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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano Ordinanza – Ingiunzione.
Stralcio del credito TRIBUNALE DI PERUGIA presupposto.
Sezione Lavoro Cessata materia del contendere.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n.
576/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Fulvio Carlo Maiorca) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 03 marzo 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 04/07/2022 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000292762, protocollo 5800.18/05/2022.0206687, CP_1
CP_ notificata in data 06/06/2022, emessa nei propri confronti dalla sede di Perugia a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'annualità del 2012.
A sostegno del ricorso, con un primo motivo, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale sia del credito previdenziale sia della sanzione amministrativa.
Con un secondo motivo, ha eccepito il difetto di motivazione dell'ordinanza–ingiunzione.
Con un terzo motivo, ha eccepito la “mancanza della sottoscrizione e/o dell'indicazione del titolare dell'atto, nonché assoluta mancanza della quantificazione della cifra esatta del mancato omesso, come elemento di riferimento per la sanzione irrogata”.
Con un quarto motivo ha eccepito l'esistenza di una sproporzione tra l'importo della contribuzione di cui l' ha sostenuto l'omesso versamento e l'importo della sanzione CP_1
applicata.
Pag. 1 di 2 Infine, il ricorrente ha eccepito il difetto di prova della eseguita notifica dell'ordinanza in lingua inglese o, comunque, nella lingua autoctona del medesimo.
In data 19/02/2025 si è costituito in giudizio l' , il quale ha dato atto “… che il credito che CP_1 ha dato luogo all'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata è stato oggetto di stralcio a seguito della legge di bilancio n. 197/2022 e dunque ha adottato il conseguente CP_1
provvedimento in autotutela.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudice non può che prendere atto del provvedimento con cui l' ha sgravato il credito a CP_1
suo tempo ingiunto alla ricorrente, comportante un evento sopraggiunto in grado di determinare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Nello specifico, in base a quanto risultante dalla documentazione allegata alla memoria IF , l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione è conseguito allo stralcio, effettuato CP_1
ai sensi della Legge n. 197/2022, delle partite creditorie costituenti il presupposto dell'adozione della sanzione amministrativa irrogata.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'Istituto opposto, visto che il provvedimento in autotutela è stato adottato solo con Disposizione n° 580000-25-0069 del
17/02/2025, ben dopo l'introduzione della lite, nonché le ragioni poste a fondamento del ricorso.
La loro liquidazione viene effettuata in dispositivo alla luce della natura e del valore della controversia risultante dall'originario importo della sanzione irrogata, pari ad euro 18.500,00, nonché degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- condanna l' convenuto a rifondere all'opponente le spese di lite, che qui si liquidano CP_2
in euro 43,00 per contributo unificato ed in euro 1.865,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed Iva come per legge.
Perugia, 03 marzo 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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