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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/07/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 901/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 901/2025 promossa da:
(C.F. ) nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Federica Dorgia (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
CodiceFiscale_2
- parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato -
e
(C.F. ) nato il [...] a [...], residente Controparte_1 C.F._3 in Zignago (SP), Località Castellaro n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Galeotti (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, come modificate all'udienza del 2/07/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 08/05/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Borghetto di Vara (SP) e che dall'unione sono nati i figli (il 20/08/2000) e Per_1
(il 27/05/2004) entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I coniugi sono in Per_2 regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, omologata dal Tribunale della Spezia con decreto del 3/12/2020. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Condizioni inerenti la prole:
i figli e sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti per cui non Per_1 Per_2 necessitano di alcun contributo economico da parte dei genitori;
saranno liberi di dimorare e/o pernottare presso l'abitazione materna e/o paterna in base agli accordi che gli stessi prenderanno con i genitori;
Condizioni inerenti i rapporti economici:
1) la casa familiare sita in Zignago località Castellaro n. 2 è di proprietà esclusiva del IGnor
; Controparte_1
2) poiché la IG.ra a differenza del IG. non ha alcuna entrata mensile, il IG. Parte_1 CP_1 si impegna a corrisponderle un assegno di mantenimento mensile pari ad € 400,00 (€ CP_1 quattrocento/00), somma che dovrà essere bonificata il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente a lei intestato acceso presso Credit Agricole n. 00239/000043541028 – Iban
[...] (Cod. Abi 06230 – Cab 49721 – Cod. Bic CRPPIT2P239). Tale importo sarà adeguato annualmente ed automaticamente, dopo un anno dal mese in cui verrà pronunciata la sentenza di divorzio, in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (quale risultante dalla
Gazzetta Ufficiale);
2 3) la IGnora ha trasferito la propria residenza in un immobile sito a Pieve di Zignago Parte_1
(Sp) condotto in locazione 3+2 per il periodo 01/11/2020-31/10/2023, con scadenza naturale al
31/10/2025, sostenendo un esborso mensile di € 200,00;
4) i coniugi hanno concordemente pattuito che il IG. corrisponda alla IG.ra CP_1 Parte_1 una cifra mensile pari ad € 150,00 (€ centocinquanta/00), quale contributo massimo e non incrementabile al pagamento del canone di locazione, da versarsi sul conto corrente a lei intestato acceso presso Credit Agricole n. 00239/000043541028 – Iban [...]
(Cod. Abi 06230 – Cab 49721 – Cod. Bic CRPPIT2P239). Questo contributo sarà versato dal IG. alla IG.ra anche qualora la stessa prenda in locazione un qualsiasi altro CP_1 Parte_1 immobile diverso da quello di cui al punto 3). Tale importo sarà adeguato annualmente ed automaticamente, in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale).
Il IG. sospenderà la corresponsione di tale contributo mensile in favore della moglie, CP_1 qualora la stessa trovi un lavoro che le permetta di essere economicamente indipendente, ovvero qualora la stessa vada a percepire uno stipendio netto mensile non inferiore ad € 1.200,00 (€ milleduecento/00);
5) poiché l'abitazione ove la IGnora si è trasferita è dotata di riscaldamento con stufa a Parte_1 legna, i coniugi hanno concordemente deciso che il IG. fornirà gratuitamente alla Sig.ra CP_1 il legname da ardere necessario per alimentare il riscaldamento. Tale fornitura gratuita Parte_1 di legna da ardere sarà effettuata nella misura annua non inferiore a 90 quintali nella qualità di faggio e/o cerro e/o carpino e sarà effettuata (nella stessa quantità e qualità) dal IGnor CP_1 alla IGnora anche nelle successive abitazioni dotate di riscaldamento a legna ove la Parte_1 stessa dovesse trasferirsi, a condizione che ella non sia riuscita a trovare nelle more un lavoro che l'abbia resa economicamente indipendente. I IGnori e Parte_1 Controparte_1 specificano che, qualora l'abitazione in cui la IGnora dovesse trasferirsi non fosse dotata Parte_1 di impianto a legna, il IGnor non dovrà versarle alcun contributo per il riscaldamento;
CP_1
6) poiché in data 18/03/2025 la IG.ra ha ricevuto disdetta del contratto locatizio di cui Parte_1 al punto 3, dovrà trovare un nuovo alloggio ove trasferirsi entro il prossimo 31/10. Nelle more potrebbe trasferirsi temporaneamente o – soluzione (A) – presso l'abitazione dei di lei genitori, composta da n. 2 appartamenti posti su due piani, di cui la IG.ra occuperebbe quello Parte_1 ubicato al piano superiore oppure – soluzione (B) – presso altro immobile ubicato in località
Castellaro di proprietà dei di lei genitori. In entrambi i casi, sia che la IG.ra si trasferisca Parte_1 temporaneamente nell'immobile sub (A), oppure in quello sub (B), ed esclusivamente per tale periodo temporaneo, i coniugi concordano che il IG. non le corrisponda la somma mensile di € CP_1
3 150,00 quale contributo al canone locatizio, continuandole però a fornire regolarmente – in entrambe le soluzioni abitative – i 90 quintali di legna da ardere, così come concordato al precedente punto 5). Quando la IG.ra stipulerà un nuovo contratto locatizio, ne darà pronta Parte_1 comunicazione al IG. il quale riprenderà a corrisponderle il contributo mensile di € CP_1
150,00;
7) i coniugi hanno concordemente pattuito che qualora la IG.ra troverà un lavoro che le Parte_1 consentirà di percepire uno stipendio netto mensile fino ad € 600,00 (€ seicento/00), il IG. CP_1 continuerà a corrisponderle un assegno di mantenimento mensile pari ad € 400,00 (€ quattrocento).
Qualora invece troverà un lavoro che le consentirà di percepire uno stipendio netto mensile superiore ad € 600,00 (€ seicento/00), il IG. decurterà l'importo dell'assegno di mantenimento CP_1 mensile del 10% dell'importo dello stipendio mensile percepito dalla IG.ra (a titolo Parte_1 esemplificativo, se la stessa percepirà uno stipendio di € 700,00, il IG. le corrisponderà CP_1 un assegno mensile di mantenimento, decurtato di € 70,00 – 10% di €700,00 – quindi non le corrisponderà € 400,00 mensili, ma € 330,00 mensili);
8) la IG.ra si impegna a comunicare tempestivamente al IG. l'eventuale Parte_1 CP_1 stipulazione di contratti di lavoro full time o part time, come pure ogni variazione che implichi una riduzione del canone locatizio mensile di cui al punto 3);
9) la IGnora si impegna a prelevare gli arredi di sua proprietà indicati nell'elenco Parte_1 allegato al ricorso per separazione consensuale, (che viene allegato per miglior comprensione anche al presente atto) e ancora presenti presso l'abitazione del IGnor entro e non oltre Controparte_1 la data del 15/07/2025.
I coniugi hanno concordemente pattuito che:
- la IG.ra oltre ai beni indicati nel sopra citato allegato, prelevi altresì n. 2 quadri in Parte_1 carta di riso appesi nel corridoio e n. 1 asciugatrice marca Whirlpool ubicata al piano inferiore;
- qualora la IG.ra non asporti tutti i sopra citati beni entro il termine del 15/07/2025, Parte_1 dovrà corrispondere a titolo di penale al IGnor la somma di € 100,00 mensili;
CP_1
- i coniugi danno atto di aver regolato tra di loro ogni altra questione o pendenza e di non aver più nulla a pretendere, reciprocamente, per alcun titolo o ragione”.
L'udienza del 2/07/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., come dalle stesse parti chiesto ex art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
4 La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (come risultanti dalle note depositate in data
26/06/2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
5 Viene poi dato atto del raggiungimento, da parte dei figli maggiorenni e , della Per_1 Per_2 autosufficienza economica che permette loro di provvedere autonomamente alle proprie eIGenze di vita.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e in Borghetto di Vara (SP) in data 15/06/1997 e trascritto
[...] Controparte_1 nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Borghetto di Vara (SP) dell'anno 1997, al n. 4, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“Condizioni inerenti la prole:
i figli e sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti per cui non Per_1 Per_2 necessitano di alcun contributo economico da parte dei genitori;
saranno liberi di dimorare e/o pernottare presso l'abitazione materna e/o paterna in base agli accordi che gli stessi prenderanno con i genitori;
Condizioni inerenti i rapporti economici:
1) la casa familiare sita in Zignago località Castellaro n. 2 è di proprietà esclusiva del IGnor
; Controparte_1
2) poiché la IG.ra a differenza del IG. non ha alcuna entrata mensile, il IG. Parte_1 CP_1 si impegna a corrisponderle un assegno di mantenimento mensile pari ad € 400,00 (€ CP_1 quattrocento/00), somma che dovrà essere bonificata il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente a lei intestato acceso presso Credit Agricole n. 00239/000043541028 – Iban
[...] (Cod. Abi 06230 – Cab 49721 – Cod. Bic CRPPIT2P239). Tale importo sarà adeguato annualmente ed automaticamente, dopo un anno dal mese in cui verrà pronunciata la sentenza di divorzio, in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (quale risultante dalla
Gazzetta Ufficiale);
3) la IGnora ha trasferito la propria residenza in un immobile sito a Pieve di Zignago Parte_1
(Sp) condotto in locazione 3+2 per il periodo 01/11/2020-31/10/2023, con scadenza naturale al
31/10/2025, sostenendo un esborso mensile di € 200,00; 6 4) i coniugi hanno concordemente pattuito che il IG. corrisponda alla IG.ra CP_1 Parte_1 una cifra mensile pari ad € 150,00 (€ centocinquanta/00), quale contributo massimo e non incrementabile al pagamento del canone di locazione, da versarsi sul conto corrente a lei intestato acceso presso Credit Agricole n. 00239/000043541028 – Iban [...]
(Cod. Abi 06230 – Cab 49721 – Cod. Bic CRPPIT2P239). Questo contributo sarà versato dal IG. alla IG.ra anche qualora la stessa prenda in locazione un qualsiasi altro CP_1 Parte_1 immobile diverso da quello di cui al punto 3). Tale importo sarà adeguato annualmente ed automaticamente, in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale).
Il IG. sospenderà la corresponsione di tale contributo mensile in favore della moglie, CP_1 qualora la stessa trovi un lavoro che le permetta di essere economicamente indipendente, ovvero qualora la stessa vada a percepire uno stipendio netto mensile non inferiore ad € 1.200,00 (€ milleduecento/00);
5) poiché l'abitazione ove la IGnora si è trasferita è dotata di riscaldamento con stufa a Parte_1 legna, i coniugi hanno concordemente deciso che il IG. fornirà gratuitamente alla Sig.ra CP_1 il legname da ardere necessario per alimentare il riscaldamento. Tale fornitura gratuita Parte_1 di legna da ardere sarà effettuata nella misura annua non inferiore a 90 quintali nella qualità di faggio e/o cerro e/o carpino e sarà effettuata (nella stessa quantità e qualità) dal IGnor CP_1 alla IGnora anche nelle successive abitazioni dotate di riscaldamento a legna ove la Parte_1 stessa dovesse trasferirsi, a condizione che ella non sia riuscita a trovare nelle more un lavoro che l'abbia resa economicamente indipendente. I IGnori e Parte_1 Controparte_1 specificano che, qualora l'abitazione in cui la IGnora dovesse trasferirsi non fosse dotata Parte_1 di impianto a legna, il IGnor non dovrà versarle alcun contributo per il riscaldamento;
CP_1
6) poiché in data 18/03/2025 la IG.ra ha ricevuto disdetta del contratto locatizio di cui Parte_1 al punto 3, dovrà trovare un nuovo alloggio ove trasferirsi entro il prossimo 31/10. Nelle more potrebbe trasferirsi temporaneamente o – soluzione (A) – presso l'abitazione dei di lei genitori, composta da n. 2 appartamenti posti su due piani, di cui la IG.ra occuperebbe quello Parte_1 ubicato al piano superiore oppure – soluzione (B) – presso altro immobile ubicato in località
Castellaro di proprietà dei di lei genitori. In entrambi i casi, sia che la IG.ra si trasferisca Parte_1 temporaneamente nell'immobile sub (A), oppure in quello sub (B), ed esclusivamente per tale periodo temporaneo, i coniugi concordano che il IG. non le corrisponda la somma mensile di € CP_1
150,00 quale contributo al canone locatizio, continuandole però a fornire regolarmente – in entrambe le soluzioni abitative – i 90 quintali di legna da ardere, così come concordato al precedente punto 5). Quando la IG.ra stipulerà un nuovo contratto locatizio, ne darà pronta Parte_1
7 comunicazione al IG. il quale riprenderà a corrisponderle il contributo mensile di € CP_1
150,00;
7) i coniugi hanno concordemente pattuito che qualora la IG.ra troverà un lavoro che le Parte_1 consentirà di percepire uno stipendio netto mensile fino ad € 600,00 (€ seicento/00), il IG. CP_1 continuerà a corrisponderle un assegno di mantenimento mensile pari ad € 400,00 (€ quattrocento).
Qualora invece troverà un lavoro che le consentirà di percepire uno stipendio netto mensile superiore ad € 600,00 (€ seicento/00), il IG. decurterà l'importo dell'assegno di mantenimento CP_1 mensile del 10% dell'importo dello stipendio mensile percepito dalla IG.ra (a titolo Parte_1 esemplificativo, se la stessa percepirà uno stipendio di € 700,00, il IG. le corrisponderà CP_1 un assegno mensile di mantenimento, decurtato di € 70,00 – 10% di €700,00 – quindi non le corrisponderà € 400,00 mensili, ma € 330,00 mensili);
8) la IG.ra si impegna a comunicare tempestivamente al IG. l'eventuale Parte_1 CP_1 stipulazione di contratti di lavoro full time o part time, come pure ogni variazione che implichi una riduzione del canone locatizio mensile di cui al punto 3);
9) la IGnora si impegna a prelevare gli arredi di sua proprietà indicati nell'elenco Parte_1 allegato al ricorso per separazione consensuale, (che viene allegato per miglior comprensione anche al presente atto) e ancora presenti presso l'abitazione del IGnor entro e non oltre Controparte_1 la data del 15/07/2025.
I coniugi hanno concordemente pattuito che:
- la IG.ra oltre ai beni indicati nel sopra citato allegato, prelevi altresì n. 2 quadri in Parte_1 carta di riso appesi nel corridoio e n. 1 asciugatrice marca Whirlpool ubicata al piano inferiore;
- qualora la IG.ra non asporti tutti i sopra citati beni entro il termine del 15/07/2025, Parte_1 dovrà corrispondere a titolo di penale al IGnor la somma di € 100,00 mensili;
CP_1
- i coniugi danno atto di aver regolato tra di loro ogni altra questione o pendenza e di non aver più nulla a pretendere, reciprocamente, per alcun titolo o ragione”.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di ConIGlio del 10/07/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 901/2025 promossa da:
(C.F. ) nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Federica Dorgia (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
CodiceFiscale_2
- parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato -
e
(C.F. ) nato il [...] a [...], residente Controparte_1 C.F._3 in Zignago (SP), Località Castellaro n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Galeotti (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, come modificate all'udienza del 2/07/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 08/05/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Borghetto di Vara (SP) e che dall'unione sono nati i figli (il 20/08/2000) e Per_1
(il 27/05/2004) entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I coniugi sono in Per_2 regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, omologata dal Tribunale della Spezia con decreto del 3/12/2020. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Condizioni inerenti la prole:
i figli e sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti per cui non Per_1 Per_2 necessitano di alcun contributo economico da parte dei genitori;
saranno liberi di dimorare e/o pernottare presso l'abitazione materna e/o paterna in base agli accordi che gli stessi prenderanno con i genitori;
Condizioni inerenti i rapporti economici:
1) la casa familiare sita in Zignago località Castellaro n. 2 è di proprietà esclusiva del IGnor
; Controparte_1
2) poiché la IG.ra a differenza del IG. non ha alcuna entrata mensile, il IG. Parte_1 CP_1 si impegna a corrisponderle un assegno di mantenimento mensile pari ad € 400,00 (€ CP_1 quattrocento/00), somma che dovrà essere bonificata il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente a lei intestato acceso presso Credit Agricole n. 00239/000043541028 – Iban
[...] (Cod. Abi 06230 – Cab 49721 – Cod. Bic CRPPIT2P239). Tale importo sarà adeguato annualmente ed automaticamente, dopo un anno dal mese in cui verrà pronunciata la sentenza di divorzio, in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (quale risultante dalla
Gazzetta Ufficiale);
2 3) la IGnora ha trasferito la propria residenza in un immobile sito a Pieve di Zignago Parte_1
(Sp) condotto in locazione 3+2 per il periodo 01/11/2020-31/10/2023, con scadenza naturale al
31/10/2025, sostenendo un esborso mensile di € 200,00;
4) i coniugi hanno concordemente pattuito che il IG. corrisponda alla IG.ra CP_1 Parte_1 una cifra mensile pari ad € 150,00 (€ centocinquanta/00), quale contributo massimo e non incrementabile al pagamento del canone di locazione, da versarsi sul conto corrente a lei intestato acceso presso Credit Agricole n. 00239/000043541028 – Iban [...]
(Cod. Abi 06230 – Cab 49721 – Cod. Bic CRPPIT2P239). Questo contributo sarà versato dal IG. alla IG.ra anche qualora la stessa prenda in locazione un qualsiasi altro CP_1 Parte_1 immobile diverso da quello di cui al punto 3). Tale importo sarà adeguato annualmente ed automaticamente, in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale).
Il IG. sospenderà la corresponsione di tale contributo mensile in favore della moglie, CP_1 qualora la stessa trovi un lavoro che le permetta di essere economicamente indipendente, ovvero qualora la stessa vada a percepire uno stipendio netto mensile non inferiore ad € 1.200,00 (€ milleduecento/00);
5) poiché l'abitazione ove la IGnora si è trasferita è dotata di riscaldamento con stufa a Parte_1 legna, i coniugi hanno concordemente deciso che il IG. fornirà gratuitamente alla Sig.ra CP_1 il legname da ardere necessario per alimentare il riscaldamento. Tale fornitura gratuita Parte_1 di legna da ardere sarà effettuata nella misura annua non inferiore a 90 quintali nella qualità di faggio e/o cerro e/o carpino e sarà effettuata (nella stessa quantità e qualità) dal IGnor CP_1 alla IGnora anche nelle successive abitazioni dotate di riscaldamento a legna ove la Parte_1 stessa dovesse trasferirsi, a condizione che ella non sia riuscita a trovare nelle more un lavoro che l'abbia resa economicamente indipendente. I IGnori e Parte_1 Controparte_1 specificano che, qualora l'abitazione in cui la IGnora dovesse trasferirsi non fosse dotata Parte_1 di impianto a legna, il IGnor non dovrà versarle alcun contributo per il riscaldamento;
CP_1
6) poiché in data 18/03/2025 la IG.ra ha ricevuto disdetta del contratto locatizio di cui Parte_1 al punto 3, dovrà trovare un nuovo alloggio ove trasferirsi entro il prossimo 31/10. Nelle more potrebbe trasferirsi temporaneamente o – soluzione (A) – presso l'abitazione dei di lei genitori, composta da n. 2 appartamenti posti su due piani, di cui la IG.ra occuperebbe quello Parte_1 ubicato al piano superiore oppure – soluzione (B) – presso altro immobile ubicato in località
Castellaro di proprietà dei di lei genitori. In entrambi i casi, sia che la IG.ra si trasferisca Parte_1 temporaneamente nell'immobile sub (A), oppure in quello sub (B), ed esclusivamente per tale periodo temporaneo, i coniugi concordano che il IG. non le corrisponda la somma mensile di € CP_1
3 150,00 quale contributo al canone locatizio, continuandole però a fornire regolarmente – in entrambe le soluzioni abitative – i 90 quintali di legna da ardere, così come concordato al precedente punto 5). Quando la IG.ra stipulerà un nuovo contratto locatizio, ne darà pronta Parte_1 comunicazione al IG. il quale riprenderà a corrisponderle il contributo mensile di € CP_1
150,00;
7) i coniugi hanno concordemente pattuito che qualora la IG.ra troverà un lavoro che le Parte_1 consentirà di percepire uno stipendio netto mensile fino ad € 600,00 (€ seicento/00), il IG. CP_1 continuerà a corrisponderle un assegno di mantenimento mensile pari ad € 400,00 (€ quattrocento).
Qualora invece troverà un lavoro che le consentirà di percepire uno stipendio netto mensile superiore ad € 600,00 (€ seicento/00), il IG. decurterà l'importo dell'assegno di mantenimento CP_1 mensile del 10% dell'importo dello stipendio mensile percepito dalla IG.ra (a titolo Parte_1 esemplificativo, se la stessa percepirà uno stipendio di € 700,00, il IG. le corrisponderà CP_1 un assegno mensile di mantenimento, decurtato di € 70,00 – 10% di €700,00 – quindi non le corrisponderà € 400,00 mensili, ma € 330,00 mensili);
8) la IG.ra si impegna a comunicare tempestivamente al IG. l'eventuale Parte_1 CP_1 stipulazione di contratti di lavoro full time o part time, come pure ogni variazione che implichi una riduzione del canone locatizio mensile di cui al punto 3);
9) la IGnora si impegna a prelevare gli arredi di sua proprietà indicati nell'elenco Parte_1 allegato al ricorso per separazione consensuale, (che viene allegato per miglior comprensione anche al presente atto) e ancora presenti presso l'abitazione del IGnor entro e non oltre Controparte_1 la data del 15/07/2025.
I coniugi hanno concordemente pattuito che:
- la IG.ra oltre ai beni indicati nel sopra citato allegato, prelevi altresì n. 2 quadri in Parte_1 carta di riso appesi nel corridoio e n. 1 asciugatrice marca Whirlpool ubicata al piano inferiore;
- qualora la IG.ra non asporti tutti i sopra citati beni entro il termine del 15/07/2025, Parte_1 dovrà corrispondere a titolo di penale al IGnor la somma di € 100,00 mensili;
CP_1
- i coniugi danno atto di aver regolato tra di loro ogni altra questione o pendenza e di non aver più nulla a pretendere, reciprocamente, per alcun titolo o ragione”.
L'udienza del 2/07/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., come dalle stesse parti chiesto ex art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
4 La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (come risultanti dalle note depositate in data
26/06/2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
5 Viene poi dato atto del raggiungimento, da parte dei figli maggiorenni e , della Per_1 Per_2 autosufficienza economica che permette loro di provvedere autonomamente alle proprie eIGenze di vita.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e in Borghetto di Vara (SP) in data 15/06/1997 e trascritto
[...] Controparte_1 nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Borghetto di Vara (SP) dell'anno 1997, al n. 4, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“Condizioni inerenti la prole:
i figli e sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti per cui non Per_1 Per_2 necessitano di alcun contributo economico da parte dei genitori;
saranno liberi di dimorare e/o pernottare presso l'abitazione materna e/o paterna in base agli accordi che gli stessi prenderanno con i genitori;
Condizioni inerenti i rapporti economici:
1) la casa familiare sita in Zignago località Castellaro n. 2 è di proprietà esclusiva del IGnor
; Controparte_1
2) poiché la IG.ra a differenza del IG. non ha alcuna entrata mensile, il IG. Parte_1 CP_1 si impegna a corrisponderle un assegno di mantenimento mensile pari ad € 400,00 (€ CP_1 quattrocento/00), somma che dovrà essere bonificata il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente a lei intestato acceso presso Credit Agricole n. 00239/000043541028 – Iban
[...] (Cod. Abi 06230 – Cab 49721 – Cod. Bic CRPPIT2P239). Tale importo sarà adeguato annualmente ed automaticamente, dopo un anno dal mese in cui verrà pronunciata la sentenza di divorzio, in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (quale risultante dalla
Gazzetta Ufficiale);
3) la IGnora ha trasferito la propria residenza in un immobile sito a Pieve di Zignago Parte_1
(Sp) condotto in locazione 3+2 per il periodo 01/11/2020-31/10/2023, con scadenza naturale al
31/10/2025, sostenendo un esborso mensile di € 200,00; 6 4) i coniugi hanno concordemente pattuito che il IG. corrisponda alla IG.ra CP_1 Parte_1 una cifra mensile pari ad € 150,00 (€ centocinquanta/00), quale contributo massimo e non incrementabile al pagamento del canone di locazione, da versarsi sul conto corrente a lei intestato acceso presso Credit Agricole n. 00239/000043541028 – Iban [...]
(Cod. Abi 06230 – Cab 49721 – Cod. Bic CRPPIT2P239). Questo contributo sarà versato dal IG. alla IG.ra anche qualora la stessa prenda in locazione un qualsiasi altro CP_1 Parte_1 immobile diverso da quello di cui al punto 3). Tale importo sarà adeguato annualmente ed automaticamente, in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale).
Il IG. sospenderà la corresponsione di tale contributo mensile in favore della moglie, CP_1 qualora la stessa trovi un lavoro che le permetta di essere economicamente indipendente, ovvero qualora la stessa vada a percepire uno stipendio netto mensile non inferiore ad € 1.200,00 (€ milleduecento/00);
5) poiché l'abitazione ove la IGnora si è trasferita è dotata di riscaldamento con stufa a Parte_1 legna, i coniugi hanno concordemente deciso che il IG. fornirà gratuitamente alla Sig.ra CP_1 il legname da ardere necessario per alimentare il riscaldamento. Tale fornitura gratuita Parte_1 di legna da ardere sarà effettuata nella misura annua non inferiore a 90 quintali nella qualità di faggio e/o cerro e/o carpino e sarà effettuata (nella stessa quantità e qualità) dal IGnor CP_1 alla IGnora anche nelle successive abitazioni dotate di riscaldamento a legna ove la Parte_1 stessa dovesse trasferirsi, a condizione che ella non sia riuscita a trovare nelle more un lavoro che l'abbia resa economicamente indipendente. I IGnori e Parte_1 Controparte_1 specificano che, qualora l'abitazione in cui la IGnora dovesse trasferirsi non fosse dotata Parte_1 di impianto a legna, il IGnor non dovrà versarle alcun contributo per il riscaldamento;
CP_1
6) poiché in data 18/03/2025 la IG.ra ha ricevuto disdetta del contratto locatizio di cui Parte_1 al punto 3, dovrà trovare un nuovo alloggio ove trasferirsi entro il prossimo 31/10. Nelle more potrebbe trasferirsi temporaneamente o – soluzione (A) – presso l'abitazione dei di lei genitori, composta da n. 2 appartamenti posti su due piani, di cui la IG.ra occuperebbe quello Parte_1 ubicato al piano superiore oppure – soluzione (B) – presso altro immobile ubicato in località
Castellaro di proprietà dei di lei genitori. In entrambi i casi, sia che la IG.ra si trasferisca Parte_1 temporaneamente nell'immobile sub (A), oppure in quello sub (B), ed esclusivamente per tale periodo temporaneo, i coniugi concordano che il IG. non le corrisponda la somma mensile di € CP_1
150,00 quale contributo al canone locatizio, continuandole però a fornire regolarmente – in entrambe le soluzioni abitative – i 90 quintali di legna da ardere, così come concordato al precedente punto 5). Quando la IG.ra stipulerà un nuovo contratto locatizio, ne darà pronta Parte_1
7 comunicazione al IG. il quale riprenderà a corrisponderle il contributo mensile di € CP_1
150,00;
7) i coniugi hanno concordemente pattuito che qualora la IG.ra troverà un lavoro che le Parte_1 consentirà di percepire uno stipendio netto mensile fino ad € 600,00 (€ seicento/00), il IG. CP_1 continuerà a corrisponderle un assegno di mantenimento mensile pari ad € 400,00 (€ quattrocento).
Qualora invece troverà un lavoro che le consentirà di percepire uno stipendio netto mensile superiore ad € 600,00 (€ seicento/00), il IG. decurterà l'importo dell'assegno di mantenimento CP_1 mensile del 10% dell'importo dello stipendio mensile percepito dalla IG.ra (a titolo Parte_1 esemplificativo, se la stessa percepirà uno stipendio di € 700,00, il IG. le corrisponderà CP_1 un assegno mensile di mantenimento, decurtato di € 70,00 – 10% di €700,00 – quindi non le corrisponderà € 400,00 mensili, ma € 330,00 mensili);
8) la IG.ra si impegna a comunicare tempestivamente al IG. l'eventuale Parte_1 CP_1 stipulazione di contratti di lavoro full time o part time, come pure ogni variazione che implichi una riduzione del canone locatizio mensile di cui al punto 3);
9) la IGnora si impegna a prelevare gli arredi di sua proprietà indicati nell'elenco Parte_1 allegato al ricorso per separazione consensuale, (che viene allegato per miglior comprensione anche al presente atto) e ancora presenti presso l'abitazione del IGnor entro e non oltre Controparte_1 la data del 15/07/2025.
I coniugi hanno concordemente pattuito che:
- la IG.ra oltre ai beni indicati nel sopra citato allegato, prelevi altresì n. 2 quadri in Parte_1 carta di riso appesi nel corridoio e n. 1 asciugatrice marca Whirlpool ubicata al piano inferiore;
- qualora la IG.ra non asporti tutti i sopra citati beni entro il termine del 15/07/2025, Parte_1 dovrà corrispondere a titolo di penale al IGnor la somma di € 100,00 mensili;
CP_1
- i coniugi danno atto di aver regolato tra di loro ogni altra questione o pendenza e di non aver più nulla a pretendere, reciprocamente, per alcun titolo o ragione”.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di ConIGlio del 10/07/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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