Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3989 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 21.05.2025 alla scadenza del termine per il deposito delle note per la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4915 ruolo gen. dell'anno 2025 ( ATPO ruolo gen.n.5817 dell'anno 2024)
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Luisa De Lucia presso cui è elettivamente domiciliato ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 elett.te dom.to in Napoli, alla via Galileo Ferraris 4 rapp.to e difeso dall'Avv. Gianfranco Pepe in virtù di procura generale alle liti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.03.2024 il ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità e al riconoscimento dei benefici di cui alla L.
104/1992 art 3 co.
3. avendo presentato domanda amministrativa in data 06.10.2022 senza esito positivo.
Parte ricorrente, che ha dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 27.02.2025, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza di accertamento dell'assegno di invalidità nonché del riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/1992 art 3 co.3, deducendo la sussistenza del requisito sanitario dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio.
L' si è costituito deducendo la inammissibilità della domanda, nel merito ha CP_1
contestato la sussistenza del requisito sanitario concludendo per il rigetto con vittoria delle spese.
*****
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Le doglianze del ricorrente, infatti, sono incentrate sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe adeguatamente valutato il quadro patologico da cui sarebbe affetto, con particolare riferimento alla vasculopatia cerebrale e alle patologie osteo-articolari, nell'entità considerata dal CTU.
Ed infatti parte ricorrente denuncia che la valutazione tecnica del ctu non terrebbe conto dell'effettiva gravità delle patologie diagnosticate.
Ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica, mente nel caso di specie non risultano neppure effettuate osservazioni durante le operazioni di consulenza.
In particolare va evidenziato che il CTU ha preso in considerazione il grado della demenza mista considerato di fase di media gravità dalla certificazione medica prodotta in giudizio ( vista neurologica). Quanto alla deambulazione con bastone, l'ausiliare del Giudice ha precisato che è stato lo stesso ricorrente ad aver 'riferito di averne bisogno per mantenere l'equilibrio, registrando, dall'esame obiettivo, l'autonomia nei cambiamenti posturali. Per
l'apparato osteo-articolare il CTU ha rilevato un'artrosi diffusa, rachidea e delle ginocchia, generativa di una 'difficoltà' deambulatoria, che non risulta preclusa.
Ne consegue che la valutazione complessiva, rimessa al parere medico-legale, ha determinato la dovuta personalizzazione, in base al quadro clinico che è emerso anche dall'esame obiettivo, fondamentale per l'indagine che ne occupa, al fine di correttamente valutare la documentazione medica versata agli atti.
La valutazione del c.t.u. appare pertanto corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale cui è stato finalizzato l'ATPO, la diagnosi viene attuata soprattutto con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e all'età del ricorrente
Non si rinvengono dunque errori, omissioni o vizi di indagine in cui sarebbe incorso il CTU in relazione alla gravità o alla natura delle suindicate patologie, né un contrasto con la documentazione medica agli atti.
In definitiva il quadro clinico riscontrato e descritto è stato compiutamente valutato con puntuale riferimento alle peculiarità del caso concreto, all'esito dell'esame obiettivo eseguito.
Conclusivamente le conclusioni del ctu, - cui non sono stati formulati rilievi e/o osservazioni durante lo svolgimento delle operazioni -, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi e fatte proprie da questo Giudicante.
Dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese di giustizia, vista la dichiarazione ex art 152 disp att. cpc allegata agli atti.
Liquida le spese di CTU come da separato decreto
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso e dichiara che le patologie da cui è affetto il ricorrente non determinano il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dei benefici di cui all' art 3 co. 3 L. 104/92;
b) dichiara il ricorrente non tenuto alla rifusione delle spese di giudizio;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto;
Napoli 21.05.2025
Il giudice del lavoro
( Dott. A. Bonfiglio)