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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 23/01/2026, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 927/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: RUSSO ROBERTO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
MORGIGNI ALDO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6157/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF Ricorrente 1
-Difensore 2 CF_Difensore_1
Difensore 3 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 4 CF Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 02600883 63 000 REGISTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12203/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna la Cartella di pagamento n. 097 2024 02600883 63 000, notificata a mezzo PEC in data
08-01-2025 per imposta di registro relativa all'anno 2022, in relazione all'Avviso di Liquidazione n. 2022/003/
SC/000007956/0 inerente alla registrazione di atti giudiziari dell'anno 2022, nello specifico della sentenza relativa al procedimento civile di primo grado N.R.G. 30450/2016 in cui il ricorrente interveniva quale convenuto.
Motivi di ricorso: codice dell'avviso di liquidazione errato;
la sentenza di riferimento prevede di manlevare il ricorrente;
la cartella sarebbe da indirizzare a resistente (terzo chiamato).
Agenzia delle entrate riscossione chiede il rigetto del ricorso.
Agenzia delle entrate eccepisce che le parti contraenti sono solidalmente obbligate al pagamento delle imposte, salvo azione di rivalsa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente ogni motivo di impugnativa, il Collegio osserva che la cartella di pagamento impugnata è conseguente all'avviso di liquidazione presupposto che, però, non risulta impugnato per cui la stessa cartella è impugnabile solo per vizi propri e non nel merito dei crediti in essa riportati.
Nel caso di specie non vi sono motivi di opposizione alla cartella, ma all'avviso di liquidazione.
La Corte, rilevato che la stessa parte ricorrente riconosce la conoscenza dell'avviso di liquidazione prodromico alla cartella non impugnato, dichiara il ricorso inammissibile.
Vista la particolarità della conroversia, compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado in composizione collegiale dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: RUSSO ROBERTO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
MORGIGNI ALDO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6157/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF Ricorrente 1
-Difensore 2 CF_Difensore_1
Difensore 3 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 4 CF Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 02600883 63 000 REGISTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12203/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna la Cartella di pagamento n. 097 2024 02600883 63 000, notificata a mezzo PEC in data
08-01-2025 per imposta di registro relativa all'anno 2022, in relazione all'Avviso di Liquidazione n. 2022/003/
SC/000007956/0 inerente alla registrazione di atti giudiziari dell'anno 2022, nello specifico della sentenza relativa al procedimento civile di primo grado N.R.G. 30450/2016 in cui il ricorrente interveniva quale convenuto.
Motivi di ricorso: codice dell'avviso di liquidazione errato;
la sentenza di riferimento prevede di manlevare il ricorrente;
la cartella sarebbe da indirizzare a resistente (terzo chiamato).
Agenzia delle entrate riscossione chiede il rigetto del ricorso.
Agenzia delle entrate eccepisce che le parti contraenti sono solidalmente obbligate al pagamento delle imposte, salvo azione di rivalsa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente ogni motivo di impugnativa, il Collegio osserva che la cartella di pagamento impugnata è conseguente all'avviso di liquidazione presupposto che, però, non risulta impugnato per cui la stessa cartella è impugnabile solo per vizi propri e non nel merito dei crediti in essa riportati.
Nel caso di specie non vi sono motivi di opposizione alla cartella, ma all'avviso di liquidazione.
La Corte, rilevato che la stessa parte ricorrente riconosce la conoscenza dell'avviso di liquidazione prodromico alla cartella non impugnato, dichiara il ricorso inammissibile.
Vista la particolarità della conroversia, compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado in composizione collegiale dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate