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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/12/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 311/2024 312/2024 313/2024 334/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 16.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause di primo grado riunite iscritte ai nn. r.g. 311/2024, 312/2024, 313/2024 e 334/2024 promosse da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), elettivamente domiciliati a Novara, Parte_4 C.F._4 in via Canobio n. 16, presso lo studio dell'Avv. GABRIELE FORTUNA, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, assieme all'Avv. AURORA BORGHESANI (quest'ultima solo , ed EL Pt_1 Pt_3
MAJED);
- ricorrenti contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Novara, Corso della Vittoria n. 8, presso l'Ufficio legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria I Difensori delle parti, come sopra costituite, così
CONCLUDEVANO PER I RICORRENTI : Parte_1
Voglia l'Ill. Tribunale adito, attesi i fatti di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire da Controparte_2
il Reddito di Cittadinanza di cui al D.l. 4/2019 conv. In L.
[...]
26/2019 a far data da 22.01.2020 (o da quell'altra accertata in corso di giudizio);
1 - Accertare e dichiarare la nullità e/(o l'annullamento e/o l'illegittimità del provvedimento 17.10.2023, n. domanda prot. 2020-2105709, n. pratica CP_2 CP_3
18145697;
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente a a titolo di restituzione CP_2 del Reddito di Cittadinanza percepito;
conseguentemente accertare il diritto del ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 15.686,99 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza;
- Previa ammissione dei capitoli di prova orale dedotti;
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da liquidarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari.
: Email_1
Voglia l'Ill. Tribunale adito, attesi i fatti di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire da
[...]
di cui al D.l. 4/2019 conv. In L. Controparte_4
26/2019 a far data da luglio 2020 (o da quell'altra accertata in corso di giudizio);
- Accertare e dichiarare la nullità e/(o l'annullamento e/o l'illegittimità del provvedimento 16.01.2024, n. domanda prot. 2020-2587360, n. pratica CP_2 CP_3
18301386;
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a a titolo di restituzione CP_2 del Reddito di Cittadinanza percepito;
conseguentemente accertare il diritto del ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 3.397,09 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza;
- Previa ammissione dei capitoli di prova orale dedotti;
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da liquidarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari.
BELGHAZI Pt_3
Voglia l'Ill. Tribunale adito, attesi i fatti di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire da
[...]
di cui al D.l. 4/2019 conv. In L. Controparte_4
26/2019 a far data dal 14.07.2020 (o da quell'altra accertata in corso di giudizio);
- Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità del provvedimento 19.10.2023, n. domanda prot. 2020-2692558, n. pratica CP_2 CP_3
18151070;
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a a titolo di restituzione CP_2 del Reddito di Cittadinanza percepito;
conseguentemente accertare il diritto del ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 15.743,34 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza;
- Previa ammissione dei capitoli di prova orale dedotti;
2 - Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da liquidarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari.
EL MAJHED FATIHA: Voglia l'Ill. Tribunale adito, attesi i fatti di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire da
[...]
di cui al D.l. 4/2019 conv. In L. Controparte_4
26/2019 a far data da luglio 2020 (o da quell'altra accertata in corso di giudizio);
- Accertare e dichiarare la nullità e/(o l'annullamento e/o l'illegittimità dei provvedimenti 24.10.2023, n. domanda prot. 2022-5503534, n. pratica CP_2 CP_3
18166220 e 12.12.2023, n. domanda prot. 2020-2813133, n. pratica CP_2 CP_3
18151072;
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a a titolo di restituzione CP_2 del Reddito di Cittadinanza percepito;
conseguentemente accertare il diritto del ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 26.388,95 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza;
- Previa ammissione dei capitoli di prova orale dedotti;
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da liquidarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari.
PER IL CONVENUTO : CP_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito:
• IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la carenza di legittimazione dell' . CP_2
• NEL MERITO, previa riunione alla presente causa, di quelle pendenti presso il Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, ai nn. di RG 312/2024, 313/2024 e 334/2024 e previo rinvio a seguito della pronuncia evidenziata al paragrafo 1.7 ed in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale evidenziata al paragrafo 1.8 del presente atto, rigettare le domande avverse e mandare l resistente assolto dalle domande tutte CP_4 svolte nei propri confronti.
• Con vittoria di spese come per legge.
Analoghe conclusioni venivano assunte nelle cause iscritte agli r.g. n. 312/2024, 313/2024 e 334/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi rispettivamente depositati in data 12.3.2024 per Parte_1
e e il 15.3.2024 per
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
, i ricorrenti indicati in epigrafe adivano il Tribunale di Novara, in Parte_4 funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni.
3 Dichiaravano di aver percepito il reddito di cittadinanza di cui alla l. n. 26/2019, nei seguenti periodi di tempo: da febbraio 2020 a luglio 2021; Parte_1 [...] da luglio 2020 a gennaio 2021; da agosto 2020 a gennaio Pt_2 Parte_3
2022; da settembre 2020 a gennaio 2023. Parte_4
Asserivano di aver ricevuto avvisi bonari da parte dell' , con cui era stata loro CP_2 intimata la restituzione delle somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza, ritenute non dovute, in ragione della carenza del requisito della residenza decennale, previsto dell'art. 2, comma 1, lett. a) n. 2, del d.l. n. 4/2019 conv. in l. n. 26/2019. Con i suddetti avvisi, l' aveva loro intimato la restituzione delle somme di: CP_4
euro 15.686,99 (doc. 1 ric. r.g. n. 311/2024) da parte di;
Pt_1
euro 3.397,09 (doc. 1 ric. r.g. n. 312/2024) da parte di Pt_2
euro 15.743,34 (doc. 1 ric. r.g. n. 313/2024) da parte di Pt_3
euro 26.388,95 (docc. 1 e 2 ric. r.g. n. 334/2024) da parte di;
Parte_4
I ricorrenti, tuttavia, ribadivano la sussistenza del requisito della residenza decennale, ritenendola provata come segue: per dal 2002, tramite estratto previdenziale , doc. 3 ric. r.g. n. Pt_1 CP_2
311/2024; per dal 2009, tramite estratto previdenziale , doc. 2 ric. r.g. n. Pt_2 CP_2
312/2024; per dal 2009, tramite estratto previdenziale doc. 3 ric. r.g. n. Pt_3 CP_2
313/2024; per dal 2009, tramite richiesta di emersione del 2012 (che indica Parte_4 come data di ingresso in Italia nel 2009) e residenza anagrafica dal 2013 (docc. 3 e 5 ric. r.g. n. 334/2024). I ricorrenti e avevano presentato ricorso Pt_1 Pt_3 amministrativo (doc. n. 2 ric. r.g. n. 311/2024 e doc. n. 2 ric. r.g. n. 313/2024). L' CP_2
l'aveva respinto, affermando che il reddito di cittadinanza era stato revocato dal Comune di Novara, per mancanza del requisito della residenza e precisando, inoltre, che “l CP_2 non può cancellare la revoca richiesta da altri enti e non è possibile procedere al riesame”; invitava i ricorrenti a rivolgersi al Comune, in quanto “unico ente di competenza per il requisito della residenza” (docc. n. 4 ric. r.g. n. 311/2024 e n. 4 ric. r.g. n. 313/2024). Sostenevano altresì che il requisito della residenza dovesse essere inteso in senso sostanziale e non strettamente formale, citavano a tal proposito le note del Ministero del lavoro del 2020 (docc. 5 e 6 ric. 311/2024) e giurisprudenza di merito. Infine, evidenziavano l'incompetenza dei comuni per il riconoscimento del diritto al RdC, citando gli artt. 5 comma 3 e 7 commi 4 e 15, del d.l. n. 4/2019.
Si costituiva l' , con Controparte_4 memorie difensive depositate in data 22.11.2024. Preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che l'assenza del requisito della residenza, di cui all'art. 2, l. n. 26/2019, era
4 stato accertato dal Comune e non dall'Istituto. Precisava che era compito dei comuni segnalare i casi in cui si era accertato il venir meno dei requisiti per il mantenimento della prestazione, attraverso una piattaforma informatica denominata GEPI. Sosteneva, inoltre, che il ricorrente non potesse limitarsi a contestare le ragioni poste a fondamento della revoca, ma dovesse dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti per la prestazione. Richiamava la normativa di cui all'art. 13, l. n. 412/1991, in materia di indebito pensionistico. Evidenziava che, nel caso di specie, non ricorreva alcuna ipotesi di errore imputabile all' . CP_2
Infine, richiamava la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-112/22 e C-223/22, la quale aveva ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione europea la normativa nazionale, che subordinava l'accesso alle prestazioni sociali da parte dei soggiornanti di lungo periodo al requisito di dieci anni di residenza. Domandava il rinvio del giudizio, qualora il Tribunale ritenesse direttamente applicabile la pronuncia richiamata. Evidenziava, altresì, che sulla stessa disciplina era pendente una questione di legittimità costituzionale (reg. ord. N. 100/2022), fissata per l'udienza del 12 febbraio 2025.
Riunite le cause ai sensi degli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., all'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, esse venivano poste in decisione.
***
1. I ricorsi sono fondati e vanno accolti.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva;
l'art. 5, commi 3 e 4, d.l. n. 4/2019, così dispone: “
3. Il Rdc è riconosciuto dall' ove
CP_2 ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l' verifica, entro
CP_2 cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'
CP_2 acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermi restando i dati di cui al comma 2, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell' sentito il Garante per la
CP_2 protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte dell avvengono entro la fine del
CP_2 mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza
5 Stato-città ed autonomie locali. I comuni effettuano a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente all'erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l' rende CP_2 disponibili ai comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la partecipazione dell' al quale è CP_2 tempestivamente comunicato l'esito delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall' CP_2 sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto.
4-ter. L' comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli ai sensi CP_2 dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1.
4-quater. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all' attraverso la CP_2 piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell' Durante il decorso di tale termine il CP_2 pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all il pagamento delle somme è comunque CP_2 disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione del responsabile delte”.
L'art. 7, comma 15, prevede che “15. I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc”.
Da tale complesso normativo emerge che, mentre l' è responsabile in via CP_2 primaria dei provvedimenti di concessione del beneficio, spetta ai comuni la verifica sostanziale della sussistenza dei requisiti di residenza e domicilio. Si evince, inoltre, l' può compiere, con i dati a propria disposizione, i controlli su tutti i requisiti. CP_2
L'unico ente competente a emettere i provvedimenti di concessione e revoca del Rdc è l' . Né le summenzionate disposizioni inducono a concludere senz'altro per la CP_2 vincolatività delle informazioni fornite dal comune competente, stante la responsabilità dell' in relazione a qualsiasi provvedimento in materia. Il ruolo del comune, nella CP_4 fattispecie, non è provvedimentale, ma meramente istruttorio, sicché la sua attività non è di per sé idonea a incidere sul diritto soggettivo alla prestazione dedotto in giudizio.
6 D'altro canto, è l' l'unico soggetto tenuto al pagamento della prestazione ai CP_2 beneficiari, sicché non potrebbe ipotizzarsi, nemmeno astrattamente, una pronuncia di condanna del Comune al pagamento del Rdc, né tantomeno l'esecuzione, nei confronti del Comune, di un provvedimento che riconosca la debenza dello stesso. Di conseguenza, va riconosciuta la legittimazione passiva dell' . CP_2
2. Nel merito, i ricorrenti chiedono di accertare e dichiarare il loro diritto a percepire il reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019, contestando, in particolare, la valutazione dell' sulla mancanza del requisito della residenza, tratta dagli accertamenti del CP_2
Comune di Novara. A tal proposito la difesa dell' ha ribadito il dovere delle parti ricorrenti di CP_2 provare il possesso di tutti i requisiti richiesti per la prestazione, non potendo esse limitarsi a contestare esclusivamente le ragioni poste a fondamento della revoca. Univoca giurisprudenza di legittimità, riferita a prestazioni previdenziali (ma analoghi principi valgono per quelle aventi natura assistenziale o mista) ha statuito che
“in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. La portata di tale principio è stata chiarita con la sentenza n. 198 del 2011 con la quale questa Corte ha precisato che in tanto il suddetto principio trova applicazione in quanto, nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale, siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (sul punto cfr. anche ordinanza interlocutoria della Sez. VI lavoro n. 6375 del 2018 e sentenza n. 26231 del 2018, che non smentisce il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite e dalle successive pronunce conformi)” (Cass. 4599/2021). Nel caso in esame, l' ha comunicato ai ricorrenti l'intenzione di ripetere CP_2 indebito con i provvedimenti datati rispettivamente il 17.10.2023 (doc. 1 ric. 311/2024), 16.1.2024 (doc. 1 ric. 312/2024), 19.10.2023 (doc. 1 ric. 312/2024), 24.10.2023 e 12.12.2023 (docc. 1 e 2 ric. 334/2024), nei quali ha precisato che il reddito di cittadinanza era stato revocato per “mancanza del requisito di residenza (art. 2, co. 1, a), 2) L. 26/2019) - non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”. Ne consegue che i ricorrenti potevano fondare le proprie ragioni solo sull'assenza del requisito della residenza decennale in Italia, presupponendo che tutti gli altri requisiti fossero soddisfatti e implicitamente riconosciuti dall' . CP_2
Anche nelle memorie difensive, l' non ha contestato specificamente il CP_2 possesso degli altri requisiti da parte dei ricorrenti, limitandosi a elencarli, escludendo così la necessità e la possibilità di una replica specifica.
7 3. Quanto all'unico requisito contestato, della residenza, previsto ex art. 2 d.l. n. 4/2019, l. n. 26/2019, è necessario rammentare che della questione si è, dapprima, occupata la Corte di giustizia dell'U.E., nella sentenza resa il 29.7.2024, nelle cause riunite C- 122/22 e C-223/22, ove si poneva il problema della discriminazione indiretta, a danno di cittadini di Paesi terzi, titolari di permesso di soggiorno di lunga durata. Basandosi sulla qualificazione della prestazione in termini assistenziali, proposta dal giudice rimettente, la Corte ha dichiarato che il requisito della residenza decennale si ponesse in contrasto con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. È, inoltre, doveroso evidenziare che di recente si è pronunciata anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 31/2025, depositata il 20.3.2025. La Corte ha ritenuto irragionevole la durata decennale del requisito, sulla scorta della seguente motivazione:
“8.2.– Tuttavia, nonostante tali considerazioni – che non si oppongono, ex se, alla possibilità di prevedere un requisito di residenza pregressa, quando si tratti di prestazioni non meramente assistenziali caratterizzate da un complesso progetto di inclusione lavorativa e sociale – il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo. A differenza di altre misure, come l'assegno sociale, che questa Corte ha ritenuto correlate allo «stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo» (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024), il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta. In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. Tali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta (come di recente ribadito con la sentenza n. 25 del 2025), prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati – come peraltro dimostrano i dati segnalati dal giudice rimettente – a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi. Del resto, proprio il termine decennale è stato la causa dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per la discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere la possibilità di trasferirsi a lavorare fuori dal Paese. Tale procedura è stata chiusa solo a seguito dell'abrogazione del Rdc a decorrere dal 1° gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l'assegno di inclusione, dove il termine di residenza pregressa è
8 stato ridotto a cinque anni, non più oggetto di contestazione a livello della Commissione europea. 8.3.– Alla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di cinque anni. Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la «relativa stabilità della presenza sul territorio»; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C- 223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il
“radicamento del richiedente nel paese in questione”». Il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale. Deve quindi essere accolta la prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente, per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni», per violazione dell'art. 3 Cost. 8.4.– In questi termini, si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C- 223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall'ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea. Si evita così, oltretutto, l'insorgere di una discriminazione alla rovescia altrimenti effettivamente prospettabile, come giustamente rilevato dalla difesa delle parti private, in relazione ai cittadini dell'Unione europea, che rimanevano ancora soggetti al termine decennale. Infatti, come questa Corte ha già rilevato nella sentenza n. 1 del 2025, la «pronuncia di incostituzionalità, nel caducare un requisito che ha valenza generale, consente di porre rimedio alle incongruenze di una disciplina che per tutti, cittadini e stranieri, prescrive il requisito della residenza decennale. Si scongiura così il rischio delle “discriminazioni a rovescio”, che una disapplicazione, circoscritta ai soggiornanti di lungo periodo tutelati dalla direttiva 2003/109/CE, non mancherebbe di generare a danno degli altri beneficiari delle provvidenze»”.
9 Ne è conseguita una declaratoria di illegittimità costituzionale di tipo manipolativo, che ha sostituito il termine di durata della residenza minima per fruire del beneficio da dieci anni a cinque. 4. Deve, quindi, farsi applicazione, in questa sede, della disposizione dell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, d.l. n. 4/2019, come risultante dalla succitata sentenza costituzionale e verificarsi, quindi, se i ricorrenti, al momento della presentazione della domanda, fossero residenti “in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”. In proposito, il Tribunale condivide le argomentazioni dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro, richiamate nei ricorsi (docc. 5 e 6 ric. 311/2024), secondo cui il requisito della residenza va inteso in senso sostanziale e agli interessati è permesso di fornire riscontri oggettivi e univoci che ne dimostrino l'effettività, anche se non risultante dai registri anagrafici, in linea con i principi di derivazione europea, che vietano qualsiasi forma di discriminazione, anche indiretta, basata sulla nazionalità (art. 45 TFUE, art. 14 CEDU, art. 21 CDFUE) (in tal senso anche il Tribunale di Roma, ordinanza proc. n. 34474/2021, Tribunale sez. lav. - Grosseto, 24/10/2023 e Tribunale di Pavia, sentenza n. 198/2023 del 16.5.2023, che ha condivisibilmente osservato: “La nozione di residenza, ai sensi dell'art. 43 c.c., come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, è determinata: “dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive. Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali” (v. Cass. ord. n. 3841 del 15 febbraio 2021). tal proposito, relativamente al valore probatorio delle risultanze anagrafiche, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che costituiscano una mera presunzione del luogo di residenza di un soggetto, superabile con altri mezzi di prova, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte (cfr. Cass., Sez. VI, 28/04/2014, n. 9373; Cass., Sez. I, 1/12/2011, n. 25726; Cass., Sez. II, 16/11/2006, n. 24422, sent. 17294/2018). Seguendo una lettura dell'art. 2 della l. 26/2019 conforme ai citati insegnamenti, va desunto che il requisito di residenza ivi prescritto va inteso in senso sostanziale e non formale)”. I ricorsi possono trovare accoglimento, in quanto, ad avviso del Tribunale, dall'analisi dei documenti allegati, emergono riscontri sufficientemente attendibili della presenza dei ricorrenti sul territorio italiano per almeno cinque anni, prima della presentazione delle rispettive domande. In particolare:
10 - il ricorrente ha percepito RdC per il periodo febbraio 2020 – luglio Pt_1
2021; dall'estratto previdenziale (doc. 3 ric. 311/2024), emerge che egli ha CP_2 lavorato in Italia dal 2002;
- il ricorrente ha percepito RdC luglio 2020 – gennaio 2021; dall'estratto Pt_2 previdenziale (doc. 2 ric. 312/2024) emerge che ha lavorato in Italia dal CP_2
2009;
- il ricorrente ha percepito RdC nel periodo agosto 2020 – gennaio Pt_3
2022; dall'estratto previdenziale (doc. 3 ric. 313/2024) emerge che ha CP_2 lavorato in Italia dal 2009;
- la ricorrente ha percepito RdC nel periodo da settembre 2020 – Parte_4 gennaio 2023; dalla richiesta di emersione del 2012 (doc. 3 ric. 334/2024) emerge che ha lavorato in Italia dal 2009 e dalla residenza anagrafica (doc. 5 ric. 334/2024) dal 2013. I documenti citati comprovanti la residenza in Italia dei ricorrenti dimostrano anche la continuità della stessa negli ultimi due anni anteriori al periodo di erogazione del beneficio. Infine, i ricorrenti risultano titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo rilasciati rispettivamente in data 25.3.2016, 9.5.2016, 27.10.2016 e 28.12.2017 (come riferito dalla Questura di Novara, in esito alla richiesta di informazioni disposta da questo Giudice). Si deve rammentare che il possesso del permesso di soggiorno presuppone la presenza sul territorio italiano per almeno 5 anni alla data del rilascio, come disposto dal TU sull'immigrazione, d. lgs. N. 286/1998, all'art. 9: “Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.” 5. La novità della questione, sulla quale sono intervenute, in corso di causa, una pronuncia della Corte di giustizia e una della Corte costituzionale, entrambe le quali hanno statuito principi innovativi e rilevanti per la decisione, giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
11 Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e dichiara sussistente diritto dei ricorrenti a percepire il reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dal 22.01.2020 per
, da luglio 2020 per , dal 14.07.2020 per Parte_1 Parte_2
, da luglio 2020 per;
dichiara illegittimi i Parte_3 Parte_4 provvedimenti 2020-2105709, 2020- CP_3 Controparte_5 CP_3
2692558, e 2020-2813133 e dichiara non dovuti Controparte_6 CP_3 gli importi ivi richiesti a titolo di ripetizione indebito;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso il 16.12.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 16.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause di primo grado riunite iscritte ai nn. r.g. 311/2024, 312/2024, 313/2024 e 334/2024 promosse da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), elettivamente domiciliati a Novara, Parte_4 C.F._4 in via Canobio n. 16, presso lo studio dell'Avv. GABRIELE FORTUNA, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, assieme all'Avv. AURORA BORGHESANI (quest'ultima solo , ed EL Pt_1 Pt_3
MAJED);
- ricorrenti contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Novara, Corso della Vittoria n. 8, presso l'Ufficio legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria I Difensori delle parti, come sopra costituite, così
CONCLUDEVANO PER I RICORRENTI : Parte_1
Voglia l'Ill. Tribunale adito, attesi i fatti di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire da Controparte_2
il Reddito di Cittadinanza di cui al D.l. 4/2019 conv. In L.
[...]
26/2019 a far data da 22.01.2020 (o da quell'altra accertata in corso di giudizio);
1 - Accertare e dichiarare la nullità e/(o l'annullamento e/o l'illegittimità del provvedimento 17.10.2023, n. domanda prot. 2020-2105709, n. pratica CP_2 CP_3
18145697;
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente a a titolo di restituzione CP_2 del Reddito di Cittadinanza percepito;
conseguentemente accertare il diritto del ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 15.686,99 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza;
- Previa ammissione dei capitoli di prova orale dedotti;
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da liquidarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari.
: Email_1
Voglia l'Ill. Tribunale adito, attesi i fatti di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire da
[...]
di cui al D.l. 4/2019 conv. In L. Controparte_4
26/2019 a far data da luglio 2020 (o da quell'altra accertata in corso di giudizio);
- Accertare e dichiarare la nullità e/(o l'annullamento e/o l'illegittimità del provvedimento 16.01.2024, n. domanda prot. 2020-2587360, n. pratica CP_2 CP_3
18301386;
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a a titolo di restituzione CP_2 del Reddito di Cittadinanza percepito;
conseguentemente accertare il diritto del ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 3.397,09 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza;
- Previa ammissione dei capitoli di prova orale dedotti;
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da liquidarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari.
BELGHAZI Pt_3
Voglia l'Ill. Tribunale adito, attesi i fatti di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire da
[...]
di cui al D.l. 4/2019 conv. In L. Controparte_4
26/2019 a far data dal 14.07.2020 (o da quell'altra accertata in corso di giudizio);
- Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità del provvedimento 19.10.2023, n. domanda prot. 2020-2692558, n. pratica CP_2 CP_3
18151070;
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a a titolo di restituzione CP_2 del Reddito di Cittadinanza percepito;
conseguentemente accertare il diritto del ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 15.743,34 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza;
- Previa ammissione dei capitoli di prova orale dedotti;
2 - Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da liquidarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari.
EL MAJHED FATIHA: Voglia l'Ill. Tribunale adito, attesi i fatti di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire da
[...]
di cui al D.l. 4/2019 conv. In L. Controparte_4
26/2019 a far data da luglio 2020 (o da quell'altra accertata in corso di giudizio);
- Accertare e dichiarare la nullità e/(o l'annullamento e/o l'illegittimità dei provvedimenti 24.10.2023, n. domanda prot. 2022-5503534, n. pratica CP_2 CP_3
18166220 e 12.12.2023, n. domanda prot. 2020-2813133, n. pratica CP_2 CP_3
18151072;
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a a titolo di restituzione CP_2 del Reddito di Cittadinanza percepito;
conseguentemente accertare il diritto del ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 26.388,95 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza;
- Previa ammissione dei capitoli di prova orale dedotti;
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da liquidarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari.
PER IL CONVENUTO : CP_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito:
• IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la carenza di legittimazione dell' . CP_2
• NEL MERITO, previa riunione alla presente causa, di quelle pendenti presso il Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, ai nn. di RG 312/2024, 313/2024 e 334/2024 e previo rinvio a seguito della pronuncia evidenziata al paragrafo 1.7 ed in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale evidenziata al paragrafo 1.8 del presente atto, rigettare le domande avverse e mandare l resistente assolto dalle domande tutte CP_4 svolte nei propri confronti.
• Con vittoria di spese come per legge.
Analoghe conclusioni venivano assunte nelle cause iscritte agli r.g. n. 312/2024, 313/2024 e 334/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi rispettivamente depositati in data 12.3.2024 per Parte_1
e e il 15.3.2024 per
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
, i ricorrenti indicati in epigrafe adivano il Tribunale di Novara, in Parte_4 funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni.
3 Dichiaravano di aver percepito il reddito di cittadinanza di cui alla l. n. 26/2019, nei seguenti periodi di tempo: da febbraio 2020 a luglio 2021; Parte_1 [...] da luglio 2020 a gennaio 2021; da agosto 2020 a gennaio Pt_2 Parte_3
2022; da settembre 2020 a gennaio 2023. Parte_4
Asserivano di aver ricevuto avvisi bonari da parte dell' , con cui era stata loro CP_2 intimata la restituzione delle somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza, ritenute non dovute, in ragione della carenza del requisito della residenza decennale, previsto dell'art. 2, comma 1, lett. a) n. 2, del d.l. n. 4/2019 conv. in l. n. 26/2019. Con i suddetti avvisi, l' aveva loro intimato la restituzione delle somme di: CP_4
euro 15.686,99 (doc. 1 ric. r.g. n. 311/2024) da parte di;
Pt_1
euro 3.397,09 (doc. 1 ric. r.g. n. 312/2024) da parte di Pt_2
euro 15.743,34 (doc. 1 ric. r.g. n. 313/2024) da parte di Pt_3
euro 26.388,95 (docc. 1 e 2 ric. r.g. n. 334/2024) da parte di;
Parte_4
I ricorrenti, tuttavia, ribadivano la sussistenza del requisito della residenza decennale, ritenendola provata come segue: per dal 2002, tramite estratto previdenziale , doc. 3 ric. r.g. n. Pt_1 CP_2
311/2024; per dal 2009, tramite estratto previdenziale , doc. 2 ric. r.g. n. Pt_2 CP_2
312/2024; per dal 2009, tramite estratto previdenziale doc. 3 ric. r.g. n. Pt_3 CP_2
313/2024; per dal 2009, tramite richiesta di emersione del 2012 (che indica Parte_4 come data di ingresso in Italia nel 2009) e residenza anagrafica dal 2013 (docc. 3 e 5 ric. r.g. n. 334/2024). I ricorrenti e avevano presentato ricorso Pt_1 Pt_3 amministrativo (doc. n. 2 ric. r.g. n. 311/2024 e doc. n. 2 ric. r.g. n. 313/2024). L' CP_2
l'aveva respinto, affermando che il reddito di cittadinanza era stato revocato dal Comune di Novara, per mancanza del requisito della residenza e precisando, inoltre, che “l CP_2 non può cancellare la revoca richiesta da altri enti e non è possibile procedere al riesame”; invitava i ricorrenti a rivolgersi al Comune, in quanto “unico ente di competenza per il requisito della residenza” (docc. n. 4 ric. r.g. n. 311/2024 e n. 4 ric. r.g. n. 313/2024). Sostenevano altresì che il requisito della residenza dovesse essere inteso in senso sostanziale e non strettamente formale, citavano a tal proposito le note del Ministero del lavoro del 2020 (docc. 5 e 6 ric. 311/2024) e giurisprudenza di merito. Infine, evidenziavano l'incompetenza dei comuni per il riconoscimento del diritto al RdC, citando gli artt. 5 comma 3 e 7 commi 4 e 15, del d.l. n. 4/2019.
Si costituiva l' , con Controparte_4 memorie difensive depositate in data 22.11.2024. Preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che l'assenza del requisito della residenza, di cui all'art. 2, l. n. 26/2019, era
4 stato accertato dal Comune e non dall'Istituto. Precisava che era compito dei comuni segnalare i casi in cui si era accertato il venir meno dei requisiti per il mantenimento della prestazione, attraverso una piattaforma informatica denominata GEPI. Sosteneva, inoltre, che il ricorrente non potesse limitarsi a contestare le ragioni poste a fondamento della revoca, ma dovesse dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti per la prestazione. Richiamava la normativa di cui all'art. 13, l. n. 412/1991, in materia di indebito pensionistico. Evidenziava che, nel caso di specie, non ricorreva alcuna ipotesi di errore imputabile all' . CP_2
Infine, richiamava la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-112/22 e C-223/22, la quale aveva ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione europea la normativa nazionale, che subordinava l'accesso alle prestazioni sociali da parte dei soggiornanti di lungo periodo al requisito di dieci anni di residenza. Domandava il rinvio del giudizio, qualora il Tribunale ritenesse direttamente applicabile la pronuncia richiamata. Evidenziava, altresì, che sulla stessa disciplina era pendente una questione di legittimità costituzionale (reg. ord. N. 100/2022), fissata per l'udienza del 12 febbraio 2025.
Riunite le cause ai sensi degli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., all'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, esse venivano poste in decisione.
***
1. I ricorsi sono fondati e vanno accolti.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva;
l'art. 5, commi 3 e 4, d.l. n. 4/2019, così dispone: “
3. Il Rdc è riconosciuto dall' ove
CP_2 ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l' verifica, entro
CP_2 cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'
CP_2 acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermi restando i dati di cui al comma 2, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell' sentito il Garante per la
CP_2 protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte dell avvengono entro la fine del
CP_2 mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza
5 Stato-città ed autonomie locali. I comuni effettuano a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente all'erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l' rende CP_2 disponibili ai comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la partecipazione dell' al quale è CP_2 tempestivamente comunicato l'esito delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall' CP_2 sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto.
4-ter. L' comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli ai sensi CP_2 dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1.
4-quater. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all' attraverso la CP_2 piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell' Durante il decorso di tale termine il CP_2 pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all il pagamento delle somme è comunque CP_2 disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione del responsabile delte”.
L'art. 7, comma 15, prevede che “15. I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc”.
Da tale complesso normativo emerge che, mentre l' è responsabile in via CP_2 primaria dei provvedimenti di concessione del beneficio, spetta ai comuni la verifica sostanziale della sussistenza dei requisiti di residenza e domicilio. Si evince, inoltre, l' può compiere, con i dati a propria disposizione, i controlli su tutti i requisiti. CP_2
L'unico ente competente a emettere i provvedimenti di concessione e revoca del Rdc è l' . Né le summenzionate disposizioni inducono a concludere senz'altro per la CP_2 vincolatività delle informazioni fornite dal comune competente, stante la responsabilità dell' in relazione a qualsiasi provvedimento in materia. Il ruolo del comune, nella CP_4 fattispecie, non è provvedimentale, ma meramente istruttorio, sicché la sua attività non è di per sé idonea a incidere sul diritto soggettivo alla prestazione dedotto in giudizio.
6 D'altro canto, è l' l'unico soggetto tenuto al pagamento della prestazione ai CP_2 beneficiari, sicché non potrebbe ipotizzarsi, nemmeno astrattamente, una pronuncia di condanna del Comune al pagamento del Rdc, né tantomeno l'esecuzione, nei confronti del Comune, di un provvedimento che riconosca la debenza dello stesso. Di conseguenza, va riconosciuta la legittimazione passiva dell' . CP_2
2. Nel merito, i ricorrenti chiedono di accertare e dichiarare il loro diritto a percepire il reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019, contestando, in particolare, la valutazione dell' sulla mancanza del requisito della residenza, tratta dagli accertamenti del CP_2
Comune di Novara. A tal proposito la difesa dell' ha ribadito il dovere delle parti ricorrenti di CP_2 provare il possesso di tutti i requisiti richiesti per la prestazione, non potendo esse limitarsi a contestare esclusivamente le ragioni poste a fondamento della revoca. Univoca giurisprudenza di legittimità, riferita a prestazioni previdenziali (ma analoghi principi valgono per quelle aventi natura assistenziale o mista) ha statuito che
“in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. La portata di tale principio è stata chiarita con la sentenza n. 198 del 2011 con la quale questa Corte ha precisato che in tanto il suddetto principio trova applicazione in quanto, nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale, siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (sul punto cfr. anche ordinanza interlocutoria della Sez. VI lavoro n. 6375 del 2018 e sentenza n. 26231 del 2018, che non smentisce il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite e dalle successive pronunce conformi)” (Cass. 4599/2021). Nel caso in esame, l' ha comunicato ai ricorrenti l'intenzione di ripetere CP_2 indebito con i provvedimenti datati rispettivamente il 17.10.2023 (doc. 1 ric. 311/2024), 16.1.2024 (doc. 1 ric. 312/2024), 19.10.2023 (doc. 1 ric. 312/2024), 24.10.2023 e 12.12.2023 (docc. 1 e 2 ric. 334/2024), nei quali ha precisato che il reddito di cittadinanza era stato revocato per “mancanza del requisito di residenza (art. 2, co. 1, a), 2) L. 26/2019) - non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”. Ne consegue che i ricorrenti potevano fondare le proprie ragioni solo sull'assenza del requisito della residenza decennale in Italia, presupponendo che tutti gli altri requisiti fossero soddisfatti e implicitamente riconosciuti dall' . CP_2
Anche nelle memorie difensive, l' non ha contestato specificamente il CP_2 possesso degli altri requisiti da parte dei ricorrenti, limitandosi a elencarli, escludendo così la necessità e la possibilità di una replica specifica.
7 3. Quanto all'unico requisito contestato, della residenza, previsto ex art. 2 d.l. n. 4/2019, l. n. 26/2019, è necessario rammentare che della questione si è, dapprima, occupata la Corte di giustizia dell'U.E., nella sentenza resa il 29.7.2024, nelle cause riunite C- 122/22 e C-223/22, ove si poneva il problema della discriminazione indiretta, a danno di cittadini di Paesi terzi, titolari di permesso di soggiorno di lunga durata. Basandosi sulla qualificazione della prestazione in termini assistenziali, proposta dal giudice rimettente, la Corte ha dichiarato che il requisito della residenza decennale si ponesse in contrasto con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. È, inoltre, doveroso evidenziare che di recente si è pronunciata anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 31/2025, depositata il 20.3.2025. La Corte ha ritenuto irragionevole la durata decennale del requisito, sulla scorta della seguente motivazione:
“8.2.– Tuttavia, nonostante tali considerazioni – che non si oppongono, ex se, alla possibilità di prevedere un requisito di residenza pregressa, quando si tratti di prestazioni non meramente assistenziali caratterizzate da un complesso progetto di inclusione lavorativa e sociale – il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo. A differenza di altre misure, come l'assegno sociale, che questa Corte ha ritenuto correlate allo «stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo» (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024), il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta. In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. Tali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta (come di recente ribadito con la sentenza n. 25 del 2025), prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati – come peraltro dimostrano i dati segnalati dal giudice rimettente – a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi. Del resto, proprio il termine decennale è stato la causa dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per la discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere la possibilità di trasferirsi a lavorare fuori dal Paese. Tale procedura è stata chiusa solo a seguito dell'abrogazione del Rdc a decorrere dal 1° gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l'assegno di inclusione, dove il termine di residenza pregressa è
8 stato ridotto a cinque anni, non più oggetto di contestazione a livello della Commissione europea. 8.3.– Alla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di cinque anni. Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la «relativa stabilità della presenza sul territorio»; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C- 223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il
“radicamento del richiedente nel paese in questione”». Il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale. Deve quindi essere accolta la prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente, per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni», per violazione dell'art. 3 Cost. 8.4.– In questi termini, si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C- 223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall'ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea. Si evita così, oltretutto, l'insorgere di una discriminazione alla rovescia altrimenti effettivamente prospettabile, come giustamente rilevato dalla difesa delle parti private, in relazione ai cittadini dell'Unione europea, che rimanevano ancora soggetti al termine decennale. Infatti, come questa Corte ha già rilevato nella sentenza n. 1 del 2025, la «pronuncia di incostituzionalità, nel caducare un requisito che ha valenza generale, consente di porre rimedio alle incongruenze di una disciplina che per tutti, cittadini e stranieri, prescrive il requisito della residenza decennale. Si scongiura così il rischio delle “discriminazioni a rovescio”, che una disapplicazione, circoscritta ai soggiornanti di lungo periodo tutelati dalla direttiva 2003/109/CE, non mancherebbe di generare a danno degli altri beneficiari delle provvidenze»”.
9 Ne è conseguita una declaratoria di illegittimità costituzionale di tipo manipolativo, che ha sostituito il termine di durata della residenza minima per fruire del beneficio da dieci anni a cinque. 4. Deve, quindi, farsi applicazione, in questa sede, della disposizione dell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, d.l. n. 4/2019, come risultante dalla succitata sentenza costituzionale e verificarsi, quindi, se i ricorrenti, al momento della presentazione della domanda, fossero residenti “in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”. In proposito, il Tribunale condivide le argomentazioni dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro, richiamate nei ricorsi (docc. 5 e 6 ric. 311/2024), secondo cui il requisito della residenza va inteso in senso sostanziale e agli interessati è permesso di fornire riscontri oggettivi e univoci che ne dimostrino l'effettività, anche se non risultante dai registri anagrafici, in linea con i principi di derivazione europea, che vietano qualsiasi forma di discriminazione, anche indiretta, basata sulla nazionalità (art. 45 TFUE, art. 14 CEDU, art. 21 CDFUE) (in tal senso anche il Tribunale di Roma, ordinanza proc. n. 34474/2021, Tribunale sez. lav. - Grosseto, 24/10/2023 e Tribunale di Pavia, sentenza n. 198/2023 del 16.5.2023, che ha condivisibilmente osservato: “La nozione di residenza, ai sensi dell'art. 43 c.c., come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, è determinata: “dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive. Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali” (v. Cass. ord. n. 3841 del 15 febbraio 2021). tal proposito, relativamente al valore probatorio delle risultanze anagrafiche, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che costituiscano una mera presunzione del luogo di residenza di un soggetto, superabile con altri mezzi di prova, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte (cfr. Cass., Sez. VI, 28/04/2014, n. 9373; Cass., Sez. I, 1/12/2011, n. 25726; Cass., Sez. II, 16/11/2006, n. 24422, sent. 17294/2018). Seguendo una lettura dell'art. 2 della l. 26/2019 conforme ai citati insegnamenti, va desunto che il requisito di residenza ivi prescritto va inteso in senso sostanziale e non formale)”. I ricorsi possono trovare accoglimento, in quanto, ad avviso del Tribunale, dall'analisi dei documenti allegati, emergono riscontri sufficientemente attendibili della presenza dei ricorrenti sul territorio italiano per almeno cinque anni, prima della presentazione delle rispettive domande. In particolare:
10 - il ricorrente ha percepito RdC per il periodo febbraio 2020 – luglio Pt_1
2021; dall'estratto previdenziale (doc. 3 ric. 311/2024), emerge che egli ha CP_2 lavorato in Italia dal 2002;
- il ricorrente ha percepito RdC luglio 2020 – gennaio 2021; dall'estratto Pt_2 previdenziale (doc. 2 ric. 312/2024) emerge che ha lavorato in Italia dal CP_2
2009;
- il ricorrente ha percepito RdC nel periodo agosto 2020 – gennaio Pt_3
2022; dall'estratto previdenziale (doc. 3 ric. 313/2024) emerge che ha CP_2 lavorato in Italia dal 2009;
- la ricorrente ha percepito RdC nel periodo da settembre 2020 – Parte_4 gennaio 2023; dalla richiesta di emersione del 2012 (doc. 3 ric. 334/2024) emerge che ha lavorato in Italia dal 2009 e dalla residenza anagrafica (doc. 5 ric. 334/2024) dal 2013. I documenti citati comprovanti la residenza in Italia dei ricorrenti dimostrano anche la continuità della stessa negli ultimi due anni anteriori al periodo di erogazione del beneficio. Infine, i ricorrenti risultano titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo rilasciati rispettivamente in data 25.3.2016, 9.5.2016, 27.10.2016 e 28.12.2017 (come riferito dalla Questura di Novara, in esito alla richiesta di informazioni disposta da questo Giudice). Si deve rammentare che il possesso del permesso di soggiorno presuppone la presenza sul territorio italiano per almeno 5 anni alla data del rilascio, come disposto dal TU sull'immigrazione, d. lgs. N. 286/1998, all'art. 9: “Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.” 5. La novità della questione, sulla quale sono intervenute, in corso di causa, una pronuncia della Corte di giustizia e una della Corte costituzionale, entrambe le quali hanno statuito principi innovativi e rilevanti per la decisione, giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
11 Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e dichiara sussistente diritto dei ricorrenti a percepire il reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dal 22.01.2020 per
, da luglio 2020 per , dal 14.07.2020 per Parte_1 Parte_2
, da luglio 2020 per;
dichiara illegittimi i Parte_3 Parte_4 provvedimenti 2020-2105709, 2020- CP_3 Controparte_5 CP_3
2692558, e 2020-2813133 e dichiara non dovuti Controparte_6 CP_3 gli importi ivi richiesti a titolo di ripetizione indebito;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso il 16.12.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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