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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 20 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Annamaria De Nicolo e Francesco Sallustio
- Opponente - contro
“ in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappr. e dif. dall'avv. Danilo Brunetti nonché contro
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore e , CP_3
rappr. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Brancaccio
- Convenuti -
Fatto e diritto
Con distinti ricorsi successivamente riuniti, depositati in data 13.07.2023, 3.08.2023, 17.09.2023 e
30.12.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha presentato opposizione:
- avverso l'intimazione di pagamento n. 10620239002830404 (notificatale il 3.07.2023) e l'avviso di addebito n. 40620210001011372000 sotteso alla stessa (presuntivamente notificato in data
CP_ 25.02.2022) con i quali l' gli richiedeva la complessiva somma pari a € 22.873,65 a titolo di contributi non versati per il periodo gennaio 2014 / dicembre 2018, eccependo l'illegittimità degli stessi atti per omessa notifica dell'avviso di addebito, nonché l'intervenuta parziale prescrizione del credito contributivo;
-avverso l'avviso di addebito n. 40620220001135083000 (notificatole il 31.08.2022) con il quale CP_ l' gli richiedeva la complessiva somma pari a € 7.433,14 a titolo di contributi non versati per il
1
periodo gennaio 2014 / dicembre 2018, sostenendo l'illegittimità dello stesso atto perché contenente una duplicazione di pretese rispetto al precedente avviso di addebito, e contestando nel merito la fondatezza delle stesse;
- avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10676202300001041000, reputata illegittima perché basata sull'avviso di addebito n. 40620210001011372000 mai notificatogli e sull'avviso di addebito n. 40620220001135083000 contenente una duplicazione di pretese;
- avverso l'intimazione di pagamento n. 10620249013357575000 reputata illegittima perché avente ad oggetto le somme relative ai contributi chiesti con l'avviso di addebito n.
40620220001135083000 la cui efficacia esecutiva (al momento dell'emissione dell'intimazione di pagamento) era già stata giudizialmente sospesa;
eccependo altresì la prescrizione dei contributi maturata anteriormente alla notifica dell'avviso di addebito indicato. CP_ L' costituitosi, contestava gli avversi assunti.
L chiedeva che fosse accertata e dichiarata la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva, riguardando le contestazioni mosse da controparte esclusivamente il merito della pretesa impositiva.
All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, è stata, infine, discussa dai procuratori delle parti. Questo giudice ha poi deciso ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che si vanno ad evidenziare.
In via preliminare devono ritenersi legittimati passivi tutti i convenuti: l' e in qualità di CP_2 titolare sostanziale dei crediti e l' in qualità di soggetto incaricato della riscossione degli CP_4
stessi, in considerazione del fatto che sono state mosse doglianze non solo afferenti al merito ma anche alla intervenuta prescrizione (anche successiva alla notifica degli atti).
Venendo alla disciplina applicabile, giova ricordare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d. lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento
2
della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” (il termine è di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n.
271) per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
Tanto chiarito, venendo all'esame delle varie doglianze occorre rilevare quanto segue.
Deve dichiararsi ammissibile - perché fatto valere tempestivamente (entro i 20 giorni) – e fondata la doglianza relativa all'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 10620239002830404 per omessa notifica dell'atto prodromico. Infatti, come risulta dalla documentazione allegata (certificati di residenza) - e come peraltro ammesso dall' - al momento della presunta notifica dell'avviso di CP_2
addebito n. 40620210001011372000, il ricorrente era residente ad altro indirizzo. Pertanto, la notifica del predetto atto non si è perfezionata e, per tale ragione, l'intimazione deve ritenersi illegittima.
È fondata, nei limiti di cui si dirà, altresì la doglianza relativa all'intervenuta parziale prescrizione anteriore alla notifica dell'intimazione di pagamento. Ed infatti, se non può essere considerato quale atto interruttivo della stessa l'avviso di addebito n. 40620210001011372000 per i motivi già evidenziati, non così può dirsi per l'avviso di addebito n. 40620220001135083000. Quest'ultimo non è da reputarsi illegittimo, come sostenuto da parte ricorrente, in quanto non contiene alcuna duplicazione di pretese, avendo ad oggetto la quarta rata (€7.433,14) del medesimo complessivo credito portato altresì dall'avviso di addebito n. 40620210001011372000 (limitato alle prime tre rate). Pertanto, riferendosi l'avviso di addebito n. 40620220001135083000 (validamente notificato il
1°.10.2022) al medesimo credito (emissione contributiva 2019 01 relativa ai contributi dovuti per l'intero periodo dal 2014 al 2018), tale atto può essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione. In considerazione di tanto – dovendo altresì considerarsi la sospensione della prescrizione dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (per 129 giorni) disposta dall'art. 37 comma 2 del d.l.
17 marzo 2020 n.18 convertito dalla l. 27/2020, e quella dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021
3
(per giorni 182) disposta dall'art. 11 comma 9 del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito dalla l.
21/2021 – deve rilevarsi l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi oggetto dell'avviso di addebito n. 40620210001011372000 (dunque prime 3 rate) relativi agli anni 2014, 2015 e 2016
(tenendo conto dei termini di versamento delle prime tre rate dei contributi oggetto di causa:16 maggio, 22 agosto, 16 novembre). Pertanto, restano dovute le somme oggetto dell'avviso di addebito n. 40620210001011372000 relative ai contributi degli anni 2017 e 2018.
Quanto all'avviso di addebito n. 40620220001135083000, è inammissibile qualunque doglianza afferente al merito della pretesa (perché fatte valere con ricorso giudiziale del 3.08.2023, ben oltre i
40 giorni di cui si è detto decorrenti dalla notifica pacificamente avvenuta nell'anno precedente) e, dunque, anche all'intervenuta prescrizione maturata anteriormente alla notifica dello stesso (fatta valere - tardivamente - altresì con ricorso del 30.12.2024).
È appena il caso di evidenziare, poi, che nessuna prescrizione può dirsi maturata successivamente alla notifica degli atti impugnati, non essendo decorso il termine quinquennale.
Per le ragioni sin qui evidenziate, deve ritenersi parzialmente illegittima altresì la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10676202300001041000, limitatamente alle pretese nella stessa riferite all'avviso di addebito n. 40620210001011372000, restando legittima relativamente a quanto riferito all'avviso di addebito n. 40620220001135083000.
Infine, quanto alla intimazione di pagamento n. 10620249013357575000 (avente ad oggetto le somme relative ai contributi chiesti con l'avviso di addebito n. 40620220001135083000), deve esserne dichiarata l'illegittimità, atteso che, come rilevato dal ricorrente, la stessa è stata emessa in pendenza di giudizio nel corso del quale era stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del medesimo avviso di addebito.
Pertanto, il ricorso va accolto in parte e deve dichiararsi l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 10620239002830404 nonché della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10676202300001041000 limitatamente a quanto riferito negli stessi atti all'avviso di addebito n.
40620210001011372000; deve inoltre dichiararsi non dovute dal ricorrente le somme oggetto di tale avviso di addebito limitatamente a quelle riferite ai contributi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016.
Le spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 10620249013357575000 e, limitatamente a quanto riferito all'avviso di addebito n. 40620210001011372000, della intimazione di pagamento n. 10620239002830404 e della comunicazione preventiva di
4
iscrizione ipotecaria n. 10676202300001041000, dichiara non dovute dal ricorrente le somme oggetto dell'avviso di addebito n. 40620210001011372000 relative ai contributi riferiti agli anni 2014, 2015 e 2016;
- rigetta per il resto il ricorso;
- spese compensate.
Taranto, 20 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
5
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 20 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Annamaria De Nicolo e Francesco Sallustio
- Opponente - contro
“ in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappr. e dif. dall'avv. Danilo Brunetti nonché contro
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore e , CP_3
rappr. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Brancaccio
- Convenuti -
Fatto e diritto
Con distinti ricorsi successivamente riuniti, depositati in data 13.07.2023, 3.08.2023, 17.09.2023 e
30.12.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha presentato opposizione:
- avverso l'intimazione di pagamento n. 10620239002830404 (notificatale il 3.07.2023) e l'avviso di addebito n. 40620210001011372000 sotteso alla stessa (presuntivamente notificato in data
CP_ 25.02.2022) con i quali l' gli richiedeva la complessiva somma pari a € 22.873,65 a titolo di contributi non versati per il periodo gennaio 2014 / dicembre 2018, eccependo l'illegittimità degli stessi atti per omessa notifica dell'avviso di addebito, nonché l'intervenuta parziale prescrizione del credito contributivo;
-avverso l'avviso di addebito n. 40620220001135083000 (notificatole il 31.08.2022) con il quale CP_ l' gli richiedeva la complessiva somma pari a € 7.433,14 a titolo di contributi non versati per il
1
periodo gennaio 2014 / dicembre 2018, sostenendo l'illegittimità dello stesso atto perché contenente una duplicazione di pretese rispetto al precedente avviso di addebito, e contestando nel merito la fondatezza delle stesse;
- avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10676202300001041000, reputata illegittima perché basata sull'avviso di addebito n. 40620210001011372000 mai notificatogli e sull'avviso di addebito n. 40620220001135083000 contenente una duplicazione di pretese;
- avverso l'intimazione di pagamento n. 10620249013357575000 reputata illegittima perché avente ad oggetto le somme relative ai contributi chiesti con l'avviso di addebito n.
40620220001135083000 la cui efficacia esecutiva (al momento dell'emissione dell'intimazione di pagamento) era già stata giudizialmente sospesa;
eccependo altresì la prescrizione dei contributi maturata anteriormente alla notifica dell'avviso di addebito indicato. CP_ L' costituitosi, contestava gli avversi assunti.
L chiedeva che fosse accertata e dichiarata la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva, riguardando le contestazioni mosse da controparte esclusivamente il merito della pretesa impositiva.
All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, è stata, infine, discussa dai procuratori delle parti. Questo giudice ha poi deciso ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che si vanno ad evidenziare.
In via preliminare devono ritenersi legittimati passivi tutti i convenuti: l' e in qualità di CP_2 titolare sostanziale dei crediti e l' in qualità di soggetto incaricato della riscossione degli CP_4
stessi, in considerazione del fatto che sono state mosse doglianze non solo afferenti al merito ma anche alla intervenuta prescrizione (anche successiva alla notifica degli atti).
Venendo alla disciplina applicabile, giova ricordare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d. lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento
2
della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” (il termine è di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n.
271) per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
Tanto chiarito, venendo all'esame delle varie doglianze occorre rilevare quanto segue.
Deve dichiararsi ammissibile - perché fatto valere tempestivamente (entro i 20 giorni) – e fondata la doglianza relativa all'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 10620239002830404 per omessa notifica dell'atto prodromico. Infatti, come risulta dalla documentazione allegata (certificati di residenza) - e come peraltro ammesso dall' - al momento della presunta notifica dell'avviso di CP_2
addebito n. 40620210001011372000, il ricorrente era residente ad altro indirizzo. Pertanto, la notifica del predetto atto non si è perfezionata e, per tale ragione, l'intimazione deve ritenersi illegittima.
È fondata, nei limiti di cui si dirà, altresì la doglianza relativa all'intervenuta parziale prescrizione anteriore alla notifica dell'intimazione di pagamento. Ed infatti, se non può essere considerato quale atto interruttivo della stessa l'avviso di addebito n. 40620210001011372000 per i motivi già evidenziati, non così può dirsi per l'avviso di addebito n. 40620220001135083000. Quest'ultimo non è da reputarsi illegittimo, come sostenuto da parte ricorrente, in quanto non contiene alcuna duplicazione di pretese, avendo ad oggetto la quarta rata (€7.433,14) del medesimo complessivo credito portato altresì dall'avviso di addebito n. 40620210001011372000 (limitato alle prime tre rate). Pertanto, riferendosi l'avviso di addebito n. 40620220001135083000 (validamente notificato il
1°.10.2022) al medesimo credito (emissione contributiva 2019 01 relativa ai contributi dovuti per l'intero periodo dal 2014 al 2018), tale atto può essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione. In considerazione di tanto – dovendo altresì considerarsi la sospensione della prescrizione dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (per 129 giorni) disposta dall'art. 37 comma 2 del d.l.
17 marzo 2020 n.18 convertito dalla l. 27/2020, e quella dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021
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(per giorni 182) disposta dall'art. 11 comma 9 del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito dalla l.
21/2021 – deve rilevarsi l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi oggetto dell'avviso di addebito n. 40620210001011372000 (dunque prime 3 rate) relativi agli anni 2014, 2015 e 2016
(tenendo conto dei termini di versamento delle prime tre rate dei contributi oggetto di causa:16 maggio, 22 agosto, 16 novembre). Pertanto, restano dovute le somme oggetto dell'avviso di addebito n. 40620210001011372000 relative ai contributi degli anni 2017 e 2018.
Quanto all'avviso di addebito n. 40620220001135083000, è inammissibile qualunque doglianza afferente al merito della pretesa (perché fatte valere con ricorso giudiziale del 3.08.2023, ben oltre i
40 giorni di cui si è detto decorrenti dalla notifica pacificamente avvenuta nell'anno precedente) e, dunque, anche all'intervenuta prescrizione maturata anteriormente alla notifica dello stesso (fatta valere - tardivamente - altresì con ricorso del 30.12.2024).
È appena il caso di evidenziare, poi, che nessuna prescrizione può dirsi maturata successivamente alla notifica degli atti impugnati, non essendo decorso il termine quinquennale.
Per le ragioni sin qui evidenziate, deve ritenersi parzialmente illegittima altresì la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10676202300001041000, limitatamente alle pretese nella stessa riferite all'avviso di addebito n. 40620210001011372000, restando legittima relativamente a quanto riferito all'avviso di addebito n. 40620220001135083000.
Infine, quanto alla intimazione di pagamento n. 10620249013357575000 (avente ad oggetto le somme relative ai contributi chiesti con l'avviso di addebito n. 40620220001135083000), deve esserne dichiarata l'illegittimità, atteso che, come rilevato dal ricorrente, la stessa è stata emessa in pendenza di giudizio nel corso del quale era stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del medesimo avviso di addebito.
Pertanto, il ricorso va accolto in parte e deve dichiararsi l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 10620239002830404 nonché della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10676202300001041000 limitatamente a quanto riferito negli stessi atti all'avviso di addebito n.
40620210001011372000; deve inoltre dichiararsi non dovute dal ricorrente le somme oggetto di tale avviso di addebito limitatamente a quelle riferite ai contributi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016.
Le spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 10620249013357575000 e, limitatamente a quanto riferito all'avviso di addebito n. 40620210001011372000, della intimazione di pagamento n. 10620239002830404 e della comunicazione preventiva di
4
iscrizione ipotecaria n. 10676202300001041000, dichiara non dovute dal ricorrente le somme oggetto dell'avviso di addebito n. 40620210001011372000 relative ai contributi riferiti agli anni 2014, 2015 e 2016;
- rigetta per il resto il ricorso;
- spese compensate.
Taranto, 20 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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