo d'azienda deve essere inteso quale entità che conserva la propria identità nel trasferimento, e ciò presuppone “una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente” (Cass. n. 22005/2017, n.
2266/2017, n. 5038/2016.
Ritiene, infatti, che “Ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile “ratione temporis”, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con
3 propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente, situazione ravvisabile (quando non occorrano particolari mezzi patrimoniali per l'esercizio dell'attività economica) anche rispetto ad un complesso stabile organizzato di persone, addirittura in via esclusiva, purché dotate di particolari competenze e stabilmente coordinate ed organizzate tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili” (Cass. n.
28593/2018).
Nel complesso delle pronunce assunte dalla Suprema Corte, si evince che affinché possa parlarsi di trasferimento d'azienda è necessario che il ramo ceduto sia dotato di una propria autonomia funzionale, requisito quest'ultimo che deve essere letto in reciproca integrazione con l'ulteriore requisito della preesistenza di esso "nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione", perché l'indagine non deve "basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto” (Cass. n.
9334/2017).
Valutata la fattispecie alla luce dei principi sopra riportati, ritiene il Collegio che debba essere confermata la conclusione del giudice di primo grado, che ha ritenuto legittima la cessione, configurando il settore alimentare ceduto un ramo autonomo e preesistente rispetto a quello non alimentare.
A tale conclusione si giunge in applicazione della regola di riparto dell'onere probatorio che pone a carico di chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. l'onere di fornire la prova dell'esistenza dei relativi requisiti di operatività, ovvero sulla società cedente, gravata dell'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d'azienda (Cass. n. 4500/2016; Cass. n. 206/2004).
Ed invero, tutti i fatti dedotti da parte resistente risultano essere stati documentalmente provati.
E' incontestato che in attuazione del piano industriale di ristrutturazione e risanamento del canale ipermercati, operava un frazionamento e una rimodulazione Controparte_1 delle superfici di vendita dell'ipermercato, costituendo due distinte unità catastali, la prima pari a 3.600 mq riservata alla vendita di generi alimentari e prodotti non alimentari di prima necessità (ramo food), destinata ad essere integrata nella rete commerciale Conad;
la seconda, pari a 4.163 mq, destinata alla vendita di prodotti non alimentari, da cedere a soggetti terzi.
È parimenti incontestato che richiedeva ed otteneva anche il Controparte_1 frazionamento delle relative licenze di vendita.
4 Nella comunicazione di avvio della procedura ex art. 47 legge n. 428/90 del 3 dicembre 2020,
dava atto dell'imminente trasferimento della porzione di area destinata Controparte_1 alla vendita di prodotti alimentari in favore dell'affittuaria società facente parte del CP_2 network Conad.
Con comunicazione del 18.05.2023, comunicava alle organizzazioni Controparte_1 sindacali il completamento dell'operazione di ramo d'azienda, avente ad oggetto le residue superfici – e relative autorizzazioni commerciali – dell'area no food, rappresentando che tale area aveva formato oggetto di cessione alla società operante nel mercato con il Parte_2 marchio Iper Casa.
Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, l'operazione attuata da ha Controparte_1 riguardato sicuramente due distinti rami d'azienda.
Non può essere condivisa l'affermazione di parte ricorrente secondo cui i reparti esistenti all'interno dell prima della cessione non potevano essere ritenuti singoli rami Parte_3
d'azienda.
Il frazionamento dell'immobile, con il relativo frazionamento delle licenze di vendita, dimostra, al contrario, come le distinte attività commerciali avessero una precisa attitudine a costituire entità autonome in grado di svolgere attività economica.
Ed invero, il budget versato in atti dimostra che ciascun reparto, oggetto di contabilità separata, era in grado di produrre un determinato giro d'affari.
È evidente, dunque, l'errore di fondo compiuto dall'odierna appellante.
Dall'esame della sua tesi difensiva, sembra che la ricorrente quasi confonda il requisito della preesistenza ed autonomia funzionale del ramo d'azienda con quello della necessaria preesistenza di una precisa organizzazione societaria.
Ed invece, ai fini del trasferimento, per ramo d'azienda deve intendersi il complesso organizzato, in maniera sufficientemente strutturata ed autonoma, di persone ed elementi che consente l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo.
In altri termini, deve trattarsi di un'attività che sia in grado, dopo la cessione, di camminare da sola, senza alcuna ingerenza e/o interferenza da parte del cedente - ovviamente con l'insieme di mezzi trasferiti da quest'ultimo - tant'è che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il ramo ceduto deve essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolata ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato” (Cass.
n. 9334/2017; Cass. n. 10017/2014).
Posta in tali termini la questione, risulta del tutto irrilevante la deduzione di parte ricorrente Contr secondo la quale l'affittuaria anche dopo la cessione, avrebbe continuato a vendere prodotti non alimentari, o meglio, come approssimativamente affermato “generi no food”.
5 A parte la genericità della deduzione - ben potendo rientrare nei generi no food i prodotti non alimentari di prima necessità, comunque oggetto di cessione del cd ramo food – si osserva che la dedotta circostanza non rileva in alcun modo sulla capacità, nei termini sopra descritti, della struttura ceduta di svolgere in autonomia l'attività affidatale, le cui scelte organizzative e commerciali successive al trasferimento non influiscono sulla sua legittimità.
Non coglie nel segno neppure la deduzione secondo la quale l'insussistenza di un autonomo ramo no food sarebbe stata dimostrata dalla collocazione in CIG del personale ritenuto non funzionale al trasferimento del ramo alimentare. Contr Sul punto, parte appellante testualmente afferma “A seguito della cessione a non è residuata alcuna attività in capo alla cedente, la cessione del 2021 ha quindi riguardato
l'intero complesso aziendale. La riprova di tale assunto è data proprio dal collocamento in CIG del personale non transitato (tra cui l'appellante) che in presenza di un autonomo ramo di azienda sarebbe ivi stato assegnato sin dal 2021”.
Come dimostrato da parte avversa, invece, la collocazione in CIG del personale non transitato Contr alle dipendenze della cessionaria è dipeso unicamente dal ritardo subito dalla
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nel reperire sul mercato soggetti terzi interessati all'acquisizione del ramo no CP_1 food, circostanza quest'ultima che ha consentito nelle more un'estensione dei trattamenti CIGS.
Nel verbale di accordo del 29.12.2022 si legge, infatti “La Società rende, altresì, noto che, per alcuni punti vendita della rete commerciale, una serie di attività di completamento e gestione di cessioni di superfici “no-food” del “canale ipermercati” e PdV del “canale super/prossimità” la cui definizione era prevista per la fine del 2022, sono state ulteriormente ripianificate, nel primo trimestre del 2023. (tra queste anche alcune operazioni relative alle superfici “no food” dei PdV di Mugnano e Pompei, definite nel mese di novembre 2022 e per le quali l'avvio delle stesse da parte del nuovo operatore è previsto entro il mese di marzo 2023)”.
Operazione poi conclusasi in data 14.10.2023 con il trasferimento del ramo no food alla
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soggetto operante nel mercato con il marchio Iper Casa. Pt_2
Ed è proprio questa circostanza a travolgere la fondatezza del terzo motivo d'appello – il cui esame è anticipato rispetto al secondo, stante l'evidente connessione con il primo motivo – con il quale parte appellante eccepisce la nullità della cessione per contrarietà a norme imperative e in frode alla legge, ritenendo che attraverso l'affidamento dei reparti e il distacco di parte dei dipendenti già nel febbraio 2021, la DGS avrebbe rilevato parte del personale, eludendo, in tal modo, le norme imperative dettate in tema di licenziamenti collettivi.
È la realtà dei fatti a sconfessare la tesi attorea.
Non può configurarsi alcuna elusione di legge, in quanto, al termine della globale operazione di cessione – destinata, per come ammesso dalla stessa società cedente, ad evitare procedure di licenziamenti collettivi, al fine di garantire la massima salvaguardia occupazionale – è emerso che alcun licenziamento è stato disposto dalla Controparte_1
6 Sia pur con tempistiche diverse, tutto il personale in forza alla predetta società è stato riassorbito nell'organico delle società cessionarie, compresa l'odierna appellante il cui rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze della cessionaria del ramo no food. Parte_2
Infondato è, infine, anche il secondo motivo d'appello con il quale parte appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare la contestazione sollevata in ordine Contr all'illegittimità della propria esclusione dal novero dei lavoratori transitati alla sebbene nel ricorso di primo grado avesse dedotto la fungibilità delle sue mansioni con quelle dei lavoratori riassorbiti dalla cessione del ramo food.
La censura non coglie il ragionamento seguito dal giudice di prime cure, il quale non nega affatto che la ricorrente abbia contestato la sua esclusione dalla platea dei lavoratori assunti Contr dalla
Semplicemente afferma, come peraltro sostiene e conferma anche il Collegio, che nulla la ricorrente abbia allegato e provato in merito alla fungibilità nelle diverse mansioni, rimanendo così precluso ogni accertamento in ordine alla dedotta illegittimità dei criteri di scelta.
In definitiva l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite, in considerazione dell'oggetto del giudizio e della qualità delle parti, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) rigetta l'appello;
b) compensa interamente le spese del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo (se dovuto) a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 08.10.2024
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Chiodi dott. Carmen Lombardi
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