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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Marco
Bottino ha pronunciato all'esito dello scambio e deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 9.5.25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13689/24, RG
RA
rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso dall'avv.to Parte_1
Farina Vincenzo presso il quale è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa come in atti CP_1
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: Accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione del T.F.R. ai sensi del D.L.vo 80/92 e condanna dell' al pagamento per la stessa causale della CP_1
somma di euro 11.145,12 oltre svalutazione ed interessi .Vittoria di spese con attribuzione.
Per il resistente: dichiarare improponibile e/o inammissibile la domanda, in subordine, rigetto della domanda con condanna del ricorrente alle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.24 il ricorrente indicata in epigrafe agiva nei confronti dell' per il riconoscimento del proprio diritto al pagamento del CP_1
T.F.R. a carico del Fondo di Garanzia ex D.Lvo n. 80/92 e per la relativa condanna del convenuto all'importo di euro 11.145,12.
1 Deduceva di essere stato dipendente della società dal 8.9.14 al Controparte_2
febbraio 2022; che la predetta società veniva cancellata dal registro delle imprese in data
28.3.23 di aver presentato ricorso presso il tribunale di Napoli Nord che rigettava il ricorso stante la cancellazione della società; di aver presentato domanda telematica ex art. 2 co. 7 L.
297/82 (richiamato dall'art. 2 L. 80/92) richiedendo all' l'intervento del Fondo di garanzia CP_1 per la liquidazione del T.F.R. e, stante il rigetto dell'Ente di aver proposto in data 11.2.2015 ricorso amministrativo avverso il predetto silenzio-rifiuto.
Tutto ciò dedotto, adiva questo Giudice per l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. CP_ Si costituiva l , contestando la ricorrenza nella fattispecie di causa dei presupposti per l'intervento del fondo di garanzia.
Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per carenza del presupposto, previsto dall'art 2 L. 297/82, per accedere al fondo di Garanzia, in quanto parte ricorrente non ha fornito la dimostrazione della insufficienza delle garanzia patrimoniali del debitore tramite un serio ed adeguato tentativo di esecuzione forzata sul patrimonio della società debitrice e dei soci che hanno partecipato alla liquidazione.
Ed invero si osserva che l' art. 2 del d.lgs. 297/1982 prevede testualmente: “ È istituito presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. … Qualora il datore di lavoro, non soggetto, alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267[5], non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto… I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato…”.
Il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1
corresponsione degli emolumenti retributivi inerenti al trattamento di fine rapporto si perfeziona quindi al verificarsi dei seguenti presupposti, previsti dal citato art. 2: a) insolvenza del datore di lavore;
nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non sia soggetto alle
2 disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, B) esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, e insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali;
c) accertamento e determinazione del credito a titolo di trattamento di fine rapporto.
Nel caso di specie la ricorrente, non ha fornito prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore.
Ed invero, nel caso che ci occupa, previsto dal comma 5 dell'art. 2 L. 297/82, il lavoratore è tenuto a dimostrare un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora, eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, è tenuto ad esperire quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose. Non è tenuto invece ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, secondo un criterio di probabilità.
Pertanto l'inutile esperimento di un qualsivoglia procedimento esecutivo individuale non è, da solo, idoneo a realizzare la preventiva escussione voluta dalle disposizioni di legge in esame.
Si è ritenuto in giurisprudenza che l'onere del lavoratore comporta, in coerenza con la normale diligenza, la ricerca di beni di proprietà del datore di lavoro inadempiente quantomeno nei luoghi ricollegabili alla sua persona;
soltanto la dimostrazione di tali adempimenti determina – secondo la stessa giurisprudenza – la presunzione legale di insufficienza delle garanzie patrimoniali offerte dal datore di lavoro inadempiente.
Il giudizio circa la idoneità degli elementi rappresentati a dedurne l'esistenza del fatto principale (inidoneità della garanzie patrimoniali) rientra nella valutazione riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici.
In Cassazione civile , sez. lav., 19 gennaio 2009, n. 1178 si afferma che per conseguire l'intervento del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2 comma 5 della l. n. 297/82, è sufficiente che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione mobiliare, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrano che (o il Fondo provi che) esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva. Nello stesso senso viè una pronuncia più recente (cass. Sez. lavoro n. 10824/15).
3 In Cassazione civile , sez. lav., 08 maggio 2008, n. 11379 è stata confermata la sentenza di rigetto della domanda proposta contro l per ottenere quanto dovuto a titolo di CP_1 trattamento di fine rapporto ed accessori poiché il ricorrente non aveva esperito l'esecuzione immobiliare – benché il debitore fosse risultato proprietario pro quota di un immobile – nè aveva dimostrato che tale procedimento non avrebbe portato, in termini di ragionevole certezza, ad esiti vantaggiosi).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese sono compensate stante la natura della decisione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Aversa, 13.5.2025
Il giudice del lavoro
Dott. Marco Bottino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Marco
Bottino ha pronunciato all'esito dello scambio e deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 9.5.25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13689/24, RG
RA
rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso dall'avv.to Parte_1
Farina Vincenzo presso il quale è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa come in atti CP_1
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: Accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione del T.F.R. ai sensi del D.L.vo 80/92 e condanna dell' al pagamento per la stessa causale della CP_1
somma di euro 11.145,12 oltre svalutazione ed interessi .Vittoria di spese con attribuzione.
Per il resistente: dichiarare improponibile e/o inammissibile la domanda, in subordine, rigetto della domanda con condanna del ricorrente alle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.24 il ricorrente indicata in epigrafe agiva nei confronti dell' per il riconoscimento del proprio diritto al pagamento del CP_1
T.F.R. a carico del Fondo di Garanzia ex D.Lvo n. 80/92 e per la relativa condanna del convenuto all'importo di euro 11.145,12.
1 Deduceva di essere stato dipendente della società dal 8.9.14 al Controparte_2
febbraio 2022; che la predetta società veniva cancellata dal registro delle imprese in data
28.3.23 di aver presentato ricorso presso il tribunale di Napoli Nord che rigettava il ricorso stante la cancellazione della società; di aver presentato domanda telematica ex art. 2 co. 7 L.
297/82 (richiamato dall'art. 2 L. 80/92) richiedendo all' l'intervento del Fondo di garanzia CP_1 per la liquidazione del T.F.R. e, stante il rigetto dell'Ente di aver proposto in data 11.2.2015 ricorso amministrativo avverso il predetto silenzio-rifiuto.
Tutto ciò dedotto, adiva questo Giudice per l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. CP_ Si costituiva l , contestando la ricorrenza nella fattispecie di causa dei presupposti per l'intervento del fondo di garanzia.
Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per carenza del presupposto, previsto dall'art 2 L. 297/82, per accedere al fondo di Garanzia, in quanto parte ricorrente non ha fornito la dimostrazione della insufficienza delle garanzia patrimoniali del debitore tramite un serio ed adeguato tentativo di esecuzione forzata sul patrimonio della società debitrice e dei soci che hanno partecipato alla liquidazione.
Ed invero si osserva che l' art. 2 del d.lgs. 297/1982 prevede testualmente: “ È istituito presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. … Qualora il datore di lavoro, non soggetto, alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267[5], non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto… I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato…”.
Il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1
corresponsione degli emolumenti retributivi inerenti al trattamento di fine rapporto si perfeziona quindi al verificarsi dei seguenti presupposti, previsti dal citato art. 2: a) insolvenza del datore di lavore;
nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non sia soggetto alle
2 disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, B) esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, e insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali;
c) accertamento e determinazione del credito a titolo di trattamento di fine rapporto.
Nel caso di specie la ricorrente, non ha fornito prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore.
Ed invero, nel caso che ci occupa, previsto dal comma 5 dell'art. 2 L. 297/82, il lavoratore è tenuto a dimostrare un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora, eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, è tenuto ad esperire quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose. Non è tenuto invece ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, secondo un criterio di probabilità.
Pertanto l'inutile esperimento di un qualsivoglia procedimento esecutivo individuale non è, da solo, idoneo a realizzare la preventiva escussione voluta dalle disposizioni di legge in esame.
Si è ritenuto in giurisprudenza che l'onere del lavoratore comporta, in coerenza con la normale diligenza, la ricerca di beni di proprietà del datore di lavoro inadempiente quantomeno nei luoghi ricollegabili alla sua persona;
soltanto la dimostrazione di tali adempimenti determina – secondo la stessa giurisprudenza – la presunzione legale di insufficienza delle garanzie patrimoniali offerte dal datore di lavoro inadempiente.
Il giudizio circa la idoneità degli elementi rappresentati a dedurne l'esistenza del fatto principale (inidoneità della garanzie patrimoniali) rientra nella valutazione riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici.
In Cassazione civile , sez. lav., 19 gennaio 2009, n. 1178 si afferma che per conseguire l'intervento del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2 comma 5 della l. n. 297/82, è sufficiente che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione mobiliare, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrano che (o il Fondo provi che) esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva. Nello stesso senso viè una pronuncia più recente (cass. Sez. lavoro n. 10824/15).
3 In Cassazione civile , sez. lav., 08 maggio 2008, n. 11379 è stata confermata la sentenza di rigetto della domanda proposta contro l per ottenere quanto dovuto a titolo di CP_1 trattamento di fine rapporto ed accessori poiché il ricorrente non aveva esperito l'esecuzione immobiliare – benché il debitore fosse risultato proprietario pro quota di un immobile – nè aveva dimostrato che tale procedimento non avrebbe portato, in termini di ragionevole certezza, ad esiti vantaggiosi).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese sono compensate stante la natura della decisione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Aversa, 13.5.2025
Il giudice del lavoro
Dott. Marco Bottino
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