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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/05/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2881/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2881/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. NICORA FRANCESCO e Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. TEDESCHI EDOARDO ( ) elettivamente domiciliato come in atti C.F._1
PARTE ATTRICE opponente contro
C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. LAMPONI IVAN elettivamente domiciliato come in atti
PARTE CONVENUTA opposta
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte d'udienza ex art 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo esecutivo n. 461/2023 – R.G. n. 8452/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 13 – 14 febbraio 2023, veniva condannata al pagamento, in favore di Parte_1 [...] el complessivo importo di € 973.809,00, Controparte_1 oltre interessi moratori ex d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 a decorrere dalla scadenza delle singole fatture al saldo oltre alle alle spese e ai compensi della procedura di ingiunzione.
pagina 1 di 3 Con atto di citazione in opposizione, chiedeva, la revoca del citato decreto ingiuntivo, Parte_1 eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano, nel merito contestando la debenza dell'importo ingiunto per la sussistenza di vizi e difetti della merce consegnata e svolgendo in via riconvenzionale domanda di pagamento di un credito per Euro
2.700.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, derivante da un diverso rapporto contrattuale in essere con l'opposta, sollevando anche eccezione di compensazione di parte della merce consegnata (doc. 26-45).
Nel costituirsi in giudizio, l'opposta contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà ex art 648 cpc del decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. la causa veniva successivamente trattenuta in decisione senza necessità di svolgimento di alcuna attività istruttoria oltre all'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
con istanza congiunta del 07.3.2025 i procuratori delle parti chiedevano concordemente la rimessione della causa sul ruolo per la formalizzazione di un accordo transattivo. Rimessa la causa sul ruolo, i procuratori delle parti con istanza del 6.5.2025, dandosi atto dell'intervenuto accordo transattivo tra le parti, chiedevano al Tribunale di pronunciare con sentenza la cessazione della materia del contendere e revoca del decreto ingiuntivo opposto e dichiarazione di estinzione del giudizio a spese interamente compensate;
disposta quindi la trattazione scritta ex art 127 ter cpc della udienza già fissata al 14.05.2025, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione sulla scorta delle conclusioni come infine precisate.
⃰
Le conclusioni delle parti debbono senz'altro essere accolte, dovendosi conseguentemente dichiarare cessata la materia del contendere a seguito dell'intervenuta transazione della lite con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la compensazione delle spese del presente procedimento.
Come è noto, la cessazione del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere tanto di natura fattuale, quanto discendere, come nel caso di specie, da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. civ. n. 4630/1987; Cass. civ. n. 4719/1981).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite – che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione – vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice pagina 2 di 3 (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, l'avvenuta transazione della lite come attestano in via congiunta dai procuratori determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la stessa ragione della lite e l'interesse stesso all'accoglimento delle domande reciprocamente svolte, con conseguente venir meno dell'interesse di entrambe le parti a proseguire il presente giudizio e, parallelamente, dell'obbligo del giudice adito di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Avendo le parti trovato un accordo anche in punto spese di lite, le stesse vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 461/2023, emesso dal Tribunale di Monza il 13-14 febbraio
2023 nei confronti di;
Parte_1
- spese compensate.
Così deciso in Monza, in data 19/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Binetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2881/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. NICORA FRANCESCO e Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. TEDESCHI EDOARDO ( ) elettivamente domiciliato come in atti C.F._1
PARTE ATTRICE opponente contro
C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. LAMPONI IVAN elettivamente domiciliato come in atti
PARTE CONVENUTA opposta
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte d'udienza ex art 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo esecutivo n. 461/2023 – R.G. n. 8452/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 13 – 14 febbraio 2023, veniva condannata al pagamento, in favore di Parte_1 [...] el complessivo importo di € 973.809,00, Controparte_1 oltre interessi moratori ex d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 a decorrere dalla scadenza delle singole fatture al saldo oltre alle alle spese e ai compensi della procedura di ingiunzione.
pagina 1 di 3 Con atto di citazione in opposizione, chiedeva, la revoca del citato decreto ingiuntivo, Parte_1 eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano, nel merito contestando la debenza dell'importo ingiunto per la sussistenza di vizi e difetti della merce consegnata e svolgendo in via riconvenzionale domanda di pagamento di un credito per Euro
2.700.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, derivante da un diverso rapporto contrattuale in essere con l'opposta, sollevando anche eccezione di compensazione di parte della merce consegnata (doc. 26-45).
Nel costituirsi in giudizio, l'opposta contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà ex art 648 cpc del decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. la causa veniva successivamente trattenuta in decisione senza necessità di svolgimento di alcuna attività istruttoria oltre all'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
con istanza congiunta del 07.3.2025 i procuratori delle parti chiedevano concordemente la rimessione della causa sul ruolo per la formalizzazione di un accordo transattivo. Rimessa la causa sul ruolo, i procuratori delle parti con istanza del 6.5.2025, dandosi atto dell'intervenuto accordo transattivo tra le parti, chiedevano al Tribunale di pronunciare con sentenza la cessazione della materia del contendere e revoca del decreto ingiuntivo opposto e dichiarazione di estinzione del giudizio a spese interamente compensate;
disposta quindi la trattazione scritta ex art 127 ter cpc della udienza già fissata al 14.05.2025, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione sulla scorta delle conclusioni come infine precisate.
⃰
Le conclusioni delle parti debbono senz'altro essere accolte, dovendosi conseguentemente dichiarare cessata la materia del contendere a seguito dell'intervenuta transazione della lite con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la compensazione delle spese del presente procedimento.
Come è noto, la cessazione del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere tanto di natura fattuale, quanto discendere, come nel caso di specie, da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. civ. n. 4630/1987; Cass. civ. n. 4719/1981).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite – che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione – vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice pagina 2 di 3 (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, l'avvenuta transazione della lite come attestano in via congiunta dai procuratori determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la stessa ragione della lite e l'interesse stesso all'accoglimento delle domande reciprocamente svolte, con conseguente venir meno dell'interesse di entrambe le parti a proseguire il presente giudizio e, parallelamente, dell'obbligo del giudice adito di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Avendo le parti trovato un accordo anche in punto spese di lite, le stesse vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 461/2023, emesso dal Tribunale di Monza il 13-14 febbraio
2023 nei confronti di;
Parte_1
- spese compensate.
Così deciso in Monza, in data 19/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Binetti
pagina 3 di 3