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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore dr. Elisabetta Tarquini Consigliera dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al n. 581/2023 promossa da Parte_1
Avv. Gian Luca Pinto, Paola Frigo appellante nei confronti di
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
,
[...] CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
Controparte_11
Avv.ti Andrea Conte, Letizia Martini, Andrea Ranfagni
appellati Avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, giudice del lavoro, n. 304 del 2023, pubblicata il 4.4.2023. All'udienza del 29 maggio 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di Firenze ha accolto la domanda dei lavoratori indicati in epigrafe, nei confronti della società Parte_1
, avente ad oggetto la riparametrazione della retribuzione prevista per i
[...] ricorrenti stessi, tutti dipendenti della società con contratto part-time, in servizio presso l'aeroporto di Pisa. In sostanza, i ricorrenti in primo grado hanno dedotto che, erroneamente, il datore di lavoro aveva indicato nelle loro buste paga una percentuale di part-time rapportata ad un orario di 40 ore settimanali mentre, in base alla contrattazione collettiva del settore, l'orario full-time era fissato in 37 ore e 30 minuti fino al 31.12.2014 e, successivamente, in 38 ore e 30 minuti.
La questione riguarda, nello specifico, la regolamentazione delle pause mensa. Secondo l'accordo integrativo del 14.2.2008: “Stanti le condizioni attuali aziendalmente in atto e già previste sull'utilizzo dei servizi di ristorazione aziendali, si specifica quanto segue:
- Il personale part-time con contratto a 6 ore giornaliere, potrà usufruire del servizio mensa alle condizioni aziendali. Per tipologie di turno a cavallo delle ore 13,00 per il pranzo e, per la cena, nella fascia compresa tra le ore 20,00 e le ore 21,00 (entrata prima delle 20,00 o uscita dopo le 21.00) sarà consentito l'accesso al servizio mensa durante l'orario di lavoro.
– Per i part-time che prestano fuori orario e che non rientrano nel caso previsto al capo precedente, sarà previsto un diritto al “tempo mensa” retribuito, qualora prestino almeno 1 ora di fuori orario e l'orario di lavoro termini dopo le 13.00 (per il pranzo) e dopo le 21.00 (per la cena). – Nei restanti casi, per l'utilizzo dei servizi mensa aziendali valgono le vigenti norme del CCNL”
Secondo il Tribunale fiorentino: “tale previsione non mira ad identificare l'orario effettivo della prestazione dei lavoratori a tempo parziale in termini inferiori alle 20 o 30 ore settimanali indicati nei rispettivi contratti individuali (così da giustificare un trattamento retributivo inferiore), ma in un'ottica di miglior favore verso i dipendenti part-time – dispone che, quando il turno a 4 o 6 ore giornaliere si pone a cavallo degli orari indicati, l'effettuazione della pausa mensa, in quanto “tempo retribuito” e fruita
“durante l'orario di lavoro”, concorre al raggiungimento delle ore contrattualmente pattuite (20 o 30 ore settimanali) senza che, conseguentemente, possa essere ridotta la retribuzione (che non spetta invece per il residuo periodo della pausa mensa che eccede il turno di 4 o 6 ore giornaliere)”. Conclude, quindi, il Tribunale che: per il periodo necessario a raggiungere le 4 o 6 ore del turno, il tempo dedicato alla pausa mensa è “orario di lavoro”, quindi da considerare ai fini della riparametrazione della retribuzione del lavoratore a tempo parziale rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile.
Ha ritenuto, poi, estranea alla questione oggi controversa la circostanza che, secondo la contrattazione collettiva, i siano considerati assorbibili per i lavoratori a tempo pieno e non per quelli part-time, con la conseguenza che essi incidono sulla determinazione dell'orario effettivo svolto e, quindi, sul trattamento retributivo complessivo. Ha, altresì, respinto l'eccezione di prescrizione sollevata da sul Parte_1 presupposto che – dopo le modifiche introdotte all'art.18 legge 300/70 dalla c.d. legge Fornero – la situazione di stabilità assicurata da tale norma non potesse ulteriormente essere affermata.
Avverso tale sentenza ricorre in appello la società Parte_1 con 4 motivi:
1- Sostiene, come primo motivo, l'errata interpretazione delle norme contrattuali da parte del Tribunale di Firenze. La Società chiede al Collegio di accertare che le pause mensa così come previste e disciplinate dalla contrattazione collettiva, diversamente da quanto accertato dal Giudice di I grado, non hanno la funzione di riconoscere un trattamento di miglior favore ai lavoratori part timers, bensì di individuare – anche unitamente alla disciplina sui ROL - l'orario effettivo della prestazione dei lavoratori a tempo parziale in termini inferiori alle 20 o 30 ore settimanali previste contrattualmente-formalmente e dunque l'effettiva entità dell'orario parziale da prendere in considerazione per la determinazione, in termini percentuali, del trattamento economico retributivo spettante ai part timers rispetto ai full timers.
2- Con il secondo motivo, la sentenza appellata viene censurata per avere ravvisato una violazione del principio di non discriminazione che non sussiste.
Secondo la appellante, così come le pause mensa non concorrono alla determinazione del lavoro effettivo dei full timers, così le pause mensa non concorrono alla determinazione del lavoro effettivo dei part timers. La norma parla chiaramente di “ridotta entità della prestazione lavorativa” e con tale espressione non può che farsi riferimento alla prestazione lavorativa
“comparabile” con quella dei full timers. Da ciò discende che la comparazione non può avvenire che per entità qualitativamente analoghe, sebbene quantitativamente – poiché nel caso dei part timers per natura “parziali” – diverse, rectius ridotte.
3- Con il terzo motivo, la decisione di primo grado viene contestata per avere ritenuto non rilevante la questione relativa all'assorbimento o meno dei ROL.
Secondo la appellante il giudice di prime cure, non ha tenuto conto del fatto che l'assorbimento dei nei confronti dei lavoratori full timers è stato concordato a livello aziendale proprio all'esplicito e diretto fine di determinare l'entità della prestazione lavorativa remunerabile dei full timer;
viceversa il mancato assorbimento di tali ROL nei confronti dei part timers non
è avvenuto per riconoscere a questi ultimi giorni aggiuntivi di ferie e/o trattamenti di miglior favore, ma anche per essi al fine di determinare l'entità della prestazione lavorativa remunerabile dei part timers.
4- Viene contestata infine (quarto motivo) la sentenza appellata anche per aver ritenuto che – dopo le modifiche introdotte all'art. 18 dalla legge c.d. Fornero
– la prescrizione non potesse decorrere in costanza di rapporto anche per le società alle quali si applica l'art.18 stesso.
Si sono costituiti in giudizio i lavoratori appellati ed hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Così riassunti i termini della controversia, secondo la Corte la sentenza di primo grado merita di essere confermata.
I primi due motivi d'appello sono, tra loro, connessi e possono essere esaminati unitamente.
Come detto, i lavoratori appellati contestano alla società loro datore di lavoro che, nelle buste paga, la percentuale part time è sempre stata indicata e quindi retribuita nella misura del 75% nel caso di contratti a tempo parziale a 20 ore settimanali, laddove l'orario di lavoro dei dipendenti full time equivalent era fissato dalla contrattazione collettiva applicata, ratione temporis, dalle società che si sono avvicendate nella titolarità del rapporto di lavoro in 37 ore e 30 minuti fino al dicembre 2014 e di 38 ore e 30 minuti dal 1° gennaio 2015.
Sostengono che la previsione in questione è chiara nell'includere nell'orario di lavoro
“retribuito” il tempo che il part-timer dedica alla pausa mensa, sia a cena, che a pranzo. Si fa, infatti, espresso riferimento all'accesso alla mensa “durante l'orario di lavoro” e ad un “tempo mensa retribuito”, tutte affermazioni che, appunto, confermano il fatto che la pausa mensa, ove presente, concorre al raggiungimento dell'osservanza dell'orario settimanale contrattualmente pattuito, come del resto succede in tanti settori in cui la pausa mensa, appunto, è retribuita.
Al riguardo sottolineano due elementi di fatto.
Primo, che l'effettuazione della pausa mensa è solo “eventuale”, non è prevista tutti i giorni e tutte le settimane. Dipende dai turni. I turni giornalieri di 4 o 6 ore (a seconda che l'orario settimanale sia di 20 o 30 ore), infatti, possono anche collocarsi fuori dal pranzo o dalla cena, ovvero, come previsto anche dallo stesso Accordo aziendale CP_12
del 14 febbraio 2008, non porsi a cavallo delle 13,00 e delle 20,00/21,00.
[...]
Secondo, che nei suddetti casi di turni con dentro la cena o il pranzo, gli appellati sono tenuti a recuperare 9 minuti nei casi part-time a 30 ore settimanali e 18 minuti nei casi part-time a 20 ore settimanali, precisando però l'appellante che questi minuti in più non sono retribuiti e ad essere retribuite sono solo le 4 o 6 ore giornaliere, quindi le 20 o 30 ore settimanali.
Questi argomenti meritano di essere confermati.
È noto che, in base alla legge (D.Lgs 61 del 2000) il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile. In applicazione del principio di non discriminazione, il trattamento del lavoratore a tempo parziale deve essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa.
Secondo questa Corte, la norma contrattuale è chiara nel precisare che quando il turno a 4 o 6 ore giornaliere si pone a cavallo degli orari indicati, ossia quelli del pranzo e della cena, l'effettuazione della pausa mensa costituisce tempo di lavoro, in quanto
“tempo retribuito” e fruita “durante l'orario di lavoro”, come recita espressamente la norma. In questo senso non si può che ritenere che tale tempo concorra al raggiungimento delle ore contrattualmente pattuite (20 o 30 ore settimanali).
Nello stesso senso depongono anche le circostanze evidenziate dai lavoratori appellati e non contestate da , ossia il fatto che solo Parte_1 eventualmente i turni dei lavoratori part-time includono la fascia oraria individuata per la fruizione dei pasti così come la necessità che alcuni minuti, in questi casi, siano recuperati dai lavoratori stessi.
La conclusione è confermata anche dall'ultimo inciso della norma contrattuale: “Nei restanti casi, per l'utilizzo dei servizi mensa aziendali valgono le vigenti norme del CCNL”. Orbene, esaminando le norme del CCNL (doc.166 degli appellati), si evince che normalmente la fruizione dei servizi mensa si colloca fuori dall'orario di lavoro: si veda la norma relativa al “mercato del lavoro” e l'art. G7, B, 2 per quanto riguarda l'orario di lavoro. In questo senso, ritiene la Corte che la citata previsione dell'accordo del 2008 costituisca una eccezione alla regola generale, applicabile solo nel caso di svolgimento di turni part-time che includono la fascia oraria individuata per la fruizione dei pasti e con i dovuti recuperi. La precisazione posta a chiusura della norma ha infatti il suo significato solo ammettendo che nei casi sopra individuati la fruizione dei pasti non sia esterna al tempo di lavoro.
La sentenza appellata merita di essere quindi confermata per quanto attiene alla interpretazione della norma contrattuale.
Con il secondo motivo d'appello, la società evidenzia che, in media i lavoratori part timers al 50% (formalmente- contrattualmente a 20 ore) hanno osservato un orario effettivo pari o inferiore a 18 ore e 45 minuti ante 1.1.2015 e post 1.1.2015 un orario effettivo pari o inferiore a 19 ore e 15 minuti mentre i lavoratori part timers al 75%
(formalmente-contrattualmente a 30 ore) hanno osservato un orario effettivo pari o inferiore a 28 ore e 7 minuti e 30 secondi ante 1.1.2015 e post 1.1.2015 un orario effettivo pari o inferiore a 28 ore e 52 minuti. Ne deriva che, secondo la appellante, il primo Giudice avrebbe dovuto ritenere che l'entità dell'orario a tempo parziale da prendere in considerazione per il ri- proporzionamento, in termini percentuali, del trattamento economico retributivo spettante ai lavoratori “part timers formalmente/contrattualmente a 20 o a 30 ore” rispetto a quello dei lavoratori full timers è stata sempre inferiore a 20 o 30 ore settimanali.
Le censura, secondo la Corte, è infondata in quanto parte da un presupposto errato. La stessa appellante precisa di avere sempre “espunto” la pausa mensa in quanto non concorrente alla determinazione dell'orario retribuito (pag.15) In questi termini, anche il calcolo della media del tempo lavorato dagli appellati appare errato in quanto, come detto, la pausa mensa deve essere inclusa ai fini del raggiungimento dell'orario parziale di contratto.
Con il terzo motivo, la appellante censura la sentenza del Tribunale di Firenze per avere ritenuto non rilevante la questione relativa all'assorbimento o meno dei ROL.
Sul punto, infatti, il Tribunale ha precisato che: La circostanza che nel 2015 non sia stato operato alcun assorbimento dei Rol per i dipendenti part-time (tra cui i ricorrenti), a differenza che per i dipendenti a tempo indeterminato, non ha incidenza sul calcolo della percentuale da riconoscere ai dipendenti a tempo parziale, che – come visto – richiede una riparametrazione del monte orario di questi rispetto ai dipendenti a tempo pieno;
né può ritenersi che la fruizione dei Rol da parte dei ricorrenti riduca la prestazione lavorativa da loro resa e giustifichi una retribuzione in termini inferiori, in quanto si tratta di permessi retribuiti che, al pari delle ferie, non fanno perdere la retribuzione e concorrono all'osservanza dell'orario contrattualmente pattuito. Secondo , invece, l'assorbimento dei ROL nei confronti Parte_1 dei lavoratori full timers è stato concordato a livello aziendale proprio all'esplicito e diretto fine di determinare l'entità della prestazione lavorativa remunerabile dei full timer;
viceversa il mancato assorbimento di tali ROL nei confronti dei part timers non è avvenuto per riconoscere a questi ultimi giorni aggiuntivi di ferie e/o trattamenti di miglior favore, ma anche per essi al fine di determinare l'entità della prestazione lavorativa remunerabile dei part timers. La funzione dell'assorbimento dei ROL operata a partire dal 2015 è chiaramente evincibile dalla lettura dei verbali di accordo sottoscritti in data 10.3.2015.
Anche su questo aspetto la sentenza di primo grado merita di essere confermata.
Prima di tutto perché, come emerge chiaramente dal suo esame, l'accordo del 10.3.2015 nulla prevede per quanto riguarda i lavoratori part-time. Si tratta, infatti, di una misura concordata con le parti sociali in occasione dell'aumento dell'orario di lavoro (a tempo pieno) disposto dal nuovo CCNL.
In secondo luogo, perché i come le ferie ed i permessi, non incidono sull'orario normale di lavoro dei dipendenti ma sono ore di riposo retribuite, dirette al recupero delle energie psico fisiche del lavoratore (infatti, non sono inclusi nella indennità prevista dall'art.18 della legge 300/70 in caso di licenziamento illegittimo, Cass. 18707 del 2008).
Ne deriva che, poiché i ROL non comportano una riduzione dell'orario di lavoro normale del lavoratore, la loro regolamentazione non incide sulla riparametrazione della retribuzione spettante ai lavoratori part-time.
Con l'ultimo motivo, censura la sentenza appellata per Parte_1 non aver ritenuto che la prescrizione dei crediti in questione potesse decorrere anche nel corso del rapporto di lavoro.
La questione è nota e si è proposta, in termini problematici, dopo le modificazioni apportate dalla legge n. 92 del 2012 all'art.18 della legge 300/70 e dopo la riforma introdotta dal D. Lgs. 23 del 2015, per i lavoratori assunti dopo il marzo del 2015.
Orbene, questa Corte d'Appello condivide in pieno la conclusione alla quale è ormai pervenuta la Corte di Cassazione al riguardo. In particolare, la S.C. ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022 n. 26246/2022, principi confermati in numerosi provvedimenti successivi v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio devono essere poste a carico della appellante, secondo la norma della soccombenza, e liquidate ai sensi del DM 147 del 2022, nei minimi, secondo il valore indeterminato della causa, senza istruttoria, con la maggiorazione per la presenza di più parti aventi la stessa posizione.
Per il rigetto dell'appello sussistono, a norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228, i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante principale della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, giudice del lavoro, n. 304 del 2023, pubblicata il 4.4.2023.
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del secondo grado che liquida in € 13.197,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge, da ripartirsi in parti uguali.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante principale della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Firenze, 29 maggio 2025
Il Presidente estensore
Flavio Baraschi