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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Sezione CIVILE – area commerciale
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE EX ART. 70 C.C.I.I.
Nel proc. N. 213 2024 PU
IL GD
-visto il ricorso ex art. 66 e 67 c.c.i.i. depositato nell'interesse di di , nato a [...] Parte_1
(Bt) il 30/11/1980 (C.F.: ) e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
31/05/1983 (C.F.: ; rappresentati e difesi dall'avv. FILOMENA BALDINO C.F._2
-esaminati gli atti;
- osservato che sono state espletate le formalità di cui all'art. 7°, 1°, 2° e 3° comma, c.c.i.i.;
- rilevato che non sono state proposte osservazioni;
- considerato che parte ricorrente:
a) è persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti contratti nella qualità di consumatore/i;
b) è in stato di sovraindebitamento ed ha agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;
c) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;
b) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
c) ha fornito la documentazione prevista;
- ritenuta la competenza territoriale;
- vista la relazione dell'OCC e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 70 7° comma, c.c.i.i. e, in particolare, dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano;
- vista l'istanza di revoca dei prelievi dallo stipendio derivanti da e pignoramento;
Pagina 1 - osservato al riguardo che con sentenza n. 55/22, la Corte Costituzionale, interpretando l'art. 8, comma 1 bis, l. n. 3 del 2012, corrispondente all'attuale art. 67 comma 3 c.c.i.i., ha ritenuto che l'ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio segue le medesime sorti del finanziamento assistito dalla garanzia della cessione del quinto e deve pur sempre ritenersi la sussistenza di un credito concorsuale non definitivamente trasferito al creditore procedente in virtù di un provvedimento giudiziale del giudice dell'esecuzione;
- rilevato pertanto che va disposta la richiesta revoca, atteso che in generale non vi è un ostacolo alla possibile falcidia e ristrutturazione dei debiti in esame nell'efficacia traslativa della cessione del credito;
tale effetto riguarda, infatti, la modalità solutoria o l'attuazione della garanzia, sicché ben può l'obbligazione principale veder ridotta - tramite la falcidia - la sua entità, senza che ciò confligga con l'effetto traslativo del credito: risulta semplicemente limitato, in maniera speculare, il quantum dovuto dal debitor debitoris al cessionario;
allo stesso modo non si può escludere che il piano di ristrutturazione possa anche cambiare la modalità di soddisfacimento costituita dalla cessione del credito: si tratta di un profilo di cui il giudice deve tenere conto nella valutazione delle caratteristiche del debito da ristrutturare;
P.Q.M.
Omologa il piano;
dispone la revoca delle cessioni del quinto derivanti da pignoramento;
dispone che questa sentenza sia comunicata ai creditori a mezzo dell'OCC e che sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del sito web del tribunale;
dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Trani 27/01/2025
Il GD dott. Rana Giuseppe
Pagina 2
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Sezione CIVILE – area commerciale
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE EX ART. 70 C.C.I.I.
Nel proc. N. 213 2024 PU
IL GD
-visto il ricorso ex art. 66 e 67 c.c.i.i. depositato nell'interesse di di , nato a [...] Parte_1
(Bt) il 30/11/1980 (C.F.: ) e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
31/05/1983 (C.F.: ; rappresentati e difesi dall'avv. FILOMENA BALDINO C.F._2
-esaminati gli atti;
- osservato che sono state espletate le formalità di cui all'art. 7°, 1°, 2° e 3° comma, c.c.i.i.;
- rilevato che non sono state proposte osservazioni;
- considerato che parte ricorrente:
a) è persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti contratti nella qualità di consumatore/i;
b) è in stato di sovraindebitamento ed ha agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;
c) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;
b) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
c) ha fornito la documentazione prevista;
- ritenuta la competenza territoriale;
- vista la relazione dell'OCC e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 70 7° comma, c.c.i.i. e, in particolare, dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano;
- vista l'istanza di revoca dei prelievi dallo stipendio derivanti da e pignoramento;
Pagina 1 - osservato al riguardo che con sentenza n. 55/22, la Corte Costituzionale, interpretando l'art. 8, comma 1 bis, l. n. 3 del 2012, corrispondente all'attuale art. 67 comma 3 c.c.i.i., ha ritenuto che l'ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio segue le medesime sorti del finanziamento assistito dalla garanzia della cessione del quinto e deve pur sempre ritenersi la sussistenza di un credito concorsuale non definitivamente trasferito al creditore procedente in virtù di un provvedimento giudiziale del giudice dell'esecuzione;
- rilevato pertanto che va disposta la richiesta revoca, atteso che in generale non vi è un ostacolo alla possibile falcidia e ristrutturazione dei debiti in esame nell'efficacia traslativa della cessione del credito;
tale effetto riguarda, infatti, la modalità solutoria o l'attuazione della garanzia, sicché ben può l'obbligazione principale veder ridotta - tramite la falcidia - la sua entità, senza che ciò confligga con l'effetto traslativo del credito: risulta semplicemente limitato, in maniera speculare, il quantum dovuto dal debitor debitoris al cessionario;
allo stesso modo non si può escludere che il piano di ristrutturazione possa anche cambiare la modalità di soddisfacimento costituita dalla cessione del credito: si tratta di un profilo di cui il giudice deve tenere conto nella valutazione delle caratteristiche del debito da ristrutturare;
P.Q.M.
Omologa il piano;
dispone la revoca delle cessioni del quinto derivanti da pignoramento;
dispone che questa sentenza sia comunicata ai creditori a mezzo dell'OCC e che sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del sito web del tribunale;
dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Trani 27/01/2025
Il GD dott. Rana Giuseppe
Pagina 2