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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/11/2025, n. 5151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5151 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
Il Giudice Onorario del Tribunale, nella persona del giudice Dott. Liana RA, all'udienza di discussione del 27 novembre 2025, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al N. 15752/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FO CE giusta procura presso cui elegge domicilio
contro
:
(C.F.: ) con il patrocinio degli avv.ti VESCIA CP_1 C.F._2
RD e VESCIA CE giusta procura presso cui elegge domicilio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da conclusioni a verbale d'udienza di discussione che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLADECISIONE
Con atto regolarmente notificato intimava a lo Parte_1 CP_1
sfratto per finita locazione dall'immobile sito in Palazzolo sull'Oglio (BS), Via Romana
n.5, ad uso abitativo, per la data del 31/08/2024, avendo inviato disdetta per la prima scadenza contrattuale.
All'udienza di convalida compariva opponendosi alla convalida in CP_1
quanto la disdetta non rispettava i requisiti previsti dalla legge.
pagina 1 di 3 Disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art.426 c.p.c. ed effettuato il procedimento di mediazione obbligatoria con esito negativo, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente all'udienza del 27 novembre 2025.
Per giurisprudenza consolidata, nella comunicazione di diniego di rinnovazione alla prima scadenza della locazione deve essere specificato a pena di nullità il motivo tra quelli tassativamente indicati nell'art. 3 della L.N. 431/98, e pertanto è necessaria una specificazione analitica del motivo di diniego con riguardo alle concrete ragioni della disdetta, in modo da consentire in caso di controversia, la verifica della serietà e della realizzabilità dell'intento del locatore nel caso in cui il conduttore, dopo il rilascio, pretenda il ripristino del rapporto di locazione.
E' stato inoltre espressamente ritenuto che incorrono nella sanzione di nullità sia l'indicazione generica del motivo, sia l'indicazione cumulativa di motivi, rendendo in tal modo impossibile la successiva verifica della serietà dell'intento del locatore previsto dalla legge (Cass. n. 15752/2000).
Inoltre, in relazione al motivo della ristrutturazione quale condizione di procedibilità dell'azione il locatore deve essere in possesso della concessione o dell'autorizzazione edilizia, proprio per permettere al conduttore di verificare la serietà dell'intento del locatore, documentazione che il locatore ha ottenuto solo dopo il mutamento del rito.
Deve pertanto ritenersi nulla la disdetta in esame con la conseguente inefficacia ai fini del diniego della rinnovazione della locazione, la quale deve ritenersi tacitamente rinnovata per ulteriori quattro anni che andranno a scadere il 31 agosto 2028.
Il contratto vien quindi risolto alla data del 31 agosto 2028 con rilascio da effettuarsi entro la data del 31 agosto 2028.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia come in epigrafe promossa, ogni altra istanza eccezione e deduzione reiette:
1) Dichiara risolto il contratto di cui è causa per finita locazione alla data del 31 agosto pagina 2 di 3 2028 e per gli effetti condanna a lasciare libero e sgombero da persone CP_1
e cose, anche interposte, ed a piena disposizione della proprietaria l'immobile sito in
Palazzolo sull'Oglio (BS), Via Romana n.5, ad uso abitativo, fissando per l'esecuzione del rilascio la data del 31 agosto 2028 ;
2) Condanna a rifondere le spese di lite che liquida in Parte_1
complessivi € 2.080,00, di cui € 550,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, autorizzando la distrazione delle spese legali a favore degli avvocati Riccardo Vescia e Francesco Vescia, così come richiesto.
Così deciso in Brescia, 27 novembre 2025 il Giudice
Dott. Liana RA
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
Il Giudice Onorario del Tribunale, nella persona del giudice Dott. Liana RA, all'udienza di discussione del 27 novembre 2025, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al N. 15752/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FO CE giusta procura presso cui elegge domicilio
contro
:
(C.F.: ) con il patrocinio degli avv.ti VESCIA CP_1 C.F._2
RD e VESCIA CE giusta procura presso cui elegge domicilio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da conclusioni a verbale d'udienza di discussione che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLADECISIONE
Con atto regolarmente notificato intimava a lo Parte_1 CP_1
sfratto per finita locazione dall'immobile sito in Palazzolo sull'Oglio (BS), Via Romana
n.5, ad uso abitativo, per la data del 31/08/2024, avendo inviato disdetta per la prima scadenza contrattuale.
All'udienza di convalida compariva opponendosi alla convalida in CP_1
quanto la disdetta non rispettava i requisiti previsti dalla legge.
pagina 1 di 3 Disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art.426 c.p.c. ed effettuato il procedimento di mediazione obbligatoria con esito negativo, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente all'udienza del 27 novembre 2025.
Per giurisprudenza consolidata, nella comunicazione di diniego di rinnovazione alla prima scadenza della locazione deve essere specificato a pena di nullità il motivo tra quelli tassativamente indicati nell'art. 3 della L.N. 431/98, e pertanto è necessaria una specificazione analitica del motivo di diniego con riguardo alle concrete ragioni della disdetta, in modo da consentire in caso di controversia, la verifica della serietà e della realizzabilità dell'intento del locatore nel caso in cui il conduttore, dopo il rilascio, pretenda il ripristino del rapporto di locazione.
E' stato inoltre espressamente ritenuto che incorrono nella sanzione di nullità sia l'indicazione generica del motivo, sia l'indicazione cumulativa di motivi, rendendo in tal modo impossibile la successiva verifica della serietà dell'intento del locatore previsto dalla legge (Cass. n. 15752/2000).
Inoltre, in relazione al motivo della ristrutturazione quale condizione di procedibilità dell'azione il locatore deve essere in possesso della concessione o dell'autorizzazione edilizia, proprio per permettere al conduttore di verificare la serietà dell'intento del locatore, documentazione che il locatore ha ottenuto solo dopo il mutamento del rito.
Deve pertanto ritenersi nulla la disdetta in esame con la conseguente inefficacia ai fini del diniego della rinnovazione della locazione, la quale deve ritenersi tacitamente rinnovata per ulteriori quattro anni che andranno a scadere il 31 agosto 2028.
Il contratto vien quindi risolto alla data del 31 agosto 2028 con rilascio da effettuarsi entro la data del 31 agosto 2028.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia come in epigrafe promossa, ogni altra istanza eccezione e deduzione reiette:
1) Dichiara risolto il contratto di cui è causa per finita locazione alla data del 31 agosto pagina 2 di 3 2028 e per gli effetti condanna a lasciare libero e sgombero da persone CP_1
e cose, anche interposte, ed a piena disposizione della proprietaria l'immobile sito in
Palazzolo sull'Oglio (BS), Via Romana n.5, ad uso abitativo, fissando per l'esecuzione del rilascio la data del 31 agosto 2028 ;
2) Condanna a rifondere le spese di lite che liquida in Parte_1
complessivi € 2.080,00, di cui € 550,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, autorizzando la distrazione delle spese legali a favore degli avvocati Riccardo Vescia e Francesco Vescia, così come richiesto.
Così deciso in Brescia, 27 novembre 2025 il Giudice
Dott. Liana RA
pagina 3 di 3