TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 171 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/01/2025 da:
1) n. in POLONIA il 19/06/1980 ( ); Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]; con l'Avv. BATTESTA FEDERICO presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) n. in TUNISIA il 22/03/1977 (C.F. Controparte_1
); residente in [...] Portogruaro;
con l'Avv. VEROI C.F._2
ROBERTO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali il 19/10/2006 a CC hanno contratto matrimonio con rito civile, successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 2006; atto n. 6; parte - ; serie -)
separati con sentenza n. 276 /2024 del Tribunale di Pordenone, passata in giudicato il 15/4/2024
con i seguenti figli:
- n. a Portogruaro (VE) il 18/9/2008; Persona_1
- n. a San Vito al Tagliamento (PN) il 5/5/2014; CP_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in CC (AG) in data 19.10.06, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CC (AG), anno 2006, numero 6;
2. disporre che le figlie minori e siano affidate, ex art. 155 cc., ad entrambi i genitori, Per_1 CP_2 con collocazione prevalente delle stesse presso la madre, concedendo al padre il più ampio diritto di visita con le seguenti modalità:
• tutte le settimane, per due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, con prelievo all'uscita di scuola e riaccompagnamento la sera alle 21,00 alla casa familiare;
a fine settimana alternati, con prelievo il sabato alle 9,00 e riaccompagnamento a casa la domenica alle
21,00;
• durante l'estate per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
• per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio;
• per le festività pasquali: ad anni alterni;
• in ogni caso, il padre potrà tenere con sé le figlie minori ogni qual volta lo desideri, anche durante la settimana, previo avviso (anche telefonico) all'altro coniuge e compatibilmente con gli impegni di studio e con le attività ricreative delle stesse;
• le decisioni di maggior interesse per le figlie minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle stesse verranno assunte di comune accordo tra i genitori;
3. disporre che il SI. versi, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori, sino CP_1 alla loro raggiunta indipendenza economica, la somma di € 4.500,00 annui, suddivisi in n. 12 rate mensili di importo pari ad € 375,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di dicembre giugno 2025, entro il giorno 25 di ogni mese, direttamente sul conto corrente della madre, essendo allo stato opportuno che la stessa gestisca personalmente tale contributo nell'interesse e a beneficio delle figlie minori;
4. disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra anche il 50% delle spese di natura CP_1 Pt_1 straordinaria, scolastica, sportiva, ricreativa, medica – ove non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale – anche dentistica, debitamente documentate e concordate, come stabilito dal Protocollo del Tribunale di Pordenone, a cui si fa espresso riferimento;
5. disporre che l'Assegno unico sia percepito al 100% dalla madre, e che le detrazioni fiscali siano al 50% tra le parti.
6. dare atto che le parti concordano che le detrazioni fiscali relative alla rata del mutuo siano percepite al 100% dalla SI.ra . Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale di tutta la documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età
e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto presso il Comune di CC il 19/10/2006 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CC perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno 2006 atto n. 6 parte - serie -).
Così deciso in Pordenone, il 01/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/01/2025 da:
1) n. in POLONIA il 19/06/1980 ( ); Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]; con l'Avv. BATTESTA FEDERICO presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) n. in TUNISIA il 22/03/1977 (C.F. Controparte_1
); residente in [...] Portogruaro;
con l'Avv. VEROI C.F._2
ROBERTO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali il 19/10/2006 a CC hanno contratto matrimonio con rito civile, successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 2006; atto n. 6; parte - ; serie -)
separati con sentenza n. 276 /2024 del Tribunale di Pordenone, passata in giudicato il 15/4/2024
con i seguenti figli:
- n. a Portogruaro (VE) il 18/9/2008; Persona_1
- n. a San Vito al Tagliamento (PN) il 5/5/2014; CP_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in CC (AG) in data 19.10.06, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CC (AG), anno 2006, numero 6;
2. disporre che le figlie minori e siano affidate, ex art. 155 cc., ad entrambi i genitori, Per_1 CP_2 con collocazione prevalente delle stesse presso la madre, concedendo al padre il più ampio diritto di visita con le seguenti modalità:
• tutte le settimane, per due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, con prelievo all'uscita di scuola e riaccompagnamento la sera alle 21,00 alla casa familiare;
a fine settimana alternati, con prelievo il sabato alle 9,00 e riaccompagnamento a casa la domenica alle
21,00;
• durante l'estate per 20 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
• per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio;
• per le festività pasquali: ad anni alterni;
• in ogni caso, il padre potrà tenere con sé le figlie minori ogni qual volta lo desideri, anche durante la settimana, previo avviso (anche telefonico) all'altro coniuge e compatibilmente con gli impegni di studio e con le attività ricreative delle stesse;
• le decisioni di maggior interesse per le figlie minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle stesse verranno assunte di comune accordo tra i genitori;
3. disporre che il SI. versi, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori, sino CP_1 alla loro raggiunta indipendenza economica, la somma di € 4.500,00 annui, suddivisi in n. 12 rate mensili di importo pari ad € 375,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di dicembre giugno 2025, entro il giorno 25 di ogni mese, direttamente sul conto corrente della madre, essendo allo stato opportuno che la stessa gestisca personalmente tale contributo nell'interesse e a beneficio delle figlie minori;
4. disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra anche il 50% delle spese di natura CP_1 Pt_1 straordinaria, scolastica, sportiva, ricreativa, medica – ove non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale – anche dentistica, debitamente documentate e concordate, come stabilito dal Protocollo del Tribunale di Pordenone, a cui si fa espresso riferimento;
5. disporre che l'Assegno unico sia percepito al 100% dalla madre, e che le detrazioni fiscali siano al 50% tra le parti.
6. dare atto che le parti concordano che le detrazioni fiscali relative alla rata del mutuo siano percepite al 100% dalla SI.ra . Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale di tutta la documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età
e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto presso il Comune di CC il 19/10/2006 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CC perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno 2006 atto n. 6 parte - serie -).
Così deciso in Pordenone, il 01/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa