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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4098 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/11/1984, rappresentata e difesa dall'avvocato ERARIO SIMONA
e
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato NAPOLI MANFREDO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: PARTE A
1. le figlie della coppia sono affidate ad entrambi i genitori con collocamento e residenza presso la madre in Vicenza, alla via Francesco Molon, 26;
2. il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo il calendario concordato tra CP_1
i coniugi, ossia quando il sig. ha il turno lavorativo dalle ore 6:00 alle ore 14:00 CP_1
preleverà le figlie da scuola (alle ore 16:00) e le terrà con sé sino alle ore 20:30 quando le riaccompagnerà dalla madre;
quando ha il turno lavorativo dalle ore 14:00 alle ore 22:00
passerà con loro il fine settimana dalle ore 22.30 del venerdì sera alle 20.30 della domenica sera, il tutto compatibilmente con le esigenze di studio e salute delle stesse;
- tre giorni ciascuno durante le vacanze di Natale alternando di anno in anno Natale e
Capodanno; vacanze pasquali e di carnevale alternate;
- per quanto concerne le vacanze estive, le minori trascorreranno col padre due settimane anche non consecutive che lo stesso comunicherà alla signora entro il 30 maggio di Pt_1
ciascun anno. Il tutto compatibilmente con le esigenze di studio e di salute delle minori.
3. Il sig. verserà a titolo di mantenimento delle figlie la somma di € 300,00 ciascuna CP_1
per un totale di euro 600,00 presso il conto corrente della signora entro il 10 di ogni Pt_1
mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat famiglie a far data dal 2025 e rimborserà il 50% delle spese straordinarie come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza. L'importo relativo all'assegno unico verrà diviso nella misura del 50% impegnandosi i coniugi a compiere ogni atto utile al conseguimento dello stesso anche sottoscrivendo i moduli o formulari la cui compilazione INPS dovesse richiedere loro.
4. I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento, rinunciando ad ogni reciproca pretesa di mantenimento.
5. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
PARTE B
Art.1 Il sig. , in sede di udienza, cede e trasferisce alla signora Controparte_1 Pt_1
che, in tale sede, accetta ed acquista, la quota di 1/2 indivisa del diritto di proprietà
[...]
dei seguenti beni immobili facenti parte dell'immobile sito in Comune di Vicenza, Via
Francesco Molon n. 26 e precisamente:
-unità immobiliare così censita al Catasto dei Fabbricati del
COMUNE DI VICENZA (VI) Foglio 9
p.lla 790, sub. 32, Via Francesco Molon n. 26, p. S1-1, categoria A/2, classe 3, vani 6,5,
sup. 104 RC Euro 704,96;
p.lla 790, sub. 17, Via Francesco Molon n. 26, p. S1, categoria C/6, classe 6, mq. 10, RC
Euro 48,55;
Tra i seguenti confini:
il m.n. 790 sub. 32 (appartamento) confina con il m.n. 790 subb. 22,31, e muro perimetrale;
il m.n. 790 sub. 17 (autorimessa) confina con m.n. 790 subb. 18, 21, 16 e terrapieno.
Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 c.
1-bis legge 52/85 che gli immobili sopra indicati sono conformi allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale – cfr. Cass SS.UU. 21761/2021.
Ai fini dell'esatta intestazione catastale dei beni in oggetto, si precisa che la signora Pt_1
con il presente trasferimento ne diviene proprietario per l'intero. Acconsente pertanto il sig.
che le cessioni di cui al presente atto vengano trascritte e volturate a carico della CP_1
sig.ra presso l'Ufficio del Territorio di Vicenza. Pt_1 Art. 2 Sono compresi, nelle predette cessioni, fatte a corpo e non a misura, tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, spazi ed enti in comune per legge, azioni e ragioni, usi e servitù attive e passive, se e in quanto esistenti, di quanto in oggetto, che viene ceduto ed acquistato nello stato di fatto e nella condizione giuridica in cui si trova al momento dell'udienza presidenziale, nulla escluso od eccettuato, noto alla parte cessionaria così
come dalla parte cedente si possedeva e godeva o da esso si aveva diritto di possedere e godere, con relativi diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive esistenti ed esercitate,
nonché trascrizioni ed iscrizioni esistenti e ben note alle parti.
Riguardo alla provenienza i coniugi dichiarano che quanto in oggetto è loro pervenuto, in forza di atto di compravendita registrato presso l'Agenzia del Territorio di Vicenza il
5/02/2018 n. 1298/T per atto di compravendita Notaio di Vicenza in data Persona_1
25.01.2018, Rep. n. 36005/20661, trascritto in data 05/02/2018 R.P. 1860, R.G. 2651.
Art. 3 – In relazione al prezzo di cessione le parti dichiarano che la presente cessione verrà
fatta ed accettata al momento dell'udienza presidenziale, a titolo gratuito senza spirito di liberalità.
Art.
4 - Con riferimento alla vigente normativa in materia edilizia e urbanistica, ed in particolare al disposto della Legge 28 (ventotto) febbraio 1985 (millenovecentottantacinque)
n. 47 e del D.P.R. 6 (sei) giugno 2001 (duemilauno) n. 380, e successive loro modifiche ed integrazioni, le parti dichiarano che:
il fabbricato di cui fanno parte gli immobili in oggetto è stato costruito in forza di:
- licenza edilizia del 29/04/1968 n. 17677 P.G. e 4079 R.P. e successiva variante del
18/07/1969 al n. 17677 P.G., n. 2573 R.P. e n. 6468 p.l, rilasciate dal Comune di Vicenza;
- concessione edilizia in sanatoria del 7/09/1994 al n. 31901/86 P.G.;
- denuncia di inizio attività presentata al Comune di Vicenza in data 1507/2004 al n. 36178/04 prot. Gener. E n. 3293 progr.
Art. 5 – Le parti concordemente dichiarano di rinunciare all'ipoteca legale di cui all'art. 2817
c.c.
Gli effetti attivi e passivi del presente atto cedono, pro-quota, rispettivamente a favore del cessionario e a carico del cedente, a partire dalla data di udienza presidenziale.
Il possesso pro-quota e materiale e giuridico, degli immobili oggetto della presente cessione,
per la quota ceduta, viene dato dalla data odierna.
Art.
6 - Ai fini fiscali le parti chiedono espressamente che gli atti di trasferimento dei beni oggetto del presente atto siano assoggettati al regime di totale esenzione dell'imposta di bollo di registro e da ogni altra tassa, così come previsto dall'art. 19 della legge 6/3/1987 n.
74 e successive modifiche ed integrazioni. Ai soli fini fiscali e per quanto occorre possa le parti dichiarano, ex art. 34, commi 5 e ss, D.Lgs 346/1990, che il valore catastale di quanto trasferito è pari a Euro 40.711,44 per l'abitazione oltre ad Euro 2.803,76 per l'autorimessa
(tutto calcolato al 50% dell'intero).
Ad ogni buon conto e ad ogni effetto di legge la Signora dichiara infine di Parte_1
avere i requisiti previsti dalla nota II Bis dell'art.1, comma 1, della Tariffa - prima parte
- allegata al testo unico delle disposizioni concernente l'imposta di registro (d.p.r. 26/4/1986
n. 131) in tema di agevolazioni prima casa, come da dichiarazioni dallo stesso rese in sede di atto di acquisto Notaio di Vicenza in data 25/01/2018 Rep. n. Persona_1
36005/20661 che qui devono intendersi integralmente riportate.
Art. 7 – il signor dichiara che gli impianti idro-termico-sanitario ed elettrico Controparte_1
dell'appartamento in oggetto sono stati eseguiti in base alla normativa vigente al momento della loro realizzazione, ma non si assume alcuna responsabilità e non fornisce alcuna garanzia di sorta in ordine alla loro conformità secondo le norme attualmente in vigore, così
come per il loro funzionamento e tenuta. Art. 8 I ratei del mutuo stipulato presso lo studio del Notaio di Vicenza in Persona_1
data 25/01/2018 R.P 356, R.G. 2652, registrato il 5/02/2018 Rep. 36006/20662 verranno corrisposti dalla signora Pt_1
Art. 9 Qualora non fosse possibile per qualsivoglia ragione o causa formalizzare e/o trascrivere la presente cessione, le parti si impegnano a recarsi presso il notaio scelto dalla
Signora entro e non oltre 1 anno dalla avvenuta comunicazione del deposito della Pt_1
sentenza di cui all'odierno procedimento.
Art. 10 Gli eventuali oneri di registrazione e trascrizione del verbale dell'udienza presidenziale saranno a carico della sig.ra Pt_1
Art. 11 Le parti dichiarano che i redditi delle unità immobiliari oggetto del trasferimento sono stati dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per le quali alla data odierna è scaduto il termine di presentazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Mercato San Severino (SA) in data 29/07/2012.
All'esito dell'udienza del 06/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la prima udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale, conclusasi con sentenza passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 06/02/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alla Parte B delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, né preventivo né successivo, salvo quanto stabilito da Cass. S.U.
21761/2021, in ordine alla cessione dell'immobile, controllo che non gli compete, in quanto,
limitandosi a raccogliere la volontà delle parti rese nell'ambito della presente procedura, i suoi compiti ed obblighi non sono assimilabili a quelli di un notaio rogante;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Mercato San Severino (SA) il 29/07/2012 alle condizioni in epigrafe Controparte_1
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mercato San Severino (SA) al n. 43, parte II, serie A, anno 2012;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente estensore Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4098 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/11/1984, rappresentata e difesa dall'avvocato ERARIO SIMONA
e
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato NAPOLI MANFREDO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: PARTE A
1. le figlie della coppia sono affidate ad entrambi i genitori con collocamento e residenza presso la madre in Vicenza, alla via Francesco Molon, 26;
2. il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo il calendario concordato tra CP_1
i coniugi, ossia quando il sig. ha il turno lavorativo dalle ore 6:00 alle ore 14:00 CP_1
preleverà le figlie da scuola (alle ore 16:00) e le terrà con sé sino alle ore 20:30 quando le riaccompagnerà dalla madre;
quando ha il turno lavorativo dalle ore 14:00 alle ore 22:00
passerà con loro il fine settimana dalle ore 22.30 del venerdì sera alle 20.30 della domenica sera, il tutto compatibilmente con le esigenze di studio e salute delle stesse;
- tre giorni ciascuno durante le vacanze di Natale alternando di anno in anno Natale e
Capodanno; vacanze pasquali e di carnevale alternate;
- per quanto concerne le vacanze estive, le minori trascorreranno col padre due settimane anche non consecutive che lo stesso comunicherà alla signora entro il 30 maggio di Pt_1
ciascun anno. Il tutto compatibilmente con le esigenze di studio e di salute delle minori.
3. Il sig. verserà a titolo di mantenimento delle figlie la somma di € 300,00 ciascuna CP_1
per un totale di euro 600,00 presso il conto corrente della signora entro il 10 di ogni Pt_1
mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat famiglie a far data dal 2025 e rimborserà il 50% delle spese straordinarie come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza. L'importo relativo all'assegno unico verrà diviso nella misura del 50% impegnandosi i coniugi a compiere ogni atto utile al conseguimento dello stesso anche sottoscrivendo i moduli o formulari la cui compilazione INPS dovesse richiedere loro.
4. I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento, rinunciando ad ogni reciproca pretesa di mantenimento.
5. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
PARTE B
Art.1 Il sig. , in sede di udienza, cede e trasferisce alla signora Controparte_1 Pt_1
che, in tale sede, accetta ed acquista, la quota di 1/2 indivisa del diritto di proprietà
[...]
dei seguenti beni immobili facenti parte dell'immobile sito in Comune di Vicenza, Via
Francesco Molon n. 26 e precisamente:
-unità immobiliare così censita al Catasto dei Fabbricati del
COMUNE DI VICENZA (VI) Foglio 9
p.lla 790, sub. 32, Via Francesco Molon n. 26, p. S1-1, categoria A/2, classe 3, vani 6,5,
sup. 104 RC Euro 704,96;
p.lla 790, sub. 17, Via Francesco Molon n. 26, p. S1, categoria C/6, classe 6, mq. 10, RC
Euro 48,55;
Tra i seguenti confini:
il m.n. 790 sub. 32 (appartamento) confina con il m.n. 790 subb. 22,31, e muro perimetrale;
il m.n. 790 sub. 17 (autorimessa) confina con m.n. 790 subb. 18, 21, 16 e terrapieno.
Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 c.
1-bis legge 52/85 che gli immobili sopra indicati sono conformi allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale – cfr. Cass SS.UU. 21761/2021.
Ai fini dell'esatta intestazione catastale dei beni in oggetto, si precisa che la signora Pt_1
con il presente trasferimento ne diviene proprietario per l'intero. Acconsente pertanto il sig.
che le cessioni di cui al presente atto vengano trascritte e volturate a carico della CP_1
sig.ra presso l'Ufficio del Territorio di Vicenza. Pt_1 Art. 2 Sono compresi, nelle predette cessioni, fatte a corpo e non a misura, tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, spazi ed enti in comune per legge, azioni e ragioni, usi e servitù attive e passive, se e in quanto esistenti, di quanto in oggetto, che viene ceduto ed acquistato nello stato di fatto e nella condizione giuridica in cui si trova al momento dell'udienza presidenziale, nulla escluso od eccettuato, noto alla parte cessionaria così
come dalla parte cedente si possedeva e godeva o da esso si aveva diritto di possedere e godere, con relativi diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive esistenti ed esercitate,
nonché trascrizioni ed iscrizioni esistenti e ben note alle parti.
Riguardo alla provenienza i coniugi dichiarano che quanto in oggetto è loro pervenuto, in forza di atto di compravendita registrato presso l'Agenzia del Territorio di Vicenza il
5/02/2018 n. 1298/T per atto di compravendita Notaio di Vicenza in data Persona_1
25.01.2018, Rep. n. 36005/20661, trascritto in data 05/02/2018 R.P. 1860, R.G. 2651.
Art. 3 – In relazione al prezzo di cessione le parti dichiarano che la presente cessione verrà
fatta ed accettata al momento dell'udienza presidenziale, a titolo gratuito senza spirito di liberalità.
Art.
4 - Con riferimento alla vigente normativa in materia edilizia e urbanistica, ed in particolare al disposto della Legge 28 (ventotto) febbraio 1985 (millenovecentottantacinque)
n. 47 e del D.P.R. 6 (sei) giugno 2001 (duemilauno) n. 380, e successive loro modifiche ed integrazioni, le parti dichiarano che:
il fabbricato di cui fanno parte gli immobili in oggetto è stato costruito in forza di:
- licenza edilizia del 29/04/1968 n. 17677 P.G. e 4079 R.P. e successiva variante del
18/07/1969 al n. 17677 P.G., n. 2573 R.P. e n. 6468 p.l, rilasciate dal Comune di Vicenza;
- concessione edilizia in sanatoria del 7/09/1994 al n. 31901/86 P.G.;
- denuncia di inizio attività presentata al Comune di Vicenza in data 1507/2004 al n. 36178/04 prot. Gener. E n. 3293 progr.
Art. 5 – Le parti concordemente dichiarano di rinunciare all'ipoteca legale di cui all'art. 2817
c.c.
Gli effetti attivi e passivi del presente atto cedono, pro-quota, rispettivamente a favore del cessionario e a carico del cedente, a partire dalla data di udienza presidenziale.
Il possesso pro-quota e materiale e giuridico, degli immobili oggetto della presente cessione,
per la quota ceduta, viene dato dalla data odierna.
Art.
6 - Ai fini fiscali le parti chiedono espressamente che gli atti di trasferimento dei beni oggetto del presente atto siano assoggettati al regime di totale esenzione dell'imposta di bollo di registro e da ogni altra tassa, così come previsto dall'art. 19 della legge 6/3/1987 n.
74 e successive modifiche ed integrazioni. Ai soli fini fiscali e per quanto occorre possa le parti dichiarano, ex art. 34, commi 5 e ss, D.Lgs 346/1990, che il valore catastale di quanto trasferito è pari a Euro 40.711,44 per l'abitazione oltre ad Euro 2.803,76 per l'autorimessa
(tutto calcolato al 50% dell'intero).
Ad ogni buon conto e ad ogni effetto di legge la Signora dichiara infine di Parte_1
avere i requisiti previsti dalla nota II Bis dell'art.1, comma 1, della Tariffa - prima parte
- allegata al testo unico delle disposizioni concernente l'imposta di registro (d.p.r. 26/4/1986
n. 131) in tema di agevolazioni prima casa, come da dichiarazioni dallo stesso rese in sede di atto di acquisto Notaio di Vicenza in data 25/01/2018 Rep. n. Persona_1
36005/20661 che qui devono intendersi integralmente riportate.
Art. 7 – il signor dichiara che gli impianti idro-termico-sanitario ed elettrico Controparte_1
dell'appartamento in oggetto sono stati eseguiti in base alla normativa vigente al momento della loro realizzazione, ma non si assume alcuna responsabilità e non fornisce alcuna garanzia di sorta in ordine alla loro conformità secondo le norme attualmente in vigore, così
come per il loro funzionamento e tenuta. Art. 8 I ratei del mutuo stipulato presso lo studio del Notaio di Vicenza in Persona_1
data 25/01/2018 R.P 356, R.G. 2652, registrato il 5/02/2018 Rep. 36006/20662 verranno corrisposti dalla signora Pt_1
Art. 9 Qualora non fosse possibile per qualsivoglia ragione o causa formalizzare e/o trascrivere la presente cessione, le parti si impegnano a recarsi presso il notaio scelto dalla
Signora entro e non oltre 1 anno dalla avvenuta comunicazione del deposito della Pt_1
sentenza di cui all'odierno procedimento.
Art. 10 Gli eventuali oneri di registrazione e trascrizione del verbale dell'udienza presidenziale saranno a carico della sig.ra Pt_1
Art. 11 Le parti dichiarano che i redditi delle unità immobiliari oggetto del trasferimento sono stati dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per le quali alla data odierna è scaduto il termine di presentazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Mercato San Severino (SA) in data 29/07/2012.
All'esito dell'udienza del 06/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la prima udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale, conclusasi con sentenza passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 06/02/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alla Parte B delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, né preventivo né successivo, salvo quanto stabilito da Cass. S.U.
21761/2021, in ordine alla cessione dell'immobile, controllo che non gli compete, in quanto,
limitandosi a raccogliere la volontà delle parti rese nell'ambito della presente procedura, i suoi compiti ed obblighi non sono assimilabili a quelli di un notaio rogante;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Mercato San Severino (SA) il 29/07/2012 alle condizioni in epigrafe Controparte_1
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mercato San Severino (SA) al n. 43, parte II, serie A, anno 2012;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente estensore Dott.ssa Elena Sollazzo