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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/07/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 582/2022 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
per procura allegata al ricorso in appello, dall'Avv. Rosario Pizzino, presso il cui studio, sito in Catania, v. Gabriele D'Annunzio n. 77, è elettivamente domiciliato
Appellante
CONTRO
, Controparte_1
( in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' P.IVA_1
Avv. Giacomo Maria Francesco Cascio e dall'Avv. Giuseppe Ruggieri, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell , sita in Catania, Via Dottor CP_1
Consoli n°80
Appellato
OGGETTO: appello - opposizione decreto ingiuntivo - domanda riconvenzionale - ferie non godute e monetizzazione-compensi diritti di rogito.
CONCLUSIONE DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza n. 281/2022, pubblicata il 26.1.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sull'opposizione proposta dall
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 249/2017, con cui Controparte_1
era stato ingiunto all'Istituto il pagamento nei confronti di , Parte_2
dipendente dell'Istituto dal luglio 1972 al 31.3.2014 – data del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età - , inquadrato sin dal giugno 1974 nel ruolo della Dirigenza dell'Ente, della somma di € 51.475,07 per 171 giorni di ferie non godute negli anni dal
2003 al 2008, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, accoglieva il ricorso e revocava il decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dallo condannava lo alla restituzione CP_1 Pt_2
all'ente opponente della somma di € 96.363,73, oltre interessi dal giorno della domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c., poiché indebitamente percepita a titolo di compensi per l'attività di ufficiale rogante. Infine, compensava le spese di lite tra le parti.
Il primo giudice in via preliminare disattendeva l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, ritenendo applicabile con riferimento all'indennità per ferie non godute, alla luce dell'orientamento espresso sul punto dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
3021/2020), il termine di prescrizione decennale in ragione della natura mista – sia risarcitoria che retributiva – della suddetta indennità, e considerando altresì quale valido atto interruttivo del termine prescrizionale la richiesta stragiudiziale di pagamento risalente al 2011.
Nel merito, richiamava il principio, pure enunciato dal CCNL di riferimento, secondo il quale le ferie sono un diritto irrinunciabile e non monetizzabile, tranne che nel caso in cui la fruizione delle stesse sia oggettivamente impedita da ragioni di servizio, pertinenti alla sfera datoriale.
Richiamava inoltre, quale riflesso di tale principio, il divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall'art. 10 co. 2 D.L.vo 66/2003, e, per il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dall'art. 5 co. 8 D.L. n. 95/2012, conv. con L. 135/2012, che prevedeva l'obbligo di fruizione di ferie, riposi e permessi nel settore del lavoro pubblico ed il correlato divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
2 Osservava altresì che al dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non avesse fruito del periodo di riposo annuale, non poteva riconoscersi un diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva, salvo che non avesse dato prova di non avere goduto delle ferie a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive.
Nel caso specifico, riteneva incontroverso il potere di autoregolamentazione del piano ferie in capo allo . Rilevava quindi che dal 2009 egli aveva contezza delle Pt_2
ferie accumulate e non godute fino al 2008, essendo state indicate nella nota prot.
14449 del 12/11/2009. Riteneva altresì esclusa per detta nota la natura di formale atto di riconoscimento del debito in relazione all'indennità oggetto di causa, sia perché
l'indennità era stata calcolata in riferimento ad un contenzioso in corso, sia perché non proveniva da funzionario o organo dotato di rappresentanza legale dell'ente, legittimato a manifestare la volontà di riconoscere un debito dell . CP_1
Evidenziava altresì che lo era stato reiteratamente invitato Pt_2
dall'Amministrazione a godere delle ferie, richiamando sul punto le note prot. 8853 del
31/7/2013 e prot. 9943 dell'11/9/2013, e che lo stesso, disattendendo tale invito, era persino andato incontro a conseguenze disciplinari. A fronte dell'espresso invito datoriale a fruire delle ferie residue, reputava irrilevanti, ai fini del riconoscimento della indennità sostitutiva delle ferie non godute, le carenze di organico dell'ente, ancorché riconosciute dall (come da provv. 149 del 3/12/2004 e 3 del 18/1/2007), e CP_1
parimenti irrilevanti le eventuali valutazioni soggettive dell'interessato in merito alla necessità o meno della sua presenza lavorativa anche nei periodi in cui lo stesso era stato invitato a godere delle ferie, da considerarsi recessive rispetto alla diretta valutazione del datore di lavoro.
Quando alla domanda riconvenzionale proposta dall'appellante con l'atto di opposizione, il giudice di prime cure, ritenendo sostanzialmente incontestata l'assenza di una specifica fonte normativa o contrattuale, individuale o collettiva, che prevedesse tali compensi al di fuori di singole ipotesi normativamente previste, e reputando altresì che il generico riferimento dello ad un ipotetico errore della delibera di Pt_2
3 conferimento dell'incarico per non avere richiamato fonti collettive relative ad anni pregressi non valesse ai fini della individuazione di una fonte del vantato diritto al compenso aggiuntivo, affermava l'applicabilità nel rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione del principio di onnicomprensività in materia di trattamento economico da riconoscere ai dirigenti e la non compensabilità di eventuali voci aggiuntive ove non previste dalla contrattazione collettiva vigente, nonché, in caso di retribuzione di risultato, in assenza di specifici atti di “pesatura” della funzione aggiuntiva svolta. Riteneva il carattere indebito dei compensi autoliquidati dall'opposto, ed incontestato l'importo indicato dall'opponente. Dichiarava pertanto l'indebita percezione da parte dello della somma di € 96.363,73 e, per l'effetto, Pt_2
lo condannava alla restituzione di detta somma, oltre interessi dalla data della domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c., non ravvisando elementi per ritenere la mala fede del percettore.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello con Parte_2
atto depositato il 6 luglio 2022, articolando plurimi motivi di gravame e chiedendo di annullare o riformare la sentenza impugnata e di accogliere le domande, difese ed eccezioni formulate, nonché di rigettare la domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti.
Resisteva al gravame l'appellato chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter, scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha, implicitamente, ritenuto la regolare costituzione del rapporto processuale e l'ammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con domanda riconvenzionale proposta dallo , non avendo rilevato la carenza di potere CP_1
rappresentativo processuale in capo al Commissario ad acta Ing. . In Parte_3
proposito evidenzia che l'atto di nomina non attribuiva al Commissario ad acta un potere sostitutivo, di carattere generale, degli organi dell'ente, che l'incarico
4 conferitogli – come risulta dalla procura in atti e dal decreto dell'Assessore della
Mobilità e dei Trasporti n. 37/GAB del 29/12/2016, in vigore fino al 31/3/2017 – riguardava il compimento di atti specifici sino all'approvazione del disegno di legge per la riorganizzazione delle funzioni e delle competenze degli e che CP_2
tra tali atti, pur essendo contemplata l'attività di contenzioso – a suo dire riferita ad attività di gestione interna degli affari e delle pratiche di contenzioso, o di gestione stragiudiziale delle stesse - non rientrava il potere di conferire procure alle liti o di deliberare azioni giudiziarie. Deduce altresì che tale questione, afferendo alla legitimatio ad processum del rappresentante dell'ente opponente e, quindi, alla regolare costituzione del rapporto processuale, sebbene non sollevata nel corso del processo di primo grado è tuttavia rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
1.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Dal contenuto del decreto dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità,
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti prot. 4403 del
13/5/2015 - con il quale veniva conferito all'ing. l'incarico di Parte_3
Commissario ad acta presso l di Catania al fine di Controparte_1
assicurare la piena funzionalità dell'ente fino all'approvazione del disegno di legge per la riorganizzazione delle funzioni e delle competenze degli IACP della Regione siciliana - e dei successivi decreti di proroga versati in atti si evince che la nomina ha ad oggetto anche l' “attività di contenzioso”.
Stante la finalità di realizzare, con la nomina del commissario ad acta, l'obiettivo della “piena funzionalità dell'ente”, nelle more della riorganizzazione delle funzioni e delle competenze degli la previsione, tra i compiti espressamente attribuiti al CP_1
Commissario dal decreto assessoriale, della gestione dell'attività di contenzioso, senza alcuna limitazione, desumibile dall'atto di nomina, dei poteri conferiti ad una gestione solo interna, implica anche il potere del Commissario di determinarsi in ordine all'eventuale esercizio di azioni in sede giurisdizionale o alla costituzione in giudizio a seguito delle azioni promosse da terzi nei confronti dell a tutela degli interessi CP_1
dell'ente, ed il conseguente potere di conferire procura ad litem al difensore nominato
5 per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente.
Né il testo né la ratio della nomina attribuita al Commissario giustificano una diversa e più restrittiva interpretazione dei poteri conferitigli sul punto.
E', conseguentemente, infondata la censura proposta dall'appellante in ordine alla legitimatio ad processum del Commissario ad acta e all'esercizio dei poteri rappresentativi da parte dello stesso, che risulta investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio ed è, perciò, legittimato a promuovere l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dello a CP_1
domanda dello , tramite il procuratore da costui nominato. Pt_2
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice non ha riconosciuto valore ed effetto di atto formale di riconoscimento del debito alla nota prot. n.14449 del 12 novembre 2009, sottoscritta dal Capo Servizio del personale ed indirizzata al Commissario ad acta dell'epoca e allo stesso , con allegato prospetto riepilogativo dei giorni di ferie non goduti dal Pt_2
direttore generale per “esigenze dell'Ente”, per un totale di € 51.475,07, con la quale l riportava l'ammontare delle ferie residue comunicando che erano pendenti gli CP_1
adempimenti finali per il pagamento delle ferie non godute. Segnala altresì che a tale nota era allegata copia di due provvedimenti – n. 149 del 3/12/2004 e n. 3 del 18/1/2007
– emessi dal Presidente del C.d.A. del tempo, con i quali si dava atto dell'impossibilità per il direttore generale di usufruire delle ferie a causa della “gran mole di Pt_2
lavoro arretrato e corrente nei vari rami di attività dell'Ente”, evidenziando che nessuna contestazione aveva mai mosso l'Istituto in ordine ai conteggi effettuati e all'esistenza delle ragioni di servizio addotte. Si duole quindi che a tale nota non sia stata riconosciuta natura confessoria ex art. 2730 c.c., attesa la coesistenza nel documento del riconoscimento dell'importo dovuto all'appellante e della indicazione del fatto costitutivo del debito stesso, rimasto peraltro incontestato in sede processuale.
Sostiene altresì che, anche non riconoscendo natura confessoria alla menzionata nota, quanto meno si debba riconoscere alla stessa natura certativa, atteso che l CP_1
non ha mai eccepito l'erroneità o l'antigiuridicità delle dichiarazioni contenute nel
6 provvedimento, con le quali si attestava la sussistenza dei presupposti logico-giuridici del diritto del dipendente alla monetizzazione delle ferie non godute. Sul punto rileva infine che tra il 2000 ed il 2008 la incontestata scopertura dell'organico dello – CP_1
essendo presenti solo due dirigenti di ruolo su un organico di 13 previsti, oltre che 113 dipendenti su un totale di 240 posti – ha comportato che gli siano stati attribuiti, come dirigente apicale dell , gli ulteriori incarichi ad interim di direttore contabile e CP_1
di direttore amministrativo rimasti vacanti, di talché il mancato godimento delle ferie non è dipeso da una sua presunta volontà speculativa.
3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante deduce un travisamento delle circostanze di fatto da parte del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che l'invito reiteratamente rivolto dall'Amministrazione a godere prima della cessazione del rapporto di lavoro delle ferie maturate – invito dallo stesso disatteso – osti alla monetizzazione delle ferie non godute. Rileva in proposito che l'invito del Direttore
Generale pro tempore a godere delle ferie residue, rivolto con nota del 31/7/2013 prot.
8853, riguarda le ferie pregresse maturate nel periodo dal 2008 al 2012, mentre le ferie oggetto della domanda monitoria, riepilogate nella nota del 12/11/2009 prot. 14449 a firma del Capo Servizio del Personale, corrispondono a quelle maturate nel periodo dal
2003 al 2008, sicché l'invito datoriale a godere delle ferie residue, da cui dipenderebbe la perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, non concerne il periodo oggetto della domanda, ma quello successivo, non oggetto di domanda giudiziale.
Ribadisce quindi che per il periodo oggetto di giudizio (2003-2008) non vi era stato alcun invito del datore di lavoro a godere delle ferie residue, e che non risulta altresì provato che l lo abbia posto nelle condizioni di poter esercitare il proprio diritto CP_1
ad assentarsi per godere delle ferie annuali retribuite adottando gli specifici interventi organizzativi necessari. Infine, evidenzia che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute previsto dall'art. 17 CCNL 10/4/1996 e successive modifiche riguarda unicamente la monetizzazione in costanza del rapporto di lavoro e non l'indennizzabilità delle ferie non godute dal lavoratore al termine dello stesso.
4. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella
7 parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la produzione documentale comprovante la carenza di organico dell'ente ed il conferimento allo stesso degli incarichi ad interim non sia sufficiente a dimostrare una situazione di legittima deroga al divieto di monetizzazione delle ferie.
Rileva sul punto che la dotazione organica dell nel periodo 2000-2012 CP_1
registrava una riduzione del personale a meno del 50% a fronte di dimissioni e pensionamenti e che la Dirigenza di ruolo era ridotta da 13 Dirigenti a n. 2 unità in servizio. Lamenta quindi la contraddittorietà della motivazione della sentenza appellata, che per un verso afferma il riconoscimento da parte dell delle CP_1
condizioni di criticità da lui richiamate per giustificare la deroga al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, per altro verso le ritiene insufficienti a fondare la predetta deroga senza esplicitare le ragioni del proprio convincimento.
5. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello vanno esaminati congiuntamente poiché connessi.
L'appello proposto sul punto è fondato nei termini che seguono.
5.1. Premesso il diritto del lavoratore, sancito dall'art. 2109 co. 2 c.c., “ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”, l'art. 10 D.L.vo 8/4/2003 n. 66 prevede il diritto del prestatore di lavoro ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, stabilendo che “il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
Il successivo D.L. 6/7/2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7/8/2012 n.
135, ha altresì disposto all'art. 5 co. 8, nel testo vigente ratione temporis, che “le ferie,
i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob),
8 sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”, con la precisazione che “la presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età” e che “eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”.
E' coerente con tale quadro normativo il CCNL Area Dirigenza riportato CP_3
nella sentenza impugnata e rimasto incontestato, che all'art. 17 co. 8 dispone che “le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente”. Il successivo comma 13 prevede altresì che “fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, l'amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse”.
In proposito la giurisprudenza di legittimità (per i dirigenti pubblici v. Cass. Sez. L ord. n. 13613 del 2/7/2020), premesso che il diritto alle ferie annuali retribuite è irrinunciabile, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7 par.
2 della direttiva 2003/88/CE), ha osservato che il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 7, comma 2, della Dir. 93/104/CE - poi confluita nella Dir. 2003/88/CE -
e ripreso dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2003, “è finalizzato a garantirne il godimento effettivo che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con un'indennità, la cui erogazione non può essere ritenuta equivalente rispetto alla necessaria tutela della sicurezza e della salute”, da ciò conseguendo che “l'eccezione al principio - prevista nella seconda parte delle predette disposizioni, concernente la inapplicabilità del predetto divieto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro - opera
9 nei soli limiti delle ferie non godute relative al periodo ancora pendente al momento della risoluzione in questione, e non consente la monetizzazione di quelle riferibili agli anni antecedenti”, salvo che il lavoratore, sia in corso di rapporto che al momento della sua risoluzione, invochi la tutela civilistica facendo valere l'inadempimento del datore di lavoro che abbia violato le norme inderogabili sopra richiamate, “a condizione però che il mancato godimento delle ferie sia derivato da causa imputabile al datore di lavoro” (Cass. sez. lav. 10/10/2017, n. 23697).
Ciò vale anche per le figure dirigenziali, poiché, sebbene il dirigente, per la posizione apicale ricoperta nell'azienda, abbia il potere di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, la mancata fruizione delle ferie non comporta la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro “a meno che la parte datoriale non dimostri di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, invitato formalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo, assicurando l'efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto durante il godimento del congedo” (Cass. Sez. L. ord. n. 9982 del 12/4/2024), gravando sul datore di lavoro l'onere “di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute” (Cass. Sez.
6-L ord. n. 29844 del 12/10/2022).
Pertanto – afferma la S.C. – “se il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo
2, della direttiva 2003/88. Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere il suddetto onere probatorio e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di
10 lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute” (Cass. Sez. L. 13613/2020).
5.2. Tanto premesso in diritto, la domanda proposta con il ricorso monitorio, sì come osservato dall'appellante, ha ad oggetto il pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni 2003 – 2008, determinata nella misura di € 51.475,07.
In relazione a tali annualità, l'appellante ha prodotto nota a firma del Capo servizio del Personale dello di Catania prot. 14449 del 12/11/2009, avente ad oggetto CP_1
“ferie residue non godute del Direttore Generale”, indirizzata al Commissario ad acta e, per conoscenza, al direttore generale - con allegato prospetto di riepilogo Pt_2
delle ferie da costui non fruite relativamente agli anni 2003 – 2008 - con la quale si evidenziava che agli atti dell'Ufficio del personale erano ancora pendenti gli adempimenti finali per il pagamento delle ferie non godute a favore del suddetto direttore generale “per causa non imputabile all'ufficio ma per esigenze dell'Ente”, e si segnalava altresì la necessità di provvedere alla liquidazione delle ferie residue non godute ai sensi dell'art. 8 co. 14 CCNL Area Dirigenza biennio economico 2000 –
2001 nel caso in cui non si fosse risolta con conciliazione tra le parti la controversia relativa al disposto licenziamento.
A tale nota, però, non può essere riconosciuta la valenza di una confessione, ancorché di natura stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c., poiché, ai sensi dell'art. 2731 c.c., l'efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al diritto in questione (Cass. sez. I, 14/02/2019, n.4509), mentre nel caso di specie non risulta in capo al funzionario firmatario della nota la titolarità di poteri di rappresentanza sostanziale dell'ente; né l'appellante allega e dimostra il contrario.
Nondimeno, tale atto ha natura di prova documentale ricognitiva del numero di ferie residue non godute dal direttore generale, ed è riscontrato, quanto alle esigenze dell'Ufficio in essa richiamate, dagli allegati provvedimenti nn. 149 del 3/12/2004 e 3 del 18/1/2007, entrambi del Presidente dello che attestano lo svolgimento da CP_1
11 parte dello , nel periodo considerato, di una serie di funzioni aggiuntive in Pt_2
attività ordinaria e straordinaria e di attività di carattere straordinario, come distintamente elencate in ciascun atto, e danno atto che “per adempiere agli impegni di coordinamento e di conseguenza operatività scaturente dalla gran mole di lavoro arretrato e corrente nei vari rami di attività dell'Ente il Direttore generale, per come risulta dalle registrazioni d'ufficio, ha prestato la sua attività lavorativa anche in orario pomeridiano, notturno, festivo e non ha potuto usufruire delle ferie previste dalla normativa contrattuale della Dirigenza”.
Tale nota comprova il mancato godimento delle ferie maturate per gli anni 2003 (gg.
61), 2004 (gg. 32), 2005 (gg. 27), 2007 (gg. 20), per un totale di € 41.747,23.
Con riferimento invece alle ferie non godute nel 2008 e negli anni successivi, lo con il piano ferie di cui alla nota prot. 8853 del 31/7/2013, relativo a 135 giorni CP_1
di ferie non godute, comunicato allo in vista del collocamento in quiescenza Pt_2
previsto per la data dell'1/4/2014, e con i ripetuti solleciti a godere delle ferie maturate e non fruite – con note prot. 9943 dell'11/9/2013, prot. 11044 dell'8/10/2013 ed ancora con note prot. 13978 dell'11/12/2013 e n. 14420 del 19/12/2013 (richiamate nella contestazione disciplinare del 16/1/2014) – si è attivato al fine di informare il dirigente del numero di giorni di ferie residue ancora da fruire entro la cessazione del rapporto, collocandolo in ferie a partire dal 2/8/2013 ed altresì promuovendo nei suoi confronti contestazione disciplinare del 16/1/2014, con la quale si imputava allo di avere Pt_2
ripetutamente violato le disposizioni impartite a tale fine, “rientrando in ufficio ed adottando atti e corrispondenza” senza alcuna richiesta del Direttore generale del tempo. Detto piano ferie riguarda ferie non godute degli anni 2008 – 2012, di cui 28 giorni per il 2008.
Ebbene, mentre per gli anni dal 2009 al 2012 non vi è domanda, avendo il ricorso monitorio ad oggetto l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni dal 2003 al 2008, relativamente all'anno 2008 deve ritenersi - stante l'inserimento di 28 giorni di ferie relativi a detta annualità nell'ultimo piano ferie del 31/7/2013 contenente l'invito rivolto all'appellante a godere delle ferie residue - che allo non spetti Pt_2
12 la chiesta indennità, dovendo presumersi che i residui 3 giorni, dei 31 indicati nella nota del 12/11/2009 come non goduti, siano stati fruiti dal dirigente in epoca anteriore al piano ferie da ultimo elaborato dall . CP_1
Ne consegue che, in relazione alle ferie non godute per gli anni 2003, 2004, 2005 e
2007, deve reputarsi documentato che l'appellante non abbia goduto di 140 giorni di ferie, per i quali lo non ha dato prova di avere reso al dirigente adeguata CP_1
informazione in ordine alle ferie cui aveva diritto e alla necessità di goderne, né di avere predisposto l'organizzazione necessaria a consentirgli di assentarsi dal servizio.
Va dunque dichiarato il diritto dello a percepire, a titolo di indennità per ferie Pt_2
non godute - per un totale di gg. 140 relativi agli anni 2003, 2004, 2005 e 2007 - la complessiva somma di € 41.747,23.
5.3.
Per questi motivi
, in parziale accoglimento dell'appello proposto sul punto, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l Controparte_1
va pertanto condannato al pagamento in favore dello della somma di
[...] Pt_2
€ 41.747,23 a titolo di indennità per ferie non godute relative agli anni 2003 (gg. 61),
2004 (gg. 32), 2005 (gg. 27), 2007 (gg. 20), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
6. Venendo all'esame del motivo di appello afferente alla domanda riconvenzionale proposta dallo formulato sub 5) del ricorso in appello, l'appellante censura la CP_1
sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto incontestata l'assenza di una specifica fonte contrattuale, individuale o collettiva, o ancora normativa, che prevedesse un diritto dello stesso a percepire i compensi per l'attività di ufficiale rogante espletata negli anni 1998 – 2014, sostenendo che tale diritto trovi fondamento nel CCNL Enti Locali 1994/1997 e nei successivi rinnovi periodici - applicato nei rapporti di lavoro dello quale ente strumentale della Regione Siciliana Controparte_1
come previsto dalla L.R. 10/2000 e come ribadito anche con nota del 29/6/1999 dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. (che richiama il CCNL Comparto Regioni
Autonomie Locali 1998/2001) – e che per mero errore nel provvedimento n. 135 del
22/5/1998 sia stata indicata come disciplina applicabile alle funzioni di Ufficiale
13 Rogante quella del CCNL 1983/86, ormai superata. Osserva inoltre che nello stesso provvedimento n. 135/98 il Commissario ad acta, non avendone i poteri, rinviava la decisione in merito al compenso dell'ufficiale rogante alla volontà del Consiglio di
Amministrazione di successivo insediamento (dicembre 1999).
In merito al compenso preteso, afferma che la normativa contrattuale effettivamente vigente prevedeva per i dirigenti e i funzionari che espletassero funzioni aggiuntive di natura para-professionale la corresponsione di compensi aggiuntivi. Sul punto richiama un precedente del Tribunale di Catania n. 1231/1995 del 21/3/1995, asseritamente recepito dallo che aveva ritenuto per la figura dell'ufficiale rogante CP_1
l'applicabilità in via analogica dei criteri di determinazione dei compensi previsti per gli atti rogati dai segretari comunali. Rivendica quindi il diritto a percepire un compenso per le funzioni di Ufficiale rogante, nella misura dei 2/3 degli importi dei diritti di rogito versati dalle imprese appaltatrici, regolarmente inseriti nei bilanci dell'Ente nel tempo sempre approvati. Fa presente che i diritti di rogito previsti per il segretario comunale e provinciale sono stati abrogati a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10 D.L. 24/6/2014 n. 90, non applicabile alle quote già maturate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
Sostiene quindi che, in base al quadro normativo e contrattuale che regolava il rapporto di lavoro, debba escludersi l'applicabilità alla fattispecie del principio di onnicomprensività del trattamento economico del dirigente per l'attività di ufficiale rogante, che eccede l'ambito delle attribuzioni di lavoro normalmente riconducibili al pubblico dipendente.
Infine, censura la sentenza per averlo condannato alla restituzione della somma di €
96.363,73 poiché indebitamente percepita, non considerando il principio secondo il quale la restituzione di somme indebitamente percepite dal lavoratore deve avvenire nei limiti delle somme pervenute al lavoratore medesimo, restando esclusa la possibilità per il datore di lavoro di pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali, mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, ed omettendo quindi di detrarre, ai fini del calcolo della somma dovuta in ripetizione, le somme
14 corrispondenti alle ritenute fiscali e contributive.
6.1. Detti motivi di appello sono infondati.
Risulta incontestata l'attribuzione allo delle funzioni di ufficiale rogante Pt_2
previste dall'art. 151 co. 3 e 4 R.D. 28/4/1938 n. 1165, funzioni per le quali allo stesso
è stata liquidata la complessiva somma di € 96.363,73.
Risulta altresì dagli atti – v. in particolare determina direttoriale n. 243 del
21/6/2011, reg. gen. 924 del 18/6/2011, versata in atti (doc. 15 fascicolo di primo grado dell'appellato, all. 6 alla memoria di costituzione in appello) a firma dello stesso in qualità di direttore generale - che questi, nel determinare e, Pt_2
successivamente, autoliquidarsi il compenso per l'attività svolta come ufficiale rogante
(nel caso della suindicata determina per gli anni 1999, 2001, 2002, 2003 e fino a maggio 2011), richiama talune disposizioni normative tra cui l'art. 41 co. 4 L.
312/1980, che prevedeva che “una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n.
734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento”, ed era quindi riferita alla specifica figura del segretario comunale o provinciale.
Lo stesso richiamo, riportato nella medesima determina direttoriale, al provvedimento n. 173 del 30/12/2007, con allegato contratto individuale integrativo tra lo e lo , non dà evidenza della previsione di un diritto del Controparte_1 Pt_2
dirigente a percepire “diritti di ufficiale rogante”, che vengono riconosciuti solo se previsti “dalla legge o da sentenze applicate per la dirigenza dello Controparte_1
con decorrenza delle stesse”.
Non è indicata dunque alcuna specifica previsione di legge o di contratto collettivo che giustifichi il pagamento allo delle somme percepite a titolo di compensi Pt_2
per l'attività svolta come ufficiale rogante.
E' noto infatti che, in base all'art. 24 D.L.vo 165/2001, al trattamento economico
15 previsto per i dirigenti nell'ambito del rapporto di lavoro contrattualizzato si applica il principio di onnicomprensività, secondo il quale il trattamento economico riservato loro remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico dell'Amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa (v. art. 24 co. 3 cit.).
Anche ai fini della determinazione della retribuzione accessoria, si è osservato che l'attribuzione di un determinato trattamento economico mediante l'adozione, da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto di lavoro con la figura dirigenziale non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in favore del lavoratore, “giacchè la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, né può ritenersi configurabile una responsabilità per inadempimento dell'Amministrazione nei confronti del dipendente per non essere pervenuta alla conclusione del contratto collettivo” (così
Cass. Sez. L. sent. n. 21166 del 7/8/2019, nel caso di riconoscimento della retribuzione di risultato ad un vicesegretario comunale per l'attività di rogito espletata in assenza dei presupposti di cui all'art. 29 CCNL 1998-2001 in tema di retribuzione di risultato).
Inoltre, in termini generali, osta al riconoscimento al dirigente dello di uno CP_1
speciale compenso per l'attività di ufficiale rogante, per analogia con il compenso già previsto in favore del segretario comunale, il disposto di cui all'art. 45 D.L.vo
165/2001, secondo il quale in materia di lavoro alle dipendenze della P.A. “il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47 bis, comma 1, è definito nei contratti collettivi”, nonché la natura stessa dei diritti di rogito previsti per la figura dal segretario comunale, soppressi dall'art. 10 co. 1 D.L. 90/2014, conv. con modif. in L.
114/2014, di “eccezione al principio di onnicomprensività della retribuzione del trattamento economico dirigenziale” rispetto alla disciplina generale prevista per gli altri pubblici dipendenti (così Cass. Sez. L. sent. n. 31003 del 4/12/2024), insuscettibile di applicazione analogica.
E', infine, del tutto irrilevante il precedente del Tribunale di Catania (sentenza del
16 1995 n. 1231 del 21.3.1995) citato dall'appellante, trattandosi di sentenza riguardante altro soggetto, non vincolante nel caso dell'odierno appellante.
Per questi motivi
, le somme percepite dallo a titolo di compenso per Pt_2
l'attività di ufficiale rogante non trovano giustificazione normativa o contrattuale e sono pertanto indebite.
6.2. E' del pari infondato, per come formulato, il motivo di gravame concernente l'entità della somma pretesa in restituzione dallo poiché percepita dallo CP_1 Pt_2
a titolo di compensi per l'attività di ufficiale rogante, che l'appellante ritiene erroneamente richiesta al lordo delle ritenute fiscali, poiché per tale parte mai entrate nella sua sfera patrimoniale.
Invero, dal conteggio riportato da nella propria memoria di costituzione - CP_1
rimasto incontestato - risulta che l'importo di € 96.363,73 – determinata dalle voci sub
A) (indebito al netto delle ritenute fiscali), B) e C) (corrispondenti a somme nette autoliquidate dallo stesso dirigente ) – è dato dalla sommatoria di più voci al Pt_2
netto.
7. Per i motivi esposti, l'appello proposto sul capo di sentenza relativo all'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dallo deve essere CP_1
rigettato.
Ogni altra questione al riguardo risulta assorbita.
8. Ex art. 92 co. 2 c.p.c., la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da , ed in parziale riforma della sentenza Parte_2
impugnata, che nel resto conferma, accoglie parzialmente l'opposizione originariamente proposta dall avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 249/2017 e, per l'effetto, condanna l'Istituto appellato, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 41.747,23 per le causali di cui in motivazione, oltre alla maggior somma
17 tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
rigetta l'appello nel resto;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Elvira Maltese
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