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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 275/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 275/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. DI GIROLAMO VINCENZO
e
, nata a [...] il [...], assistita e Controparte_1
difesa dall'avv. DE SANCTIS MANUELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 29/04/2018 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 18/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 18/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
pagina 2 di 6 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e liberi di risiedere dove riterranno opportuno, previa tempestiva comunicazione in caso di cambiamento di residenza, ovvero del domicilio, al fine di consentire la immediata, reciproca reperibilità, nell'interesse preminente della prole;
2. il figlio minore , ai sensi dell'art. 155 c.c., sarà affidato congiuntamente Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica presso gli stessi, dal lunedì al mercoledì, compresi, e nel giorno di domenica, presso un genitore e dal giovedì al sabato, compresi, presso l'altro, a settimane alternate. Le parti stabiliscono, inoltre, che il figlio trascorrerà con la madre l'intero giorno di riposo dal lavoro della stessa,
a prescindere dalla turnazione di cui sopra;
il padre recupererà il giorno da trascorrere col figlio nel primo giorno successivo a quello di riposo lavorativo della madre (che il minore avrebbe dovuto trascorrere con quest'ultima). I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio minore, tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio, mentre gli stessi eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e nei periodi in cui avranno il figlio con sé;
3. entrambi i genitori potranno tenere il figlio con sé per almeno una (1) settimana, nel periodo estivo, da concordarsi tra i genitori compatibilmente con i rispettivi piani di ferie lavorative, e comunque salvo le diverse esigenze del minore;
a tal fine i genitori si impegnano a concordare il piano delle ferie da trascorrere con il figlio entro e non oltre il 10 maggio di ciascun anno. Le festività natalizie e pasquali verranno regolate come segue: le parti concordano che il figlio trascorrerà il pranzo pagina 3 di 6 di Natale con la madre e la cena dello stesso giorno con il padre;
la sera del 31 gennaio con il padre ed il pranzo del 1° gennaio con la madre;
il pranzo del giorno dell'Epifania con la madre e la cena dello stesso giorno con il padre;
il pranzo della
Pasqua con la madre e la cena dello stesso giorno con il padre. Il minore, infine, trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori. Per l'ipotesi in cui la SI.ra dovesse continuare a svolgere la propria attività di Controparte_1
sera per le predette feste, verrà disapplicato il criterio dell'alternanza ed il figlio continuerà a trascorrere i pranzi con la madre e le cene con il padre;
4. la casa coniugale, sita in Pescara alla Via Serra Lunga n. 8, di proprietà del marito, strutturata su due distinti livelli ciascuno di ampiezza pari e 100mq (circa), sarà assegnata in uso esclusivo: - quanto al livello inferiore (sito al primo piano dello stabile) alla moglie (con utenze luce e gas alle stessa intestate); - quanto al livello superiore (sito al secondo piano dello stabile) al marito (con utenze luce e gas allo stesso intestate). Il consumo di acqua potabile, contabilizzato dal condominio, sarà pagato in parti uguali da entrambi i coniugi.
I coniugi avranno cura di allestire idonea sistemazione per il figlio minore, per i giorni in cui questo sarà collocato presso di loro. Entrambi i coniugi si danno reciproco assenso e si obbligano alla domanda per il rilascio delle autorizzazioni occorrenti per la realizzazione di eventuali lavori edilizi interni volti a separare i due piani della attuale casa coniugale, al fine di ricavarne due unità abitative autonome secondo il progetto architettonico allegato al presente ricorso, autorizzando l'accesso e l'esecuzione delle opere all'interno dell'immobile;
5. il collocamento paritetico del figlio esonera i genitori dal versare contribuzioni economiche a mani dell'altro genitore, per il sostentamento del figlio. L'assegno unico continuerà ad essere percepito per intero dalla madre.
pagina 4 di 6 6. i genitori si faranno carico delle spese straordinarie scolastiche, mediche e ludico/sportive del figlio nella misura del 50% ciascuno, come previste dal
Protocollo del Tribunale di Pescara;
7. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, essendo il marito socio al 50% di e la moglie dipendente Parte_2
presso un ristorante. Pertanto, entrambi i coniugi rinunciano ad ogni forma di contribuzione in loro favore ed a carico dell'altro coniuge.
8. Il marito corrisponderà alla moglie - anche a titolo di contributo una tantum per le spese che dovrà sostenere per la eventuale nuova sistemazione abitativa -, la somma onnicomprensiva di € 30.000,00 (euro trentamila/00). La somma sarà corrisposta contestualmente al rogito, da stipularsi entro e non oltre il 31.12.2028, previo rilascio della porzione di casa coniugale assegnata in uso esclusivo, e potrà essere destinata esclusivamente al pagamento di parte del prezzo d'acquisto dell'immobile da adibire a prima casa di residenza nel territorio del comune di Pescara o zone della provincia di Pescara. Decorso detto termine l'obbligo di contribuzione a carico del sig.
decadrà e questi nulla sarà tenuto a corrispondere anche in caso di Parte_1
acquisto di un immobile per uso abitativo da parte della SI.ra Controparte_1
9. entrambi i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere rapporti o questioni patrimoniali pendenti tra di loro, con espressa rinuncia ad ogni azione o diritto comunque finalizzati ad ottenere ulteriori pagamenti, rimborsi o ristori per ragioni riconducibili al coniugio ed alla pregressa convivenza, dichiarando di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
10. per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente atto le parti rinviano alla vigente disciplina normativa ed al Protocollo approvato dal locale
Osservatorio sulla Giustizia del circondario di Pescara.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 18/03/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 27/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 275/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. DI GIROLAMO VINCENZO
e
, nata a [...] il [...], assistita e Controparte_1
difesa dall'avv. DE SANCTIS MANUELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 29/04/2018 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 18/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 18/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
pagina 2 di 6 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e liberi di risiedere dove riterranno opportuno, previa tempestiva comunicazione in caso di cambiamento di residenza, ovvero del domicilio, al fine di consentire la immediata, reciproca reperibilità, nell'interesse preminente della prole;
2. il figlio minore , ai sensi dell'art. 155 c.c., sarà affidato congiuntamente Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica presso gli stessi, dal lunedì al mercoledì, compresi, e nel giorno di domenica, presso un genitore e dal giovedì al sabato, compresi, presso l'altro, a settimane alternate. Le parti stabiliscono, inoltre, che il figlio trascorrerà con la madre l'intero giorno di riposo dal lavoro della stessa,
a prescindere dalla turnazione di cui sopra;
il padre recupererà il giorno da trascorrere col figlio nel primo giorno successivo a quello di riposo lavorativo della madre (che il minore avrebbe dovuto trascorrere con quest'ultima). I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio minore, tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio, mentre gli stessi eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e nei periodi in cui avranno il figlio con sé;
3. entrambi i genitori potranno tenere il figlio con sé per almeno una (1) settimana, nel periodo estivo, da concordarsi tra i genitori compatibilmente con i rispettivi piani di ferie lavorative, e comunque salvo le diverse esigenze del minore;
a tal fine i genitori si impegnano a concordare il piano delle ferie da trascorrere con il figlio entro e non oltre il 10 maggio di ciascun anno. Le festività natalizie e pasquali verranno regolate come segue: le parti concordano che il figlio trascorrerà il pranzo pagina 3 di 6 di Natale con la madre e la cena dello stesso giorno con il padre;
la sera del 31 gennaio con il padre ed il pranzo del 1° gennaio con la madre;
il pranzo del giorno dell'Epifania con la madre e la cena dello stesso giorno con il padre;
il pranzo della
Pasqua con la madre e la cena dello stesso giorno con il padre. Il minore, infine, trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori. Per l'ipotesi in cui la SI.ra dovesse continuare a svolgere la propria attività di Controparte_1
sera per le predette feste, verrà disapplicato il criterio dell'alternanza ed il figlio continuerà a trascorrere i pranzi con la madre e le cene con il padre;
4. la casa coniugale, sita in Pescara alla Via Serra Lunga n. 8, di proprietà del marito, strutturata su due distinti livelli ciascuno di ampiezza pari e 100mq (circa), sarà assegnata in uso esclusivo: - quanto al livello inferiore (sito al primo piano dello stabile) alla moglie (con utenze luce e gas alle stessa intestate); - quanto al livello superiore (sito al secondo piano dello stabile) al marito (con utenze luce e gas allo stesso intestate). Il consumo di acqua potabile, contabilizzato dal condominio, sarà pagato in parti uguali da entrambi i coniugi.
I coniugi avranno cura di allestire idonea sistemazione per il figlio minore, per i giorni in cui questo sarà collocato presso di loro. Entrambi i coniugi si danno reciproco assenso e si obbligano alla domanda per il rilascio delle autorizzazioni occorrenti per la realizzazione di eventuali lavori edilizi interni volti a separare i due piani della attuale casa coniugale, al fine di ricavarne due unità abitative autonome secondo il progetto architettonico allegato al presente ricorso, autorizzando l'accesso e l'esecuzione delle opere all'interno dell'immobile;
5. il collocamento paritetico del figlio esonera i genitori dal versare contribuzioni economiche a mani dell'altro genitore, per il sostentamento del figlio. L'assegno unico continuerà ad essere percepito per intero dalla madre.
pagina 4 di 6 6. i genitori si faranno carico delle spese straordinarie scolastiche, mediche e ludico/sportive del figlio nella misura del 50% ciascuno, come previste dal
Protocollo del Tribunale di Pescara;
7. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, essendo il marito socio al 50% di e la moglie dipendente Parte_2
presso un ristorante. Pertanto, entrambi i coniugi rinunciano ad ogni forma di contribuzione in loro favore ed a carico dell'altro coniuge.
8. Il marito corrisponderà alla moglie - anche a titolo di contributo una tantum per le spese che dovrà sostenere per la eventuale nuova sistemazione abitativa -, la somma onnicomprensiva di € 30.000,00 (euro trentamila/00). La somma sarà corrisposta contestualmente al rogito, da stipularsi entro e non oltre il 31.12.2028, previo rilascio della porzione di casa coniugale assegnata in uso esclusivo, e potrà essere destinata esclusivamente al pagamento di parte del prezzo d'acquisto dell'immobile da adibire a prima casa di residenza nel territorio del comune di Pescara o zone della provincia di Pescara. Decorso detto termine l'obbligo di contribuzione a carico del sig.
decadrà e questi nulla sarà tenuto a corrispondere anche in caso di Parte_1
acquisto di un immobile per uso abitativo da parte della SI.ra Controparte_1
9. entrambi i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere rapporti o questioni patrimoniali pendenti tra di loro, con espressa rinuncia ad ogni azione o diritto comunque finalizzati ad ottenere ulteriori pagamenti, rimborsi o ristori per ragioni riconducibili al coniugio ed alla pregressa convivenza, dichiarando di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
10. per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente atto le parti rinviano alla vigente disciplina normativa ed al Protocollo approvato dal locale
Osservatorio sulla Giustizia del circondario di Pescara.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 18/03/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 27/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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