Sentenza 2 marzo 2026
Decreto presidenziale 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00454/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00926/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 926 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scalenghe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Teodosio Pafundi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto, 27;
per l'annullamento
-dell'ingiunzione di demolizione e rimozione di opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire del Comune di Scalenghe (prot. -OMISSIS-), notificato in data -OMISSIS-;
- di ogni atto connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scalenghe;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. NL CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Scalenghe ha notificato al ricorrente, il -OMISSIS-, un’ordinanza di demolizione avente a oggetto il cambio di destinazione con opere di un capannone agricolo in un monolocale residenziale.
Avverso tale atto l’interessato è insorto deducendo varie censure.
Si è costituito in giudizio il Comune di Scalenghe.
All’udienza del 26 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo rilievo il ricorrente sostiene di essersi limitato a ristrutturare un bagno esistente.
La doglianza non ha pregio.
La gravata ordinanza richiama la relazione descrittiva redatta dal responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia del Comune in data-OMISSIS- (documento n. 2 depositato in giudizio da quest’ultimo).
Orbene, dalle fotografie ad essa allegate si evince la creazione di servizio igienico e locali a destinazione abitativa. Ciò trova conferma nel verbale di dichiarazioni spontanee ex art. 350, comma 7, c.p.p., da cui risulta che il ricorrente ha dichiarato di avere realizzato tramezzature, controsoffitti, servizi igienici, cucina e impianto elettrico (documento n. 1 depositato in giudizio dall’Ente).
2. Con il secondo mezzo l’istante sostiene che l’atto impugnato non descrive l’abuso edilizio e non dà contezza della natura dell’illecito.
La censura è infondata.
Il gravato provvedimento presenta idonea motivazione, in quanto, oltre a richiamare la relazione di sopralluogo, specifica che si tratta di trasformazione, con opere, di un capannone agricolo in monolocale ad uso residenziale, in assenza di permesso di costruire e con variazione essenziale del progetto approvato.
3. Con il terzo mezzo l’istante lamenta la violazione degli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione.
La doglianza, generica, non ha pregio.
Trattasi di opera qualificata come abusiva per effetto della mancanza del corrispondente permesso di costruire, talché l’atto impugnato è espressione di doverosa attività amministrativa vincolata.
4. Con il quarto e quinto motivo il ricorrente deduce che si tratterebbe di manutenzione ordinaria, rientrante nell’edilizia libera, e lamenta il difetto di istruttoria; il sesto motivo si incentra invece sull’assenza di adeguata motivazione.
Le censure sono infondate.
La trasformazione del capannone in monolocale ha concretato una modifica di destinazione con opere determinante un diverso carico urbanistico. La non assimilabilità del nuovo manufatto rispetto al pregresso, visibile dalle fotografie prodotte dal Comune e dalla descrizione operata dall’interessato nel sopra citato documento n. 1 depositato in giudizio dall’amministrazione, è tale da esigere il permesso di costruire ed è evidentemente estranea alle fattispecie di edilizia libera.
La relazione di sopralluogo richiamata e la dichiarazione spontanea resa dall’esponente escludono che sussista un difetto di istruttoria. D’altro canto l’impugnata ordinanza risulta debitamente motivata sia per quanto espone in premessa sia per relationem (si veda la richiamata relazione di sopralluogo).
5. Con il settimo motivo la deducente lamenta la contraddittorietà palesante un errato inquadramento del tipo di struttura.
La doglianza non ha alcun pregio.
Come visto, l’atto impugnato dà contezza del tipo di abuso e lo inquadra (correttamente) come opera necessitante di permesso di costruire.
6. Con l’ottava e nona censura il ricorrente lamenta l’erronea e inconferente motivazione nonché la manifesta illogicità.
Le doglianze, costituenti ripetizione di quanto dedotto con i precedenti motivi di gravame, sono manifestamente infondate.
Non risulta una erronea o inconferente motivazione, essendo la misura demolitoria, per come motivata e per come risultano documentate le caratteristiche dell’abuso edilizio de quo, in linea con quanto contestato al ricorrente e con la normativa di riferimento.
7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a corrispondere al Comune la somma di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NL CI, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Alessandro Fardello, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NL CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.