TAR Torino, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 454
TAR
Sentenza 2 marzo 2026
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TAR
Decreto presidenziale 20 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Ristrutturazione bagno esistente

    La Corte ha ritenuto che dalle fotografie allegate alla relazione del responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia e dal verbale di dichiarazioni spontanee del ricorrente, risulti la creazione di un servizio igienico e di locali a destinazione abitativa, con opere di tramezzature, controsoffitti, servizi igienici, cucina e impianto elettrico.

  • Rigettato
    Mancanza descrizione abuso edilizio e natura illecito

    La censura è infondata in quanto il provvedimento impugnato presenta idonea motivazione, specificando che si tratta di trasformazione, con opere, di un capannone agricolo in monolocale ad uso residenziale, in assenza di permesso di costruire e con variazione essenziale del progetto approvato.

  • Rigettato
    Violazione artt. 3, 32 e 97 Costituzione

    La doglianza è generica e infondata, trattandosi di opera qualificata come abusiva per la mancanza del permesso di costruire, e l'atto impugnato è espressione di doverosa attività amministrativa vincolata.

  • Rigettato
    Manutenzione ordinaria e difetto di istruttoria

    La trasformazione del capannone in monolocale ha concretato una modifica di destinazione con opere determinante un diverso carico urbanistico. La non assimilabilità del nuovo manufatto rispetto al pregresso, visibile dalle fotografie prodotte dal Comune e dalla descrizione operata dall’interessato, è tale da esigere il permesso di costruire ed è evidentemente estranea alle fattispecie di edilizia libera. La relazione di sopralluogo richiamata e la dichiarazione spontanea resa dall’esponente escludono che sussista un difetto di istruttoria.

  • Rigettato
    Assenza di adeguata motivazione

    L'impugnata ordinanza risulta debitamente motivata sia per quanto espone in premessa sia per relationem (si veda la richiamata relazione di sopralluogo).

  • Rigettato
    Contraddittorietà e errato inquadramento della struttura

    L'atto impugnato dà contezza del tipo di abuso e lo inquadra correttamente come opera necessitante di permesso di costruire.

  • Rigettato
    Erronea e inconferente motivazione, manifesta illogicità

    Le doglianze, costituenti ripetizione di quanto dedotto con i precedenti motivi di gravame, sono manifestamente infondate. Non risulta una erronea o inconferente motivazione, essendo la misura demolitoria, per come motivata e per come risultano documentate le caratteristiche dell’abuso edilizio de quo, in linea con quanto contestato al ricorrente e con la normativa di riferimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 454
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 454
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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