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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/08/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1979/2025 REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1979/2025, promossa con ricorso depositato il 15/05/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc.: , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Carlo Piatti;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc.: , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Carlo Piatti;
con la seguente figlia minorenne: , nata a [...] il [...]. Persona_1
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 15.05.2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
1) Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione condotta in locazione dalla madre, sita in Venegono Superiore (VA), via Busti n.
3;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative alla educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Il padre si impegna a trasferire altrove la propria residenza anagrafica;
3) Il padre, compatibilmente con i propri turni e orari di lavoro, potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi la settimana, dall'uscita da scuola sino alle 20.30 e a weekend alternati, dall'uscita da scuola del venerdì alle 20.30 della domenica, quando la riaccompagnerà a casa.
In ogni caso, il padre si riserva il diritto di vedere le figlia liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze della minore.
Per quanto riguarda le festività natalizie, il sig. avrà facoltà di Parte_2 trascorrere con la figlia, ad anni alternati, il giorno di Natale con l'Epifania e il giorno di S.
Stefano con Capodanno. Durante le vacanze di Pasqua, ad anni alternati il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive un periodo di 15 giorni anche non consecutivi da comunicarsi entro il 31.05, indicando la località di destinazione nonché le date di partenza e di ritorno.
Il tutto sempre salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente con i propri turni di lavoro.
pagina 2 di 4 4) Il signor verserà alla GN , entro il giorno 30 di Parte_2 Parte_1 ciascun mese, la somma di € 450,00 (quattrocentocinquanta,00), quale contributo al mantenimento della figlia oltre rivalutazione Istat;
nonché contribuirà, in ragione del Per_1
50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche, mediche – non coperte dal servizio sanitario nazionale, sportive, come determinate dal Protocollo del Tribunale di Varese), che saranno preventivamente concordate dai genitori.
5) l'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dalla GN . Parte_1
6) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la propria figlia nel proprio passaporto;
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 23/05/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole, peraltro infradodicenne, non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge gli accordi intercorsi fra , nata Parte_1
a Milano il 03.05.1994, e nato a [...] il Parte_2
06.09.1987, inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della minore , nata a [...] il [...], alle Persona_1 condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 4 2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1979/2025, promossa con ricorso depositato il 15/05/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc.: , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Carlo Piatti;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc.: , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Carlo Piatti;
con la seguente figlia minorenne: , nata a [...] il [...]. Persona_1
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 15.05.2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
1) Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione condotta in locazione dalla madre, sita in Venegono Superiore (VA), via Busti n.
3;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative alla educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Il padre si impegna a trasferire altrove la propria residenza anagrafica;
3) Il padre, compatibilmente con i propri turni e orari di lavoro, potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi la settimana, dall'uscita da scuola sino alle 20.30 e a weekend alternati, dall'uscita da scuola del venerdì alle 20.30 della domenica, quando la riaccompagnerà a casa.
In ogni caso, il padre si riserva il diritto di vedere le figlia liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze della minore.
Per quanto riguarda le festività natalizie, il sig. avrà facoltà di Parte_2 trascorrere con la figlia, ad anni alternati, il giorno di Natale con l'Epifania e il giorno di S.
Stefano con Capodanno. Durante le vacanze di Pasqua, ad anni alternati il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive un periodo di 15 giorni anche non consecutivi da comunicarsi entro il 31.05, indicando la località di destinazione nonché le date di partenza e di ritorno.
Il tutto sempre salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente con i propri turni di lavoro.
pagina 2 di 4 4) Il signor verserà alla GN , entro il giorno 30 di Parte_2 Parte_1 ciascun mese, la somma di € 450,00 (quattrocentocinquanta,00), quale contributo al mantenimento della figlia oltre rivalutazione Istat;
nonché contribuirà, in ragione del Per_1
50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche, mediche – non coperte dal servizio sanitario nazionale, sportive, come determinate dal Protocollo del Tribunale di Varese), che saranno preventivamente concordate dai genitori.
5) l'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dalla GN . Parte_1
6) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la propria figlia nel proprio passaporto;
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 23/05/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole, peraltro infradodicenne, non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge gli accordi intercorsi fra , nata Parte_1
a Milano il 03.05.1994, e nato a [...] il Parte_2
06.09.1987, inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della minore , nata a [...] il [...], alle Persona_1 condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 4 2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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