Sentenza 26 marzo 2022
Rigetto
Sentenza 30 settembre 2024
Rigetto
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/01/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00282/2025REG.PROV.COLL.
N. 05927/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5927 del 2022, proposto dalla S.A.P.N.A. Sistema Ambiente Provincia di NA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Bocchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la IB s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Giovanni Carbone, Ennio Magri', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 00200/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società IB s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2024 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio è stato proposto dalla società S.A.P.N.A. - Sistema Ambiente Provincia di NA s.p.a. nell’ambito della più complessa vicenda (di seguito riassunta sulla scorta delle allegazioni fattuali e documentali versate in giudizio) che ha interessato la gestione del ciclo unico del servizio di smaltimento rifiuti nella Provincia di NA.
2. Questi, in breve, i fatti per come prospettati dalla società istante e desunti dalla documentazione versata in atti.
3. Con ordinanza commissariale n. 54 del 20 marzo 2000 veniva affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti per la Provincia di NA all’Associazione temporanea di imprese composta da Fisia Italimpianti s.p.a. (mandataria) e BC Kommunal Gmbh, Deutsche BC Anlagen Gmbh, EV AU ag e PR S.p.A. (mandanti).
In data 7 giugno 2000, veniva stipulato il contratto (rep. n. 11503) di affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti nella Provincia di NA, mediante la realizzazione di tre impianti per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti (CDR), e di un impianto di termovalorizzazione del CDR dedicato alla produzione di energia elettrica, tra il Commissario Delegato - Presidente della Giunta Regionale della Campania - e la FISIA ITALIMPIANTI S.p.A., in qualità di mandataria della predetta ATI.
L’ATI, al fine di gestire il servizio affidato, costituiva una società denominata BE s.p.a. che in data 13 luglio 2000, subentrava alla stessa, divenendo l’affidataria del servizio.
La BE provvedeva a svolgere il servizio sino al 30 novembre 2005, allorquando con d.l. n. 245, convertito nella legge n. 21 del 2006, veniva disposta la risoluzione ex lege del contratto di affidamento, con decorrenza dal 15 dicembre 2005
In conseguenza della risoluzione del contratto, l’amministrazione dello Stato subentrava, a partire dal 16 dicembre 2005, nella titolarità della gestione e di tutte le opere, mobili o immobili, insistenti sui siti realizzati e gestiti dalla BE S.p.a. e nei contratti intercedenti con i proprietari dei vari siti.
La BE, tuttavia, si obbligava ad assicurare la gestione provvisoria del servizio e l’utilizzo dei beni fino all’effettivo subentro di un nuovo soggetto affidatario ai sensi dell’art. 1, comma 7, della suddetta normativa.
Con d.l. n. 107 del 17 giugno 2008, convertito nella legge n. 123 del 2008, cessava lo svolgimento da parte di BE di ogni attività gestoria che veniva, pertanto, trasferita alle Province della Regione Campania.
Nelle more del passaggio di consegna alle Province del servizio, con l’O.P.C.M. n. 3693 del 15 luglio 2008 veniva disposto che, in via sostitutiva e fino a che le Province competenti non avessero adottano le determinazioni per la gestione dei predetti impianti, il Sottosegretario di Stato avrebbe provveduto alla nomina di commissari ad acta per ciascuno degli ambiti provinciali territoriali che assicuravano la prosecuzione della gestione del servizio.
Con successivi verbali del 7 agosto 2008, la BE S.p.A. e i singoli Commissari ad acta nominati attestavano di aver completato tutte le operazioni strumentali e complementari al subentro definitivo degli stessi Commissari nella gestione e nell’esercizio dei sistemi impiantistici di smaltimento dei rifiuti.
In data 17 marzo 2010, con decreto provinciale n. 144, la Provincia di NA conferiva alla S.A.P.N.A. s.p.a. tutti i compiti e le attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti.
4. L’odierna ricorrente-appellante sostiene che la BE sarebbe stata titolare del servizio relativo al ciclo unico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per la provincia di NA dal 7 giugno 2000 fino al 30 novembre 2005, data di pubblicazione del d.l. n. 245/2005 recante la risoluzione ex lege del predetto contratto di affidamento.
Successivamente, la stessa avrebbe proseguito, in via provvisoria, la gestione del servizio di smaltimento fino al luglio 2008, quando, dopo la nomina del commissario ad acta, sono state completate le operazioni strumentali al passaggio in capo a quest’ultimo della titolarità del servizio di gestione e dei siti ad esso strumentali (Cfr. all. 2,3).
Pertanto, dal giugno 2000 fino al luglio 2008 la BE sarebbe stata titolare del contratto di affidamento avente ad oggetto, ex art. 1: “il servizio, in regime di esclusiva, di smaltimento rifiuti solidi urbani che residuano dalla raccolta differenziata, prodotti nella provincia di NA, previa realizzazione di tre impianti per la produzione del combustibile derivato da rifiuti (C.d.R.) e di un impianto dedicato alla produzione di energia mediante la termovalorizzazione del C.d.R.”.
Per detta attività, essa avrebbe assunto gli obblighi relativi:
-“alla realizzazione degli impianti descritti impiegando mezzi finanziari propri e/o che reperirà autonomamente su basi project financing ;
- alla gestione degli stessi per il periodo di durata del contratto”.
La BE, prosegue l’appellante, avrebbe depositato il materiale risultante dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani in aree di stoccaggio e di messa in riserva e gestiva i relativi siti sostenendone i conseguenti costi di manutenzione, gestione e affitto, in previsione della successiva bruciabilità degli stessi presso i Termovalorizzatori, la cui realizzazione sarebbe stata ultimata solo in un tempo successivo.
Dal luglio 2008, a seguito della risoluzione del rapporto con la BE, il prodotto risultante dal ciclo unico di raccolta e smaltimento rifiuti gestito, fino ad allora, dalla BE sarebbe rimasto stazionato presso le stesse aree di stoccaggio e di messa in riserva la cui responsabilità di gestione veniva attribuita prima ai commissari ad acta, nel 2008, e, successivamente, alla S.A.P.N.A. dal marzo 2010.
Allo stato attuale, il prodotto risultante dal ciclo unico di raccolta e smaltimento rifiuti, le cd. “ecoballe”, insisterebbe ancora su questi siti di stoccaggio e aree di messa in riserva la cui responsabilità di gestione, comprensiva di tutti i costi connessi e conseguenti, è posta a carico della S.A.P.N.A.
5. La S.A.P.N.A. evidenzia che:
i) nel detenere di fatto la gestione dei siti di stoccaggio su cui insistono centinaia di migliaia di tonnellate di “ecoballe” svolgerebbe un imprescindibile ed irrinunciabile servizio a tutela della pubblica incolumità, dell’ambiente e soprattutto a tutela del diritto alla salute della collettività;
ii) le dispendiose attività di manutenzione e di bonifica dei siti sarebbero da essa svolte al fine di evitare che il prodotto ivi stazionato potesse contaminare l’ambiente circostante rendendo insalubre l’aria, inquinate le falde acquifere ed i terreni:
iii) tali attività rappresenterebbero interventi indispensabili, necessari e vitali stante la peculiarità dei beni in questione.
Sulla scorta di tali evidenze, essa afferma che:
- tali circostanze, in ragione delle quali si è fatta carico di tali oneri, non implicherebbero “l’ulteriore ed eccessivamente gravosa conseguenza che la stessa debba farsi carico dei conseguenti costi relativi a beni rispetto ai quali non può vantare diritti di sfruttamento economico”;
- sarebbe contrario a diritto ed equità che la BE, titolare dei diritti di sfruttamento economico del CDR, stesse ingiustamente traendo profitto dalla situazione venutasi a creare successivamente all’attribuzione del servizio alla S.A.P.NA.
6. Da qui origina l’azione giudiziaria, promossa dalla NA innanzi al Tribunale civile di NA (con atto di citazione notificato in data 21 gennaio 2014).
6.1. La causa veniva definita con sentenza n. 3650 del 27 marzo 2017 con cui il Tribunale ordinario declinava la propria giurisdizione e dichiarava la giurisdizione del Giudice amministrativo (T.a.r. per la Campania, sede di NA).
7. Il giudizio veniva, pertanto, riassunto innanzi al T.a.r. con ricorso rubricato al nrg 2928/2017 a mezzo del quale la NA riproponeva le originarie istanze, così riassunte:
a) accertare l’obbligo della BE s.p.a. alla restituzione dei rilevanti oneri di gestione dei siti di stoccaggio del CDR sul quale la stessa BE vanterebbe i diritti di sfruttamento economico;
b) accertare e dichiarare che le ecoballe per cui è causa sono di titolarità della BE S.p.A.;
c) in via subordinata, accertare e dichiarare l’avvenuta rinuncia da parte della BE S.p.A. ad ogni e qualsivoglia diritto, compreso il diritto di sfruttamento economico, sulle ecoballe per cui è causa e per l’effetto:
c.1) accertare e dichiarare l’avvenuta acquisizione da parte della S.A.P.N.A. S.p.A. della titolarità di ogni e qualsivoglia diritto, incluso quello di sfruttamento economico, delle ecoballe per cui è causa;
d) accertare e dichiarare in capo alla BE S.p.A. l’obbligo di custodia derivante dal contratto di appalto rep. n.11503 del 7 giugno 2000 sui beni risultanti dalla gestione del servizio di smaltimento rifiuti e per l’effetto:
d.1.) condannare la BE S.p.A. al risarcimento in favore della NA di tutti gli oneri di custodia e gestione sostenuti - e da sostenere - da quest’ultima in favore della BE, dalla presa in carico dei siti di stoccaggio sino al momento dell’effettivo smaltimento del CDR, quantificabili nella somma che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. tecnico contabile, oppure in altra maggiore o minore che sarà ritenuta equa secondo giustizia, anche attraverso liquidazione equitativa;
e) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, comunque, l’avvenuta gestione degli affari altrui posta in essere dalla S.A.P.N.A. S.p.A., ex art. 2028 c.c., nell’interesse dalla convenuta e per l’effetto, condannare la BE S.p.A. al rimborso, ex art. 2030 c.c. in favore dell’attrice di tutti gli oneri di custodia e gestione, sostenuti - e da sostenere - da quest’ultima in favore della BE S.p.A. dalla presa in carico dei siti di stoccaggio sino al momento dell’effettivo smaltimento del CDR, quantificabili nella somma che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. tecnico contabile, oppure in altra maggiore o minore che sarà ritenuta equa secondo giustizia, anche attraverso liquidazione equitativa;
f) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l’avvenuto arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c. conseguito dalla F.I.B.E. S.p.A. per le vicende per cui per causa, e per l’effetto:
f.1.) condannare la BE S.p.A. al pagamento dell’indennizzo del pregiudizio economico subito dall’ attrice e costituito da tutti gli oneri di custodia e gestione, sostenuti - e da sostenere - da quest’ultima in favore della BE S.p.A., dalla presa in carico dei siti di stoccaggio sino al momento dell’effettivo smaltimento del CDR, quantificabili nella somma che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. tecnico contabile, oppure in altra maggiore o minore che sarà ritenuta equa secondo giustizia, anche attraverso liquidazione equitativa.
7.1. Si costituiva, per resistere, al FIBA che eccepiva, altresì, la inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem.
7.2. Con sentenza 11 gennaio 2022, n. 200, il T.a.r. per la Campania:
a) non esaminava le preliminari eccezioni di rito sollevate dalla resistente FIBA ritenendo il ricorso infondato nel merito;
b) riteneva destituita di fondamento la pretesa formulata in via principale dalla ricorrente, volta a conseguire l’accertamento della titolarità in capo alla IB delle ecoballe richiamando, al riguardo, quanto già “accertato da questo Tribunale con sentenze nn. 3427/15, 3430/15, 3431/15, 3432/15, 3433/15, 3638/15, 3639/15, 3640/15, cui si fa rinvio ex art. 74 c.p.a.”, ovvero “i siti di stoccaggio per cui è causa, sulla scorta della valutazione della relativa funzionalità al servizio integrato di gestione dei rifiuti, sono dapprima rientrati nella gestione del Commissario ad acta all’uopo nominato ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693/2008, per poi passare, successivamente, nella competenza gestoria della S.A.P.N.A., quale soggetto subentrato in via definitiva nella titolarità della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, con necessaria assunzione dei connessi e conseguenti oneri”;
c) rilevava che “le asserzioni della ricorrente – oltre che sganciate da specifici riferimenti alla puntuale disciplina contrattuale – risultano in ogni caso prive di qualsiasi ulteriore fondamento, presupponendo peraltro un’indimostrata possibilità di dissociare la titolarità di diritti sul CDR, accantonato nei predetti siti di stoccaggio, dalla titolarità della gestione del più complesso ciclo di integrato di rifiuti, nel cui ambito, nondimeno, la successione che si articola nella produzione, stoccaggio e finale smaltimento delle predette ecoballe, per quanto rappresentato innanzi, costituisce una componente ineludibile dell’intero sistema, integralmente gestito dalla ricorrente”;
d) respingeva, altresì, anche le “restanti domande, proposte in via gradata” sul rilievo che: i) la società ricorrente era “subentrata nella piena titolarità della gestione dei siti di stoccaggio di CDR, prima gestiti da BE e poi dal Commissario ad acta, a decorrere dal 2010, e che, naturalmente, detta gestione, nell’accezione ampia innanzi richiamata, include tutti gli oneri connessi alla ordinaria gestione dei siti, tra cui le attività di monitoraggio ambientale”; ii) l’attività “di cui la ricorrente si duole rientra a pieno titolo nell’attività di gestione ordinaria del sito di stoccaggio di CDR, i cui oneri fanno necessariamente capo all’attuale gestore”;
e) condannava la NA alla refusione delle spese (euro 3.000,00) “con attribuzione ai procuratori per essa costituiti ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm. e dell’art. 93 cod. proc. civ.”.
8. Ha appellato la S.A.P.N.A. s.p.a., che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Errores in iudicando ed in procedendo - Violazione dell’art. 183 del d.lgs. 152/2006 - Violazione degli artt. 178 e 188 d.lgs. 152/2006 - Violazione dell’art. 112 c.p.c.
II) Errores in iudicando ed in procedendo - Violazione dell’art. 183 d.lgs. 152/2006 - Violazione degli artt. 178 e 188 d.lgs. 152/2006.
8.2. Si è costituita, per resistere, la FIBA che eccepisce, altresì: a) tardività delle memorie depositate in primo grado dalla PN; b) inammissibilità delle censure di gravame che – con nuove eccezioni e contestazioni – investe capi autonomi della sentenza di primo grado che riposano su argomentazioni e documentazione depositata da IB e mai ritualmente contestata da PN in primo grado, con conseguente violazione del divieto dei nova di cui all’art. 104, co. 1 e 2, c.p.a. e del principio di non contestazione ex art. 64, co.2 c.p.a.; c) tardività e conseguente inammissibilità – ex art. 35 c.p.c. - delle memorie depositate da PN in primo grado;
d) inammissibilità e infondatezza dell’avversa domanda - effetti del giudicato - violazione del principio del ne bis in idem”.
La resistente chiede:
a) accertarsi e dichiararsi l’inammissibilità dell’avversa domanda in presenza di giudicato tra le stesse parti;
b) in via subordinata, laddove ritenuta ammissibile l’avversa domanda:
b.1.) accertarsi e dichiararsi l’inammissibilità delle avverse domande per assenza dei relativi presupposti;
b.2.) accertarsi e dichiararsi, in ogni caso, l’infondatezza di ogni avversa domanda con conseguente rigetto a qualunque titolo;
b.3.) accertare e dichiarare l’intervenuta decadenza da ogni azione e la intervenuta prescrizione di ogni eventuale diritto a qualunque titolo nei confronti di BE;
c) in ogni caso:
c.1.) accertarsi e dichiararsi che alcunché ed a nessun titolo la BE SP è tenuta a corrispondere né a parte attrice, né ad alcuno in relazione ai siti per cui è causa ed alle vicende ed attività dedotte in giudizio.
9. In date 25 e 26 luglio 2024, NA e BE hanno depositato, rispettivamente, memorie difensive.
9.1. In date 4 e 5 settembre 2024, le parti hanno depositato memorie di replica.
10. All’udienza del 26 settembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
11. L’appello è infondato. La sentenza impugnata va integralmente confermata nelle sue motivazioni.
12. Le questioni sollevate dalla odierna appellante sono state già affrontate dal giudice amministrativo in analoghi giudizi inter partes e decise con sentenze ormai definitive (id est. T.a.r. per la Campania, sede di NA, nn. 3427/2015, 3430/2015, 3431/2015, 3432/2015, 3433/2015, 3638/2015, 3639/2015, 3640/2015).
13. Per quanto concerne l’odierno giudizio, il Collegio osserva, innanzitutto, che la società ricorrente è subentrata nella titolarità della gestione del sito a decorrere dal 2010 (circostanza pacifica in atti).
Altrettanto pacifiche risultano le circostanze per cui:
- successivamente ai verbali del 30 luglio 2008 e del 7 agosto 2008, coi quali il commissario ad acta aveva preso in consegna i siti di stoccaggio, è intervenuta l’O.P.C.M. la quale ha previsto, al fine di superare in via definitiva lo stato emergenziale, che le province campane dovessero costituire società a totale o prevalente capitale pubblico “per la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà della provincia per il trattamento, la trasferenza, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti” e che le predette società “subentrano nei rapporti attivi e passivi degli attuali soggetti gestori degli impianti, ivi compresi quelli con il personale impiegato nelle attività predette”;
- la Provincia di NA ha costituito la s.p.a. S.A.P.N.A. - Sistema Ambiente Provincia di NA, avente per oggetto “l’esercizio del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nella provincia di NA, ivi compresi – tra gli altri oneri e obblighi – la ricognizione e il censimento degli impianti, nonché la “gestione e manutenzione dei siti, bonifica degli stessi”;
- il Presidente della Provincia di NA, con decreto n. 144 del 17 marzo 2010, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 26 (cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania alla data del 31 dicembre 2009 e avvio della fase post emergenziale con assegnazione fondi per l’esercizio dei compiti attribuiti e per la gestione dei siti, ha disposto il conferimento a S.A.P.NA. S.p.A. di “tutti i compiti e le attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti” nell’ambito territoriale di competenza;
- con verbale di presa in carico del 2 agosto 2010 è stato definito il subentro della S.A.P.NA. S.pA, a far data dal 1 agosto 2010, nella gestione dei siti di stoccaggio provvisorio e definitivo esistenti nella Provincia di NA, di competenza del Consorzio Unico di Bacino – Articolazione di NA e, pertanto, il subentro della S.A.P.NA. nella gestione del sito di che trattasi.
Tanto esposto in fatto, rileva quanto previsto dall’art. 183 del Codice dell’ambiente (approvato con d.lgs 3 aprile 2006, n. 152), che include nella attività di gestione, e quindi tra gli oneri del gestore (id est, NA), oltre alla raccolta, al trasporto, al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti, anche il controllo di queste operazioni nonché, in particolare, “il controllo delle discariche dopo la chiusura”.
La giurisprudenza amministrativa ha fornito dell’art. 183 cit. l’interpretazione per cui la suddetta attività di gestione ricomprende tutte le varie fasi in cui si articola e completa il ciclo integrale dei rifiuti ed include, dunque, anche la gestione post operativa ed il ripristino ambientale.
Il controllo sulle discariche, benché chiuse o esaurite, rientra, pertanto, a tutti gli effetti nella gestione dei rifiuti, quest’ultima intesa nella nozione ampia e complessiva accolta, appunto, dall’art. 183 del Codice dell’ambiente come sopra evidenziata.
Consegue a tanto che risulta destituita di fondamento la domanda diretta ad accertare l’insussistenza degli oneri economici connessi alla gestione del sito.
Il Collegio, sulla scorta del suddetto quadro normativo e tenuto conto dei principi affermati in subietta materia, in continuità con un preciso l’indirizzo giurisprudenziale, ritiene che siano a carico della NA gli interventi e le attività che costei lamenta come causalmente ingiustificati rientrando i medesimi nella attività di gestione ordinaria del sito.
Sul punto, il Collegio richiama anche l’art. 11, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito nella legge n. 26 del 2010, in forza del quale: “I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, (compresi quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1), trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza … per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4” (id est, la NA – ndr) “agiscono sul territorio anche quali soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA)”.
Il suddetto richiamo normativo risolve (anche) la questione economico-finanziaria lamentata dalla NA che, attraverso la tariffa e la tassa calcolata a copertura anche degli oneri di stoccaggio, ha dovuto e potuto coprire i prospettati costi.
A tale ultimo proposito, rileva altresì che:
a) già con il decreto n. 144 del 2010, il Presidente della Provincia di NA aveva disposto il trasferimento a S.A.P.NA. S.p.A. della “somma di € 4.6000.000,00, già assegnata alla Provincia di NA in via straordinaria al fine di consentire l’assolvimento urgente delle obbligazioni” di cui all’art. 11 della L. n. 26/2010;
b) nello stesso decreto si era anche dato atto, al punto 6, “che gli oneri derivanti dalla gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso di cui all’art. 11, comma 7, della legge n. 26/2010 saranno coperti con le risorse finanziarie di cui al comma stesso”;
c) anche la Giunta Provinciale di NA, con delibera n. 404 del 21 giugno 2012, nell’approvare il costo di gestione del ciclo dei rifiuti urbani posto a carico dei contribuenti, ai sensi dell’art. 11, comma 5 bis, della legge n. 26/2000, aveva espressamente considerato (nella tabella allegata alla relazione istruttoria) anche i costi riferiti ai “siti/disc. ex BE”.
Alla stregua di quanto sopra argomentato, nessuna delle domande azionate dalla NA, in via principale, subordinata o gradata, ha fondamento.
Le attività in esame, ovvero i lamentati costi, trovano imputazione causale nel titolo contrattuale di affidamento della gestione del ciclo dei rifiuti e rientrano tra i compiti proprio del gestore, in forza sia del quadro normativo di riferimento (art. 183, d.lgs n. 152/2006; d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito nella legge n. 26 del 2010) che tenuto conto delle fonti amministrative e convenzionali pertinenti (id est, decreto n. 144 del 2010, il Presidente della Provincia di NA, delibera della Giunta Provinciale di NA, n. 404 del 21 giugno 2012, ordinanza presidenziale, ordinanze commissariali, atto di conferimento della gestione integrale).
Alla luce di quanto sopra esposto in punto di fatto ne consegue che:
a) le balle stoccate non possono considerarsi come appartenenti alla BE, sia con riguardo al periodo ante 15 dicembre 2005 che a quello successivo al 15 dicembre 2005;
b) a carico della BE s.p.a. non sussiste alcun obbligo di custodia, né di gestione delle ecoballe;
c) ragione per cui, la BE neppure trae alcun vantaggio dalla combustione delle “balle” in questione (circostanza, questa, che nel giudizio di primo grado è rimasta del tutto generica e indimostrata con conseguenti preclusioni in appello);
e) non sussiste alcun titolo che fondi in capo alla BE un potere dispositivo sulle dette “balle”;
f) NA ha operato in qualità di gestore e in esecuzione di obblighi sussistenti a suo carico per legge;
g) alcun depauperamento NA ha subito né subisce, tenuto conto che i costi di gestione, ivi compresi quelli dei siti di stoccaggio, sono a suo esclusivo carico e trovano, in ogni caso e comunque, piena copertura nella Tassa rifiuti e Tariffa (TIA) dalla stessa NA incassata (v. art. 11, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito nella legge n. 26 del 2010), talché un eventuale accoglimento delle domande subordinate si risolverebbe in una indebita locupletazione per la società PN.
In conclusione, l’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
La peculiarità della questione, unitamente a taluni aspetti di novità legati alla situazione di fatto determinata dallo stato di emergenza rifiuti, giustificano la compensazione fra le parti delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le partile spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO