TRIB
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/12/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 2167/2021 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni dall'avv. Luigi De Simone per parte ricorrente e dall'avv. Francesco Mundo per la resistente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2167 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Mariano Falbo e Luigi De C.F._2
Simone;
- ricorrenti -
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1 C.F._3
Mundo;
- resistente - e
Controparte_2 C.F._4
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Davide
Praino;
-resistente -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente procedimento i ricorrenti in epigrafe hanno adito l'intestato
Tribunale, assumendo che - quali comproprietari dell'immobile sito nel Comune di Trebisacce alla via Roma ex via Amaldi (contraddistinto in catasto dal foglio 15, Particella 926 sub 2) - ebbero a concedere a ed a (rispettivamente figlio e nuora dei ricorrenti) Controparte_2 Controparte_1
in comodato “non finalizzato ad alcun particolare ed obiettivo bisogno, né attività, e comunque e soprattutto, senza fissare alcun termine”, il vano garage-cantina facente parte della predetta unità immobiliare.
Hanno lamentato, tuttavia, che - pur a fronte della richiesta di restituzione della res - i convenuti si sono rifiutati di rilasciare l'immobile in questione.
Qualificato il rapporto negoziale in esame come “comodato precario”, hanno così concluso per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “
1-Accertare, ritenere e dichiarare che quanto al vano seminterrato garage-cantina, facente parte dell'unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti, questo è stato dato in uso ai coniugi e , mercè Controparte_2 Controparte_3 accordi che configurano un contratto di comodato precario disciplinato dall'art. 1810 c.c. poiché privo sia di un formale termine esplicito e sia di un termine implicito desumibile da una specifica ed oggettiva destinazione dell'uso del bene medesimo, tale da segnarla questa specificamente come tale e, non soltanto nella sua genericità così da impedire di desumerla ab origine.
2-In ragione e per l'effetto della ritenuta natura e caratteristica del menzionato accordo per dare in uso il bene in parola, ricondurre questo nella forma contrattuale del comodato precario, con la conseguente
disciplina dello stesso e, quindi, ritenerlo altresì a tempo indeterminato e, dunque, revocabile ad nutum, nonché allo stesso tempo ritenerlo risolto e perciò come tale, non più sussistente alcuna altra disposizione che ne limiti od impedisca il rilascio immediato.
3-Per l'effetto ordinare ai coniugi e in favore dei deducenti, quali legittimi proprietari e Controparte_2 Controparte_3
possessori, il rilascio del vano seminterrato garage-cantina, facente parte della loro unità immobiliare per come acquistata, nella condizioni di cui al primiero stato, ossia con rifacimento delle divisioni murarie e quant'altro, ben distinto e separato dall'unità immobiliare per come da planimetria catastale, da quello dei coniugi e e comunque, Controparte_2 Controparte_3
libero e sgombero da persone e da cose.
4-In via subordinata, ove ritenuto non sussistente nell'accordo per la consegna in uso del bene un contratto di comodato precario ex art. 1810 c.c. ritenere invece promossa ai fini del recupero del bene di che trattasi, una azione di rivindica atteso che, ad ogni modo, i resistenti, dopo la formale richiesta di restituzione del bene mercè la citata
raccomandata ar del 20.05.20, continuano a detenere il bene medesimo in modo illegittimo ossia sine titulo.
6-vinte spese e competenze da distrarre”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 14.1.2022 si è costituita in giudizio , la quale ha impugnato e contestato le avverse domande, di cui ha invocato Controparte_3
l'integrale rigetto, rilevando come l'immobile oggetto di causa sia “stato di fatto donato ai coniugi resistenti, senza alcun vincolo, condizione o termine” e, comunque, sia “destinato a soddisfare esigenze abitative del nucleo familiare del comodatario”.
Tanto premesso, ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono:
“Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, rigettare integralmente ed in ogni sua parte la domanda dei ricorrenti in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché priva dei necessari presupposti. Nel merito rigettare la domanda, anche relativamente all'inammissibile richiesta di
rivendica. Vinte sempre le spese e competenze di lite da distrarre ex art. 93 cpc al costituito procuratore”.
All'udienza dell'11.2.2022, con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio, il Giudice ha accordato alle parti termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 149/2022, essendo la richiesta di restituzione ancorata ad un contratto di comodato e, dunque, sottoposta a mediazione obbligatoria.
Esperita la mediazione, il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed interrogatorio formale.
Con comparsa depositata telematicamente il 4.12.2025 si è costituito in giudizio CP_2
il quale non si è opposto alle richieste dei coniugi .
[...] Parte_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va rilevato che nel presente giudizio la procedura di mediazione è stata utilmente esperita. Ed infatti, con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio, il Giudice ha accordato alle parti termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010.
Tale verifica, come di recente efficacemente chiarito dalla Cassazione, “deve svolgersi all'udienza fissata dal giudice con il provvedimento con cui aveva disposto l'invio delle parti in mediazione. Se in quella udienza risulta che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza
l'accordo (D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 2 bis), il giudice non potrà che accertare
l'avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio. Così intesa, la norma raggiunge lo scopo cui è rivolta e cioè favorire, ove possibile ed in termini effettivi, forme alternative ma altrettanto satisfattive di tutela mediante la composizione amichevole delle liti ed al contempo conferma il carattere di extrema ratio che il legislatore della mediazione riconosce, in prospettiva deflattiva, alla tutela giurisdizionale”; è stato, quindi, affermato il principio di diritto - evidentemente estendibile per identità di ratio alle fattispecie di mediazione obbligatoria - secondo cui “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione” (Cassazione civile, sez. II, 14/12/2021, n. 40035).
Ebbene, costituendo circostanza pacifica che entro la data dell'udienza di verifica del 4.7.2022
(fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del
2010) si è tenuto l'incontro dinanzi all'organismo di mediazione conclusosi con esito negativo (v. verbale di mediazione prodotto da parte attrice unitamente alle note d'udienza depositate telematicamente il 27.6.2022), va da sé che la procedura di mediazione può dirsi utilmente esperita.
2. Come noto, il contratto di comodato è definito legislativamente dall'art. 1803 c.c. come il contratto, essenzialmente gratuito, con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, “affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”.
Il codice civile disciplina due "forme" di comodato: quello propriamente detto, regolato dagli artt.
1803 e 1809 c.c., e il comodato c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c. sotto la rubrica
"comodato senza determinazione di durata".
E' solo nel caso di cui all'art. 1810 c.c. - connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa - che è consentito di richiedere ad nutum il rilascio al comodatario;
ed infatti, sotto tale ultimo profilo, va osservato che - essendo il contratto di comodato caratterizzato dalla temporaneità d'uso - “la mancanza di un termine finale direttamente previsto dalle parti non autorizza il comodante a richiedere "ad nutum" la restituzione della cosa, quando sia possibile ravvisare una indiretta determinazione di durata attraverso la delimitazione dell'uso consentito della cosa, desumibile dalla natura di essa, dalla professione del comodatario, dall'esame degli interessi e dalle utilità perseguite dai contraenti (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. III, 16/04/2003, n. 6101).
L'art. 1809 c.c. concerne, invece, il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale ed è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un
“urgente e imprevisto bisogno”.
Secondo l'autorevole insegnamento della Cassazione (Cassazione civile, Sez. Un., 29/09/2014, n.
20448) è a quest'ultimo tipo contrattuale che va ricondotto il comodato di immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario: trattasi, infatti, di contratto sorto per un uso determinato e, dunque, per un tempo determinabile per relationem, che può essere cioè individuato in considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista. Detto altrimenti, si tratta di configurare un termine non prefissato, ma desumibile dall'uso convenuto, giacché è implicita nella previsione di destinazione dell'immobile ad abitazione familiare la determinazione della durata della concessione, che va rapportata a tale uso.
Da tale complessivo ordine di considerazioni discende che il rilascio dell'immobile - finché non cessano le esigenze abitative familiari cui esso è stato destinato - può essere richiesto, ai sensi dell'art. 1809, comma 2 c.c. solo nell'ipotesi di sopravvenuto urgente ed imprevisto bisogno del comodante.
La portata di questo bisogno non deve essere grave, dovendo essere solo imprevisto (quindi sopravvenuto rispetto al momento della stipula) e urgente (l'urgenza è qui da intendersi come imminenza, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile), oltre che serio, non voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto.
L'importanza della questione è resa evidente dalla natura degli interessi coinvolti, ponendosi su un piano di contrapposizione e sollecitando quindi un loro corretto componimento, l'interesse della comunità familiare alla conservazione dell'ambiente domestico, e quello del titolare del bene a recuperarne la disponibilità.
3. Ebbene, venendo all'esame del merito della questione per cui pende l'odierna res controversa, ritiene questo Tribunale che, nella direzione della reiezione della domanda azionata dagli istanti, rilievo evidentemente dirimente assuma la circostanza che costoro - pur deducendo in giudizio l'esistenza di un contratto di comodato precario, quale titolo asseritamente intercorso con i convenuti e posto a fondamento della invocata domanda di rilascio - non abbiano di tanto fornito prova alcuna.
Ed infatti, premesso che per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione “l'onere della forma scritta nei contratti, previsto dall'art. 1350 c.c., non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, il quale può essere provato anche per testi e per presunzioni” (ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 03/04/2008, n. 8548), e che gli attori non hanno dedotto e provato che tra i paciscenti sia intervenuto un accordo scritto di tal specie, va registrato come dalle risultanze dell'interrogatorio formale reso dagli stessi è emerso che la concessione in comodato dell'immobile in questione ebbe a realizzarsi per venire incontro alle esigenze abitative del e Controparte_2
della di lui famiglia.
Ed infatti, i ricorrenti all'udienza del 5.12.2022 hanno confermato le circostanze di cui al n. 1 ed al n. 2 di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 14.1.2022 (“1) Se è vero che l'immobile oggetto di causa è attiguo e ora costituisce un'unica unità abitativa di proprietà dei resistenti coniugi;
2) Se è vero che il garage–magazzino è stato trasformato in cucina Controparte_4 soggiorno dell'unità abitativa dei resistenti, sin dal momento dell'acquisto ed è abitato ora dalla sig.ra con i propri tre figli avuti da e quindi dal 2006”). CP_1 Controparte_2
In particolare, , ascoltato sulla circostanza cui al n. 3 della predetta comparsa (“3) Parte_1
Se è vero che il vano garage è stato donato poter far fronte alle esigenze familiari dei resistenti”), ha così dichiarato: “confermo il cap. 3 tuttavia preciso che non vi è stata donazione ma mero uso.
Era dato per consentire una maggiore comodità ai coniugi ”. CP_1 CP_2
Lo stesso ha, inoltre, precisato “che ad oggi abitano l'immobile, unitamente alla , due figli CP_1 poiché il terzo vive fuori sede” (circostanza questa confermata anche da la Parte_2
quale, ascoltata sulla circostanza n. 4)” Se è vero che le condizioni del nucleo familiare dei ricorrenti non sono mutate rispetto alla donazione del vano garage al figlio e nuora”, ha così dichiarato: “Come sopra ho detto non vi è stata donazione. I coniugi si sono separati e l'immobile, allo stato, è occupato dalla unitamente ai figli”). CP_1
È evidente, quindi, che la fattispecie negoziale venuta a giuridica esistenza tra gli odierni contendenti non possa essere sussunta nella categoria del comodato precario, appunto perché il pacifico uso convenuto dai paciscenti consente di determinarne per relationem la scadenza contrattuale al venir meno delle esigenze abitative della famiglia del comodatario, venendosi così a configurare un termine non prefissato, ma desumibile dall'uso convenuto.
Ebbene, essendo pacifica la destinazione a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione del bene de quo (parte ricorrente, d'altra parte, non ha dedotto l'avvenuto dissolversi delle avverse esigenze abitative), ritiene questo Tribunale che difetti nella fattispecie in scrutinio l'imprescindibile profilo del bisogno (urgente e imprevisto) del comodante di cui all'art. 1809, comma 2 c.c., presupposto - quest'ultimo - la cui esistenza, invero, non risulta nemmeno allegata, prima ancora che provata.
Va da sé, pertanto, che la domanda con cui i ricorrenti hanno invocato il rilascio dell'immobile va rigettata persistendo, allo stato, un valido titolo negoziale che legittima la detenzione dell'immobile in capo ai convenuti.
4. Premesso che, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente non vi è traccia dell'atto di donazione, va, altresì, rigettata la domanda di rivendicazione avanzata dai ricorrenti, non avendo gli stessi assolto all'onere probatorio sui medesimi incombenti.
Nel giudizio di rivendicazione l'attore è, infatti, onerato della prova dell'asserito diritto dominicale mediante la rigorosa dimostrazione del titolo originario di acquisto del bene in ragione o della progressione risalente dei titoli derivativi sino all'originario costitutivo, o del possesso “ad usucapionem” anche per accessione sino al compimento del ventennio.
Pertanto, non avendo i ricorrenti fornito alcuna prova, la domanda di rivendicazione va rigettata.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio;
€ 500,00 per la fase introduttiva;
€ 1.000,00 per la fase trattazione/istruttoria; € 1.000,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
2167/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta le domande avanzate dai ricorrenti.
2) Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere - in favore di - le spese Controparte_1 di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
3) Compensa le spese di lite tra i ricorrenti e . Controparte_2
Così deciso in Castrovillari, il 6 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo PRATO
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra
Minardi.
Proc. n. 2167/2021 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni dall'avv. Luigi De Simone per parte ricorrente e dall'avv. Francesco Mundo per la resistente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2167 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Mariano Falbo e Luigi De C.F._2
Simone;
- ricorrenti -
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1 C.F._3
Mundo;
- resistente - e
Controparte_2 C.F._4
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Davide
Praino;
-resistente -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente procedimento i ricorrenti in epigrafe hanno adito l'intestato
Tribunale, assumendo che - quali comproprietari dell'immobile sito nel Comune di Trebisacce alla via Roma ex via Amaldi (contraddistinto in catasto dal foglio 15, Particella 926 sub 2) - ebbero a concedere a ed a (rispettivamente figlio e nuora dei ricorrenti) Controparte_2 Controparte_1
in comodato “non finalizzato ad alcun particolare ed obiettivo bisogno, né attività, e comunque e soprattutto, senza fissare alcun termine”, il vano garage-cantina facente parte della predetta unità immobiliare.
Hanno lamentato, tuttavia, che - pur a fronte della richiesta di restituzione della res - i convenuti si sono rifiutati di rilasciare l'immobile in questione.
Qualificato il rapporto negoziale in esame come “comodato precario”, hanno così concluso per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “
1-Accertare, ritenere e dichiarare che quanto al vano seminterrato garage-cantina, facente parte dell'unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti, questo è stato dato in uso ai coniugi e , mercè Controparte_2 Controparte_3 accordi che configurano un contratto di comodato precario disciplinato dall'art. 1810 c.c. poiché privo sia di un formale termine esplicito e sia di un termine implicito desumibile da una specifica ed oggettiva destinazione dell'uso del bene medesimo, tale da segnarla questa specificamente come tale e, non soltanto nella sua genericità così da impedire di desumerla ab origine.
2-In ragione e per l'effetto della ritenuta natura e caratteristica del menzionato accordo per dare in uso il bene in parola, ricondurre questo nella forma contrattuale del comodato precario, con la conseguente
disciplina dello stesso e, quindi, ritenerlo altresì a tempo indeterminato e, dunque, revocabile ad nutum, nonché allo stesso tempo ritenerlo risolto e perciò come tale, non più sussistente alcuna altra disposizione che ne limiti od impedisca il rilascio immediato.
3-Per l'effetto ordinare ai coniugi e in favore dei deducenti, quali legittimi proprietari e Controparte_2 Controparte_3
possessori, il rilascio del vano seminterrato garage-cantina, facente parte della loro unità immobiliare per come acquistata, nella condizioni di cui al primiero stato, ossia con rifacimento delle divisioni murarie e quant'altro, ben distinto e separato dall'unità immobiliare per come da planimetria catastale, da quello dei coniugi e e comunque, Controparte_2 Controparte_3
libero e sgombero da persone e da cose.
4-In via subordinata, ove ritenuto non sussistente nell'accordo per la consegna in uso del bene un contratto di comodato precario ex art. 1810 c.c. ritenere invece promossa ai fini del recupero del bene di che trattasi, una azione di rivindica atteso che, ad ogni modo, i resistenti, dopo la formale richiesta di restituzione del bene mercè la citata
raccomandata ar del 20.05.20, continuano a detenere il bene medesimo in modo illegittimo ossia sine titulo.
6-vinte spese e competenze da distrarre”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 14.1.2022 si è costituita in giudizio , la quale ha impugnato e contestato le avverse domande, di cui ha invocato Controparte_3
l'integrale rigetto, rilevando come l'immobile oggetto di causa sia “stato di fatto donato ai coniugi resistenti, senza alcun vincolo, condizione o termine” e, comunque, sia “destinato a soddisfare esigenze abitative del nucleo familiare del comodatario”.
Tanto premesso, ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono:
“Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, rigettare integralmente ed in ogni sua parte la domanda dei ricorrenti in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché priva dei necessari presupposti. Nel merito rigettare la domanda, anche relativamente all'inammissibile richiesta di
rivendica. Vinte sempre le spese e competenze di lite da distrarre ex art. 93 cpc al costituito procuratore”.
All'udienza dell'11.2.2022, con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio, il Giudice ha accordato alle parti termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 149/2022, essendo la richiesta di restituzione ancorata ad un contratto di comodato e, dunque, sottoposta a mediazione obbligatoria.
Esperita la mediazione, il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed interrogatorio formale.
Con comparsa depositata telematicamente il 4.12.2025 si è costituito in giudizio CP_2
il quale non si è opposto alle richieste dei coniugi .
[...] Parte_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va rilevato che nel presente giudizio la procedura di mediazione è stata utilmente esperita. Ed infatti, con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio, il Giudice ha accordato alle parti termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010.
Tale verifica, come di recente efficacemente chiarito dalla Cassazione, “deve svolgersi all'udienza fissata dal giudice con il provvedimento con cui aveva disposto l'invio delle parti in mediazione. Se in quella udienza risulta che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza
l'accordo (D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 2 bis), il giudice non potrà che accertare
l'avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio. Così intesa, la norma raggiunge lo scopo cui è rivolta e cioè favorire, ove possibile ed in termini effettivi, forme alternative ma altrettanto satisfattive di tutela mediante la composizione amichevole delle liti ed al contempo conferma il carattere di extrema ratio che il legislatore della mediazione riconosce, in prospettiva deflattiva, alla tutela giurisdizionale”; è stato, quindi, affermato il principio di diritto - evidentemente estendibile per identità di ratio alle fattispecie di mediazione obbligatoria - secondo cui “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione” (Cassazione civile, sez. II, 14/12/2021, n. 40035).
Ebbene, costituendo circostanza pacifica che entro la data dell'udienza di verifica del 4.7.2022
(fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del
2010) si è tenuto l'incontro dinanzi all'organismo di mediazione conclusosi con esito negativo (v. verbale di mediazione prodotto da parte attrice unitamente alle note d'udienza depositate telematicamente il 27.6.2022), va da sé che la procedura di mediazione può dirsi utilmente esperita.
2. Come noto, il contratto di comodato è definito legislativamente dall'art. 1803 c.c. come il contratto, essenzialmente gratuito, con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, “affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”.
Il codice civile disciplina due "forme" di comodato: quello propriamente detto, regolato dagli artt.
1803 e 1809 c.c., e il comodato c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c. sotto la rubrica
"comodato senza determinazione di durata".
E' solo nel caso di cui all'art. 1810 c.c. - connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa - che è consentito di richiedere ad nutum il rilascio al comodatario;
ed infatti, sotto tale ultimo profilo, va osservato che - essendo il contratto di comodato caratterizzato dalla temporaneità d'uso - “la mancanza di un termine finale direttamente previsto dalle parti non autorizza il comodante a richiedere "ad nutum" la restituzione della cosa, quando sia possibile ravvisare una indiretta determinazione di durata attraverso la delimitazione dell'uso consentito della cosa, desumibile dalla natura di essa, dalla professione del comodatario, dall'esame degli interessi e dalle utilità perseguite dai contraenti (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. III, 16/04/2003, n. 6101).
L'art. 1809 c.c. concerne, invece, il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale ed è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un
“urgente e imprevisto bisogno”.
Secondo l'autorevole insegnamento della Cassazione (Cassazione civile, Sez. Un., 29/09/2014, n.
20448) è a quest'ultimo tipo contrattuale che va ricondotto il comodato di immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario: trattasi, infatti, di contratto sorto per un uso determinato e, dunque, per un tempo determinabile per relationem, che può essere cioè individuato in considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista. Detto altrimenti, si tratta di configurare un termine non prefissato, ma desumibile dall'uso convenuto, giacché è implicita nella previsione di destinazione dell'immobile ad abitazione familiare la determinazione della durata della concessione, che va rapportata a tale uso.
Da tale complessivo ordine di considerazioni discende che il rilascio dell'immobile - finché non cessano le esigenze abitative familiari cui esso è stato destinato - può essere richiesto, ai sensi dell'art. 1809, comma 2 c.c. solo nell'ipotesi di sopravvenuto urgente ed imprevisto bisogno del comodante.
La portata di questo bisogno non deve essere grave, dovendo essere solo imprevisto (quindi sopravvenuto rispetto al momento della stipula) e urgente (l'urgenza è qui da intendersi come imminenza, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile), oltre che serio, non voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto.
L'importanza della questione è resa evidente dalla natura degli interessi coinvolti, ponendosi su un piano di contrapposizione e sollecitando quindi un loro corretto componimento, l'interesse della comunità familiare alla conservazione dell'ambiente domestico, e quello del titolare del bene a recuperarne la disponibilità.
3. Ebbene, venendo all'esame del merito della questione per cui pende l'odierna res controversa, ritiene questo Tribunale che, nella direzione della reiezione della domanda azionata dagli istanti, rilievo evidentemente dirimente assuma la circostanza che costoro - pur deducendo in giudizio l'esistenza di un contratto di comodato precario, quale titolo asseritamente intercorso con i convenuti e posto a fondamento della invocata domanda di rilascio - non abbiano di tanto fornito prova alcuna.
Ed infatti, premesso che per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione “l'onere della forma scritta nei contratti, previsto dall'art. 1350 c.c., non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, il quale può essere provato anche per testi e per presunzioni” (ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 03/04/2008, n. 8548), e che gli attori non hanno dedotto e provato che tra i paciscenti sia intervenuto un accordo scritto di tal specie, va registrato come dalle risultanze dell'interrogatorio formale reso dagli stessi è emerso che la concessione in comodato dell'immobile in questione ebbe a realizzarsi per venire incontro alle esigenze abitative del e Controparte_2
della di lui famiglia.
Ed infatti, i ricorrenti all'udienza del 5.12.2022 hanno confermato le circostanze di cui al n. 1 ed al n. 2 di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 14.1.2022 (“1) Se è vero che l'immobile oggetto di causa è attiguo e ora costituisce un'unica unità abitativa di proprietà dei resistenti coniugi;
2) Se è vero che il garage–magazzino è stato trasformato in cucina Controparte_4 soggiorno dell'unità abitativa dei resistenti, sin dal momento dell'acquisto ed è abitato ora dalla sig.ra con i propri tre figli avuti da e quindi dal 2006”). CP_1 Controparte_2
In particolare, , ascoltato sulla circostanza cui al n. 3 della predetta comparsa (“3) Parte_1
Se è vero che il vano garage è stato donato poter far fronte alle esigenze familiari dei resistenti”), ha così dichiarato: “confermo il cap. 3 tuttavia preciso che non vi è stata donazione ma mero uso.
Era dato per consentire una maggiore comodità ai coniugi ”. CP_1 CP_2
Lo stesso ha, inoltre, precisato “che ad oggi abitano l'immobile, unitamente alla , due figli CP_1 poiché il terzo vive fuori sede” (circostanza questa confermata anche da la Parte_2
quale, ascoltata sulla circostanza n. 4)” Se è vero che le condizioni del nucleo familiare dei ricorrenti non sono mutate rispetto alla donazione del vano garage al figlio e nuora”, ha così dichiarato: “Come sopra ho detto non vi è stata donazione. I coniugi si sono separati e l'immobile, allo stato, è occupato dalla unitamente ai figli”). CP_1
È evidente, quindi, che la fattispecie negoziale venuta a giuridica esistenza tra gli odierni contendenti non possa essere sussunta nella categoria del comodato precario, appunto perché il pacifico uso convenuto dai paciscenti consente di determinarne per relationem la scadenza contrattuale al venir meno delle esigenze abitative della famiglia del comodatario, venendosi così a configurare un termine non prefissato, ma desumibile dall'uso convenuto.
Ebbene, essendo pacifica la destinazione a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione del bene de quo (parte ricorrente, d'altra parte, non ha dedotto l'avvenuto dissolversi delle avverse esigenze abitative), ritiene questo Tribunale che difetti nella fattispecie in scrutinio l'imprescindibile profilo del bisogno (urgente e imprevisto) del comodante di cui all'art. 1809, comma 2 c.c., presupposto - quest'ultimo - la cui esistenza, invero, non risulta nemmeno allegata, prima ancora che provata.
Va da sé, pertanto, che la domanda con cui i ricorrenti hanno invocato il rilascio dell'immobile va rigettata persistendo, allo stato, un valido titolo negoziale che legittima la detenzione dell'immobile in capo ai convenuti.
4. Premesso che, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente non vi è traccia dell'atto di donazione, va, altresì, rigettata la domanda di rivendicazione avanzata dai ricorrenti, non avendo gli stessi assolto all'onere probatorio sui medesimi incombenti.
Nel giudizio di rivendicazione l'attore è, infatti, onerato della prova dell'asserito diritto dominicale mediante la rigorosa dimostrazione del titolo originario di acquisto del bene in ragione o della progressione risalente dei titoli derivativi sino all'originario costitutivo, o del possesso “ad usucapionem” anche per accessione sino al compimento del ventennio.
Pertanto, non avendo i ricorrenti fornito alcuna prova, la domanda di rivendicazione va rigettata.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio;
€ 500,00 per la fase introduttiva;
€ 1.000,00 per la fase trattazione/istruttoria; € 1.000,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
2167/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta le domande avanzate dai ricorrenti.
2) Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere - in favore di - le spese Controparte_1 di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
3) Compensa le spese di lite tra i ricorrenti e . Controparte_2
Così deciso in Castrovillari, il 6 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo PRATO
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra
Minardi.