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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. SE LU Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere
3) Dott. SO PI Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1743 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Paola Puglisi;
appellante
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SE Galante;
appellato
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per l'appellante cfr. nota di precisazione delle conclusioni del 4 luglio 2025; per l'appellato cfr. note del 3 ottobre 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 1079 del 6 marzo 2023 il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, accolse l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 4686/2021 del 19 ottobre 2021, emesso ad istanza del , Controparte_1 avente ad oggetto l'importo di € 6.528,00, preteso per oneri condominiali dall'anno 2015 all'anno
2019,
A tanto pervenne il Tribunale, accogliendo l'eccezione di adempimento del ed Pt_1 accertando l'avvenuto pagamento degli oneri condominiali per il periodo 2015-2019.
Dichiarò, però, inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, avente ad oggetto il risarcimento per i danni causati al proprio immobile, nel 2017, da infiltrazioni provenienti da parti comuni dell'edificio, e ciò per essere stato l'immobile, dal 2019, sottoposto alla custodia giudiziaria per pignoramento immobiliare. Inoltre, tenuto conto dell'adempimento del non esaminò la domanda di Pt_1 annullamento – formulata ex artt. 1137 c.c. e 66 disp. att. c.c. - delle delibere condominiali del 11 febbraio 2019 e del 8 luglio 2019, riguardanti, rispettivamente, l'approvazione del bilancio consuntivo delle annualità 2015, 2016, 2017 e l'approvazione del bilancio consuntivo 2018 e del preventivo 2019.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , con atto di citazione Parte_1 notificato il 6 ottobre 2023, sulla scorta di quattro motivi di impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
I. erronea declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento per supposto difetto di legittimazione attiva;
II. erroneità nell'omessa pronuncia relativa alla domanda di annullamento delle delibere condominiale del 11 febbraio 2019 e del 8 luglio 2019;
III. erroneità sull'omessa pronuncia relativa alla domanda di condanna del al CP_1 risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.;
IV. erroneità sulla disposta compensazione delle spese di lite.
3. Con comparsa del 4 gennaio 2024, si è costituito il Controparte_1
[...
, resistendo al gravame, di cui ha richiesto il rigetto.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 3 ottobre 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
5. Così compendiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo l'appellante si duole che il
Tribunale abbia ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento dei danni derivanti per il danneggiamento del proprio immobile dalle infiltrazioni provenienti dalle parti condominiali.
Rappresenta l'erroneità dell'interpretazione degli artt. 560 e 65 c.p.c., seguita nella sentenza appellata, per cui la nomina del custode giudiziario comporterebbe la sostituzione processuale nei confronti del debitore pignorato, sebbene tale regime sia previsto soltanto in tema di sequestro giudiziario.
Sostiene che il debitore pignorato non perde il possesso dell'immobile e che il custode giudiziario non subentra nei rapporti attivi e passivi facenti capo al soggetto sottoposto ad espropriazione, limitando la propria funzione agevolativa della liquidazione dell'immobile pignorato.
Evidenzia, in ogni caso, che la sostituzione processuale, nella fattispecie del sequestro giudiziario, è limitata all'amministrazione dei beni sequestrati o che attengano a circostanze verificatesi in pendenza della custodia cautelare, sicché, anche laddove tale sostituzione operasse nel caso di custodia dei beni pignorati, solo lui avrebbe potuto chiedere il risarcimento, essendo i danni da infiltrazioni verificatisi nel 2017, due anni prima rispetto alla nomina del custode nel 19 marzo 2019.
Soggiunge che, comunque, in pendenza del giudizio, e fino al momento della decisione, era intervenuta la sospensione della procedura esecutiva e che, peraltro, la domanda di risarcimento si riferiva anche ai beni mobili dell'appartamento, non oggetto del pignoramento immobiliare.
Il motivo è infondato.
Va rammentato, anzitutto, che il custode giudiziario, in virtù dei poteri di gestione e amministrazione conferitigli, subentra al debitore pignorato nella legittimazione a stare in giudizio e, dunque, nella facoltà di esercizio delle azioni necessarie alla salvaguardia del bene pignorato, nei confronti e a tutela dei creditori procedenti.
Non è dubbio, infatti, che, in ragione della relazione qualificata con il bene pignorato, spetti al custode, in via esclusiva, l'esercizio delle azioni tendenti alla tutela dell'immobile oggetto di pignoramento, essendo persino inammissibili, secondo la giurisprudenza di legittimità, le domande proposte nell'atto introduttivo del giudizio dal proprietario, pur nominato custode, che non abbia speso la seconda delle qualità indicate (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2015, n.8695).
Orbene, per completezza, va chiarito che tale circostanza non incide sulla titolarità del diritto controverso, comunque spettante al debitore pignorato, talché, come evidenziato dalla Suprema Corte in tema di pignoramento di immobile, “ il custode, il quale agisca a tutela della conservazione del valore del patrimonio affidatogli, si trova nella posizione del sostituto processuale (Cass.
31/03/2006, n. 7693) e, in quanto amministratore di un patrimonio separato, come tale centro di imputazione di rapporti giuridici, è bensì titolare della legittimazione "ad processum", ovverosia del potere di stare in giudizio in rappresentanza del patrimonio stesso, ma non della legittimazione "ad causam", la quale compete direttamente al patrimonio separato, cui fanno capo le situazioni giuridiche soggettive sostanziali, attive e passive (cfr. Cass. 28/08/1997, n. 8146; più recentemente, Cass. 14/03/2018, n. 6138)” (Cassazione civile sez. III, 26/04/2024 n. 11219).
Ciò non comporta, evidentemente, un trasferimento del diritto al risarcimento, che resta di natura strettamente personale, giacché, come precisato dalla Suprema Corte, “il custode giudiziale, quale amministratore dei beni pignorati, agisce …nell'interesse dei soli creditori procedenti, allo scopo dell'espropriazione, con la conseguenza che, al momento della cessazione dell'incarico, non si verifica alcun fenomeno successorio con il proprietario debitore, il quale diviene l'unico soggetto legittimato ad esercitare le domande nascenti dal contratto e consequenziali. (Cass. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 22029 del 11/09/2018 Rv. 650071 - 01)
E' pure priva di pregio la tesi per cui, in ragione della sospensione della procedura esecutiva, potesse liberamente esercitare l'azione, dal momento che la sospensione non ha fatto venire Pt_1 meno la procedura di espropriazione né ha comportato una revoca espressa, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'incarico affidato al custode.
Irrilevante, ancora, appare la circostanza che le infiltrazioni avrebbero causato danni - per la prima volta - nell'anno 2017 e, dunque, in data antecedente alla nomina del custode, avvenuta nel
2019, dacché queste si sono protratte almeno fino al 2020, se non fino ad oggi.
Difatti, è lo stesso appellante, nella nota PEC del 12 maggio 2020 inviata all'amministratrice del Condominio, nell'evidenziare le asserite inadempienze della compagine condominiale nell'attivarsi per un solerte e risolutivo intervento manutentivo, ad ammettere la protrazione del danno, rappresentando che “Ella non ha mai risposto alle numerose richieste inviate a far data dall'anno 2017, epoca in cui si sono verificate le prime infiltrazioni sino ad oggi, limitandosi a rispondere finalmente soltanto nel mese di marzo di quest'anno per invocare l'emergenza COVID-
19 a giustificazione dell'omesso intervento”.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che l'illecito permanente, come le infiltrazioni, comporta una continua lesione del diritto, tale per cui l'illecito non si esaurisce al momento del danno iniziale, ma continua finché la situazione dannosa non viene eliminata, sicché la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno, fino alla cessazione della condotta dannosa (cfr. Cassazione sent. n.
25835/2023; Tribunale sez. I - Cassino, 03/02/2025, n. 138).
Ne deriva, dunque, alla luce delle predette circostanze, che il protrarsi del danno e la verificazione di nuovi episodi infiltrativi, anche nel periodo successivo all'inizio della custodia, giustifichi la legittimazione “ad processum” del custode, radicandosi il diritto all'eventuale ristoro al tempo più recente in cui l'evento dannoso si è verificato e rinnovato.
Ed ancora la legittimazione del custode quale possessore attuale del bene si giustifica ancor di più in ragione del risarcimento del danno in forma specifica, domandato dall' appellante in via principale (cfr. pag. 10 dell'atto introduttivo del primo grado).
Sul punto, infatti, occorre osservare che secondo la consulenza di parte del 19 giugno 2020 – prodotta dall'appellante – lo stato dell'appartamento fosse talmente pregiudicato dalle infiltrazioni che “vista la possibile pericolosità dell'attuale situazione, è parere della scrivente che sia necessario un immediato intervento manutentivo radicale, che parta da un'indagine dei controsoffitti interni tesa
a consentire la verifica del corretto stato delle strutture lignee. In caso di necessità va prevista la sostituzione degli elementi qualora compromessi, la scoperchiatura totale della copertura tramite dismissione del manto di tegole e la successiva interposizione di una guaina bituminosa tra tegole e tavolato” (pag. 3 CTP).
Appare evidente, pertanto, che il ristoro cui aspira l'appellante coinvolge anche e soprattutto le parti condominiali dell'edificio dalle quali, a suo dire, proviene il danno e senza le cui attuali modifiche ogni riparazione nella proprietà esclusiva del sarebbe del tutto inutile. Pt_1 Ciò fonda, ancor di più, la legittimazione processuale del custode attuale possessore del bene danneggiato, in ragione della funzione attribuitagli dall'art. 65 c.p.c. di conservazione del bene.
Avuto riguardo di tali circostanze, ne consegue l'infondatezza del gravame interposto, in ragione dell'inammissibilità della domanda, così come accertata nel primo giudizio.
6. Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulla domanda di annullamento delle delibere condominiali del 11 febbraio 2019 e del 8 luglio 2019.
Rappresenta che il Tribunale avrebbe dovuto espressamente pronunziarsi anche su questa domanda riconvenzionale, avuto riguardo al più ampio interesse ad ottenere l'annullamento delle delibere assembleari e l'estinzione del titolo sulla scorta di cui ha agito il condominio creditore.
Evidenzia che l'appellato, al fine di dimostrare l'effettiva convocazione per le predette assemblee, avrebbe solo depositato alcuni avvisi di ricevimento a lui inviati nella propria residenza in via dell'Olimpo 10, ma non avrebbe tuttavia provato il deposito dell'avviso di giacenza, senza il quale non vi era prova che egli avrebbe potuto prendere conoscenza delle comunicazioni a lui indirizzate.
Sostiene, inoltre, che i verbali di entrambe le assemblee gli sarebbero stati inviati soltanto con la raccomandata del 25 settembre 2019, allegata senza l'avviso di giacenza, e nonostante l'espressa richiesta, formulata in data 24 settembre 2019, di ricevere ogni comunicazione a mezzo PEC.
Soggiunge, pertanto, di aver avuto contezza delle deliberazioni solo dopo aver avuto accesso al fascicolo del monitorio;
che il non avrebbe mai eccepito la tardività CP_1 dell'impugnazione delle delibere;
che, in ogni caso, non avrebbe mai indicato all'Amministratore, come da regolamento condominiale, di voler ricevere comunicazioni ad altro indirizzo che non fosse il proprio immobile di . Controparte_1
Il motivo è infondato.
Emerge dalla documentazione in atti che sia spirato il termine decadenziale di trenta giorni per l'impugnativa delle delibere, così come previsto dall'artt. 1137 c.c.
Ad onta di quanto sostenuto nel gravame il decorso infruttuoso del termine è stato sostanzialmente eccepito dal nella comparsa di risposta del primo grado depositata il 3 CP_1 febbraio 2022 (cfr. pag. 5).
Ciò detto, è indubbio che l'appellante, con la raccomandata del 25 settembre 2019, sia stato posto nelle condizioni di conoscere il contenuto delle delibere assembleari del 11 febbraio 2019 e del
8 luglio 2019, dovendosi individuare alla data di compiuta giacenza del 27 ottobre 2019 il termine iniziale per l'impugnazione.
Il invero, ha dato prova non solo della spedizione della missiva, ma anche della CP_1 sussistenza dei requisiti per la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., allegando l'avviso di ricevimento da cui si rileva la compiuta giacenza, giacché, come da orientamento giurisprudenziale,
“se il destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento ne contesta la ricezione, il mittente, per provare al contrario l'avvenuto recapito, non si può limitare a documentare di aver spedito la missiva, ma deve provare che la stessa è stata correttamente ed effettivamente ricevuta dal destinatario, producendo in giudizio l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza”
(Corte appello Brescia sez. II, 05/02/2024, n.142)
Ancora, secondo la Suprema Corte, in fattispecie di natura similare, relativa ad atti stragiudiziali, “l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare,
l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto idonea ad interrompere la prescrizione un'intimazione notificata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. ad un indirizzo dal quale il debitore stava traslocando, negando ogni rilevanza alle risultanze di un certificato storico di residenza)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10058 del 27/04/2010 )
Avuto riguardo di tale principio, ne discende che il non alcun obbligo di CP_1 CP_2 depositare, oltre all'avviso di ricezione, un duplicato dell'avviso di giacenza, né di dare prova del suo effettivo deposito nella cassetta postale.
Non appare, infatti, che l'appellante abbia denunziato, a titolo esemplificativo, evidenti anomalie nella tracciabilità della raccomandata o l'esistenza di disservizi registrati nella zona, che avrebbero potuto provare l'impossibilità effettiva di ricevere, incolpevolmente, la corrispondenza ad egli destinata.
In secondo luogo, sebbene il non avesse fatto precisa richiesta di ricevere la Pt_1 corrispondenza spedita dal all'indirizzo di via dell'Olimpo, è palese che il tentativo di CP_1 recapito presso l'abitazione principale del condomino, presso la quale, del tutto liberamente, questi aveva posto la propria residenza, non comporti un concreto pregiudizio alla conoscibilità delle comunicazioni a questi trasmesse.
Difatti, diversamente opinando, si intenderebbe del tutto ingiustificatamente che tale indirizzo, per motivi non meglio specificati e provati, non rientri di fatto nella sua sfera di dominio e controllo, sebbene, sin dal 2009, l'appellante abbia ivi trasferito la propria residenza.
In considerazione di tali circostanze, l'impugnativa delle delibere, così come proposta in via riconvenzionale nell'odierno giudizio, è certamente tardiva, in quanto, avuta contezza delle due delibere il 25 settembre 2019, il ha proposto l'impugnativa con atto di citazione, Pt_1 introduttivo del primo grado, notificato il 30 novembre 2021.
7. L'infondatezza dei superiori motivi comporta, quale effetto consequenziale, il rigetto del terzo e quarto motivo in quanto è da escludere la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in caso di parziale fondatezza della domanda avversa e, per converso, si deve ritenere giustificata la compensazione integrale delle spese del primo grado.
8. L'infondatezza del gravame impone però la statuizione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, conferma la sentenza n. 1079/2023 del 6 marzo 2023 resa dal Tribunale di Palermo e appellata da con atto di citazione del 6 ottobre Parte_1
2023; condanna l'appellante a pagare all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi euro
1984,00, oltre accessori come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 24 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
SO PI SE LU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. SE LU Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere
3) Dott. SO PI Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1743 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Paola Puglisi;
appellante
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SE Galante;
appellato
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per l'appellante cfr. nota di precisazione delle conclusioni del 4 luglio 2025; per l'appellato cfr. note del 3 ottobre 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 1079 del 6 marzo 2023 il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, accolse l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 4686/2021 del 19 ottobre 2021, emesso ad istanza del , Controparte_1 avente ad oggetto l'importo di € 6.528,00, preteso per oneri condominiali dall'anno 2015 all'anno
2019,
A tanto pervenne il Tribunale, accogliendo l'eccezione di adempimento del ed Pt_1 accertando l'avvenuto pagamento degli oneri condominiali per il periodo 2015-2019.
Dichiarò, però, inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, avente ad oggetto il risarcimento per i danni causati al proprio immobile, nel 2017, da infiltrazioni provenienti da parti comuni dell'edificio, e ciò per essere stato l'immobile, dal 2019, sottoposto alla custodia giudiziaria per pignoramento immobiliare. Inoltre, tenuto conto dell'adempimento del non esaminò la domanda di Pt_1 annullamento – formulata ex artt. 1137 c.c. e 66 disp. att. c.c. - delle delibere condominiali del 11 febbraio 2019 e del 8 luglio 2019, riguardanti, rispettivamente, l'approvazione del bilancio consuntivo delle annualità 2015, 2016, 2017 e l'approvazione del bilancio consuntivo 2018 e del preventivo 2019.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , con atto di citazione Parte_1 notificato il 6 ottobre 2023, sulla scorta di quattro motivi di impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
I. erronea declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento per supposto difetto di legittimazione attiva;
II. erroneità nell'omessa pronuncia relativa alla domanda di annullamento delle delibere condominiale del 11 febbraio 2019 e del 8 luglio 2019;
III. erroneità sull'omessa pronuncia relativa alla domanda di condanna del al CP_1 risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.;
IV. erroneità sulla disposta compensazione delle spese di lite.
3. Con comparsa del 4 gennaio 2024, si è costituito il Controparte_1
[...
, resistendo al gravame, di cui ha richiesto il rigetto.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 3 ottobre 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
5. Così compendiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo l'appellante si duole che il
Tribunale abbia ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento dei danni derivanti per il danneggiamento del proprio immobile dalle infiltrazioni provenienti dalle parti condominiali.
Rappresenta l'erroneità dell'interpretazione degli artt. 560 e 65 c.p.c., seguita nella sentenza appellata, per cui la nomina del custode giudiziario comporterebbe la sostituzione processuale nei confronti del debitore pignorato, sebbene tale regime sia previsto soltanto in tema di sequestro giudiziario.
Sostiene che il debitore pignorato non perde il possesso dell'immobile e che il custode giudiziario non subentra nei rapporti attivi e passivi facenti capo al soggetto sottoposto ad espropriazione, limitando la propria funzione agevolativa della liquidazione dell'immobile pignorato.
Evidenzia, in ogni caso, che la sostituzione processuale, nella fattispecie del sequestro giudiziario, è limitata all'amministrazione dei beni sequestrati o che attengano a circostanze verificatesi in pendenza della custodia cautelare, sicché, anche laddove tale sostituzione operasse nel caso di custodia dei beni pignorati, solo lui avrebbe potuto chiedere il risarcimento, essendo i danni da infiltrazioni verificatisi nel 2017, due anni prima rispetto alla nomina del custode nel 19 marzo 2019.
Soggiunge che, comunque, in pendenza del giudizio, e fino al momento della decisione, era intervenuta la sospensione della procedura esecutiva e che, peraltro, la domanda di risarcimento si riferiva anche ai beni mobili dell'appartamento, non oggetto del pignoramento immobiliare.
Il motivo è infondato.
Va rammentato, anzitutto, che il custode giudiziario, in virtù dei poteri di gestione e amministrazione conferitigli, subentra al debitore pignorato nella legittimazione a stare in giudizio e, dunque, nella facoltà di esercizio delle azioni necessarie alla salvaguardia del bene pignorato, nei confronti e a tutela dei creditori procedenti.
Non è dubbio, infatti, che, in ragione della relazione qualificata con il bene pignorato, spetti al custode, in via esclusiva, l'esercizio delle azioni tendenti alla tutela dell'immobile oggetto di pignoramento, essendo persino inammissibili, secondo la giurisprudenza di legittimità, le domande proposte nell'atto introduttivo del giudizio dal proprietario, pur nominato custode, che non abbia speso la seconda delle qualità indicate (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2015, n.8695).
Orbene, per completezza, va chiarito che tale circostanza non incide sulla titolarità del diritto controverso, comunque spettante al debitore pignorato, talché, come evidenziato dalla Suprema Corte in tema di pignoramento di immobile, “ il custode, il quale agisca a tutela della conservazione del valore del patrimonio affidatogli, si trova nella posizione del sostituto processuale (Cass.
31/03/2006, n. 7693) e, in quanto amministratore di un patrimonio separato, come tale centro di imputazione di rapporti giuridici, è bensì titolare della legittimazione "ad processum", ovverosia del potere di stare in giudizio in rappresentanza del patrimonio stesso, ma non della legittimazione "ad causam", la quale compete direttamente al patrimonio separato, cui fanno capo le situazioni giuridiche soggettive sostanziali, attive e passive (cfr. Cass. 28/08/1997, n. 8146; più recentemente, Cass. 14/03/2018, n. 6138)” (Cassazione civile sez. III, 26/04/2024 n. 11219).
Ciò non comporta, evidentemente, un trasferimento del diritto al risarcimento, che resta di natura strettamente personale, giacché, come precisato dalla Suprema Corte, “il custode giudiziale, quale amministratore dei beni pignorati, agisce …nell'interesse dei soli creditori procedenti, allo scopo dell'espropriazione, con la conseguenza che, al momento della cessazione dell'incarico, non si verifica alcun fenomeno successorio con il proprietario debitore, il quale diviene l'unico soggetto legittimato ad esercitare le domande nascenti dal contratto e consequenziali. (Cass. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 22029 del 11/09/2018 Rv. 650071 - 01)
E' pure priva di pregio la tesi per cui, in ragione della sospensione della procedura esecutiva, potesse liberamente esercitare l'azione, dal momento che la sospensione non ha fatto venire Pt_1 meno la procedura di espropriazione né ha comportato una revoca espressa, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'incarico affidato al custode.
Irrilevante, ancora, appare la circostanza che le infiltrazioni avrebbero causato danni - per la prima volta - nell'anno 2017 e, dunque, in data antecedente alla nomina del custode, avvenuta nel
2019, dacché queste si sono protratte almeno fino al 2020, se non fino ad oggi.
Difatti, è lo stesso appellante, nella nota PEC del 12 maggio 2020 inviata all'amministratrice del Condominio, nell'evidenziare le asserite inadempienze della compagine condominiale nell'attivarsi per un solerte e risolutivo intervento manutentivo, ad ammettere la protrazione del danno, rappresentando che “Ella non ha mai risposto alle numerose richieste inviate a far data dall'anno 2017, epoca in cui si sono verificate le prime infiltrazioni sino ad oggi, limitandosi a rispondere finalmente soltanto nel mese di marzo di quest'anno per invocare l'emergenza COVID-
19 a giustificazione dell'omesso intervento”.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che l'illecito permanente, come le infiltrazioni, comporta una continua lesione del diritto, tale per cui l'illecito non si esaurisce al momento del danno iniziale, ma continua finché la situazione dannosa non viene eliminata, sicché la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno, fino alla cessazione della condotta dannosa (cfr. Cassazione sent. n.
25835/2023; Tribunale sez. I - Cassino, 03/02/2025, n. 138).
Ne deriva, dunque, alla luce delle predette circostanze, che il protrarsi del danno e la verificazione di nuovi episodi infiltrativi, anche nel periodo successivo all'inizio della custodia, giustifichi la legittimazione “ad processum” del custode, radicandosi il diritto all'eventuale ristoro al tempo più recente in cui l'evento dannoso si è verificato e rinnovato.
Ed ancora la legittimazione del custode quale possessore attuale del bene si giustifica ancor di più in ragione del risarcimento del danno in forma specifica, domandato dall' appellante in via principale (cfr. pag. 10 dell'atto introduttivo del primo grado).
Sul punto, infatti, occorre osservare che secondo la consulenza di parte del 19 giugno 2020 – prodotta dall'appellante – lo stato dell'appartamento fosse talmente pregiudicato dalle infiltrazioni che “vista la possibile pericolosità dell'attuale situazione, è parere della scrivente che sia necessario un immediato intervento manutentivo radicale, che parta da un'indagine dei controsoffitti interni tesa
a consentire la verifica del corretto stato delle strutture lignee. In caso di necessità va prevista la sostituzione degli elementi qualora compromessi, la scoperchiatura totale della copertura tramite dismissione del manto di tegole e la successiva interposizione di una guaina bituminosa tra tegole e tavolato” (pag. 3 CTP).
Appare evidente, pertanto, che il ristoro cui aspira l'appellante coinvolge anche e soprattutto le parti condominiali dell'edificio dalle quali, a suo dire, proviene il danno e senza le cui attuali modifiche ogni riparazione nella proprietà esclusiva del sarebbe del tutto inutile. Pt_1 Ciò fonda, ancor di più, la legittimazione processuale del custode attuale possessore del bene danneggiato, in ragione della funzione attribuitagli dall'art. 65 c.p.c. di conservazione del bene.
Avuto riguardo di tali circostanze, ne consegue l'infondatezza del gravame interposto, in ragione dell'inammissibilità della domanda, così come accertata nel primo giudizio.
6. Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulla domanda di annullamento delle delibere condominiali del 11 febbraio 2019 e del 8 luglio 2019.
Rappresenta che il Tribunale avrebbe dovuto espressamente pronunziarsi anche su questa domanda riconvenzionale, avuto riguardo al più ampio interesse ad ottenere l'annullamento delle delibere assembleari e l'estinzione del titolo sulla scorta di cui ha agito il condominio creditore.
Evidenzia che l'appellato, al fine di dimostrare l'effettiva convocazione per le predette assemblee, avrebbe solo depositato alcuni avvisi di ricevimento a lui inviati nella propria residenza in via dell'Olimpo 10, ma non avrebbe tuttavia provato il deposito dell'avviso di giacenza, senza il quale non vi era prova che egli avrebbe potuto prendere conoscenza delle comunicazioni a lui indirizzate.
Sostiene, inoltre, che i verbali di entrambe le assemblee gli sarebbero stati inviati soltanto con la raccomandata del 25 settembre 2019, allegata senza l'avviso di giacenza, e nonostante l'espressa richiesta, formulata in data 24 settembre 2019, di ricevere ogni comunicazione a mezzo PEC.
Soggiunge, pertanto, di aver avuto contezza delle deliberazioni solo dopo aver avuto accesso al fascicolo del monitorio;
che il non avrebbe mai eccepito la tardività CP_1 dell'impugnazione delle delibere;
che, in ogni caso, non avrebbe mai indicato all'Amministratore, come da regolamento condominiale, di voler ricevere comunicazioni ad altro indirizzo che non fosse il proprio immobile di . Controparte_1
Il motivo è infondato.
Emerge dalla documentazione in atti che sia spirato il termine decadenziale di trenta giorni per l'impugnativa delle delibere, così come previsto dall'artt. 1137 c.c.
Ad onta di quanto sostenuto nel gravame il decorso infruttuoso del termine è stato sostanzialmente eccepito dal nella comparsa di risposta del primo grado depositata il 3 CP_1 febbraio 2022 (cfr. pag. 5).
Ciò detto, è indubbio che l'appellante, con la raccomandata del 25 settembre 2019, sia stato posto nelle condizioni di conoscere il contenuto delle delibere assembleari del 11 febbraio 2019 e del
8 luglio 2019, dovendosi individuare alla data di compiuta giacenza del 27 ottobre 2019 il termine iniziale per l'impugnazione.
Il invero, ha dato prova non solo della spedizione della missiva, ma anche della CP_1 sussistenza dei requisiti per la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., allegando l'avviso di ricevimento da cui si rileva la compiuta giacenza, giacché, come da orientamento giurisprudenziale,
“se il destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento ne contesta la ricezione, il mittente, per provare al contrario l'avvenuto recapito, non si può limitare a documentare di aver spedito la missiva, ma deve provare che la stessa è stata correttamente ed effettivamente ricevuta dal destinatario, producendo in giudizio l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza”
(Corte appello Brescia sez. II, 05/02/2024, n.142)
Ancora, secondo la Suprema Corte, in fattispecie di natura similare, relativa ad atti stragiudiziali, “l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare,
l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto idonea ad interrompere la prescrizione un'intimazione notificata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. ad un indirizzo dal quale il debitore stava traslocando, negando ogni rilevanza alle risultanze di un certificato storico di residenza)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10058 del 27/04/2010 )
Avuto riguardo di tale principio, ne discende che il non alcun obbligo di CP_1 CP_2 depositare, oltre all'avviso di ricezione, un duplicato dell'avviso di giacenza, né di dare prova del suo effettivo deposito nella cassetta postale.
Non appare, infatti, che l'appellante abbia denunziato, a titolo esemplificativo, evidenti anomalie nella tracciabilità della raccomandata o l'esistenza di disservizi registrati nella zona, che avrebbero potuto provare l'impossibilità effettiva di ricevere, incolpevolmente, la corrispondenza ad egli destinata.
In secondo luogo, sebbene il non avesse fatto precisa richiesta di ricevere la Pt_1 corrispondenza spedita dal all'indirizzo di via dell'Olimpo, è palese che il tentativo di CP_1 recapito presso l'abitazione principale del condomino, presso la quale, del tutto liberamente, questi aveva posto la propria residenza, non comporti un concreto pregiudizio alla conoscibilità delle comunicazioni a questi trasmesse.
Difatti, diversamente opinando, si intenderebbe del tutto ingiustificatamente che tale indirizzo, per motivi non meglio specificati e provati, non rientri di fatto nella sua sfera di dominio e controllo, sebbene, sin dal 2009, l'appellante abbia ivi trasferito la propria residenza.
In considerazione di tali circostanze, l'impugnativa delle delibere, così come proposta in via riconvenzionale nell'odierno giudizio, è certamente tardiva, in quanto, avuta contezza delle due delibere il 25 settembre 2019, il ha proposto l'impugnativa con atto di citazione, Pt_1 introduttivo del primo grado, notificato il 30 novembre 2021.
7. L'infondatezza dei superiori motivi comporta, quale effetto consequenziale, il rigetto del terzo e quarto motivo in quanto è da escludere la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in caso di parziale fondatezza della domanda avversa e, per converso, si deve ritenere giustificata la compensazione integrale delle spese del primo grado.
8. L'infondatezza del gravame impone però la statuizione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, conferma la sentenza n. 1079/2023 del 6 marzo 2023 resa dal Tribunale di Palermo e appellata da con atto di citazione del 6 ottobre Parte_1
2023; condanna l'appellante a pagare all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi euro
1984,00, oltre accessori come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 24 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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