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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/10/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2348/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa AR SE Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa DA FA LL Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2348/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ZAPPA Parte_1 P.IVA_1
PAOLA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. LAZZERI CP_1 C.F._1
CLAUDIO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA trattenuta in decisione in data 9.6.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “In via principale e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, respingere tutte le domande azionate dal sig. in quanto improponibili, infondate e/o inammissibili e, CP_1 per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione dell'importo percepito in esecuzione della sentenza CP_1 impugnata di € 19.695,74, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. In ogni caso , con soccombenza di controparte alle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Per parte appellata: “affinchè l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze voglia rigettare la domanda avversaria poiché infondata in fatto e diritto e confermare la Sentenza di primo grado n. 630/2022 del
Tribunale di Pisa Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 630/2022 del Tribunale di Pisa pubblicata il
13.5.2022 , in materia di risarcimento del danno da responsabilità ex art. 2050 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
conveniva dinanzi al Tribunale di Pisa la società CP_1 Parte_2 per sentirla condannare ex art. 2050 c.c. al risarcimento del danno patito in conseguenza di micro interruzioni cagionate da anomala erogazione di energia elettrica, quantificato in
€ 13.676,08 o in quella somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia.
L'attore premetteva di essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica con la società a sua volta cliente grossista di ed CP_2 Parte_1 allegava che, a partire dal mese di febbraio 2017 fino al luglio del medesimo anno, veniva meno per pochi istanti ed in diverse occasioni, il rifornimento di energia elettrica nello studio odontoiatrico di cui era titolare, provocando danni ad alcune apparecchiature;
il perito incaricato accertava che l'impianto elettrico dello studio era a norma e funzionante pertanto la responsabilità era da imputarsi all'ente distributore di energia.
La società ritualmente costituitasi, contestava sia l'an che il Controparte_3 quantum dell'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto, in particolare negava l'effettiva verificazione delle micro interruzioni di corrente elettrica, e che le stesse fossero state denunciate dall'attore ad eccezione di un singolo episodio del giugno 2017; eccepiva altresì che l'attore in ogni caso, si sarebbe dovuto dotare di meccanismi di protezione idonei a contenere i danni eventualmente derivabili da fatti quali quelli contestati. All'esito di istruttoria orale, il Tribunale di Pisa, dopo aver ricondotto la fattispecie all'ipotesi di responsabilità da attività pericolosa disciplinata dall'art. 2050 c,.c., accoglieva la domanda condannando la società convenuta al risarcimento del danno che liquidava in € 13.676,08 oltre al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, in particolare, affermava che : “l'attore, sia tramite la documentazione prodotta agli atti di causa sia tramite la espletata prova per testimoni, ha assolto l'onere probatorio circa la sussistenza del nesso causale tra l'esercizio dell'attività pericolosa posta in essere dalla convenuta, società erogatrice di energia elettrica, e i danni lamentati, nel periodo indicato dall'attore, consistiti nei diversi disagi subiti nell'espletamento della propria attività lavorativa, nei danni alle apparecchiature presenti nello studio, nel conseguente rallentamento nell'esecuzione degli interventi odontoiatrici, con conseguente messa a rischio della salute delle persone assistite.
La quantificazione del risarcimento dei danni lamentati, così come richiesta dall'attore, risulta congrua, oltre che sull'an, anche sul quantum, in riferimento alla documentazione prodotta in atti (doc. 1-8, che consistono in fatture relative alle riparazioni effettuate), in relazione al costo delle riparazioni da effettuare alle apparecchiature presenti nell'ufficio.
Al contrario, l'odierna convenuta non ha dato prova della sussistenza del fatto interruttivo tra nesso eziologico esistente tra attività da se stessa esercitata e danni lamentati dall'attore, ma si è limitata a negare, in maniera, peraltro, generica, che i lamentati malfunzionamenti avessero mai avuto luogo e che, comunque, l'attore li avesse mai segnalati nelle date indicate in citazione (febbraio - luglio 2017) ed in quelle indicate nella perizia redatta all'esperto incaricato, ammettendo l'esistenza di una sola contestazione da parte dell'attore.
La convenuta ha contestato, altresì, che l'istante avesse dato prova che l'impianto elettrico realizzato presso lo studio dell'attore fosse conforme alla normativa vigente, ma questa circostanza è stata smentita nel corso dell'instaurato giudizio.
Che gli eventi lamentati si fossero verificati è circostanza innanzitutto confermata dai testi escussi sul punto, e sostanzialmente ammessa anche dalla società che, in risposta alla lettera di contestazione del legale, affermava di non essere responsabile.
In particolare, per quanto riguarda l'espletata prova testimoniale, i testi e escussi Tes_1 Tes_2 all'udienza del 27.10.2020, hanno entrambi confermato la circostanza per cui, nel periodo indicato in citazione dall'attore, si fossero verificate, anche di frequente, diverse interruzioni di erogazioni di energia, dei quali, secondo le loro deposizioni, veniva data tempestiva segnalazione, e che i macchinari, allorquando si verificavano i suddetti sbalzi di tensione, si spegnevano, si resettavano e dovevano essere riprogrammati.
Veniva confermata, da entrambi i testi ascoltati, anche la circostanza per cui, a seguito dell'interruzione di energia elettrica verificatasi nel mese di giugno del 2017, l'impianto panoramico in uso presso lo studio dell'attore, subiva dei seri danni in conseguenza della rottura della scheda, tanto da dover essere richiesto
l'intervento di un tecnico.
Inoltre, la circostanza che tali sbalzi di tensione, ogniqualvolta si realizzavano, cagionavano dei seri problemi e disagi nell'esercizio dell'espletamento delle operazioni odontoiatriche, è avvalorata, in particolare, dalla deposizione del teste medico odontoiatra ex collaboratore dello studio di parte Tes_2 attrice, il quale riferiva che “…mentre lavoravo sentivo il bip degli apparecchi come quando si accendono e si spengono improvvisamente…”
Ancora, i testi di professione elettricista, e di professione perito elettrotecnico, Tes_3 Tes_4 affermavano che l'impianto elettrico dello studio dell'attore, oltre ad essere di recente realizzazione, era conforme alla normativa vigente, aggiungendo di essere intervenuti per riparare i danni, da imputarsi, secondo il perito da una non corretta alimentazione dell'impianto elettrico. Tes_4
Al contrario, il teste responsabile di della zona di Pisa e di Livorno, citato da Tes_5 Parte_1 parte convenuta, confermava, comunque, l'esistenza della segnalazione effettuata da parte attrice in data
15.06.2017 ed ha ammesso di avere solamente verificato le date indicate nella lettera ricevuta da parte del legale di parte attrice.
Le suddette deposizioni devono essere considerate attendibili, in quanto coerenti e non contraddittorie.
Posto che l'attività della convenuta è consistita nella gestione di una linea elettrica integra, considerato, altresì, che la suddetta attività, per i già indicati motivi, è da considerarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050
c.c., e che nell'esercizio di tale attività la convenuta ha cagionato un danno a terzi, detta società è tenuta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2050 c.c., proprio perché non ha dato prova di avere adoperato tutte le misure idonee ad evitare il danno e non ha dato prova del fatto esterno idoneo ad interrompere il nesso casale tra attività da se stessa esercitata e danno patito dall'attore, non potendo fare carico a quest'ultimo di non aver fatto fronte a tale circostanza con libere iniziative o proprie precauzioni. Il danno può essere liquidato nella somma richiesta in atto introduttivo, che risulta corrispondente alla sommatoria dei costi delle riparazioni effettuate.”. Avverso siffatta decisione la società convenuta ha proposto appello fondato su cinque motivi : con il primo, il terzo, il quarto ed il quinto ha censurato la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Tribunale, assumendo in particolare che le dichiarazioni dei testi edotti dall'attore, siano in realtà generiche e in contrasto con quelle del proprio teste, pertanto il primo giudice avrebbe dovuto ritenere non provati i fatti costitutivi della domanda, compreso il danno;
quest'ultimo anche in relazione al quantum;
con il secondo motivo ha censurato la qualificazione della domanda come responsabilità ex art. 2050 c,c. contenuta nella sentenza gravata , citando giurisprudenza di merito in particolare deli
G.d.P. a sostegno della propria tesi.
L'appellato, ritualmente costituitosi, ha concluso per la reiezione dell'impugnazione in quanto infondata con conseguente integrale conferma della decisione gravata.
La causa, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c pubblicata il 9.6.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, è stata decisa nella camera di consiglio odierna, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'appello .
2.1 Sulla responsabilità ex art. 2050 c.c. ( secondo motivo di appello)
Il secondo motivo di appello merita di essere scrutinato in via principale in quanto teso a censurare la qualificazione giuridica della domanda di parte attrice operata dal Tribunale, che ha ricondotto la responsabilità della società convenuta alla fattispecie disciplinata dall'art. 2050 c.c, facendo poi applicazione, nella valutazione delle risultanze istruttorie, della presunzione di responsabilità prevista dalla norma citata.
La doglianza è infondata.
Occorre premettere come sia pacifico che l'attore-odierno appellato all'epoca dei fatti fosse titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica con la società a CP_4 sua volta cliente grossista di la quale pertanto operava Parte_1 come distributore, non avendo instaurato un rapporto contrattuale diretto con il signor
. La decisione del primo giudice, dunque, appare condivisibile in quanto conforme CP_1 all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione- a cui questa corte intende dare continuità- secondo cui la distribuzione di energia elettrica è pacificamente annoverata tra le attività pericolose ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., data la peculiare natura del bene che ne forma oggetto e considerate, per quel che interessa in questa sede, le potenzialità dannose (per impianti e dispositivi alimentati elettricamente) degli sbalzi di tensione che sono sostanzialmente connaturati all'attività medesima (cfr Cass. Sent.
32498/2019; Cass. n. 11193/2007; Cass., sent. n. 537/1982; Cass., sent. n. 3935/1995).
2. 2. L'onere probatorio e le risultanze istruttorie ( primo, terzo e quarto motivo )
Il primo, il terzo ed il quarto motivo di impugnazione vanno esaminati congiuntamente in quanto con essi l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che le dichiarazioni rese dai testi edotti dall'attore costituiscano prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre la convenuta dal canto suo non avrebbe dimostrato di avere adoperato tutte le misure idonee ad evitare le micro interruzioni di energia elettrica. Sostiene invece la società appellante che le testimonianze dei signori e circa il verificarsi di siffatte micro-interruzioni presso lo studio del Tes_1 Tes_2 dottor nel periodo febbraio-luglio 2017, sarebbero generiche e smentite dalle CP_1 dichiarazioni del proprio dipendente sig. nonché dalla documentazione da essa Tes_5 allegata alla comparsa di costituzione (doc. 3 e 4), da cui emergerebbe invece l'assenza di qualsiasi disservizio alla linea elettrica interessata. Il Tribunale inoltre agli effetti dell'art. 1227 comma secondo c.c. non avrebbe tenuto conto della mancata prova da parte del danneggiato di essersi dotato di dispositivi idonei a contenere i danni, quali gruppi di continuità, a cui sarebbe stato tenuto in considerazione dell'attività di studio dentistico esercitata e della normativa di settore europea.
Tutte le doglianze sono infondate.
Giova premettere che nell'ambito della responsabilità oggettiva ex art. 2050 c.c. , il danneggiato deve dimostrare l'esistenza del nesso eziologico fra l'evento lesivo e il danno, ovvero che l'attività pericolosa riconducibile a terzi costituisca un antecedente necessario del fatto lesivo , rientrando tra le sue conseguenze normali e ordinarie;
la controparte per vincere la presunzione di responsabilità deve invece dare prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il pregiudizio in concreto verificatosi, pertanto “non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate"
(Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 1998, n. 5484, Kv. 5160/0-01; Lass. Sez. 3, sent. 24 novembre 2011, n. 17851, Rv. 568396-01; Cass. Sez. 3, sent. 18 luglio 2011, n. 15733, Rv.
619440-01).
Nel caso di specie le allegazioni in fatto dell'attore circa il verificarsi delle micro interruzioni di corrente elettrica che hanno danneggiato alcuni macchinari dello studio dentistico e reso necessario l'intervento di tecnici sull'impianto elettrico, sono state confermate dai testi escussi, in particolare dalle dichiarazioni della dottoressa Tes_1 assistente di poltrona- e del dottor collaboratore dello studio medico. La prima Tes_2 ha riferito : “non saprei dire esattamente il numero degli episodi però ricordo che ce ne sono stati diversi
e anche un po' prolungati”; “Ho sentito la segretaria dello Studio, che su indicazione del Persona_1
Dott. telefonare per segnalare i guasti indicati”: “con il calo della tensione elettrica gli apparecchi CP_1 si spengono, si resettano e bisogna nuovamente programmarli, impostarli. Questo è quanto è accaduto in occasione delle interruzioni indicate sopra”; “a seguito dell'interruzione del giugno 2017, l'impianto panoramico si è danneggiato nel senso che la scheda non funzionava più ed è dovuto intervenire il tecnico.
Preciso che non ricordo i giorni esatti delle interruzioni, certamente il periodo era da febbraio a luglio
2017” . In sostanza la teste ha confermato i fatti allegati dall'attore, che poi non abbia a distanza di circa tre anni indicato con precisione tutte le date in cui si sono verificati i disservizi, appare semmai sintomatico di genuinità della deposizione nel suo nucleo probatorio essenziale ai fini della decisione. Medesime considerazioni valgono per il teste dottor il quale ha dichiarato di essersi accorto che l'energia elettrica veniva a Tes_2 mancare “perché mentre lavoravo sentivo il bip degli apparecchi come quando si spengono e riaccendono improvvisamente. E' successo spesso e per vari mesi nel periodo da febbraio marzo a giugno o comunque inizio dell'estate”. “Ricordo che in accordo con il Dott. visto che le CP_1
interruzioni erano frequenti, il Dottore o l'assistente segnavano l'orario in cui si era manifestato il problema”. Il medesimo teste ha precisato che durante le micro interruzioni, gli strumenti utilizzati dal personale dello studio dentistico subivano un improvviso resettaggio, esponendo a rischio i pazienti sottoposti alle terapie odontoiatriche e che “il panoramico, nel mese di giugno non si è più acceso ed è stata chiamata l'assistenza per ripararlo”.
Il P.I. , che ha redatto la relazione tecnica allegata all'atto di citazione di primo Tes_4 grado, all'udienza del 27.10.2020 ha riferito di aver personalmente verificato che l'impianto presente presso lo studio era funzionante e a norma ( cfr verbale di udienza :
Posso dire di avere constato la dichiarazione di conformità quando sono stato chiamato dal Dott. CP_1 perché aveva problemi sull'impianto, in pratica si bruciavano le apparecchiature, si fermavano mentre stava lavorando”; sul cap. 6: “Quando sono intervenuto ho fatto una verifica dell'impianto ed ho rilevato che lo stesso era perfettamente funzionante. È dunque probabile che quanto lamentato sia dipeso da una non corretta alimentazione. Peraltro ho saputo che nella zona si sono verificate altre situazioni di micro interruzione di energia elettrica “) . Infine il titolare della ditta ha confermato di essere Tes_3 intervenuto per lavori di ripristino dell'impianto elettrico danneggiato come da fatture n.
33 del 21/07/2017, 52 del 31/10/2017 e 53 del 4/11/2017 prodotte dall'attore ( doc.
5,6,7 atto di citazione). E' infine documentato dalla fattura del 21/06/2017 l' intervento di riparazione del panoramico a seguito di sbalzi di tensione elettrica con Parte_3 sostituzione di sensore YP EF /N , macchinario danneggiato a cui hanno fatto riferimento anche i testi e Tes_1 Tes_2
Per quanto concerne invece la testimonianza di responsabile di Tes_6 [...]
della zona di Livorno-Pisa, unità operativa Pisa, questi da una parte ha CP_3 confermato che lo studio dentistico del dottor ha effettuato la segnalazione CP_1 indicata con ticket 129219242 del 15/6/2017, dall'altra ha dichiarato che dalle verifiche effettuate nelle date indicate dall'attore non risultavano interruzioni né tantomeno chiamate. Siffatte dichiarazioni oltre a non essere supportate da una qualche documentazione, non appaiono comunque dirimenti, perché le micro-interruzioni di fornitura di durata non significativa, non necessariamente vengono registrate dai sistemi operativi;
esse inoltre non trovano riscontro nelle testimonianze in precedenza esaminate, provenienti da soggetti terzi che hanno personalmente assistito ai fatti nonché sono intervenuti per effettuare verifiche e riparazioni all'impianto elettrico dello studio del dottor . CP_1 Riguardo poi all'installazione di sistemi di protezione da parte dell'utente del servizio elettrico in ragione anche del tipo di attività professionale espletata, premesso che la mancanza di dispositivi di siffatta tipologia non è idonea a costituire caso fortuito, quindi ad interrompere il nesso eziologico, esonerando da ogni responsabilità, si rileva Pt_2 come il teste elettricista che ha provveduto al rifacimento dell'impianto elettrico Tes_3 presso lo studio del in epoca di poco anteriore ai fatti oggetto di causa, ha CP_1 riferito di avere provveduto ad installare un sistema UPS “Uninterruptible Power Supply.
In definitiva, si condivide a valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice, che lo ha indotto a ritenere provati da parte del danneggiato i fatti costitutivi della domanda e il nesso eziologico fra gli eventi lesivi e i danni conseguenti, ed invece ad escludere che la convenuta abbia vinto la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050
c.c. ovvero dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad evitare le problematiche alla rete elettrica che hanno cagionato allo studio medico i pregiudizi lamentati.
2.3 La quantificazione del danno (quinto motivo di appello)
Con l'ultimo motivo l'appellante assume che l'attore, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non abbia adeguatamente provato il quantum del danno allegato, perché le fatture prodotte sarebbero generiche e le riparazioni ivi indicate non riconducibili ai fatti di causa.
Anche tale censura non è meritevole di accoglimento, dal momento che le fatture contengono descrizione degli interventi, in particolare due di esse attestano riparazioni al macchinario dello studio danneggiato a cui hanno fatto riferimento anche i testi e Tes_1
e le altre opere di ripristino da parte dell'elettrotecnico e dell'elettricista Tes_2 Tes_4
, i quali hanno confermato in sede di esame testimoniale di aver effettivamente Tes_3 eseguito le opere ivi descritte, resesi necessarie a causa dei guasti all'impianto prodotti dalle micro interruzioni.
3. Le spese di lite
Dalla reiezione dell'appello discende la conferma della sentenza impugnata e la condanna di parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ( scaglione fra e 5.200,00 ed € 26.000), considerato un impegno difensivo medio, esclusa la fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 630/2022 del Tribunale di Pisa , ogni Controparte_3 altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
DA FA LL AR SE
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa AR SE Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa DA FA LL Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2348/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ZAPPA Parte_1 P.IVA_1
PAOLA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. LAZZERI CP_1 C.F._1
CLAUDIO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA trattenuta in decisione in data 9.6.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “In via principale e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, respingere tutte le domande azionate dal sig. in quanto improponibili, infondate e/o inammissibili e, CP_1 per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione dell'importo percepito in esecuzione della sentenza CP_1 impugnata di € 19.695,74, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. In ogni caso , con soccombenza di controparte alle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Per parte appellata: “affinchè l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze voglia rigettare la domanda avversaria poiché infondata in fatto e diritto e confermare la Sentenza di primo grado n. 630/2022 del
Tribunale di Pisa Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 630/2022 del Tribunale di Pisa pubblicata il
13.5.2022 , in materia di risarcimento del danno da responsabilità ex art. 2050 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
conveniva dinanzi al Tribunale di Pisa la società CP_1 Parte_2 per sentirla condannare ex art. 2050 c.c. al risarcimento del danno patito in conseguenza di micro interruzioni cagionate da anomala erogazione di energia elettrica, quantificato in
€ 13.676,08 o in quella somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia.
L'attore premetteva di essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica con la società a sua volta cliente grossista di ed CP_2 Parte_1 allegava che, a partire dal mese di febbraio 2017 fino al luglio del medesimo anno, veniva meno per pochi istanti ed in diverse occasioni, il rifornimento di energia elettrica nello studio odontoiatrico di cui era titolare, provocando danni ad alcune apparecchiature;
il perito incaricato accertava che l'impianto elettrico dello studio era a norma e funzionante pertanto la responsabilità era da imputarsi all'ente distributore di energia.
La società ritualmente costituitasi, contestava sia l'an che il Controparte_3 quantum dell'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto, in particolare negava l'effettiva verificazione delle micro interruzioni di corrente elettrica, e che le stesse fossero state denunciate dall'attore ad eccezione di un singolo episodio del giugno 2017; eccepiva altresì che l'attore in ogni caso, si sarebbe dovuto dotare di meccanismi di protezione idonei a contenere i danni eventualmente derivabili da fatti quali quelli contestati. All'esito di istruttoria orale, il Tribunale di Pisa, dopo aver ricondotto la fattispecie all'ipotesi di responsabilità da attività pericolosa disciplinata dall'art. 2050 c,.c., accoglieva la domanda condannando la società convenuta al risarcimento del danno che liquidava in € 13.676,08 oltre al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, in particolare, affermava che : “l'attore, sia tramite la documentazione prodotta agli atti di causa sia tramite la espletata prova per testimoni, ha assolto l'onere probatorio circa la sussistenza del nesso causale tra l'esercizio dell'attività pericolosa posta in essere dalla convenuta, società erogatrice di energia elettrica, e i danni lamentati, nel periodo indicato dall'attore, consistiti nei diversi disagi subiti nell'espletamento della propria attività lavorativa, nei danni alle apparecchiature presenti nello studio, nel conseguente rallentamento nell'esecuzione degli interventi odontoiatrici, con conseguente messa a rischio della salute delle persone assistite.
La quantificazione del risarcimento dei danni lamentati, così come richiesta dall'attore, risulta congrua, oltre che sull'an, anche sul quantum, in riferimento alla documentazione prodotta in atti (doc. 1-8, che consistono in fatture relative alle riparazioni effettuate), in relazione al costo delle riparazioni da effettuare alle apparecchiature presenti nell'ufficio.
Al contrario, l'odierna convenuta non ha dato prova della sussistenza del fatto interruttivo tra nesso eziologico esistente tra attività da se stessa esercitata e danni lamentati dall'attore, ma si è limitata a negare, in maniera, peraltro, generica, che i lamentati malfunzionamenti avessero mai avuto luogo e che, comunque, l'attore li avesse mai segnalati nelle date indicate in citazione (febbraio - luglio 2017) ed in quelle indicate nella perizia redatta all'esperto incaricato, ammettendo l'esistenza di una sola contestazione da parte dell'attore.
La convenuta ha contestato, altresì, che l'istante avesse dato prova che l'impianto elettrico realizzato presso lo studio dell'attore fosse conforme alla normativa vigente, ma questa circostanza è stata smentita nel corso dell'instaurato giudizio.
Che gli eventi lamentati si fossero verificati è circostanza innanzitutto confermata dai testi escussi sul punto, e sostanzialmente ammessa anche dalla società che, in risposta alla lettera di contestazione del legale, affermava di non essere responsabile.
In particolare, per quanto riguarda l'espletata prova testimoniale, i testi e escussi Tes_1 Tes_2 all'udienza del 27.10.2020, hanno entrambi confermato la circostanza per cui, nel periodo indicato in citazione dall'attore, si fossero verificate, anche di frequente, diverse interruzioni di erogazioni di energia, dei quali, secondo le loro deposizioni, veniva data tempestiva segnalazione, e che i macchinari, allorquando si verificavano i suddetti sbalzi di tensione, si spegnevano, si resettavano e dovevano essere riprogrammati.
Veniva confermata, da entrambi i testi ascoltati, anche la circostanza per cui, a seguito dell'interruzione di energia elettrica verificatasi nel mese di giugno del 2017, l'impianto panoramico in uso presso lo studio dell'attore, subiva dei seri danni in conseguenza della rottura della scheda, tanto da dover essere richiesto
l'intervento di un tecnico.
Inoltre, la circostanza che tali sbalzi di tensione, ogniqualvolta si realizzavano, cagionavano dei seri problemi e disagi nell'esercizio dell'espletamento delle operazioni odontoiatriche, è avvalorata, in particolare, dalla deposizione del teste medico odontoiatra ex collaboratore dello studio di parte Tes_2 attrice, il quale riferiva che “…mentre lavoravo sentivo il bip degli apparecchi come quando si accendono e si spengono improvvisamente…”
Ancora, i testi di professione elettricista, e di professione perito elettrotecnico, Tes_3 Tes_4 affermavano che l'impianto elettrico dello studio dell'attore, oltre ad essere di recente realizzazione, era conforme alla normativa vigente, aggiungendo di essere intervenuti per riparare i danni, da imputarsi, secondo il perito da una non corretta alimentazione dell'impianto elettrico. Tes_4
Al contrario, il teste responsabile di della zona di Pisa e di Livorno, citato da Tes_5 Parte_1 parte convenuta, confermava, comunque, l'esistenza della segnalazione effettuata da parte attrice in data
15.06.2017 ed ha ammesso di avere solamente verificato le date indicate nella lettera ricevuta da parte del legale di parte attrice.
Le suddette deposizioni devono essere considerate attendibili, in quanto coerenti e non contraddittorie.
Posto che l'attività della convenuta è consistita nella gestione di una linea elettrica integra, considerato, altresì, che la suddetta attività, per i già indicati motivi, è da considerarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050
c.c., e che nell'esercizio di tale attività la convenuta ha cagionato un danno a terzi, detta società è tenuta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2050 c.c., proprio perché non ha dato prova di avere adoperato tutte le misure idonee ad evitare il danno e non ha dato prova del fatto esterno idoneo ad interrompere il nesso casale tra attività da se stessa esercitata e danno patito dall'attore, non potendo fare carico a quest'ultimo di non aver fatto fronte a tale circostanza con libere iniziative o proprie precauzioni. Il danno può essere liquidato nella somma richiesta in atto introduttivo, che risulta corrispondente alla sommatoria dei costi delle riparazioni effettuate.”. Avverso siffatta decisione la società convenuta ha proposto appello fondato su cinque motivi : con il primo, il terzo, il quarto ed il quinto ha censurato la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Tribunale, assumendo in particolare che le dichiarazioni dei testi edotti dall'attore, siano in realtà generiche e in contrasto con quelle del proprio teste, pertanto il primo giudice avrebbe dovuto ritenere non provati i fatti costitutivi della domanda, compreso il danno;
quest'ultimo anche in relazione al quantum;
con il secondo motivo ha censurato la qualificazione della domanda come responsabilità ex art. 2050 c,c. contenuta nella sentenza gravata , citando giurisprudenza di merito in particolare deli
G.d.P. a sostegno della propria tesi.
L'appellato, ritualmente costituitosi, ha concluso per la reiezione dell'impugnazione in quanto infondata con conseguente integrale conferma della decisione gravata.
La causa, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c pubblicata il 9.6.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, è stata decisa nella camera di consiglio odierna, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'appello .
2.1 Sulla responsabilità ex art. 2050 c.c. ( secondo motivo di appello)
Il secondo motivo di appello merita di essere scrutinato in via principale in quanto teso a censurare la qualificazione giuridica della domanda di parte attrice operata dal Tribunale, che ha ricondotto la responsabilità della società convenuta alla fattispecie disciplinata dall'art. 2050 c.c, facendo poi applicazione, nella valutazione delle risultanze istruttorie, della presunzione di responsabilità prevista dalla norma citata.
La doglianza è infondata.
Occorre premettere come sia pacifico che l'attore-odierno appellato all'epoca dei fatti fosse titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica con la società a CP_4 sua volta cliente grossista di la quale pertanto operava Parte_1 come distributore, non avendo instaurato un rapporto contrattuale diretto con il signor
. La decisione del primo giudice, dunque, appare condivisibile in quanto conforme CP_1 all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione- a cui questa corte intende dare continuità- secondo cui la distribuzione di energia elettrica è pacificamente annoverata tra le attività pericolose ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., data la peculiare natura del bene che ne forma oggetto e considerate, per quel che interessa in questa sede, le potenzialità dannose (per impianti e dispositivi alimentati elettricamente) degli sbalzi di tensione che sono sostanzialmente connaturati all'attività medesima (cfr Cass. Sent.
32498/2019; Cass. n. 11193/2007; Cass., sent. n. 537/1982; Cass., sent. n. 3935/1995).
2. 2. L'onere probatorio e le risultanze istruttorie ( primo, terzo e quarto motivo )
Il primo, il terzo ed il quarto motivo di impugnazione vanno esaminati congiuntamente in quanto con essi l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che le dichiarazioni rese dai testi edotti dall'attore costituiscano prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre la convenuta dal canto suo non avrebbe dimostrato di avere adoperato tutte le misure idonee ad evitare le micro interruzioni di energia elettrica. Sostiene invece la società appellante che le testimonianze dei signori e circa il verificarsi di siffatte micro-interruzioni presso lo studio del Tes_1 Tes_2 dottor nel periodo febbraio-luglio 2017, sarebbero generiche e smentite dalle CP_1 dichiarazioni del proprio dipendente sig. nonché dalla documentazione da essa Tes_5 allegata alla comparsa di costituzione (doc. 3 e 4), da cui emergerebbe invece l'assenza di qualsiasi disservizio alla linea elettrica interessata. Il Tribunale inoltre agli effetti dell'art. 1227 comma secondo c.c. non avrebbe tenuto conto della mancata prova da parte del danneggiato di essersi dotato di dispositivi idonei a contenere i danni, quali gruppi di continuità, a cui sarebbe stato tenuto in considerazione dell'attività di studio dentistico esercitata e della normativa di settore europea.
Tutte le doglianze sono infondate.
Giova premettere che nell'ambito della responsabilità oggettiva ex art. 2050 c.c. , il danneggiato deve dimostrare l'esistenza del nesso eziologico fra l'evento lesivo e il danno, ovvero che l'attività pericolosa riconducibile a terzi costituisca un antecedente necessario del fatto lesivo , rientrando tra le sue conseguenze normali e ordinarie;
la controparte per vincere la presunzione di responsabilità deve invece dare prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il pregiudizio in concreto verificatosi, pertanto “non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate"
(Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 1998, n. 5484, Kv. 5160/0-01; Lass. Sez. 3, sent. 24 novembre 2011, n. 17851, Rv. 568396-01; Cass. Sez. 3, sent. 18 luglio 2011, n. 15733, Rv.
619440-01).
Nel caso di specie le allegazioni in fatto dell'attore circa il verificarsi delle micro interruzioni di corrente elettrica che hanno danneggiato alcuni macchinari dello studio dentistico e reso necessario l'intervento di tecnici sull'impianto elettrico, sono state confermate dai testi escussi, in particolare dalle dichiarazioni della dottoressa Tes_1 assistente di poltrona- e del dottor collaboratore dello studio medico. La prima Tes_2 ha riferito : “non saprei dire esattamente il numero degli episodi però ricordo che ce ne sono stati diversi
e anche un po' prolungati”; “Ho sentito la segretaria dello Studio, che su indicazione del Persona_1
Dott. telefonare per segnalare i guasti indicati”: “con il calo della tensione elettrica gli apparecchi CP_1 si spengono, si resettano e bisogna nuovamente programmarli, impostarli. Questo è quanto è accaduto in occasione delle interruzioni indicate sopra”; “a seguito dell'interruzione del giugno 2017, l'impianto panoramico si è danneggiato nel senso che la scheda non funzionava più ed è dovuto intervenire il tecnico.
Preciso che non ricordo i giorni esatti delle interruzioni, certamente il periodo era da febbraio a luglio
2017” . In sostanza la teste ha confermato i fatti allegati dall'attore, che poi non abbia a distanza di circa tre anni indicato con precisione tutte le date in cui si sono verificati i disservizi, appare semmai sintomatico di genuinità della deposizione nel suo nucleo probatorio essenziale ai fini della decisione. Medesime considerazioni valgono per il teste dottor il quale ha dichiarato di essersi accorto che l'energia elettrica veniva a Tes_2 mancare “perché mentre lavoravo sentivo il bip degli apparecchi come quando si spengono e riaccendono improvvisamente. E' successo spesso e per vari mesi nel periodo da febbraio marzo a giugno o comunque inizio dell'estate”. “Ricordo che in accordo con il Dott. visto che le CP_1
interruzioni erano frequenti, il Dottore o l'assistente segnavano l'orario in cui si era manifestato il problema”. Il medesimo teste ha precisato che durante le micro interruzioni, gli strumenti utilizzati dal personale dello studio dentistico subivano un improvviso resettaggio, esponendo a rischio i pazienti sottoposti alle terapie odontoiatriche e che “il panoramico, nel mese di giugno non si è più acceso ed è stata chiamata l'assistenza per ripararlo”.
Il P.I. , che ha redatto la relazione tecnica allegata all'atto di citazione di primo Tes_4 grado, all'udienza del 27.10.2020 ha riferito di aver personalmente verificato che l'impianto presente presso lo studio era funzionante e a norma ( cfr verbale di udienza :
Posso dire di avere constato la dichiarazione di conformità quando sono stato chiamato dal Dott. CP_1 perché aveva problemi sull'impianto, in pratica si bruciavano le apparecchiature, si fermavano mentre stava lavorando”; sul cap. 6: “Quando sono intervenuto ho fatto una verifica dell'impianto ed ho rilevato che lo stesso era perfettamente funzionante. È dunque probabile che quanto lamentato sia dipeso da una non corretta alimentazione. Peraltro ho saputo che nella zona si sono verificate altre situazioni di micro interruzione di energia elettrica “) . Infine il titolare della ditta ha confermato di essere Tes_3 intervenuto per lavori di ripristino dell'impianto elettrico danneggiato come da fatture n.
33 del 21/07/2017, 52 del 31/10/2017 e 53 del 4/11/2017 prodotte dall'attore ( doc.
5,6,7 atto di citazione). E' infine documentato dalla fattura del 21/06/2017 l' intervento di riparazione del panoramico a seguito di sbalzi di tensione elettrica con Parte_3 sostituzione di sensore YP EF /N , macchinario danneggiato a cui hanno fatto riferimento anche i testi e Tes_1 Tes_2
Per quanto concerne invece la testimonianza di responsabile di Tes_6 [...]
della zona di Livorno-Pisa, unità operativa Pisa, questi da una parte ha CP_3 confermato che lo studio dentistico del dottor ha effettuato la segnalazione CP_1 indicata con ticket 129219242 del 15/6/2017, dall'altra ha dichiarato che dalle verifiche effettuate nelle date indicate dall'attore non risultavano interruzioni né tantomeno chiamate. Siffatte dichiarazioni oltre a non essere supportate da una qualche documentazione, non appaiono comunque dirimenti, perché le micro-interruzioni di fornitura di durata non significativa, non necessariamente vengono registrate dai sistemi operativi;
esse inoltre non trovano riscontro nelle testimonianze in precedenza esaminate, provenienti da soggetti terzi che hanno personalmente assistito ai fatti nonché sono intervenuti per effettuare verifiche e riparazioni all'impianto elettrico dello studio del dottor . CP_1 Riguardo poi all'installazione di sistemi di protezione da parte dell'utente del servizio elettrico in ragione anche del tipo di attività professionale espletata, premesso che la mancanza di dispositivi di siffatta tipologia non è idonea a costituire caso fortuito, quindi ad interrompere il nesso eziologico, esonerando da ogni responsabilità, si rileva Pt_2 come il teste elettricista che ha provveduto al rifacimento dell'impianto elettrico Tes_3 presso lo studio del in epoca di poco anteriore ai fatti oggetto di causa, ha CP_1 riferito di avere provveduto ad installare un sistema UPS “Uninterruptible Power Supply.
In definitiva, si condivide a valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice, che lo ha indotto a ritenere provati da parte del danneggiato i fatti costitutivi della domanda e il nesso eziologico fra gli eventi lesivi e i danni conseguenti, ed invece ad escludere che la convenuta abbia vinto la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050
c.c. ovvero dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad evitare le problematiche alla rete elettrica che hanno cagionato allo studio medico i pregiudizi lamentati.
2.3 La quantificazione del danno (quinto motivo di appello)
Con l'ultimo motivo l'appellante assume che l'attore, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non abbia adeguatamente provato il quantum del danno allegato, perché le fatture prodotte sarebbero generiche e le riparazioni ivi indicate non riconducibili ai fatti di causa.
Anche tale censura non è meritevole di accoglimento, dal momento che le fatture contengono descrizione degli interventi, in particolare due di esse attestano riparazioni al macchinario dello studio danneggiato a cui hanno fatto riferimento anche i testi e Tes_1
e le altre opere di ripristino da parte dell'elettrotecnico e dell'elettricista Tes_2 Tes_4
, i quali hanno confermato in sede di esame testimoniale di aver effettivamente Tes_3 eseguito le opere ivi descritte, resesi necessarie a causa dei guasti all'impianto prodotti dalle micro interruzioni.
3. Le spese di lite
Dalla reiezione dell'appello discende la conferma della sentenza impugnata e la condanna di parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ( scaglione fra e 5.200,00 ed € 26.000), considerato un impegno difensivo medio, esclusa la fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 630/2022 del Tribunale di Pisa , ogni Controparte_3 altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
DA FA LL AR SE
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.