Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/1983, n. 4761
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Sentenza 13 luglio 1983

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Ai sensi e sotto il vigore dell'art. 8, comma sesto e settimo, della legge 24 dicembre 1975 n. 706, l'atto con cui è proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che irroga una sanzione pecuniaria amministrativa per un illecito depenalizzato, può essere anche notificato direttamente, a cura della cancelleria e su disposizione del pretore innanzi al quale è presentato il ricorso, all'autorità che ha emesso l'ordinanza, e ciò anche in deroga all'art. 11 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello stato, il quale, per le notificazioni dirette alle amministrazioni dello stato, ed alle altre amministrazioni pubbliche cui si estendono le funzioni della Avvocatura dello stato (nella specie, la regione Sardegna, in virtù dell'art. 55 del d.P.R. 19 maggio 1949 n. 250), impone, a pena di nullità, che esse siano effettuate presso l'ufficio dell'Avvocatura erariale territorialmente competente. ( V 4556/79, mass n 401058).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/1983, n. 4761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4761
    Data del deposito : 13 luglio 1983

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