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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.973/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 973/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 04 ottobre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del
19/03/2025
OGGETTO: d a
(deposito CP_1
con il patrocinio dell'avv. Potenza Leonardo Controparte_2
bancario, cassetta di APPELLANTE sicurezza, apertura di c o n t r o credito bancario) on il patrocinio dell'avv. Borchi Fabrizio Controparte_3
Codice: 140041 APPELLATO
Controparte_4
[...]
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1942/2022
1 pubblicata in data 22 agosto 2022 e notificata in data 04 settembre 2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ piaccia … disattesa ogni contraria istanza in accoglimento dell'appello qui
proposto ed in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1942/2022, rep. 3042/2022, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto in
primo grado, così provvedere a norma di legge per tutto quanto fin qui
dedotto in narrativa: …
3.In punto di merito accertare e dichiarare la nullità della fideiussione per
contrarietà alla normativa anti trust e, per l'effetto accertare e dichiarare
che nulla è dovuto dall'appellante ; CP_2 CP_2
4.accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. la
liberazione/estinzione dell'appellante quale fideiussore della Controparte_4
per decadenza della creditrice appellata dalle obbligazioni assunte nei
[...]
confronti della medesima;
5.In ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. ; Controparte_2
6. Con condanna della appellata al pagamento delle spese del doppio grado
di giudizio”.
Dell'appellata
“Piaccia … ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previa
reiezione dell'istanza di sospensione ex adverso formulata, dichiarare
inammissibile, improponibile e comunque respingere l'impugnazione
proposta dal Sig. avverso la sentenza n. 1942/22 del Controparte_2
2 Tribunale di Bergamo, con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Vinte le spese ed i compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha rigettato le opposizioni proposte da e dai suoi Controparte_4
fideiussori e, in separato giudizio poi riunito da Controparte_2 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 2267/2018 con cui è stato loro CP_4
ingiunto il pagamento della somma di € 420.328,77, oltre interessi e spese,
in parte (per € 246.982,42) a titolo di saldo debitore del conto corrente n.
6609/20 aperto dalla società opponente presso la filiale di Treviglio di
[...]
in data 5/3/2004 e in parte (per € 173.346,35) pari CP_5
all'ammontare complessivo di sedici effetti anticipati nell'ambito del castelletto per accredito s.b.f. di portafoglio commerciale nazionale, resi insoluti.
1.1. In sintesi il Tribunale:
ha rigettato la eccezione di difetto di legittimazione della cessionaria del credito in quanto sollevata in modo tardivo nella memoria Controparte_3
ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 3 cod.proc.civ. e comunque infondata in considerazione <
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (v. docc. 20-21 fasc. monit., contenente l'indicazione degli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie che consentono “di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
3 cessione”: v. Cass. n. 15884/2019), ma anche dimostrando l'inclusione precipua del credito oggetto dell'ingiunzione monitoria tra quelli oggetto della predetta cessione (v. indicazioni di cui a pag. 2 della memoria di replica della convenuta opposta e link con collegamento ipertestuale ivi contenuto)>>;
ha ritenuto inconferenti le contestazioni inerenti la carenza dei presupposti per la emissione de decreto ingiuntivo in quanto nel giudizio di opposizione occorre esaminare la domanda di condanna della creditrice;
ha ritenuto il credito provato dalla documentazione prodotta in sede monitoria ed integrata nel corso del giudizio di opposizione il credito vantato dalla convenuta risulta fondato sulla seguente documentazione, versata in atti da detta parte unitamente al ricorso monitorio e integrata nella presente fase di opposizione: <
5/3/2004 sottoscritto dalla società opponente (v. doc. 5 fasc. monit.);
contratto di apertura di portafoglio s.b.f. sottoscritto dalla società opponente in data 24/3/2004 (v. doc. 7 fasc. monit.), contratto di apertura di credito per
€ 350.000,00 dell'8/3/2004 (v. doc. 8 fasc. monit.), successivi aumenti del
31/5/2004 e del 14/12/2005 dell'affidamento concesso (v. docc. 9 e 10 fasc.
monit), con conferma delle linee di credito da ultimo in data 19/1/2011 per €
500.000,00 quale affidamento promiscuo per conto unico, fruibile per l'intero massimale quale anticipo appunti s.b.f. e limitatamente a € 50.000,00
quale apertura di credito in conto corrente (v. doc. 11 fasc. monit.); estratti conto completi del predetto conto corrente (v. doc. 25 conv. opposta);
4 contratto di fideiussione sottoscritto dagli opponenti e Controparte_2
in data 14/12/2005 sino alla concorrenza di € 650.000,00 (v. CP_4
doc. 16 fasc. monit.)>>;
ha ritenuto non contestato il credito per anticipo effetti pari a € 173.346,35;
ha ritenuto infondato il motivo di opposizione relativo alla mancata pattuizione degli interessi dell'apertura di credito, atteso il richiamo all'
“interesse debitore convenuto nei rispettivi contratti di conto corrente”;
ha ritenuto infondato il motivo di opposizione relativo alla illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto, espunta dall'importo ingiunto sulla base di analitici conteggi contenuti in un prospetto (doc. 6) non oggetto di specifica contestazione;
ha escluso la fondatezza della doglianza relativa alla usura in quanto il tasso d'interesse pattuito è del 13,25%, inferiore al tasso soglia indicato nella misura del 14,205% prospettato facendo riferimento all'“apertura di credito
in conto corrente – classe di importo oltre € 5.000”; ha evidenziato che la opposta ha dedotto che al momento di sottoscrizione del contratto di apertura di conto corrente (5/3/2004) il rapporto non era ancora affidato e che il tasso soglia applicabile al rapporto deve essere individuato in quello previsto per la categoria “apertura di credito in conto corrente fino ad € 5.000” relativo al primo trimestre del 2004, pari al 18,61%;
ha ritenuto infondata la eccezione di nullità delle fideiussioni in quanto contenenti clausole conformi al modello predisposto dall'A.B.I. in violazione della normativa antitrust, così come ritenuto dal provvedimento della BA
5 d'LI n. 55 del 2005; ha ritenuto non provato che l'inserimento delle clausole in questione sia avvenuto in attuazione di tale intesa ed ha escluso che tale provvedimento costituisca <> (Cass. S.U.
41994/2021) in quanto tale valenza va circoscritta alle fideiussioni prestate nel periodo oggetto di esame della predetta Autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 e il maggio del
2005, a cui risulta dunque estranea la sottoscrizione della fideiussione oggetto del presente giudizio avvenuta il 14 dicembre 2005; ha comunque ritenuto che si potrebbe prospettare solo la nullità parziale limitata alle clausole contrattuali di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex
art. 1957 c.c., tenuto conto della mancata allegazione da parte degli opponenti che, in assenza delle predette clausole (agli stessi sfavorevoli), non avrebbero acconsentito alla sottoscrizione della garanzia e che “nell'economia
complessiva dell'affare, per la banca è oggettivamente più conveniente
rinunciare ai benefici di quelle clausole piuttosto che all'ampliamento della
garanzia patrimoniale generica su cui contare in caso di insolvenza del
debitore principale”; ha comunque ritenuto, che ove si ritenga caducata la clausola di deroga all'art. 1957 cod.civ. la eccezione di decadenza non è
fondata in quanto la garanzia non è stata correlata alla scadenza dell'obbligazione ma al suo integrale adempimento (Cass. n. 16836/2015, n.
16233/2005, n. 16758/2002).
2.Ha proposto opposizione sulla base di tre motivi ed ha Controparte_2
chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la
6 declaratoria di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, l'accertamento della sua liberazione ai sensi dell'art. 1957 cod.civ.
2.1. Si è costituita rappresentata da che ha CP_3 Controparte_6
chiesto il rigetto della istanza di sospensione e dell'appello.
2.2. E' stata dichiarata la contumacia di Controparte_4
e di CP_4
E' stata rigettata la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.3. Alla udienza del 19 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto che non sia stata fornita prova della presenza delle clausole oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994/2021; deduce che tali clausole sono state riprodotte pedissequamente, come risulta dal modello
ABI prodotto, e che l'istituto bancario ha fatto ricorso nel dicembre 2005 al modulo contrattuale censurato nel provvedimento della BA d'LI n.
55/2005, oggetto di intesa concorrenziale cui ha partecipato anche l'istituto bancario. Deduce che tale provvedimento costituisce <>
e che, di conseguenza, la fideiussione è nulla, in quanto le clausole sono state imposte dall'istituto bancario come essenziali al perfezionamento della
7 garanzia e dei rapporti di finanziamento, ovvero sono nulle le clausole in questione tra cui quella di deroga all'art. 1957 cod.civ. Deduce che il termine semestrale previsto da tale norma decorre dalla scadenza della diffida contenente la revoca dei fidi comunicata il 23 ottobre 2012 e che l'azione recuperatoria è stata intrapresa solo con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuto il 20 maggio 2018.
2.Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il
Tribunale ha ritenuto infondata la eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 cod.civ.
Ribadita la questione della nullità della clausola n. 6, per le ragioni già
esposte nel primo motivo, deduce che la norma richiede da parte della banca una istanza di natura giudiziale e che è irrilevante la durata dell'impegno fideiussorio valorizzata dal Tribunale. Evidenzia la risalenza delle massime menzionate dal Tribunale superate dalla sentenza delle Sezioni Unite in tema di clausole ABI.
3. I motivi sono da trattarsi congiuntamente in quanto la questione della presenza nel testo della fideiussione di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle oggetto del provvedimento di BA d'LI ovvero l'art. 2 “clausola di reviviscenza”, l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza”, presenti nello schema ABI risultato contrario alla normativa antitrust, è proposta al fine di ottenere la declaratoria di nullità
della garanzia ovvero la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957
cod.civ. in conseguenza della nullità della clausola che ne prevede la deroga,
8 oggetto del secondo motivo di gravame.
4. Il tema è, innanzi tutto, quello del valore probatorio del provvedimento di
BA d'LI, ossia se questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo le garanzie fideiussorie state rilasciate diversi anni dopo l'emanazione del suddetto provvedimento.
4.1. Ritiene il Collegio che, come ritenuto dal Tribunale, non si possa presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di BA d'LI ha riguardato lo specifico schema ABI,
risultato contrario alla normativa antitrust e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
E' stato specificato che le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica.
9 La fideiussione in questione è stata sottoscritta nel dicembre 2005,
successivamente a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa.
Al riguardo, è condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale sul fatto non si possa attribuire al provvedimento di BA d'LI n. 55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo oggetto di esame, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alla fideiussione in esame.
Il mero richiamo al provvedimento di BA d'LI, nonché la presenza di tali clausole nella fideiussione in questione, non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza nel contratto di garanzia delle clausole oggetto di esame,
la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata nel 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
10 In tal senso ha motivato il Tribunale e l'appellante non offre al Collegio
elementi (non essendo al riguardo sufficiente la produzione dei testi fideiussioni relative ad altri istituti di credito, a fronte della documentata deduzione da parte dell'appellata che il testo in questione è difforme sinanche da quello “suggerito” dall'ABI con la circolare 26/9/05, successiva all'intervento di BA d'LI del 2/5/05), per ritenere che la giustificazione della presenza delle predette clausole sia necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
4. Va, comunque rilevato che le Sezioni Unite, con la pronuncia n.
41994/2021, cui il Tribunale h fatto riferimento, hanno chiarito che l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema ABI del 2003
dichiarato in violazione della disciplina antitrust comporta unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione: <
dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990
e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della
11 legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -
perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà
delle parti>>.
Le argomentazioni che l'appellante svolge circa l'essere state tali clausole
“imposte” dall'istituto bancario attraverso il modulo prestampato che le contiene non mina le considerazioni svolte dal Tribunale circa la non essenzialità della clausola che non è correlata con la modalità di conclusione del contratto mediante moduli o formulari redatti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti contrattuali ma con la permanenza dell'interesse alla stipula del contratto pur in assenza delle clausola in questione. Ed al riguardo è condivisibile il ragionamento del Tribunale per cui il fideiussore avrebbe senz'altro sottoscritto il testo della garanzia anche in assenza delle predette clausole, a loro non favorevoli, e l'istituto bancario avrebbe privilegiato il proprio interesse ad avere un credito garantito, non emergendo elementi che depongano nel senso di una diversa volontà delle parti.
5. Vi è poi da considerare la concreta ricaduta dell'asserita nullità delle clausole conformi al modello ABI in considerazione della natura dell'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. e del fatto che in relazione alla pretesa della banca non vengono in rilievo le ulteriori clausole in questione.
12 La nullità parziale delle clausole sarebbe, infatti, irrilevante nel caso di specie in quanto, anche nell'ipotesi in cui essa fosse fondata, ciò non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata rispetto a tale credito, non essendo stata posta in modo tempestivo questione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Rileva il Collegio che la eccezione di cui l'appellante chiede accertarsi la fondatezza con il secondo motivo di gravame è eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. 1851/2025) e avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con l'atto di citazione in opposizione mentre lo è
stata solo con la memoria 183 sesto comma n. 1 cod.proc.civ. “allargando il
thema dedicendum”, a suo stesso dire, e con il rilievo ad opera controparte della tardività.
Essa è quindi inammissibile con la conseguenza che la questione della nullità
della clausola di deroga non può comunque interferire con la ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
5.1. L'orientamento seguito da questa Corte, che per completezza di esame si riporta, deporrebbe, comunque per la infondatezza della eccezione.
La giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema ha sottolineato che la clausola con cui il debitore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui il creditore ha onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria, secondo la costante interpretazione del termine
13 “istanze” utilizzato nella norma), con la conseguenza che la decadenza ivi prevista può essere impedita anche dalla formulazione al fideiussore da parte del creditore di richiesta di pagamento, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (cfr. Cass. n. 13078/2008).
Tale pronuncia ha trovato ulteriore conferma nella sentenza n. 22346/17,
nella cui parte motiva la Corte di Cassazione ha formulato i seguenti principi di diritto: <
quale nella specie trova ancora più giustificazione […] nella circostanza che,
in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957
cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale,
secondo la tradizionale esegesi della norma. È sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale
14 espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale. Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod.
civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale>>.
Tale pronuncia è stata di recente richiamata dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29535 del 2024, ove si ribadisce che <
decadenza del fideiussore se la deroga all'art. 1957 cod. civ. ha riguardato non già il termine di sei mesi, ma le modalità attraverso cui esercitare la richiesta>>. E l'orientamento è stato ancora ribadito nella ancora più recente sentenza n. 5179/2025, nella cui parte motiva è stato specificato che <
maggior ragione, nel caso in questione, ove l'applicazione dell'art. 1957 cod.
iv. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità
garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale,
15 ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 22346 del 26/9/2017)>>.
Tale interpretazione, peraltro, appare conforme con la ratio dell'art. 1957
cod.civ. che è quella di rimuovere la situazione di incertezza in cui versa il garante per effetto dell'inerzia del creditore: <
nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Cass.
n. 1724/2016). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia e di rimuovere la incertezza a suo carico,
diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia o meno inadempiente. La ratio dell'art. 1957, primo comma, cod. civ.,
pertanto, è limitare il periodo di incertezza a sei mesi. Sotto questo profilo,
la disposizione in commento prevede un termine di decadenza in senso proprio: una volta intraprese serie iniziative nei confronti del debitore principale, tali da far chiarezza sull'inadempienza dello stesso, i diritti del
16 creditore nei confronti del fideiussore sono fatti salvi e restano soggetti al termine di prescrizione ordinario>> (Cass. 24296/2017).
Tale interpretazione, peraltro, non contrasta con l'art. 1370 cod.civ.
(<>), norma che prevede un criterio ermeneutico che opera solo ove, effettuata la interpretazione della volontà delle parti in base ai criteri delle norme che la precedono (artt.
1362/1369 cod.civ.) permanga, con riferimento a clausole contenute in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, il <>; dubbio che nel caso di specie non è esistente in quanto risolto attraverso la interpretazione complessiva delle clausole contrattuali ed il criterio della interpretazione utile per cui il giudice deve interpretare le espressioni utilizzate nel contratto nel senso che possano avere qualche effetto anziché
in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
6.Con il terzo motivo l'appellante lamenta la mancata motivazione circa la richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, la mancata valutazione della perizia di parte, l'acritica valutazione dell'assenza di usura sulla base del confronto tra il tasso debitore per scoperto di conto corrente e la categoria dell'apertura di credito entro la soglia di € 5.000,00. Deduce la non omogeneità tra apertura di credito e scoperto di conto corrente e dei relativi tassi soglia, il mancato rilievo, prima del 2010, del tasso soglia per lo scoperto di conto corrente;
sostiene che pur se la BA d'LI nelle proprie Istruzioni prescriveva la segnalazione dei tassi per sconfini nella categoria “aperture di credito”, l'assegnazione delle categorie compete al
Ministero del tesoro ora Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è
17 illegittima una categoria unitaria comprensiva di più operazioni con rischi differenti, sicché prima del 2010 la usura del tasso per scoperto di conto corrente è valutabile solo sul piano soggettivo. Deduce, poi, che il tasso per l'apertura di credito dell'08 marzo 2004 è stato fissato al 14,92% rispetto al tasso soglia del 14,25% in quanto è prevista l'applicazione del tasso debitore maggiorato di un punto percentuale. Lamenta che il Tribunale non abbia disposto consulenza tecnica d'ufficio.
Per quanto riguarda la epurazione delle c.m.s. deduce che si deve avere riguardo alla sua pattuizione al fine di stabilirne la natura usuraria, emersa dalla consulenza di parte.
6.1. Il motivo è infondato.
6.2. L'appellante non si confronta con le considerazioni contenute in sentenza e in particolare:
con il rilievo che dalla stessa perizia di parte riguardo al tasso per scoperto di conto pattuito nel contratto di conto corrente del 05 marzo 2004 non emerge alcuna usurarietà in quanto il tasso indicato come “tasso annuo nominale”
nella misura del 14,250% è inferiore al tasso soglia ivi pure indicato nel
14,205% e che deve aversi riguardo al D.M. di riferimento relativo al primo trimestre 2004, mentre viene richiamato il tasso del 14,250%, relativo però
alle aperture di credito in conto corrente - classe d'importo oltre € 5.000.
Rileva, inoltre, il Collegio che nella perizia di parte non è stata evidenziata la usurarietà del tasso convenuto nel contratto di affidamento promiscuo dell'08 marzo 2004 ma del solo contratto di conto corrente n. 6609/20 sulla
18 base dell'erroneo presupposto che esso sia stato stipulato in data 05 agosto
2008; in realtà la data dell'intestazione “05/08/2004” non coincide con quella in calce “05 marzo 2004”, coerente con quella del successivo affidamento dell'08 marzo 2004 ove si fa richiamo al tasso convenuto nel contratto di conto corrente, evidentemente già stipulato. E' quindi corretto che il
Tribunale abbia fatto riferimento al tasso soglia relativo al secondo trimestre
2004.
Non sono forniti al Collegio elementi obiettivi per discostarsi dall'accertamento compiuto dal Tribunale e per ritenere necessaria sul punto la chiesta consulenza tecnica.
Riguardo al mancato rilievo, prima del 2010, del TEGM relativo allo scoperto del conto corrente non affidato, è lo stesso appellante che evidenzia che le Istruzioni della BA d'LI indicavano di segnalare i tassi per gli sconfini nella categoria “apertura di credito” e, del resto, la stessa perizia di parte, per quanto accertato dal Tribunale, fa riferimento al tasso soglia corrispondente a tale categoria (ancorché relativo al secondo trimestre 2004).
In effetti le Istruzioni di BA d'LI nel testo aggiornato al 2002 prevedono
<
le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario , ai sensi dell'art. 1842 e ss. del c.c., si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità. Vanno
inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di conti non affidati nonché
19 gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato>>.
Va rilevato che le Sezioni Unite nella sentenza n. 19957/2020 che hanno ribadito l'imprescindibilità delle rilevazioni operate dalla BA d'LI,
sulle quali è stata individuata la formula per la determinazione del tasso soglia usura, affermando che esse costituiscono il parametro privilegiato di rilevazione, e le modalità di comparazione da essa indicate reputandole rispettose del dettato normativo, in quanto rispondenti all'esigenza di realizzare una comparazione piena, sotto tutti gli aspetti rilevanti secondo la legge, tra le condizioni praticate in concreto e quelle previste quale soglia dell'usura.
3.3. Quanto, poi, alla rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia, essa è formulata in modo generico.
La questione circa la rilevanza della commissione di massimo scoperto nel calcolo del T.E.G.M. è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione(Cass. S.U. 16303/2018) che hanno espresso il seguente principio di diritto: <
in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio
2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in
20 concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia"
- calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati>>
Le Sezioni Unite hanno, quindi, richiamato la formula del TEG elaborata dalla BA d'LI - e quindi il tasso soglia" ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e le modalità di comparazione da essa indicate reputandole rispettose del dettato normativo,
in quanto rispondenti all'esigenza di realizzare una comparazione piena, sotto tutti gli aspetti rilevanti secondo la legge, tra le condizioni praticate in concreto e quelle previste quale soglia dell'usura.
Non emerge né nella perizia di parte né nel motivo che la invoca che la c.m.s.
sia stata valutata nei termini indicati, fermo restando che la predetta perizia ha tenuto conto per la valutazione del D.M. 22/06/2004 mentre il contratto di conto corrente è del marzo 2004, con conseguente non attendibilità dei risultati sulla base dei quali viene prospettato il superamento del tasso soglia.
21 4. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata, ancorché con diversa parziale motivazione in punto di eccezione ai sensi dell'art. 1957
cod.civ., va confermata.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 260.001 a €
520.000),ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Bergamo n. 1942/2022 pubblicata in data 22 agosto 2022;
2.condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 4.389,00 per la “fase di studio”, € 2.552,00 per la “fase introduttiva” € 2.940,00 per la “fase di trattazione” ed € 7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
22 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
23
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.973/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 973/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 04 ottobre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del
19/03/2025
OGGETTO: d a
(deposito CP_1
con il patrocinio dell'avv. Potenza Leonardo Controparte_2
bancario, cassetta di APPELLANTE sicurezza, apertura di c o n t r o credito bancario) on il patrocinio dell'avv. Borchi Fabrizio Controparte_3
Codice: 140041 APPELLATO
Controparte_4
[...]
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1942/2022
1 pubblicata in data 22 agosto 2022 e notificata in data 04 settembre 2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ piaccia … disattesa ogni contraria istanza in accoglimento dell'appello qui
proposto ed in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1942/2022, rep. 3042/2022, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto in
primo grado, così provvedere a norma di legge per tutto quanto fin qui
dedotto in narrativa: …
3.In punto di merito accertare e dichiarare la nullità della fideiussione per
contrarietà alla normativa anti trust e, per l'effetto accertare e dichiarare
che nulla è dovuto dall'appellante ; CP_2 CP_2
4.accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. la
liberazione/estinzione dell'appellante quale fideiussore della Controparte_4
per decadenza della creditrice appellata dalle obbligazioni assunte nei
[...]
confronti della medesima;
5.In ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. ; Controparte_2
6. Con condanna della appellata al pagamento delle spese del doppio grado
di giudizio”.
Dell'appellata
“Piaccia … ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previa
reiezione dell'istanza di sospensione ex adverso formulata, dichiarare
inammissibile, improponibile e comunque respingere l'impugnazione
proposta dal Sig. avverso la sentenza n. 1942/22 del Controparte_2
2 Tribunale di Bergamo, con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Vinte le spese ed i compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha rigettato le opposizioni proposte da e dai suoi Controparte_4
fideiussori e, in separato giudizio poi riunito da Controparte_2 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 2267/2018 con cui è stato loro CP_4
ingiunto il pagamento della somma di € 420.328,77, oltre interessi e spese,
in parte (per € 246.982,42) a titolo di saldo debitore del conto corrente n.
6609/20 aperto dalla società opponente presso la filiale di Treviglio di
[...]
in data 5/3/2004 e in parte (per € 173.346,35) pari CP_5
all'ammontare complessivo di sedici effetti anticipati nell'ambito del castelletto per accredito s.b.f. di portafoglio commerciale nazionale, resi insoluti.
1.1. In sintesi il Tribunale:
ha rigettato la eccezione di difetto di legittimazione della cessionaria del credito in quanto sollevata in modo tardivo nella memoria Controparte_3
ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 3 cod.proc.civ. e comunque infondata in considerazione <
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (v. docc. 20-21 fasc. monit., contenente l'indicazione degli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie che consentono “di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
3 cessione”: v. Cass. n. 15884/2019), ma anche dimostrando l'inclusione precipua del credito oggetto dell'ingiunzione monitoria tra quelli oggetto della predetta cessione (v. indicazioni di cui a pag. 2 della memoria di replica della convenuta opposta e link con collegamento ipertestuale ivi contenuto)>>;
ha ritenuto inconferenti le contestazioni inerenti la carenza dei presupposti per la emissione de decreto ingiuntivo in quanto nel giudizio di opposizione occorre esaminare la domanda di condanna della creditrice;
ha ritenuto il credito provato dalla documentazione prodotta in sede monitoria ed integrata nel corso del giudizio di opposizione il credito vantato dalla convenuta risulta fondato sulla seguente documentazione, versata in atti da detta parte unitamente al ricorso monitorio e integrata nella presente fase di opposizione: <
5/3/2004 sottoscritto dalla società opponente (v. doc. 5 fasc. monit.);
contratto di apertura di portafoglio s.b.f. sottoscritto dalla società opponente in data 24/3/2004 (v. doc. 7 fasc. monit.), contratto di apertura di credito per
€ 350.000,00 dell'8/3/2004 (v. doc. 8 fasc. monit.), successivi aumenti del
31/5/2004 e del 14/12/2005 dell'affidamento concesso (v. docc. 9 e 10 fasc.
monit), con conferma delle linee di credito da ultimo in data 19/1/2011 per €
500.000,00 quale affidamento promiscuo per conto unico, fruibile per l'intero massimale quale anticipo appunti s.b.f. e limitatamente a € 50.000,00
quale apertura di credito in conto corrente (v. doc. 11 fasc. monit.); estratti conto completi del predetto conto corrente (v. doc. 25 conv. opposta);
4 contratto di fideiussione sottoscritto dagli opponenti e Controparte_2
in data 14/12/2005 sino alla concorrenza di € 650.000,00 (v. CP_4
doc. 16 fasc. monit.)>>;
ha ritenuto non contestato il credito per anticipo effetti pari a € 173.346,35;
ha ritenuto infondato il motivo di opposizione relativo alla mancata pattuizione degli interessi dell'apertura di credito, atteso il richiamo all'
“interesse debitore convenuto nei rispettivi contratti di conto corrente”;
ha ritenuto infondato il motivo di opposizione relativo alla illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto, espunta dall'importo ingiunto sulla base di analitici conteggi contenuti in un prospetto (doc. 6) non oggetto di specifica contestazione;
ha escluso la fondatezza della doglianza relativa alla usura in quanto il tasso d'interesse pattuito è del 13,25%, inferiore al tasso soglia indicato nella misura del 14,205% prospettato facendo riferimento all'“apertura di credito
in conto corrente – classe di importo oltre € 5.000”; ha evidenziato che la opposta ha dedotto che al momento di sottoscrizione del contratto di apertura di conto corrente (5/3/2004) il rapporto non era ancora affidato e che il tasso soglia applicabile al rapporto deve essere individuato in quello previsto per la categoria “apertura di credito in conto corrente fino ad € 5.000” relativo al primo trimestre del 2004, pari al 18,61%;
ha ritenuto infondata la eccezione di nullità delle fideiussioni in quanto contenenti clausole conformi al modello predisposto dall'A.B.I. in violazione della normativa antitrust, così come ritenuto dal provvedimento della BA
5 d'LI n. 55 del 2005; ha ritenuto non provato che l'inserimento delle clausole in questione sia avvenuto in attuazione di tale intesa ed ha escluso che tale provvedimento costituisca <> (Cass. S.U.
41994/2021) in quanto tale valenza va circoscritta alle fideiussioni prestate nel periodo oggetto di esame della predetta Autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 e il maggio del
2005, a cui risulta dunque estranea la sottoscrizione della fideiussione oggetto del presente giudizio avvenuta il 14 dicembre 2005; ha comunque ritenuto che si potrebbe prospettare solo la nullità parziale limitata alle clausole contrattuali di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex
art. 1957 c.c., tenuto conto della mancata allegazione da parte degli opponenti che, in assenza delle predette clausole (agli stessi sfavorevoli), non avrebbero acconsentito alla sottoscrizione della garanzia e che “nell'economia
complessiva dell'affare, per la banca è oggettivamente più conveniente
rinunciare ai benefici di quelle clausole piuttosto che all'ampliamento della
garanzia patrimoniale generica su cui contare in caso di insolvenza del
debitore principale”; ha comunque ritenuto, che ove si ritenga caducata la clausola di deroga all'art. 1957 cod.civ. la eccezione di decadenza non è
fondata in quanto la garanzia non è stata correlata alla scadenza dell'obbligazione ma al suo integrale adempimento (Cass. n. 16836/2015, n.
16233/2005, n. 16758/2002).
2.Ha proposto opposizione sulla base di tre motivi ed ha Controparte_2
chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la
6 declaratoria di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, l'accertamento della sua liberazione ai sensi dell'art. 1957 cod.civ.
2.1. Si è costituita rappresentata da che ha CP_3 Controparte_6
chiesto il rigetto della istanza di sospensione e dell'appello.
2.2. E' stata dichiarata la contumacia di Controparte_4
e di CP_4
E' stata rigettata la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.3. Alla udienza del 19 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto che non sia stata fornita prova della presenza delle clausole oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994/2021; deduce che tali clausole sono state riprodotte pedissequamente, come risulta dal modello
ABI prodotto, e che l'istituto bancario ha fatto ricorso nel dicembre 2005 al modulo contrattuale censurato nel provvedimento della BA d'LI n.
55/2005, oggetto di intesa concorrenziale cui ha partecipato anche l'istituto bancario. Deduce che tale provvedimento costituisce <>
e che, di conseguenza, la fideiussione è nulla, in quanto le clausole sono state imposte dall'istituto bancario come essenziali al perfezionamento della
7 garanzia e dei rapporti di finanziamento, ovvero sono nulle le clausole in questione tra cui quella di deroga all'art. 1957 cod.civ. Deduce che il termine semestrale previsto da tale norma decorre dalla scadenza della diffida contenente la revoca dei fidi comunicata il 23 ottobre 2012 e che l'azione recuperatoria è stata intrapresa solo con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuto il 20 maggio 2018.
2.Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il
Tribunale ha ritenuto infondata la eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 cod.civ.
Ribadita la questione della nullità della clausola n. 6, per le ragioni già
esposte nel primo motivo, deduce che la norma richiede da parte della banca una istanza di natura giudiziale e che è irrilevante la durata dell'impegno fideiussorio valorizzata dal Tribunale. Evidenzia la risalenza delle massime menzionate dal Tribunale superate dalla sentenza delle Sezioni Unite in tema di clausole ABI.
3. I motivi sono da trattarsi congiuntamente in quanto la questione della presenza nel testo della fideiussione di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle oggetto del provvedimento di BA d'LI ovvero l'art. 2 “clausola di reviviscenza”, l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza”, presenti nello schema ABI risultato contrario alla normativa antitrust, è proposta al fine di ottenere la declaratoria di nullità
della garanzia ovvero la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957
cod.civ. in conseguenza della nullità della clausola che ne prevede la deroga,
8 oggetto del secondo motivo di gravame.
4. Il tema è, innanzi tutto, quello del valore probatorio del provvedimento di
BA d'LI, ossia se questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo le garanzie fideiussorie state rilasciate diversi anni dopo l'emanazione del suddetto provvedimento.
4.1. Ritiene il Collegio che, come ritenuto dal Tribunale, non si possa presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di BA d'LI ha riguardato lo specifico schema ABI,
risultato contrario alla normativa antitrust e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
E' stato specificato che le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica.
9 La fideiussione in questione è stata sottoscritta nel dicembre 2005,
successivamente a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa.
Al riguardo, è condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale sul fatto non si possa attribuire al provvedimento di BA d'LI n. 55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo oggetto di esame, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alla fideiussione in esame.
Il mero richiamo al provvedimento di BA d'LI, nonché la presenza di tali clausole nella fideiussione in questione, non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza nel contratto di garanzia delle clausole oggetto di esame,
la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata nel 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
10 In tal senso ha motivato il Tribunale e l'appellante non offre al Collegio
elementi (non essendo al riguardo sufficiente la produzione dei testi fideiussioni relative ad altri istituti di credito, a fronte della documentata deduzione da parte dell'appellata che il testo in questione è difforme sinanche da quello “suggerito” dall'ABI con la circolare 26/9/05, successiva all'intervento di BA d'LI del 2/5/05), per ritenere che la giustificazione della presenza delle predette clausole sia necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
4. Va, comunque rilevato che le Sezioni Unite, con la pronuncia n.
41994/2021, cui il Tribunale h fatto riferimento, hanno chiarito che l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema ABI del 2003
dichiarato in violazione della disciplina antitrust comporta unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione: <
dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990
e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della
11 legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -
perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà
delle parti>>.
Le argomentazioni che l'appellante svolge circa l'essere state tali clausole
“imposte” dall'istituto bancario attraverso il modulo prestampato che le contiene non mina le considerazioni svolte dal Tribunale circa la non essenzialità della clausola che non è correlata con la modalità di conclusione del contratto mediante moduli o formulari redatti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti contrattuali ma con la permanenza dell'interesse alla stipula del contratto pur in assenza delle clausola in questione. Ed al riguardo è condivisibile il ragionamento del Tribunale per cui il fideiussore avrebbe senz'altro sottoscritto il testo della garanzia anche in assenza delle predette clausole, a loro non favorevoli, e l'istituto bancario avrebbe privilegiato il proprio interesse ad avere un credito garantito, non emergendo elementi che depongano nel senso di una diversa volontà delle parti.
5. Vi è poi da considerare la concreta ricaduta dell'asserita nullità delle clausole conformi al modello ABI in considerazione della natura dell'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. e del fatto che in relazione alla pretesa della banca non vengono in rilievo le ulteriori clausole in questione.
12 La nullità parziale delle clausole sarebbe, infatti, irrilevante nel caso di specie in quanto, anche nell'ipotesi in cui essa fosse fondata, ciò non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata rispetto a tale credito, non essendo stata posta in modo tempestivo questione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Rileva il Collegio che la eccezione di cui l'appellante chiede accertarsi la fondatezza con il secondo motivo di gravame è eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. 1851/2025) e avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con l'atto di citazione in opposizione mentre lo è
stata solo con la memoria 183 sesto comma n. 1 cod.proc.civ. “allargando il
thema dedicendum”, a suo stesso dire, e con il rilievo ad opera controparte della tardività.
Essa è quindi inammissibile con la conseguenza che la questione della nullità
della clausola di deroga non può comunque interferire con la ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
5.1. L'orientamento seguito da questa Corte, che per completezza di esame si riporta, deporrebbe, comunque per la infondatezza della eccezione.
La giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema ha sottolineato che la clausola con cui il debitore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui il creditore ha onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria, secondo la costante interpretazione del termine
13 “istanze” utilizzato nella norma), con la conseguenza che la decadenza ivi prevista può essere impedita anche dalla formulazione al fideiussore da parte del creditore di richiesta di pagamento, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (cfr. Cass. n. 13078/2008).
Tale pronuncia ha trovato ulteriore conferma nella sentenza n. 22346/17,
nella cui parte motiva la Corte di Cassazione ha formulato i seguenti principi di diritto: <
quale nella specie trova ancora più giustificazione […] nella circostanza che,
in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957
cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale,
secondo la tradizionale esegesi della norma. È sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale
14 espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale. Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod.
civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale>>.
Tale pronuncia è stata di recente richiamata dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29535 del 2024, ove si ribadisce che <
decadenza del fideiussore se la deroga all'art. 1957 cod. civ. ha riguardato non già il termine di sei mesi, ma le modalità attraverso cui esercitare la richiesta>>. E l'orientamento è stato ancora ribadito nella ancora più recente sentenza n. 5179/2025, nella cui parte motiva è stato specificato che <
maggior ragione, nel caso in questione, ove l'applicazione dell'art. 1957 cod.
iv. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità
garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale,
15 ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 22346 del 26/9/2017)>>.
Tale interpretazione, peraltro, appare conforme con la ratio dell'art. 1957
cod.civ. che è quella di rimuovere la situazione di incertezza in cui versa il garante per effetto dell'inerzia del creditore: <
nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Cass.
n. 1724/2016). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia e di rimuovere la incertezza a suo carico,
diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia o meno inadempiente. La ratio dell'art. 1957, primo comma, cod. civ.,
pertanto, è limitare il periodo di incertezza a sei mesi. Sotto questo profilo,
la disposizione in commento prevede un termine di decadenza in senso proprio: una volta intraprese serie iniziative nei confronti del debitore principale, tali da far chiarezza sull'inadempienza dello stesso, i diritti del
16 creditore nei confronti del fideiussore sono fatti salvi e restano soggetti al termine di prescrizione ordinario>> (Cass. 24296/2017).
Tale interpretazione, peraltro, non contrasta con l'art. 1370 cod.civ.
(<>), norma che prevede un criterio ermeneutico che opera solo ove, effettuata la interpretazione della volontà delle parti in base ai criteri delle norme che la precedono (artt.
1362/1369 cod.civ.) permanga, con riferimento a clausole contenute in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, il <>; dubbio che nel caso di specie non è esistente in quanto risolto attraverso la interpretazione complessiva delle clausole contrattuali ed il criterio della interpretazione utile per cui il giudice deve interpretare le espressioni utilizzate nel contratto nel senso che possano avere qualche effetto anziché
in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
6.Con il terzo motivo l'appellante lamenta la mancata motivazione circa la richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, la mancata valutazione della perizia di parte, l'acritica valutazione dell'assenza di usura sulla base del confronto tra il tasso debitore per scoperto di conto corrente e la categoria dell'apertura di credito entro la soglia di € 5.000,00. Deduce la non omogeneità tra apertura di credito e scoperto di conto corrente e dei relativi tassi soglia, il mancato rilievo, prima del 2010, del tasso soglia per lo scoperto di conto corrente;
sostiene che pur se la BA d'LI nelle proprie Istruzioni prescriveva la segnalazione dei tassi per sconfini nella categoria “aperture di credito”, l'assegnazione delle categorie compete al
Ministero del tesoro ora Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è
17 illegittima una categoria unitaria comprensiva di più operazioni con rischi differenti, sicché prima del 2010 la usura del tasso per scoperto di conto corrente è valutabile solo sul piano soggettivo. Deduce, poi, che il tasso per l'apertura di credito dell'08 marzo 2004 è stato fissato al 14,92% rispetto al tasso soglia del 14,25% in quanto è prevista l'applicazione del tasso debitore maggiorato di un punto percentuale. Lamenta che il Tribunale non abbia disposto consulenza tecnica d'ufficio.
Per quanto riguarda la epurazione delle c.m.s. deduce che si deve avere riguardo alla sua pattuizione al fine di stabilirne la natura usuraria, emersa dalla consulenza di parte.
6.1. Il motivo è infondato.
6.2. L'appellante non si confronta con le considerazioni contenute in sentenza e in particolare:
con il rilievo che dalla stessa perizia di parte riguardo al tasso per scoperto di conto pattuito nel contratto di conto corrente del 05 marzo 2004 non emerge alcuna usurarietà in quanto il tasso indicato come “tasso annuo nominale”
nella misura del 14,250% è inferiore al tasso soglia ivi pure indicato nel
14,205% e che deve aversi riguardo al D.M. di riferimento relativo al primo trimestre 2004, mentre viene richiamato il tasso del 14,250%, relativo però
alle aperture di credito in conto corrente - classe d'importo oltre € 5.000.
Rileva, inoltre, il Collegio che nella perizia di parte non è stata evidenziata la usurarietà del tasso convenuto nel contratto di affidamento promiscuo dell'08 marzo 2004 ma del solo contratto di conto corrente n. 6609/20 sulla
18 base dell'erroneo presupposto che esso sia stato stipulato in data 05 agosto
2008; in realtà la data dell'intestazione “05/08/2004” non coincide con quella in calce “05 marzo 2004”, coerente con quella del successivo affidamento dell'08 marzo 2004 ove si fa richiamo al tasso convenuto nel contratto di conto corrente, evidentemente già stipulato. E' quindi corretto che il
Tribunale abbia fatto riferimento al tasso soglia relativo al secondo trimestre
2004.
Non sono forniti al Collegio elementi obiettivi per discostarsi dall'accertamento compiuto dal Tribunale e per ritenere necessaria sul punto la chiesta consulenza tecnica.
Riguardo al mancato rilievo, prima del 2010, del TEGM relativo allo scoperto del conto corrente non affidato, è lo stesso appellante che evidenzia che le Istruzioni della BA d'LI indicavano di segnalare i tassi per gli sconfini nella categoria “apertura di credito” e, del resto, la stessa perizia di parte, per quanto accertato dal Tribunale, fa riferimento al tasso soglia corrispondente a tale categoria (ancorché relativo al secondo trimestre 2004).
In effetti le Istruzioni di BA d'LI nel testo aggiornato al 2002 prevedono
<
le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario , ai sensi dell'art. 1842 e ss. del c.c., si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità. Vanno
inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di conti non affidati nonché
19 gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato>>.
Va rilevato che le Sezioni Unite nella sentenza n. 19957/2020 che hanno ribadito l'imprescindibilità delle rilevazioni operate dalla BA d'LI,
sulle quali è stata individuata la formula per la determinazione del tasso soglia usura, affermando che esse costituiscono il parametro privilegiato di rilevazione, e le modalità di comparazione da essa indicate reputandole rispettose del dettato normativo, in quanto rispondenti all'esigenza di realizzare una comparazione piena, sotto tutti gli aspetti rilevanti secondo la legge, tra le condizioni praticate in concreto e quelle previste quale soglia dell'usura.
3.3. Quanto, poi, alla rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia, essa è formulata in modo generico.
La questione circa la rilevanza della commissione di massimo scoperto nel calcolo del T.E.G.M. è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione(Cass. S.U. 16303/2018) che hanno espresso il seguente principio di diritto: <
in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio
2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in
20 concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia"
- calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati>>
Le Sezioni Unite hanno, quindi, richiamato la formula del TEG elaborata dalla BA d'LI - e quindi il tasso soglia" ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e le modalità di comparazione da essa indicate reputandole rispettose del dettato normativo,
in quanto rispondenti all'esigenza di realizzare una comparazione piena, sotto tutti gli aspetti rilevanti secondo la legge, tra le condizioni praticate in concreto e quelle previste quale soglia dell'usura.
Non emerge né nella perizia di parte né nel motivo che la invoca che la c.m.s.
sia stata valutata nei termini indicati, fermo restando che la predetta perizia ha tenuto conto per la valutazione del D.M. 22/06/2004 mentre il contratto di conto corrente è del marzo 2004, con conseguente non attendibilità dei risultati sulla base dei quali viene prospettato il superamento del tasso soglia.
21 4. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata, ancorché con diversa parziale motivazione in punto di eccezione ai sensi dell'art. 1957
cod.civ., va confermata.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 260.001 a €
520.000),ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Bergamo n. 1942/2022 pubblicata in data 22 agosto 2022;
2.condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 4.389,00 per la “fase di studio”, € 2.552,00 per la “fase introduttiva” € 2.940,00 per la “fase di trattazione” ed € 7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
22 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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