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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5099/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5099/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLETTA Parte_1 C.F._1
MARIANNA
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARON MARIA LUISA CP C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) Il figlio minore, , rimane affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in via Per_1
condivisa la responsabilità genitoriale. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte autonomamente dal genitore che avrà in quel momento con sé il minore. Le decisioni di maggior interesse (relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, al luogo di residenza ecc) dovranno invece essere assunte in accordo. I genitori concordano che per consentire la gestione condivisa del figlio e per non ostacolare in alcun modo il rispetto dei tempi e dei modi di frequentazione sotto precisati, che tengono conto delle abitudini di vita del minore ad oggi consolidate, nonché dei rispettivi turni lavorativi, dovrà essere mantenuta l'abitazione e la residenza del minore nell'ambito del Comune
di Carpi o dei paesi limitrofi, sino a diversa determinazione da assumersi in accordo.
3) La casa famigliare, posta a Carpi in via Cesare Beccaria n 3, si conviene venga assegnata in via esclusiva al SI con decorrenza dalla data della sentenza di separazione. La IG CP
, per sua scelta, si trasferirà altrove e si impegna a farlo non appena avrà reperito altro Parte_1
adeguato alloggio, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025; Ella potrà portare con sé il figlio,
nel rispetto di quanto specificato nel capo precedente, trasferendo presso la propria nuova abitazione la di lui residenza formale. Porterà altresì con sé, al momento del rilascio della casa coniugale i propri effetti personali ed i beni specificati in separata scrittura.
4) Il figlio minore rimane collocato presso ciascun genitore, ma avrà residenza anagrafica con la madre,
come specificato al punto 3.
5) I tempi di frequentazione del figlio, con l'uno e con l'altro genitore, tenuto tra l'altro conto dei rispettivi orari e turni di lavoro, oltre che delle abitudini di vita del minore, sono stabiliti come di seguito specificato: - A settimane alterne starà con il padre dal venerdì, dall'orario di uscita dalla scuola al lunedì Per_1
mattina quando lo riaccompagnerà a scuola. Il padre inoltre lo terrà con sé dal mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina al rientro a scuola nelle settimane in cui la madre avrà il figlio con sé nel fine settimana ( da intendersi compreso tra il venerdì dall'orario di fine lezioni al lunedì mattina allorché lo accompagnerà a scuola).
Nelle giornate il cui il figlio non andrà a scuola, il suo prelievo ed il suo accompagnamento avverranno presso l'abitazione dell'altro genitore o dei nonni, nel rispetto degli orari di cui sopra, salvo diversi accordi che dovranno risultare per iscritto a mezzo whatsapp o sms.
6) I genitori nella gestione e nell'accudimento quotidiano del figlio, quando fossero impegnati per ragioni di lavoro, potranno rispettivamente delegare ai nonni gli incombenti quotidiani a cui saranno rispettivamente tenuti, sempre che i nonni diano di volta in volta la loro disponibilità; il genitore che fosse libero dal lavoro, potrà richiedere all'altro di prelevare il figlio da scuola e di tenerlo con sé fino al rientro dal lavoro del coniuge nei giorni di spettanza di quest'ultimo. In assenza di accordo ( che dovrà risultare per iscritto attraverso whatsapp o sms, per evitare malintesi e disordini di gestione) i coniugi si impegnano a rispettare i tempi ed i giorni stabiliti al capo 5, per rispettare il diritto del figlio di mantenere un'assidua frequentazione anche con i nonni.
7) Durante il periodo di vacanza natalizio il minore starà con l'uno e con l'altro genitore per pari periodo, comprensivo, ad anni alterni, della Vigilia di Natale o del 25 Dicembre e dei giorni del 31
dicembre fino alla sera del 1° dell'anno o dal 5 gennaio al 7 gennaio fino all'orario di rientro a scuola.
I periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 10 dicembre di ogni anno. In caso di omesso accordo entro la data specificata, i periodi e/o le giornate li deciderà il padre negli anni dispari e la madre negli anni pari. Natale 2024 il figlio minore trascorrerà la Vigilia di Natale con il papà e il giorno di Natale con la mamma trascorrerà il giorno 31 e 1 con la mamma. Per_1
Durante il periodo di vacanze pasquali, il figlio starà con l'uno e con l'altro genitore pari periodo,
comprensivo ad anni alterni del giorno di Pasqua e Pasquetta, per permettere gite “fuori porta”. I
periodi dovranno essere concordati tra i genitori con una settimana di anticipo rispetto alla data di inizio delle vacanze. Durante le vacanze estive il figlio starà con l'uno e con l'altro genitore pari periodo, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. I periodi, fino ai sette anni di età, non dovranno superare i 15 giorni consecutivi, per evitare che il minore non veda l'altro genitore per troppo tempo, salvo diversi accordi che dovranno risultare per iscritto (sms, whatapp ecc). In caso di omesso accordo entro detta data, i periodi saranno decisi dalla madre negli anni pari e dal padre negli anni dispari, sempre nel rispetto degli impegni lavorativi, indifferibili, dell'altro.
Il figlio minore potrà trascorrere anche con i nonni paterni o materni periodi di vacanza in località di villeggiatura (non superiori a 15 giorni, salvo diverso accordo tra i genitori, che dovrà intervenire per iscritto in tempo utile per permettere le prenotazioni) purchè sufficientemente vicina a consentire di essere comodamente raggiungibile in auto da ciascun genitore e permettere così , anche in giornata, di fargli visita.
- Il giorno del compleanno d , ciascun genitore trascorrerà con lui o il pranzo o la cena, da Per_1
concordare tra essi con un anticipo di almeno un paio di giorni. Alla festa con amici e parenti, che potrà
essere organizzata anche in diversa giornata, parteciperanno entrambi i genitori.
- Nei periodi/giorni di frequentazione continuativa con l'uno e con l'altro genitore le giornate di frequentazione ordinaria si intendono sospese.
- Prima della partenza per la villeggiatura i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno la vacanza con , nonché il recapito telefonico. Ciascuno si Per_1
impegna ad essere reperibile telefonicamente.
- I genitori potranno sempre concordare diversi tempi e modalità di frequentazione del figlio nel rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità e del suo diritto a mantenere un ordinato programma di vita.
- Ciascun genitore nelle giornate in cui non ha presso di sé il figlio potrà avere con lui due contatti telefonici o di videochiamata al giorno. Quando il minore trascorrerà periodi di villeggiatura con i nonni, ciascun genitore potrà avere un contatto telefonico o di videochiamata giornaliero con lui. 7) Al mantenimento ordinario del figlio, provvederà direttamente ciascun genitore nei giorni e nei periodi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi.
8) I genitori si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che si renderanno necessarie per , attenendosi ai termini ed agli obblighi precisati nel protocollo Per_1
redatto dal Tribunale di Modena che di seguito si riportano: -spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico, e)
mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c)Ulteriori spese che richiedono il preventivo accordo
Spese per l'acquisto di una autovettura e le inerenti spese per la circolazione dell'autoveicolo (tasse di circolazione, revisione, cambio gomme, ecc). -In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro – quota al genitore che avrà
anticipato la spesa e che avrà fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
9) La documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio, ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa;
ciascun genitore si impegna a ripartire con l'altro i documenti fiscali a detto fine, affinchè annualmente la deducibilità sia al 50% ciascuno.
10) Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato, e/o da altro ente pubblico rimangono di spettanza di entrambi i genitori nella misura del 50%.
11) L'assegno unico universale per il figlio verrà percepito in ugual misura da ciascun coniuge.
12) Al fine di regolamentare e definire tutti i rapporti economico-patrimoniali derivati, relativi e/o conseguenti alla separazione personale, e convengono e reciprocamente CP Parte_1
accettano, le seguenti disposizioni economico-patrimoniali da intendersi concordate per la divisione dei beni comuni e funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale:
La SI si impegna ed obbliga a trasferire al marito che accetta, la piena Parte_1 CP
proprietà della propria quota dell'immobile, pari al 50% dell'intero, posto a Carpi in via Beccaria al civico 3, costituito da appartamento e garage facenti parte del complesso edilizio denominato “
Residenziale Le Fontane” e precisamente l'appartamento per civile abitazione posto al piano terzo,
identificato al NCEU fabbricati di detto Comune al fg. 142 particella 253: sub 198 via Cesare Beccaria
n 3 int. 11 piano terzo categoria A/2 classe 4 vani 6,5 sup cat. Tot 109 mq, tot escluse aree scoperte
101 mq rendita euro 822,46; una autorimessa censita al sub 188 via Niccolò Macchiavelli n 18/A piano
S1 categoria C/6 classe 5, mq 30, sup catastale tot 33 rendita euro 136,34; Il trasferimento comprenderà la cessione a favore del SI della piena proprietà di tutte le CP
parti comuni del fabbricato su cui insiste l'appartamento sopra identificato e la sua pertinenza, nulla escluso.
Il trasferimento dovrà essere formalizzato con atto notarile, non prima del decorso del termine di 10
giorni dall'emissione della sentenza di separazione ed al più tardi entro 300 giorni dal suo passaggio in giudicato.
Fatto salvo il rispetto del termine ultimo per il rilascio dell'immobile come stabilito al capo n 3,
comunque, entro e non oltre 30 giorni dal trasferimento di proprietà della quota dell'immobile a favore del signo la SI si impegna ed obbliga a rilasciare detto immobile nel pieno CP Parte_1
ed esclusivo godimento del coniuge, trasferendosi altrove e portando con sé ogni bene ed effetto personale.
-L'immobile de quo sarà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data odierna, libero da pesi, obbligazioni e gravami di qualsiasi tipo e/o genere.
- Il signo in ragione, a causa ed in conseguenza del trasferimento a suo favore della quota CP
di proprietà dell'immobile e relative pertinenze, completo degli arredi e degli accessori che alla data di sottoscrizione del presente atto vi sono presenti, si impegna a versare alla moglie, che accetta, la somma omnicomprensiva di € 50.000,00 (cinquantamila euro), nei seguenti termini e con le seguenti modalità:
€ 15.000,00 sarà corrisposta a mezzo assegno circolare entro la data di deposito delle note scritte, intese come sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Giudice ex art 473 bis n 51.
€ 15.000,00 ( quindicimila euro) saranno corrisposti al momento dell'esibizione al signo CP
di contratto preliminare di compravendita o al momento dell'esibizione di contratto di locazione registrato a favore della IG , riferiti al nuovo immobile destinato a nuova residenza Parte_1
della medesima.
Il saldo, pari ai residui € 20.000,00, sarà corrisposto al momento della formalizzazione del trasferimento di proprietà da parte della IG , a favore del SI della quota Parte_1 CP
dell'immobile. - Il SI a fronte ed a condizione che sia regolarmente e puntualmente formalizzato a CP
suo favore il trasferimento di proprietà della quota di immobile attualmente intestato alla moglie, si impegna inoltre ad accollarsi in via esclusiva, il pagamento delle quote di ammortamento del mutuo ipotecario già in essere con Banca San Felice di Carpi, acceso in data 15 marzo 2022 atto registrato a
Modena il 17/3/2022 con il n 6795, iscritto a Modena il 17/03/2022 R.G. 8013 r.p 1351, decorrenti dalla data del trasferimento di proprietà a suo favore della quota di immobile da parte della moglie,
fino all'estinzione del mutuo acceso per il suo acquisto.
14) Il SI rimane nel possesso, in qualità di proprietario esclusivo, di tutti i beni di CP
arredo e le suppellettili presenti alla data di sottoscrizione del ricorso per separazione nell'immobile e/o degli oggetti che ne costituiscono accessori, salvo i beni di cui alla scrittura privata separata che i coniugi convengono possano essere asportati dalla casa e trattenuti in proprietà esclusiva dalla coniuge;
egli si impegna a corrispondere alla moglie la somma di € 1.800,00 ( milleottocento euro) a titolo di liquidazione della quota parte della moglie di tutti i beni. Detta somma sarà corrisposta alla IG
il giorno del rogito di trasferimento della quota del 50% della casa coniugale a favore del SI Pt_1
CP
15) Fino alla data del trasferimento di proprietà della quota dell'immobile come sopra convenuto, la
SI continuerà ad essere tenuta al pagamento del 50% delle rate di ammortamento Parte_1
del citato mutuo. Il giorno del trasferimento di proprietà della quota di immobile in favore del SI
egli si impegna a rimborsare alla moglie quanto dalla medesima versato a titolo di CP
pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, dalla data di emissione della sentenza di separazione alla data del trasferimento di proprietà della quota;
detto impegno del SI è CP
condizionato al valido ed efficace trasferimento di proprietà a suo favore dell' appartamento ed unitamente al trasferimento presso altra abitazione da parte della moglie, entrambi nel rispetto dei termini indicati ai punti 3 e 13 di cui sopra.
16) Durante tutto il periodo di coabitazione, i coniugi sosterranno in parti uguali tutte le spese relative e/o conseguenti all'occupazione dell' immobile, oltre che le spese conseguenti e derivanti dal diritto di proprietà della casa ( spese per i consumi di acqua, luce, gas, tari, spese condominiali, alimentari, per la pulizia della casa ecc). Inoltre parteciperanno in ugual misura alle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie del figlio. Colui che risulterà aver anticipato la spesa, avrà diritto al rimborso dall' altro del 50% , entro e non oltre 15 giorni dal provato esborso. E' previsto ed autorizzato l'addebito delle spese per i consumi dell'energia elettrica riferiti alla casa coniugale sul conto corrente del signo CP
già a far data dalla sottoscrizione del ricorso per separazione, attualmente addebitate sul conto
[...]
corrente della SI , fermo restando l'impegno alla partecipazione alla spesa da parte Parte_1
dei coniugi in parti uguali per tutto il periodo di coabitazione, come specificato nel presente capo, così
come dovranno essere addebitate sul conto corrente della IG , entro la medesima Parte_1
data, le rate relative al finanziamento acceso per l'acquisto del telefono cellulare di sua proprietà,
nonché l'account TI IL ( attualmente addebitati sul conto corrente del marito).
17) spese legali della procedura saranno compensate tra le parti.
18) Le parti dichiarano di non avere più nulla a dare e pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo ad eccezione di quanto sopra specificato e non ancora assolto.
19) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra loro dal vincolo di unicità dell'accordo”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti al figlio minore ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 27/08/1985 e ato a CARPI (MO) il 16/11/1981 CP
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti al figlio minore ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Campagnola Emilia (RE) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2018, atto n. 2, Parte II serie A)
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Bolondi Dott. Riccardo Di Pasquale