Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2355/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare CIVILE
Verbale di udienza
UDIENZA CARTOLARE del 28/05/2025
Il Giudice
Lette le note di udienza decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguen- te dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia au- tentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Rita Di Salvo, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2355/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla presso lo studio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. FARRICIELLO MARIANO (c.f.: dal C.F._1
quale è rappr.to/a e difeso
- APPELLANTE
1
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con l'atto di citazione per appello introduttivo del presente grado di giudi- zio l'istante ha impugnato parzialmente la sentenza del Giudice di Pace di
Santa Maria C.V. nella parte in cui compensava le spese di lite nonostante l'accogliento della domanda senza addure alcuna motivazione;
pertanto, ne chiedeva la modifica in favore di una pronuncia che condannasse l'appellato al pagamento dei compensi professionali di causa
Pur se ritualmente citato, non si costituiva il CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa viene così decisa.
Va preliminarmente premesso che il gravame verte sulla sola statuizione in ordine al governo delle spese processuali.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che se- guono.
Il gravame nel merito è fondato, posto che la motivazione espressa dal
Giudice di Pace in ordine alla compensazione delle spese a fronte dell'accoglimento dell'opposizione, non fornisce alcuna indicazione in or- dine ai motivi posti a fondamento della decisione.
Il disposto dell'art. 92 c.p.c. rende evidente che la compensazione può esse- re utilizzata dal giudice, previa debita motivazione. Il giudice, dunque, può ricorrere alla compensazione delle spese solo in casi eccezionali e specifi- catamente individuati dalla legge. A tal proposito va segnalato che l'ultima formulazione della norma ha limitato notevolmente la possibilità di com- pensare le spese legali.
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Nella versione dell'articolo 92 c.p.c. vigente sino al 10 novembre 2014, in- fatti, la compensazione era possibile in caso di soccombenza reciproca o in caso di concorrenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, non meglio identi- ficate. Essendo stato introdotto il giudizio di primo grado nel 2019 - dispo- ne che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soc- combenza reciproca ovvero “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimen- ti”.
Il Giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni a quel- le appena indicate. Tale previsione, inizialmente non contenuta nell'articolo del codice di procedura civile, è stata introdotta dalla Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 77/18, la quale ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese rispetto alla riduzione effettuata dal legi- slatore nel 2014, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma c.p.c. “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Il giudice deve cioè spiegare quali sono i gravi ed eccezionali ragioni non potendosi limitare a una formula generica.
Qualora non dovesse farlo, la sentenza è appellabile. La compensazione delle spese di giudizio deve essere annullata se la motivazione è incom- prensibile. Infatti, in presenza di una parte risultata totalmente vittoriosa, la deroga al criterio della soccombenza è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente indicate. Sul punto
è anche intervenuta la sesta sezione civile della Cassazione con una recente ordinanza (Cass. sent. n. 7489/20). Secondo la Suprema corte, se la senten- za impugnata non consente di individuare le ragioni che hanno indotto il giudicante a compensare le spese del giudizio nel quale è risultata vittoriosa
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la contribuente, è possibile appellare la decisione della compensazione del- le spese. Infatti, l'articolo 9 del d.lgs. 156 del 2015, applicabile dal primo gennaio 2016, prevede che le spese possono essere compensate in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono espressamente motivate. Tale principio recentemente ribadito dalla Cassazione con la sentenza del
24/01/2022, n.1950.
Nel caso di specie, il giudice di pace ha accolto l'opposizione proposta dall'odierno appellante dichiarando “ricorrono giusti motivi per compensa- re tra le parti le spese di giudizio, attesa la natura della causa trattata e
l'attività svolta, ed atteso che il valore della causa avrebbe consentito al ricorrente di stare in giudizio personalmente”.
Posto che la dichiarazione del valore della causa era di euro 1.138,45, visto l'art. 82 c.p.c. che stabilisce che “davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro
1.100.00”, va ad ogni modo rilevato che innanzi al Giudice di Pace la parte
è autorizzata a stare in giudizio anche per “facta concludentia”, nel caso in esame vi è una procura alle liti, per cui l'istante ha deciso di farsi assistere da un avvocato, esercitando un suo pieno diritto Costituzionalmente garan- tito.
Pertanto, per il principio della soccombenza, avrebbe dovuto condannare i resistenti, alla refusione delle spese di lite, oppure avrebbe dovuto indicare l'assoluta novità della questione trattata, oppure le analoghe gravi ed ecce- zionali ragioni che, nonostante la soccombenza della controparte, avrebbe- ro giustificato la compensazione, oltretutto totale, delle spese.
Per tutte queste ragioni l'appello deve essere accolto e deve essere parzial- mente riformata la sentenza di primo grado
Le spese devono, poi, essere poste a carico solidale di tutte gli appellati, in forza del principio di causalità, come da recenti decisioni della Suprema
Corte (cfr., Cass. 15701/2016, Cass. 18175/2016 e Cass. 21391/2016).
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Ritiene questo Tribunale che le spese processuali devono essere comunque contenute, per ciascun grado di giudizio, nei limiti di cui all'art. 91ultimo comma c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione Terza Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile pro- mossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la contumacia della parte appellata;
in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugna- ta, condanna la parte appellata al pagamento degli onorari e spese proces- suali del primo grado di giudizio nella misura di €. 43,00 per spese ed
€.278,00 per compenso di avvocato oltre IVA e Cpa nonché rimborso spe- se generali nella misura del 15% come per legge con attribuzione ex. art. 93
c.p.c. agli Avv. Aniello Verdoliva e all'Avv. Stabilito Mariano Farriciello, quali procuratori antistatari;
condanna la parte appellata, al pagamento, in favore dell'appellante, degli onorari e spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in €
650,00 oltre ad euro 64,50 per le spese, oltre rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antici- patari.
S. Maria C.V., 28.5.2025
Il Giudice
(dott. Rita Di Salvo )
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