TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/10/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 185/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Miro Santangelo Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 185/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOGLIO Parte_1 C.F._1 STELLA
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTORO Controparte_1 C.F._2 SALVATORE
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21 ottobre 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso depositato il 21.1.2025 chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio e, in particolare, la riduzione del contributo per il figlio , nato il [...], Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
si costituiva e chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, domandava l'accoglimento Controparte_1 delle medesime domande proposte nel fascicolo n. 2436/2025 r.g. e la riunione dei fascicoli.
In particolare, nel fascicolo n. 2436/2025 r.g. la chiedeva che il padre contribuisse al CP_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie di per l'istruzione universitaria fuorisede e Per_1 domandava il rimborso delle spese straordinarie mediche e universitarie pregresse e la condanna dell al pagamento dell'aggiornamento Istat. Pt_1
Con decreto dell'1.7.2025 veniva rilevata l'inammissibilità delle domande relative al pagamento delle spese pregresse e dell'Istat (essendovi, peraltro, già un titolo esecutivo, posto che la rivalutazione veniva prevista nella sentenza divorzile).
All'udienza del 21.10.2025 i due fascicoli venivano riuniti e le parti trovavano il seguente accordo che non ha ad oggetto i rapporti antecedenti all'instaurazione del presente giudizio:
“Il Giudice propone alle parti che, da novembre 2025, il padre versi al figlio entro il 10 di ogni mese €
450,00, oltre rivalutazione annuale, di cui € 200 quali spese ordinarie ed €250,00 di acconto spese straordinarie (incluse le spese per l'università a Bari), salvo conguaglio delle spese straordinarie ogni sei mesi, le spese straordinarie saranno ripartite al 50% fra i genitori di e regolate come da Per_1
Protocollo della Corte d'Appello di Milano. Spese di lite compensate.
Le parti dichiarano di accettare”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 484/2013, Tribunale di Busto Arsizio, dispone che, da novembre 2025, il padre versi al figlio entro il 10 di ogni mese € 450,00, oltre rivalutazione annuale, di cui € 200 quali spese ordinarie ed €250,00 di acconto spese straordinarie (incluse le spese per l'università a Bari), salvo conguaglio delle spese straordinarie ogni sei mesi. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% fra i genitori di pagina 2 di 3 e regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano. Per_1
Compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, 23 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott. Miro Santangelo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Miro Santangelo Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 185/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOGLIO Parte_1 C.F._1 STELLA
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTORO Controparte_1 C.F._2 SALVATORE
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21 ottobre 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso depositato il 21.1.2025 chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio e, in particolare, la riduzione del contributo per il figlio , nato il [...], Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
si costituiva e chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, domandava l'accoglimento Controparte_1 delle medesime domande proposte nel fascicolo n. 2436/2025 r.g. e la riunione dei fascicoli.
In particolare, nel fascicolo n. 2436/2025 r.g. la chiedeva che il padre contribuisse al CP_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie di per l'istruzione universitaria fuorisede e Per_1 domandava il rimborso delle spese straordinarie mediche e universitarie pregresse e la condanna dell al pagamento dell'aggiornamento Istat. Pt_1
Con decreto dell'1.7.2025 veniva rilevata l'inammissibilità delle domande relative al pagamento delle spese pregresse e dell'Istat (essendovi, peraltro, già un titolo esecutivo, posto che la rivalutazione veniva prevista nella sentenza divorzile).
All'udienza del 21.10.2025 i due fascicoli venivano riuniti e le parti trovavano il seguente accordo che non ha ad oggetto i rapporti antecedenti all'instaurazione del presente giudizio:
“Il Giudice propone alle parti che, da novembre 2025, il padre versi al figlio entro il 10 di ogni mese €
450,00, oltre rivalutazione annuale, di cui € 200 quali spese ordinarie ed €250,00 di acconto spese straordinarie (incluse le spese per l'università a Bari), salvo conguaglio delle spese straordinarie ogni sei mesi, le spese straordinarie saranno ripartite al 50% fra i genitori di e regolate come da Per_1
Protocollo della Corte d'Appello di Milano. Spese di lite compensate.
Le parti dichiarano di accettare”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 484/2013, Tribunale di Busto Arsizio, dispone che, da novembre 2025, il padre versi al figlio entro il 10 di ogni mese € 450,00, oltre rivalutazione annuale, di cui € 200 quali spese ordinarie ed €250,00 di acconto spese straordinarie (incluse le spese per l'università a Bari), salvo conguaglio delle spese straordinarie ogni sei mesi. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% fra i genitori di pagina 2 di 3 e regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano. Per_1
Compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, 23 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott. Miro Santangelo
pagina 3 di 3