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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/05/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 567/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 567/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. SBARAGLIA SABRINA
e nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. Parte_2
SBARAGLIA SABRINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 13/07/2018 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito civile, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
27/09/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Parte_2
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in COLLECORVINO il
13/07/2018, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di COLLECORVINO, nell'anno 2018 atto numero 3 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento paritario presso ciascuno di essi. Più specificatamente la minore trascorrerà una settimana con il padre ed una settimana con la madre e così via. La minore avrà la residenza anagrafica presso la madre;
2) i coniugi si impegnano a comunicarsi ogni eventuale variazione di domicilio e/o residenza finché la figlia sarà minore;
3) a) durante le festività natalizie la minore alternerà con ciascun genitore anno per anno i seguenti giorni: 8 dicembre, 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
b) durante le festività pasquali, la minore alternerà con ciascun genitore, anno per anno, il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis. Il giorno di ricorrenza annuale della Pasqua rumena verrà trascorso dalla minore con il padre;
c) la minore alternerà, inoltre, anno per anno con ciascun genitore gli altri seguenti giorni festivi: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto e 1° novembre;
d) la minore trascorrerà con il padre il giorno del compleanno dello stesso e con la madre il giorno del compleanno della stessa. I genitori potranno concordemente accordarsi per eventuali variazioni del presente calendario;
4) il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Pt_1 Pt_2 di € 100,00, quale contributo per il mantenimento della figlia minore somma Per_1
da aggiornarsi annualmente secondo gli indici istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie scolastiche, ludiche e medico-specialistiche non rimborsabili dal
S.S.N. necessarie per la figlia, come da “Protocollo Famiglia” del Tribunale di
Pescara. I genitori contribuiranno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno, in deroga a quanto stabilito nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara: alle spese necessarie per l'acquisto dell'abbigliamento della minore;
al pagamento della mensa scolastica, delle spese di trasporto urbano per la minore e del materiale scolastico di cancelleria, ad eccezione dello zaino;
pagina 3 di 4 5) l'assegno unico universale per la figlia, erogato dall' , verrà percepito al 50% CP_1
da ciascun genitore;
6) in caso di cessazione dell'impresa individuale del sig. per qualsiasi motivo Pt_1
o di perdita del lavoro da parte della i coniugi si impegnano a rivedere gli Pt_2
accordi economici concordati in questa sede;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 567/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. SBARAGLIA SABRINA
e nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. Parte_2
SBARAGLIA SABRINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 13/07/2018 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito civile, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
27/09/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Parte_2
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in COLLECORVINO il
13/07/2018, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di COLLECORVINO, nell'anno 2018 atto numero 3 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento paritario presso ciascuno di essi. Più specificatamente la minore trascorrerà una settimana con il padre ed una settimana con la madre e così via. La minore avrà la residenza anagrafica presso la madre;
2) i coniugi si impegnano a comunicarsi ogni eventuale variazione di domicilio e/o residenza finché la figlia sarà minore;
3) a) durante le festività natalizie la minore alternerà con ciascun genitore anno per anno i seguenti giorni: 8 dicembre, 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
b) durante le festività pasquali, la minore alternerà con ciascun genitore, anno per anno, il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis. Il giorno di ricorrenza annuale della Pasqua rumena verrà trascorso dalla minore con il padre;
c) la minore alternerà, inoltre, anno per anno con ciascun genitore gli altri seguenti giorni festivi: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto e 1° novembre;
d) la minore trascorrerà con il padre il giorno del compleanno dello stesso e con la madre il giorno del compleanno della stessa. I genitori potranno concordemente accordarsi per eventuali variazioni del presente calendario;
4) il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Pt_1 Pt_2 di € 100,00, quale contributo per il mantenimento della figlia minore somma Per_1
da aggiornarsi annualmente secondo gli indici istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie scolastiche, ludiche e medico-specialistiche non rimborsabili dal
S.S.N. necessarie per la figlia, come da “Protocollo Famiglia” del Tribunale di
Pescara. I genitori contribuiranno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno, in deroga a quanto stabilito nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara: alle spese necessarie per l'acquisto dell'abbigliamento della minore;
al pagamento della mensa scolastica, delle spese di trasporto urbano per la minore e del materiale scolastico di cancelleria, ad eccezione dello zaino;
pagina 3 di 4 5) l'assegno unico universale per la figlia, erogato dall' , verrà percepito al 50% CP_1
da ciascun genitore;
6) in caso di cessazione dell'impresa individuale del sig. per qualsiasi motivo Pt_1
o di perdita del lavoro da parte della i coniugi si impegnano a rivedere gli Pt_2
accordi economici concordati in questa sede;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4