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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/05/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 12851/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Enza Parte_1 Petruzzi;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
nonché
“ , contumace Controparte_2
all'udienza del 7.05.2025, al termine della discussione, ha emesso la presente sentenza -ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea- finalizzata ad ottenere l'accertamento e la relativa regolarizzazione contributiva da parte dell'istituto convenuto per il periodo di lavoro espletato da dicembre 2021 al febbraio 2022 presso l'azienda “
[...]
”- è infondata per le ragioni di seguito esposte. CP_2
Occorre premettere che la domanda diretta alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell'istituto previdenziale convenuto presuppone un obbligo a carico dell' di versamento dei contributi in favore del CP_1 lavoratore nel caso come quello in esame di omissione contributiva da parte del datore di lavoro.
Ebbene, detta impostazione non potrebbe essere condivisa in alcun modo tenuto conto dell'insussistenza, nel nostro ordinamento, di una norma che imponga agli enti previdenziali tale obbligo nonché della ricostruzione pacificamente offerta dalla Suprema Corte con orientamento orami costante da tempo risalente del rapporto assicurativo obbligatorio, composto di due distinti rapporti, quello contributivo e quello previdenziale, in cui è affermata l'assoluta
1 estraneità del lavoratore al rapporto contributivo, da un lato, e la tipizzazione dei rimedi dallo stesso esperibili.
La Suprema Corte ha ormai consolidato il principio di diritto secondo cui il nostro ordinamento non prevede alcuna azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato: ciò che residua in tali casi in favore dell'assicurato è unicamente il rimedio risarcitorio nei confronti del datore di lavoro di cui al secondo comma dell'art. 2116 c.c., salva la possibilità del lavoratore di surrogarsi in luogo del datore (e di esser tenuto indenne da quest'ultimo) per la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, l. n. 1338/1962 (cfr., tra le più recenti,
Cass. nn. 2164 e 6722 del 2021 nonché Cass. nn. 26002 e 26248 del 2023, tutte sulla scorta di Cass. nn. 6569 del 2010 e
3491 del 2014).
Si tratta - come ricordato da Cass. n. 3491 del 2014, cit.
- di una conseguenza naturale della scomposizione della fattispecie dell'assicurazione obbligatoria nei due distinti rapporti contributivo e previdenziale: mentre l'obbligazione contributiva ha per soggetto attivo l'ente previdenziale e per soggetto passivo il datore di lavoro, che è debitore di tali contributi nella loro interezza (artt. 2115 comma 2
c.c. e 19, l. n. 218/1952), il lavoratore è unicamente il beneficiario delle prestazioni previdenziali dovutegli dagli enti, restando affatto estraneo al rapporto contributivo e non potendo vantare alcun diritto di natura risarcitoria nei confronti dell'ente medesimo, nemmeno nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia tempestivamente attivato nei confronti del datore di lavoro per il loro recupero.
Ed infatti, per espressa previsione legislativa, è il datore di lavoro ad essere l'unico debitore dei contributi nella loro interezza ai sensi dell'art. 2115, comma 2 c.c. e dell'art. 19 L. n. 218/1952.
Questo l'art. 2115 c.c.:
<< Salvo diverse disposizioni della legge [o delle norme corporative], l'imprenditore e il prestatore di lavoro
2 contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.
È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.>>.
Questo, inoltre, l'art. 19 L. n. 218/1952:
<< Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore; qualunque patto in contrario è nullo.
Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.>>.
L'ente previdenziale non è tenuto affatto al versamento dei contributi, trattandosi di obbligazione gravante esclusivamente a carico del datore di lavoro.
Ed infatti, nel rapporto contributivo il soggetto attivo è
l'ente previdenziale ed il soggetto passivo è il datore di lavoro.
Il prestatore di lavoro è stato ritenuto assolutamente estraneo al rapporto contributivo, trattandosi esclusivamente del beneficiario delle prestazioni previdenziali dovutegli dagli enti.
Ebbene, nel diverso rapporto previdenziale opera il principio di automaticità delle prestazioni a garanzia del diritto alle prestazioni altrimenti pregiudicato dall'omissione contributiva.
Questo l'art. 2116 c.c.:
<< Le prestazioni indicate nell'articolo 21141 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di 1 Si tratta delle prestazioni previdenziali ed assistenziali. Questo l'art. 2114 c.c.: < Le leggi speciali [e le norme corporative] determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative.>>. 3 previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative].
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.>>.
La norma disciplina due diverse forme di tutela del lavoratore: l'automaticità delle prestazioni al comma 1 e la tutela risarcitoria al comma 2.
Il noto principio di automaticità delle prestazioni è diretto a neutralizzare il rischio del lavoratore di non poter beneficiare delle prestazioni in caso di mancanza di provvista contributiva per omesso versamento da parte del proprio datore di lavoro, l'unico soggetto obbligato dal lato passivo.
L'azione risarcitoria tipizzata dal comma 2 dello stesso art. 2116 c.c., invece, è destinata ad operare nei casi di impossibilità di erogazione in tutto o in parte delle prestazioni spettanti, come per i casi di estinzione ope legis per prescrizione dei contributi.
Ebbene, detta azione, per espressa previsione legislativa,
è esperibile esclusivamente nei confronti del datore di lavoro inadempiente (l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro).
Dall'analisi del complesso quadro normativo in cui l'obbligo contributivo è posto a carico esclusivamente del datore di lavoro e la tutela del lavoratore in caso di omissione contributiva è garantita dall'automaticità delle prestazioni (e solo di queste) a carico degli enti previdenziali e dall'azione risarcitoria esperibile esclusivamente nei confronti del datore di lavoro per aver dato causa al pregiudizio arrecato qualora sia impossibile in tutto o in parte l'erogazione delle prestazioni da parte degli enti, la Suprema Corte ha fatto discendere quale logico corollario l'assoluta insussistenza di una azione diretta esperibile nei confronti dell'ente previdenziale da parte del lavoratore per la regolarizzazione contributiva.
4 Dalle norme richiamate, infatti, emerge che l' CP_3 previdenziale è tenuto esclusivamente all'erogazione di prestazioni.
Milita in tal senso l'inequivoco tenore letterale del comma 1 dell'art. 2116 c.c. nella parte in cui si riferisce alle sole prestazioni.
Il lavoratore, inoltre, secondo la Suprema Corte, non può vantare alcun diritto al versamento dei contributi nei confronti dell'ente nemmeno in caso di denuncia di omissione contributiva e di inerzia dell'ente nella riscossione dei contributi non ancora prescritti.
Ed infatti, l'ente, in forza del principio di automaticità delle prestazioni di cui si è sopra già detto, è tenuto esclusivamente all'erogazione delle sole prestazioni anche quando il datore di lavoro abbia omesso il versamento dei contributi.
Non solo, sulla scorta della disciplina e dei principi appena sopra richiamati, il lavoratore non può nemmeno vantare alcun diritto di natura risarcitoria nei confronti dell'ente previdenziale, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente non si sia tempestivamente attivato nei confronti del datore di lavoro per il loro recupero.
Questo perché secondo la condivisibile impostazione della giurisprudenza di legittimità l'interesse del lavoratore al regolare versamento dei contributi si sostanzia nell'interesse a ricevere dagli enti previdenziali le prestazioni spettanti.
Si tratta di un vero e proprio diritto, quello alle prestazioni, collegato indubbiamente sia geneticamente che funzionalmente al diritto di credito esigibile dai soli enti previdenziali al versamento dei contributi ma da questo distinto ed autonomamente garantito dal principio di automaticità di cui all'art. 2116, comma 1 c.c. ed in via risarcitoria dall'art. 2116, comma 2 c.c.
Conseguenza di tali importanti premesse, secondo la Suprema
Corte, è che non si possa configurare a carico dell'ente previdenziale nemmeno un obbligo di recupero coattivo dei contributi in caso di denuncia del lavoratore di omissione contributiva Cfr. Cass. n. 6911/2000
5 Ed infatti, secondo la Suprema Corte, la potestà degli enti previdenziali di procedere all'accertamento degli obblighi contributivi e al recupero dei contributi omessi è strettamente connessa al conseguimento dei propri fini istituzionali di carattere pubblicistico e non già all'interesse del singolo prestatore di lavoro, che non solo non può ritenersi titolare di alcun diritto sui contributi.
Non solo, secondo la Suprema Corte più volte richiamata,
l'obbligo dell'ente previdenziale di versamento dei contributi in caso di inadempimento datoriale non potrebbe ricavarsi nemmeno dall'art. 54 L. n. 88/1989 che, ponendosi su un diverso piano, codifica esclusivamente l'onere di comunicazione a richiesta degli interessati della situazione previdenziale. Questa la norma cit.:
<< È fatto obbligo agli agenti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta.>>.
La disposizione appena richiamata, infatti, si pone sul diverso piano degli obblighi di comunicazione di dati agli assistiti e del loro valore certificativo che potrebbe al massimo legittimare pretese risarcitorie di danni eventualmente derivati dalle inesatte informazioni fornite
Ebbene, nel caso di specie, alcun rapporto di lavoro come così sommariamente descritto da parte ricorrente, risulta denunciato all' e come tale non è possibile procedere CP_4 alla regolarizzazione richiesta.
La sede di ha precisato che l'istanza di CP_1 CP_2 riconoscimento del periodo 12/2021-02/2022 è stata respinta in quanto non risulta attivata alcuna matricola aziendale da parte dell'associazione Controparte_2
Non essendo stato in alcun modo provato il rapporto di lavoro asseritamente intercorso tra le parti e non essendosi nemmeno costituita l' nel presente Controparte_2 procedimento”, la domanda di regolarizzazione contributiva deve essere rigettata.
6 Nemmeno può essere condannata l'associazione convenuta posto che nel presente giudizio non è stata formulata alcuna domanda diretta a provare la sussistenza del rapporto di lavoro asseritamente espletato.
Compensa le spese processuali tra le parti attesa la natura interpretativa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 7.05.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Enza Parte_1 Petruzzi;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
nonché
“ , contumace Controparte_2
all'udienza del 7.05.2025, al termine della discussione, ha emesso la presente sentenza -ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea- finalizzata ad ottenere l'accertamento e la relativa regolarizzazione contributiva da parte dell'istituto convenuto per il periodo di lavoro espletato da dicembre 2021 al febbraio 2022 presso l'azienda “
[...]
”- è infondata per le ragioni di seguito esposte. CP_2
Occorre premettere che la domanda diretta alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell'istituto previdenziale convenuto presuppone un obbligo a carico dell' di versamento dei contributi in favore del CP_1 lavoratore nel caso come quello in esame di omissione contributiva da parte del datore di lavoro.
Ebbene, detta impostazione non potrebbe essere condivisa in alcun modo tenuto conto dell'insussistenza, nel nostro ordinamento, di una norma che imponga agli enti previdenziali tale obbligo nonché della ricostruzione pacificamente offerta dalla Suprema Corte con orientamento orami costante da tempo risalente del rapporto assicurativo obbligatorio, composto di due distinti rapporti, quello contributivo e quello previdenziale, in cui è affermata l'assoluta
1 estraneità del lavoratore al rapporto contributivo, da un lato, e la tipizzazione dei rimedi dallo stesso esperibili.
La Suprema Corte ha ormai consolidato il principio di diritto secondo cui il nostro ordinamento non prevede alcuna azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato: ciò che residua in tali casi in favore dell'assicurato è unicamente il rimedio risarcitorio nei confronti del datore di lavoro di cui al secondo comma dell'art. 2116 c.c., salva la possibilità del lavoratore di surrogarsi in luogo del datore (e di esser tenuto indenne da quest'ultimo) per la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, l. n. 1338/1962 (cfr., tra le più recenti,
Cass. nn. 2164 e 6722 del 2021 nonché Cass. nn. 26002 e 26248 del 2023, tutte sulla scorta di Cass. nn. 6569 del 2010 e
3491 del 2014).
Si tratta - come ricordato da Cass. n. 3491 del 2014, cit.
- di una conseguenza naturale della scomposizione della fattispecie dell'assicurazione obbligatoria nei due distinti rapporti contributivo e previdenziale: mentre l'obbligazione contributiva ha per soggetto attivo l'ente previdenziale e per soggetto passivo il datore di lavoro, che è debitore di tali contributi nella loro interezza (artt. 2115 comma 2
c.c. e 19, l. n. 218/1952), il lavoratore è unicamente il beneficiario delle prestazioni previdenziali dovutegli dagli enti, restando affatto estraneo al rapporto contributivo e non potendo vantare alcun diritto di natura risarcitoria nei confronti dell'ente medesimo, nemmeno nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia tempestivamente attivato nei confronti del datore di lavoro per il loro recupero.
Ed infatti, per espressa previsione legislativa, è il datore di lavoro ad essere l'unico debitore dei contributi nella loro interezza ai sensi dell'art. 2115, comma 2 c.c. e dell'art. 19 L. n. 218/1952.
Questo l'art. 2115 c.c.:
<< Salvo diverse disposizioni della legge [o delle norme corporative], l'imprenditore e il prestatore di lavoro
2 contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.
È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.>>.
Questo, inoltre, l'art. 19 L. n. 218/1952:
<< Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore; qualunque patto in contrario è nullo.
Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.>>.
L'ente previdenziale non è tenuto affatto al versamento dei contributi, trattandosi di obbligazione gravante esclusivamente a carico del datore di lavoro.
Ed infatti, nel rapporto contributivo il soggetto attivo è
l'ente previdenziale ed il soggetto passivo è il datore di lavoro.
Il prestatore di lavoro è stato ritenuto assolutamente estraneo al rapporto contributivo, trattandosi esclusivamente del beneficiario delle prestazioni previdenziali dovutegli dagli enti.
Ebbene, nel diverso rapporto previdenziale opera il principio di automaticità delle prestazioni a garanzia del diritto alle prestazioni altrimenti pregiudicato dall'omissione contributiva.
Questo l'art. 2116 c.c.:
<< Le prestazioni indicate nell'articolo 21141 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di 1 Si tratta delle prestazioni previdenziali ed assistenziali. Questo l'art. 2114 c.c.: < Le leggi speciali [e le norme corporative] determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative.>>. 3 previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative].
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.>>.
La norma disciplina due diverse forme di tutela del lavoratore: l'automaticità delle prestazioni al comma 1 e la tutela risarcitoria al comma 2.
Il noto principio di automaticità delle prestazioni è diretto a neutralizzare il rischio del lavoratore di non poter beneficiare delle prestazioni in caso di mancanza di provvista contributiva per omesso versamento da parte del proprio datore di lavoro, l'unico soggetto obbligato dal lato passivo.
L'azione risarcitoria tipizzata dal comma 2 dello stesso art. 2116 c.c., invece, è destinata ad operare nei casi di impossibilità di erogazione in tutto o in parte delle prestazioni spettanti, come per i casi di estinzione ope legis per prescrizione dei contributi.
Ebbene, detta azione, per espressa previsione legislativa,
è esperibile esclusivamente nei confronti del datore di lavoro inadempiente (l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro).
Dall'analisi del complesso quadro normativo in cui l'obbligo contributivo è posto a carico esclusivamente del datore di lavoro e la tutela del lavoratore in caso di omissione contributiva è garantita dall'automaticità delle prestazioni (e solo di queste) a carico degli enti previdenziali e dall'azione risarcitoria esperibile esclusivamente nei confronti del datore di lavoro per aver dato causa al pregiudizio arrecato qualora sia impossibile in tutto o in parte l'erogazione delle prestazioni da parte degli enti, la Suprema Corte ha fatto discendere quale logico corollario l'assoluta insussistenza di una azione diretta esperibile nei confronti dell'ente previdenziale da parte del lavoratore per la regolarizzazione contributiva.
4 Dalle norme richiamate, infatti, emerge che l' CP_3 previdenziale è tenuto esclusivamente all'erogazione di prestazioni.
Milita in tal senso l'inequivoco tenore letterale del comma 1 dell'art. 2116 c.c. nella parte in cui si riferisce alle sole prestazioni.
Il lavoratore, inoltre, secondo la Suprema Corte, non può vantare alcun diritto al versamento dei contributi nei confronti dell'ente nemmeno in caso di denuncia di omissione contributiva e di inerzia dell'ente nella riscossione dei contributi non ancora prescritti.
Ed infatti, l'ente, in forza del principio di automaticità delle prestazioni di cui si è sopra già detto, è tenuto esclusivamente all'erogazione delle sole prestazioni anche quando il datore di lavoro abbia omesso il versamento dei contributi.
Non solo, sulla scorta della disciplina e dei principi appena sopra richiamati, il lavoratore non può nemmeno vantare alcun diritto di natura risarcitoria nei confronti dell'ente previdenziale, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente non si sia tempestivamente attivato nei confronti del datore di lavoro per il loro recupero.
Questo perché secondo la condivisibile impostazione della giurisprudenza di legittimità l'interesse del lavoratore al regolare versamento dei contributi si sostanzia nell'interesse a ricevere dagli enti previdenziali le prestazioni spettanti.
Si tratta di un vero e proprio diritto, quello alle prestazioni, collegato indubbiamente sia geneticamente che funzionalmente al diritto di credito esigibile dai soli enti previdenziali al versamento dei contributi ma da questo distinto ed autonomamente garantito dal principio di automaticità di cui all'art. 2116, comma 1 c.c. ed in via risarcitoria dall'art. 2116, comma 2 c.c.
Conseguenza di tali importanti premesse, secondo la Suprema
Corte, è che non si possa configurare a carico dell'ente previdenziale nemmeno un obbligo di recupero coattivo dei contributi in caso di denuncia del lavoratore di omissione contributiva Cfr. Cass. n. 6911/2000
5 Ed infatti, secondo la Suprema Corte, la potestà degli enti previdenziali di procedere all'accertamento degli obblighi contributivi e al recupero dei contributi omessi è strettamente connessa al conseguimento dei propri fini istituzionali di carattere pubblicistico e non già all'interesse del singolo prestatore di lavoro, che non solo non può ritenersi titolare di alcun diritto sui contributi.
Non solo, secondo la Suprema Corte più volte richiamata,
l'obbligo dell'ente previdenziale di versamento dei contributi in caso di inadempimento datoriale non potrebbe ricavarsi nemmeno dall'art. 54 L. n. 88/1989 che, ponendosi su un diverso piano, codifica esclusivamente l'onere di comunicazione a richiesta degli interessati della situazione previdenziale. Questa la norma cit.:
<< È fatto obbligo agli agenti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta.>>.
La disposizione appena richiamata, infatti, si pone sul diverso piano degli obblighi di comunicazione di dati agli assistiti e del loro valore certificativo che potrebbe al massimo legittimare pretese risarcitorie di danni eventualmente derivati dalle inesatte informazioni fornite
Ebbene, nel caso di specie, alcun rapporto di lavoro come così sommariamente descritto da parte ricorrente, risulta denunciato all' e come tale non è possibile procedere CP_4 alla regolarizzazione richiesta.
La sede di ha precisato che l'istanza di CP_1 CP_2 riconoscimento del periodo 12/2021-02/2022 è stata respinta in quanto non risulta attivata alcuna matricola aziendale da parte dell'associazione Controparte_2
Non essendo stato in alcun modo provato il rapporto di lavoro asseritamente intercorso tra le parti e non essendosi nemmeno costituita l' nel presente Controparte_2 procedimento”, la domanda di regolarizzazione contributiva deve essere rigettata.
6 Nemmeno può essere condannata l'associazione convenuta posto che nel presente giudizio non è stata formulata alcuna domanda diretta a provare la sussistenza del rapporto di lavoro asseritamente espletato.
Compensa le spese processuali tra le parti attesa la natura interpretativa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 7.05.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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