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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 12/06/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1951/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, (C.F.: , P.IVA. , in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, Avv. , con sede in Via Parte_2
Principe di Scalea n. 126, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Lupo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Caltanissetta (CL), nel viale Sicilia, n. 176, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo presente atto ex art. 83 c.p.c., rilasciata in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 81 del 10 novembre 2022 opponente
CONTRO con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, 8, Codice Controparte_1
Fiscale, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma e Partita IVA n. , P.IVA_3
iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1068629, in persona dell'Amministratore
Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. non in proprio ma quale CP_2
procuratore speciale di con sede legale in Via Vittorio Alfieri Controparte_3
1 – 31015 Conegliano, (TV), Codice Fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Treviso-Belluno n. , giusta procura speciale per atto Notaio P.IVA_4
di Pordenone del 20 luglio 2016 (Rep. 292872 – Fasc. 27990) ( ) Per_1 CP_3
rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avvocati Vincenzo Palomba e
Benedetto Luca Maria Dalù, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in
Caltanissetta (CL), Piazza Europa, 6, giusta delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
N. R.G. 1164/2022 opposta
1 (con sede legale in MUSSOMELI (CL) – Via Controparte_4
Pietro Mignosi 30 CAP 93014 Cod. Fisc. e Partita I.V.A. , in persona del P.IVA_5
Legale Rappresentante pro tempore Sig. rappresentata e difesa Parte_3 dall'Avv. Daniele Osnato (C.F. ) del Foro di Caltanissetta ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in via F. Turati 100 a Caltanissetta, terza chiamata
Conclusioni: le parti hanno concluso alla udienza del giorno 22.01.2025 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 353/2022, il Tribunale di Caltanissetta ha ingiunto al
[...] il pagamento della somma di € 27.167,62, oltre interessi e spese, in favore di Parte_1
quale procuratore speciale di cessionaria Controparte_1 Controparte_3
del credito originariamente vantato da per prestazioni rese Controparte_4 nell'ambito di un appalto pubblico eseguito per conto dell'ente locale.
Avverso detto decreto, il ha proposto opposizione, deducendo in via Parte_1
principale la nullità del decreto per insussistenza del credito, in ragione della mancata corresponsione della quota di cofinanziamento da parte della Regione Sicilia, a seguito della risoluzione del rapporto contrattuale intervenuta tra il medesimo e l'ente regionale. Pt_1
Con l'atto introduttivo, l'opponente ha altresì chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della società quale presunta obbligata in via di regresso o garanzia. Controparte_4
Si è costituita non in proprio ma quale procuratore speciale di Controparte_1
resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto, deducendo Controparte_3 la validità e l'efficacia della cessione, e ribadendo la regolarità del credito vantato. La società opposta ha evidenziato che il non ha contestato né l'an debeatur né il quantum Pt_1
debeatur, avendo ammesso l'esistenza del rapporto contrattuale con la cedente e riconosciuto la correttezza dell'importo, sollevando quale unica eccezione l'asserita inesigibilità del credito per il carattere sospensivo della condizione di pagamento, subordinato – ai sensi dell'art. 5 del contratto – al trasferimento di fondi da parte dello Stato. Ha inoltre rappresentato che il credito è stato certificato attraverso la piattaforma telematica del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, con conseguente accertamento della sua certezza, liquidità ed esigibilità, nonché della regolare esecuzione della prestazione da parte della cedente.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita in giudizio la quale Controparte_4 ha contestato ogni obbligo di manleva, deducendo, in via preliminare, l'intervenuta cessione del credito di cui alla fattura n. 6/A del 28.09.2018 alla società con regolare Controparte_5
2 notifica al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c. La medesima ha inoltre richiamato l'art. 37, comma 7-bis, del D.L. n. 66/2014, ritenendo la cessione conforme alla normativa in materia di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi chiesto, in via preliminare, l'estromissione dal giudizio per intervenuta cessione del credito, e, nel merito,
l'accertamento della regolarità dell'operazione e della insussistenza di qualsivoglia obbligo nei confronti del o della società opposta, con conseguente rigetto Parte_1
della domanda di garanzia.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale.
All'udienza del 22 gennaio 2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione in atti emerge con evidenza la sussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria, come attestato dalla certificazione n. 8507549000000012 rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito della regolare approvazione dello stato di avanzamento lavori (SAL) da parte dell'ente locale. La relazione di collaudo finale, peraltro, conferma che le opere appaltate sono state integralmente eseguite e conformi alle prescrizioni contrattuali, fatta eccezione per lievi carenze esecutive di carattere marginale, prive di incidenza sul diritto al corrispettivo.
Contr E' utile evidenziare che la certificazione del credito presso la piattaforma telematica del trova fondamento nella disciplina dettata dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, artt. 3 e ss., in tema di pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Essa costituisce un accertamento formale della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, attribuendo al credito certificato una presunzione legale di esistenza e di esigibilità, che può essere superata solo da prova contraria specifica e rigorosa. Secondo dottrina consolidata e prassi amministrativa (MEF, circolare n. 35/2012), la certificazione del credito è «atto amministrativo conclusivo di un procedimento» che attribuisce certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso, approvato dalla PA. Questo atto ha effetto di ricognizione formale del debito, tale da creare affidamento legittimo per chi acquista o smobilizza il credito
Posto ciò, risulta dunque provato documentalmente che il credito originariamente vantato da sorto in forza del contratto di appalto è stato: Controparte_4
– regolarmente certificato dal tramite la piattaforma del MEF, con indicazione di Pt_1
scadenza per il pagamento al 30 giugno 2020;
– oggetto di cessione, dapprima in favore di e successivamente in favore di Controparte_5
Controparte_3
3 – fatto valere in sede monitoria da quest'ultima, per il tramite del procuratore speciale
Controparte_1
Nel caso di specie, il ha certificato il credito tramite la piattaforma del Ministero Pt_1 dell'Economia e delle Finanze senza formulare alcuna riserva, determinando così una ricognizione formale del debito in favore della cedente originaria, poi traslato alla cessionaria. Tale condotta è incompatibile con la successiva opposizione di eccezioni relative a presunti inadempimenti della cedente o a condizioni sospensive non espressamente fatte valere al momento della certificazione.
Inoltre, non risulta che il abbia mai contestato in modo tempestivo, formale e Pt_1 documentato la notifica della cessione, avvenuta nel rispetto delle modalità previste dall'art. 1264 c.c. e dall'art. 37, comma 7-bis, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Ne consegue l'opponibilità della cessione e l'inidoneità delle eccezioni sollevate a paralizzare il diritto del cessionario.
Alla luce delle superiori considerazioni, non risulta fondata l'eccezione sollevata dall'opponente circa la presunta inesigibilità del credito in ragione della mancata corresponsione di fondi regionali, trattandosi di condizione meramente interna al rapporto tra
Comune e Regione, inidonea a paralizzare il diritto di credito della società cessionaria, tanto più in presenza della menzionata certificazione ministeriale.
Con riferimento alla clausola di cui all'art. 5 del contratto di appalto, che subordina l'esigibilità del corrispettivo all'effettivo accreditamento delle somme presso la tesoreria comunale, deve osservarsi che la medesima non incide sulla validità e sull'esistenza del credito, ma può al più rilevare ai fini della determinazione della mora debendi ovvero della decorrenza dell'obbligo di pagamento da parte dell'ente appaltante.
Trattasi, in ogni caso, di pattuizione avente natura interna al rapporto tra il e Pt_1
l'appaltatore originario, inidonea a spiegare effetti nei confronti del cessionario del credito, il quale, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, c.c., non è tenuto a subire limitazioni derivanti da clausole convenzionali che restringano la cedibilità o l'esigibilità del credito in funzione di condizioni unilaterali non opponibili ai terzi.
Quanto alla dedotta risoluzione del contratto per asserito inadempimento dell'appaltatore, si rileva che tale circostanza non incide sull'esigibilità del credito oggetto del presente giudizio.
In particolare, la fattura n. 6/A del 28 settembre 2018, posta a fondamento della richiesta monitoria, era stata regolarmente emessa anteriormente alla risoluzione ed era già stata oggetto di liquidazione da parte dell'Amministrazione con determinazione n. 30 del 2019.
Essa concerne spese tecniche afferenti a prestazioni già integralmente eseguite (studio geologico e indagini geognostiche), riferite a una fase anteriore della vicenda contrattuale.
Giova evidenziare che ai sensi dell'art. 1458, comma 2, c.c., la risoluzione contrattuale non
4 ha efficacia retroattiva con riguardo alle prestazioni già eseguite e accettate, che restano definitivamente acquisite al patrimonio del committente. Ne consegue che, anche a fronte della sopravvenuta risoluzione, il credito vantato in relazione a prestazioni pregresse permane integro ed esigibile.
Del resto, risulta pacifico che la originaria titolare del credito, abbia Controparte_4
eseguito i lavori commissionati, dei quali il Comune ha pienamente beneficiato, senza che sia stata dimostrata, nel presente giudizio, l'esistenza di alcun danno patrimoniale correlato a tali attività ovvero di una causa idonea a incidere sull'esigibilità del credito.
Le deduzioni del in ordine a una presunta “anomala gestione” del rapporto e alle Pt_1
sospensioni dei lavori, peraltro oggetto di accertamento in separato procedimento giudiziario
(Proc.N.R.G. 1882/2022), risultano generiche e prive di efficacia estintiva o impeditiva rispetto al diritto di credito azionato, atteso che non è stata fornita alcuna prova concreta e specifica in ordine a un pregiudizio economicamente valutabile derivante dalle condotte contestate all'appaltatore.
I giudizi n. 1684/2020 R.G. (già definito) e n. 1882/2022 R.G., pendente per risoluzione e risarcimento, non interferiscono direttamente con il credito oggetto di decreto ingiuntivo, poiché esso riguarda una specifica prestazione eseguita e liquidata.
Quanto, infine, alle eccezioni sollevate dal in ordine all'asserita inesigibilità del Pt_1 credito, va osservato che, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, c.c., il debitore ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni fondate sul rapporto obbligatorio originario e non anche quelle inerenti a rapporti meramente interni tra debitore e cedente, salvo che tali eccezioni siano sorte anteriormente alla cessione e siano oggetto di prova specifica.
Nel caso di specie, il ha certificato il credito tramite la piattaforma del Ministero Pt_1 dell'Economia e delle Finanze senza formulare alcuna riserva, determinando così una ricognizione formale del debito in favore della cedente originaria, poi traslato alla cessionaria. Tale condotta è incompatibile con la successiva opposizione di eccezioni relative a presunti inadempimenti della cedente o a condizioni sospensive non espressamente fatte valere al momento della certificazione.
Inoltre, non risulta che il abbia mai contestato in modo tempestivo, formale e Pt_1 documentato la notifica della cessione, avvenuta nel rispetto delle modalità previste dall'art. 1264 c.c. e dall'art. 37, comma 7-bis, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Ne consegue l'opponibilità della cessione e l'inidoneità delle eccezioni sollevate a paralizzare il diritto del cessionario.
Deve infine osservarsi che il riferimento, operato dal a presunte infiltrazioni Pt_1
mafiose emerse in contesti territoriali differenti — segnatamente nel Comune di Parte_4
— risulta del tutto inconferente e privo di rilevanza ai fini della presente controversia. Tali
5 circostanze, oltre a non riguardare direttamente la parte originaria Controparte_4
del rapporto obbligatorio, non risultano supportate da elementi probatori idonei a incidere sull'esistenza, validità o esigibilità del credito per cui è causa, né a menomarne il riconoscimento in sede giudiziale.
Quanto al profilo degli interessi moratori, deve ritenersi pienamente legittima sia l'emissione della fattura per interessi da parte della precedente cessionaria sia la Controparte_5
successiva cessione alla unitamente al credito principale. Controparte_3
La pretesa di interessi maturati e maturandi risulta conforme tanto alle pattuizioni contrattuali quanto alla normativa di riferimento, trovando fondamento nella legittima cessione dell'intero rapporto obbligatorio, comprensivo delle relative accessorie spettanze.
Per quanto riguarda il punto relativo agli interessi moratori vale quanto di seguito ritenuto.
Gli interessi moratori devono essere determinati secondo il tasso previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, applicabile ai contratti conclusi tra operatori economici e pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni o servizi. Tale decreto, attuativo della Direttiva
2000/35/CE, prevede la decorrenza automatica degli interessi in caso di ritardo nei pagamenti, senza necessità di costituzione in mora, ove il credito sia certo, liquido ed esigibile.
Il contratto di appalto stipulato tra la e il avente ad oggetto Controparte_4 Pt_1 la realizzazione di opere pubbliche, rientra nella nozione di “prestazione di servizi” ai fini dell'applicazione della disciplina in esame, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. civ. 27 febbraio 2019, n. 5734; Cass. civ. 18 marzo 2024, n. 7160), che ha ribadito la portata estensiva dell'art. 2 del D.Lgs. 231/2002 alle obbligazioni derivanti da contratti d'appalto con la pubblica amministrazione.
Sulla chiamata in garanzia.
La domanda di chiamata in garanzia della proposta dal Controparte_4 Pt_1
risulta infondata, non potendo tale azione trovare accoglimento in questa sede, limitata al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In primo luogo, va osservato che il presente processo ha natura monitoria-oppositiva e ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza, validità ed esigibilità del credito azionato da parte della cessionaria in forza della cessione a titolo oneroso da parte di Controparte_7
già cessionaria della Controparte_5 Controparte_4
In tale contesto, l'eventuale responsabilità contrattuale o extracontrattuale della cedente originaria nei confronti del debitore ceduto, anche ove sussistente, esula completamente dal perimetro della cognizione del presente giudizio, volto esclusivamente a verificare la sussistenza del credito già ceduto, la sua opponibilità e la fondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore dell'attuale creditore.
6 In secondo luogo, non vi è prova dell'esistenza di un vincolo giuridico che obblighi la a tenere indenne il dalle eventuali conseguenze patrimoniali Controparte_4 Pt_1 dell'accoglimento della domanda monitoria.
Inoltre, va sottolineato che il pur deducendo in via generica presunti inadempimenti Pt_1
e responsabilità a carico della non ha formulato una specifica Controparte_4
domanda riconvenzionale né ha articolato circostanze o offerto mezzi di prova idonei a fondare una autonoma pretesa risarcitoria o restitutoria nei confronti della stessa.
In assenza di tali elementi, non può riconoscersi alcuna utilità processuale alla permanenza della nel giudizio, né può accogliersi una chiamata in garanzia meramente CP_4
eventuale e priva di presupposti giuridici.
Infine, si deve rammentare che, ai sensi dell'art. 108, comma 2, c.p.c., il giudice può disporre l'estromissione della parte chiamata in causa qualora la sua presenza non sia necessaria ai fini della decisione, come nel caso di specie, dove la non è più titolare del Controparte_4
credito controverso e non assume posizione attiva o passiva nella domanda proposta in via principale.
Per tali motivi, la chiamata in garanzia della deve essere rigettata per Controparte_4
infondatezza e la stessa deve essere estromessa dal giudizio, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che ne giustifichino la permanenza.
Considerata la particolarità e la complessità della questione sottoposta all'esame del giudice, che hanno riguardato la validità della cessione del credito e l'interpretazione di clausole contrattuali concernenti il rapporto trilaterale tra stazione appaltante, appaltatore e cessionario, nonché la presenza di profili di incertezza giuridica che hanno reso difficoltosa la definizione delle reciproche posizioni, e ritenuto che le circostanze del caso giustifichino una decisione in tal senso, dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra il e ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto Parte_1 Controparte_3
conto della peculiarità della controversia. In particolare, ricorrono giusti motivi di compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in quanto la resistenza in giudizio dell'opponente si fondava su questioni giuridiche non pretestuose, benché infondate, attinenti all'esigibilità del credito in presenza di clausole sospensive e alla mancata corresponsione dei fondi pubblici, oltre che su un quadro contrattuale e procedimentale articolato e complesso, anche alla luce di rapporti plurimi e pregressi tra le parti.
Le spese di lite sono dunque integralmente compensate tra il e Parte_1
ivi comprese quelle relative alla fase monitoria. Controparte_3
Diversamente, il va condannato a rifondere alla Parte_1 Controparte_4
le spese di lite da questa sostenute in relazione alla chiamata in causa, da liquidarsi
[...]
come da dispositivo, stante la manifesta infondatezza della domanda di regresso proposta.
7 Detta domanda risulta infatti priva di riscontro probatorio e avanzata in spregio all'oggettiva estraneità del terzo chiamato alla controversia monitoria, in ragione dell'intervenuta cessione del credito e dell'assenza dei presupposti di responsabilità.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1951/2022
R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
-Rigetta l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
353/2022 emesso dal Tribunale di Caltanissetta;
-Conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-Rigetta la domanda di manleva proposta dal nei confronti della Parte_1
Controparte_4
-Compensa integralmente tra il e quale Parte_1 Controparte_1
procuratore speciale di le spese di lite del presente giudizio, Controparte_3
ivi comprese quelle relative alla fase monitoria;
-Condanna il a rifondere alla società le Parte_1 Controparte_4 spese di lite sostenute in relazione alla chiamata in causa, che liquida in complessivi €.
3.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltanissetta lì 12 maggio 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1951/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, (C.F.: , P.IVA. , in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, Avv. , con sede in Via Parte_2
Principe di Scalea n. 126, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Lupo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Caltanissetta (CL), nel viale Sicilia, n. 176, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo presente atto ex art. 83 c.p.c., rilasciata in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 81 del 10 novembre 2022 opponente
CONTRO con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, 8, Codice Controparte_1
Fiscale, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma e Partita IVA n. , P.IVA_3
iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1068629, in persona dell'Amministratore
Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. non in proprio ma quale CP_2
procuratore speciale di con sede legale in Via Vittorio Alfieri Controparte_3
1 – 31015 Conegliano, (TV), Codice Fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Treviso-Belluno n. , giusta procura speciale per atto Notaio P.IVA_4
di Pordenone del 20 luglio 2016 (Rep. 292872 – Fasc. 27990) ( ) Per_1 CP_3
rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avvocati Vincenzo Palomba e
Benedetto Luca Maria Dalù, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in
Caltanissetta (CL), Piazza Europa, 6, giusta delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
N. R.G. 1164/2022 opposta
1 (con sede legale in MUSSOMELI (CL) – Via Controparte_4
Pietro Mignosi 30 CAP 93014 Cod. Fisc. e Partita I.V.A. , in persona del P.IVA_5
Legale Rappresentante pro tempore Sig. rappresentata e difesa Parte_3 dall'Avv. Daniele Osnato (C.F. ) del Foro di Caltanissetta ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in via F. Turati 100 a Caltanissetta, terza chiamata
Conclusioni: le parti hanno concluso alla udienza del giorno 22.01.2025 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 353/2022, il Tribunale di Caltanissetta ha ingiunto al
[...] il pagamento della somma di € 27.167,62, oltre interessi e spese, in favore di Parte_1
quale procuratore speciale di cessionaria Controparte_1 Controparte_3
del credito originariamente vantato da per prestazioni rese Controparte_4 nell'ambito di un appalto pubblico eseguito per conto dell'ente locale.
Avverso detto decreto, il ha proposto opposizione, deducendo in via Parte_1
principale la nullità del decreto per insussistenza del credito, in ragione della mancata corresponsione della quota di cofinanziamento da parte della Regione Sicilia, a seguito della risoluzione del rapporto contrattuale intervenuta tra il medesimo e l'ente regionale. Pt_1
Con l'atto introduttivo, l'opponente ha altresì chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della società quale presunta obbligata in via di regresso o garanzia. Controparte_4
Si è costituita non in proprio ma quale procuratore speciale di Controparte_1
resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto, deducendo Controparte_3 la validità e l'efficacia della cessione, e ribadendo la regolarità del credito vantato. La società opposta ha evidenziato che il non ha contestato né l'an debeatur né il quantum Pt_1
debeatur, avendo ammesso l'esistenza del rapporto contrattuale con la cedente e riconosciuto la correttezza dell'importo, sollevando quale unica eccezione l'asserita inesigibilità del credito per il carattere sospensivo della condizione di pagamento, subordinato – ai sensi dell'art. 5 del contratto – al trasferimento di fondi da parte dello Stato. Ha inoltre rappresentato che il credito è stato certificato attraverso la piattaforma telematica del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, con conseguente accertamento della sua certezza, liquidità ed esigibilità, nonché della regolare esecuzione della prestazione da parte della cedente.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita in giudizio la quale Controparte_4 ha contestato ogni obbligo di manleva, deducendo, in via preliminare, l'intervenuta cessione del credito di cui alla fattura n. 6/A del 28.09.2018 alla società con regolare Controparte_5
2 notifica al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c. La medesima ha inoltre richiamato l'art. 37, comma 7-bis, del D.L. n. 66/2014, ritenendo la cessione conforme alla normativa in materia di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi chiesto, in via preliminare, l'estromissione dal giudizio per intervenuta cessione del credito, e, nel merito,
l'accertamento della regolarità dell'operazione e della insussistenza di qualsivoglia obbligo nei confronti del o della società opposta, con conseguente rigetto Parte_1
della domanda di garanzia.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale.
All'udienza del 22 gennaio 2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione in atti emerge con evidenza la sussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria, come attestato dalla certificazione n. 8507549000000012 rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito della regolare approvazione dello stato di avanzamento lavori (SAL) da parte dell'ente locale. La relazione di collaudo finale, peraltro, conferma che le opere appaltate sono state integralmente eseguite e conformi alle prescrizioni contrattuali, fatta eccezione per lievi carenze esecutive di carattere marginale, prive di incidenza sul diritto al corrispettivo.
Contr E' utile evidenziare che la certificazione del credito presso la piattaforma telematica del trova fondamento nella disciplina dettata dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, artt. 3 e ss., in tema di pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Essa costituisce un accertamento formale della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, attribuendo al credito certificato una presunzione legale di esistenza e di esigibilità, che può essere superata solo da prova contraria specifica e rigorosa. Secondo dottrina consolidata e prassi amministrativa (MEF, circolare n. 35/2012), la certificazione del credito è «atto amministrativo conclusivo di un procedimento» che attribuisce certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso, approvato dalla PA. Questo atto ha effetto di ricognizione formale del debito, tale da creare affidamento legittimo per chi acquista o smobilizza il credito
Posto ciò, risulta dunque provato documentalmente che il credito originariamente vantato da sorto in forza del contratto di appalto è stato: Controparte_4
– regolarmente certificato dal tramite la piattaforma del MEF, con indicazione di Pt_1
scadenza per il pagamento al 30 giugno 2020;
– oggetto di cessione, dapprima in favore di e successivamente in favore di Controparte_5
Controparte_3
3 – fatto valere in sede monitoria da quest'ultima, per il tramite del procuratore speciale
Controparte_1
Nel caso di specie, il ha certificato il credito tramite la piattaforma del Ministero Pt_1 dell'Economia e delle Finanze senza formulare alcuna riserva, determinando così una ricognizione formale del debito in favore della cedente originaria, poi traslato alla cessionaria. Tale condotta è incompatibile con la successiva opposizione di eccezioni relative a presunti inadempimenti della cedente o a condizioni sospensive non espressamente fatte valere al momento della certificazione.
Inoltre, non risulta che il abbia mai contestato in modo tempestivo, formale e Pt_1 documentato la notifica della cessione, avvenuta nel rispetto delle modalità previste dall'art. 1264 c.c. e dall'art. 37, comma 7-bis, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Ne consegue l'opponibilità della cessione e l'inidoneità delle eccezioni sollevate a paralizzare il diritto del cessionario.
Alla luce delle superiori considerazioni, non risulta fondata l'eccezione sollevata dall'opponente circa la presunta inesigibilità del credito in ragione della mancata corresponsione di fondi regionali, trattandosi di condizione meramente interna al rapporto tra
Comune e Regione, inidonea a paralizzare il diritto di credito della società cessionaria, tanto più in presenza della menzionata certificazione ministeriale.
Con riferimento alla clausola di cui all'art. 5 del contratto di appalto, che subordina l'esigibilità del corrispettivo all'effettivo accreditamento delle somme presso la tesoreria comunale, deve osservarsi che la medesima non incide sulla validità e sull'esistenza del credito, ma può al più rilevare ai fini della determinazione della mora debendi ovvero della decorrenza dell'obbligo di pagamento da parte dell'ente appaltante.
Trattasi, in ogni caso, di pattuizione avente natura interna al rapporto tra il e Pt_1
l'appaltatore originario, inidonea a spiegare effetti nei confronti del cessionario del credito, il quale, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, c.c., non è tenuto a subire limitazioni derivanti da clausole convenzionali che restringano la cedibilità o l'esigibilità del credito in funzione di condizioni unilaterali non opponibili ai terzi.
Quanto alla dedotta risoluzione del contratto per asserito inadempimento dell'appaltatore, si rileva che tale circostanza non incide sull'esigibilità del credito oggetto del presente giudizio.
In particolare, la fattura n. 6/A del 28 settembre 2018, posta a fondamento della richiesta monitoria, era stata regolarmente emessa anteriormente alla risoluzione ed era già stata oggetto di liquidazione da parte dell'Amministrazione con determinazione n. 30 del 2019.
Essa concerne spese tecniche afferenti a prestazioni già integralmente eseguite (studio geologico e indagini geognostiche), riferite a una fase anteriore della vicenda contrattuale.
Giova evidenziare che ai sensi dell'art. 1458, comma 2, c.c., la risoluzione contrattuale non
4 ha efficacia retroattiva con riguardo alle prestazioni già eseguite e accettate, che restano definitivamente acquisite al patrimonio del committente. Ne consegue che, anche a fronte della sopravvenuta risoluzione, il credito vantato in relazione a prestazioni pregresse permane integro ed esigibile.
Del resto, risulta pacifico che la originaria titolare del credito, abbia Controparte_4
eseguito i lavori commissionati, dei quali il Comune ha pienamente beneficiato, senza che sia stata dimostrata, nel presente giudizio, l'esistenza di alcun danno patrimoniale correlato a tali attività ovvero di una causa idonea a incidere sull'esigibilità del credito.
Le deduzioni del in ordine a una presunta “anomala gestione” del rapporto e alle Pt_1
sospensioni dei lavori, peraltro oggetto di accertamento in separato procedimento giudiziario
(Proc.N.R.G. 1882/2022), risultano generiche e prive di efficacia estintiva o impeditiva rispetto al diritto di credito azionato, atteso che non è stata fornita alcuna prova concreta e specifica in ordine a un pregiudizio economicamente valutabile derivante dalle condotte contestate all'appaltatore.
I giudizi n. 1684/2020 R.G. (già definito) e n. 1882/2022 R.G., pendente per risoluzione e risarcimento, non interferiscono direttamente con il credito oggetto di decreto ingiuntivo, poiché esso riguarda una specifica prestazione eseguita e liquidata.
Quanto, infine, alle eccezioni sollevate dal in ordine all'asserita inesigibilità del Pt_1 credito, va osservato che, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, c.c., il debitore ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni fondate sul rapporto obbligatorio originario e non anche quelle inerenti a rapporti meramente interni tra debitore e cedente, salvo che tali eccezioni siano sorte anteriormente alla cessione e siano oggetto di prova specifica.
Nel caso di specie, il ha certificato il credito tramite la piattaforma del Ministero Pt_1 dell'Economia e delle Finanze senza formulare alcuna riserva, determinando così una ricognizione formale del debito in favore della cedente originaria, poi traslato alla cessionaria. Tale condotta è incompatibile con la successiva opposizione di eccezioni relative a presunti inadempimenti della cedente o a condizioni sospensive non espressamente fatte valere al momento della certificazione.
Inoltre, non risulta che il abbia mai contestato in modo tempestivo, formale e Pt_1 documentato la notifica della cessione, avvenuta nel rispetto delle modalità previste dall'art. 1264 c.c. e dall'art. 37, comma 7-bis, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Ne consegue l'opponibilità della cessione e l'inidoneità delle eccezioni sollevate a paralizzare il diritto del cessionario.
Deve infine osservarsi che il riferimento, operato dal a presunte infiltrazioni Pt_1
mafiose emerse in contesti territoriali differenti — segnatamente nel Comune di Parte_4
— risulta del tutto inconferente e privo di rilevanza ai fini della presente controversia. Tali
5 circostanze, oltre a non riguardare direttamente la parte originaria Controparte_4
del rapporto obbligatorio, non risultano supportate da elementi probatori idonei a incidere sull'esistenza, validità o esigibilità del credito per cui è causa, né a menomarne il riconoscimento in sede giudiziale.
Quanto al profilo degli interessi moratori, deve ritenersi pienamente legittima sia l'emissione della fattura per interessi da parte della precedente cessionaria sia la Controparte_5
successiva cessione alla unitamente al credito principale. Controparte_3
La pretesa di interessi maturati e maturandi risulta conforme tanto alle pattuizioni contrattuali quanto alla normativa di riferimento, trovando fondamento nella legittima cessione dell'intero rapporto obbligatorio, comprensivo delle relative accessorie spettanze.
Per quanto riguarda il punto relativo agli interessi moratori vale quanto di seguito ritenuto.
Gli interessi moratori devono essere determinati secondo il tasso previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, applicabile ai contratti conclusi tra operatori economici e pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni o servizi. Tale decreto, attuativo della Direttiva
2000/35/CE, prevede la decorrenza automatica degli interessi in caso di ritardo nei pagamenti, senza necessità di costituzione in mora, ove il credito sia certo, liquido ed esigibile.
Il contratto di appalto stipulato tra la e il avente ad oggetto Controparte_4 Pt_1 la realizzazione di opere pubbliche, rientra nella nozione di “prestazione di servizi” ai fini dell'applicazione della disciplina in esame, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. civ. 27 febbraio 2019, n. 5734; Cass. civ. 18 marzo 2024, n. 7160), che ha ribadito la portata estensiva dell'art. 2 del D.Lgs. 231/2002 alle obbligazioni derivanti da contratti d'appalto con la pubblica amministrazione.
Sulla chiamata in garanzia.
La domanda di chiamata in garanzia della proposta dal Controparte_4 Pt_1
risulta infondata, non potendo tale azione trovare accoglimento in questa sede, limitata al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In primo luogo, va osservato che il presente processo ha natura monitoria-oppositiva e ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza, validità ed esigibilità del credito azionato da parte della cessionaria in forza della cessione a titolo oneroso da parte di Controparte_7
già cessionaria della Controparte_5 Controparte_4
In tale contesto, l'eventuale responsabilità contrattuale o extracontrattuale della cedente originaria nei confronti del debitore ceduto, anche ove sussistente, esula completamente dal perimetro della cognizione del presente giudizio, volto esclusivamente a verificare la sussistenza del credito già ceduto, la sua opponibilità e la fondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore dell'attuale creditore.
6 In secondo luogo, non vi è prova dell'esistenza di un vincolo giuridico che obblighi la a tenere indenne il dalle eventuali conseguenze patrimoniali Controparte_4 Pt_1 dell'accoglimento della domanda monitoria.
Inoltre, va sottolineato che il pur deducendo in via generica presunti inadempimenti Pt_1
e responsabilità a carico della non ha formulato una specifica Controparte_4
domanda riconvenzionale né ha articolato circostanze o offerto mezzi di prova idonei a fondare una autonoma pretesa risarcitoria o restitutoria nei confronti della stessa.
In assenza di tali elementi, non può riconoscersi alcuna utilità processuale alla permanenza della nel giudizio, né può accogliersi una chiamata in garanzia meramente CP_4
eventuale e priva di presupposti giuridici.
Infine, si deve rammentare che, ai sensi dell'art. 108, comma 2, c.p.c., il giudice può disporre l'estromissione della parte chiamata in causa qualora la sua presenza non sia necessaria ai fini della decisione, come nel caso di specie, dove la non è più titolare del Controparte_4
credito controverso e non assume posizione attiva o passiva nella domanda proposta in via principale.
Per tali motivi, la chiamata in garanzia della deve essere rigettata per Controparte_4
infondatezza e la stessa deve essere estromessa dal giudizio, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che ne giustifichino la permanenza.
Considerata la particolarità e la complessità della questione sottoposta all'esame del giudice, che hanno riguardato la validità della cessione del credito e l'interpretazione di clausole contrattuali concernenti il rapporto trilaterale tra stazione appaltante, appaltatore e cessionario, nonché la presenza di profili di incertezza giuridica che hanno reso difficoltosa la definizione delle reciproche posizioni, e ritenuto che le circostanze del caso giustifichino una decisione in tal senso, dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra il e ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto Parte_1 Controparte_3
conto della peculiarità della controversia. In particolare, ricorrono giusti motivi di compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in quanto la resistenza in giudizio dell'opponente si fondava su questioni giuridiche non pretestuose, benché infondate, attinenti all'esigibilità del credito in presenza di clausole sospensive e alla mancata corresponsione dei fondi pubblici, oltre che su un quadro contrattuale e procedimentale articolato e complesso, anche alla luce di rapporti plurimi e pregressi tra le parti.
Le spese di lite sono dunque integralmente compensate tra il e Parte_1
ivi comprese quelle relative alla fase monitoria. Controparte_3
Diversamente, il va condannato a rifondere alla Parte_1 Controparte_4
le spese di lite da questa sostenute in relazione alla chiamata in causa, da liquidarsi
[...]
come da dispositivo, stante la manifesta infondatezza della domanda di regresso proposta.
7 Detta domanda risulta infatti priva di riscontro probatorio e avanzata in spregio all'oggettiva estraneità del terzo chiamato alla controversia monitoria, in ragione dell'intervenuta cessione del credito e dell'assenza dei presupposti di responsabilità.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1951/2022
R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
-Rigetta l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
353/2022 emesso dal Tribunale di Caltanissetta;
-Conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-Rigetta la domanda di manleva proposta dal nei confronti della Parte_1
Controparte_4
-Compensa integralmente tra il e quale Parte_1 Controparte_1
procuratore speciale di le spese di lite del presente giudizio, Controparte_3
ivi comprese quelle relative alla fase monitoria;
-Condanna il a rifondere alla società le Parte_1 Controparte_4 spese di lite sostenute in relazione alla chiamata in causa, che liquida in complessivi €.
3.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltanissetta lì 12 maggio 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
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