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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 172/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE LUCA TOBIA, Relatore
TOSI SERGIO MARIO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2496/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 BOLLO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2057/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Nessuno compare per le parti chiamate in causa.
La Corte, sentito il Relatore, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 15.07.2024 ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce in data 12.09.2024 l'Avv. Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) rappresentato e difeso da se stesso presso il cui studio, sito in Lecce Indirizzo_1, eleggeva domicilio, impugnava l'intimazione di pagamento nr. 05920249006144922000 notificata a mezzo pec in data 21 maggio 2024 ed intimante il pagamento dell'importo complessivo di € 26.964,43 a titolo di Bollo (anni 2012-2013-2015) TA
(anno 2013) ed IMU (anno 2012), iscritta sulle cartelle esattoriali nn.05920170006205610,
05920170008564873, 05920170008564974, 05920170018512439, 05920170022814905, 05920180005074023,
05920180007900415, 05920180020435300, 05920180022642228, 05920180023184860, 05920180024259014,
05920180028592814, 05920190001414452, 05920190003805360, 05920190009716322, 05920190017183313,
05920190024809111, 05920190028219678, 05920190030893836, 05920190031962932, 05920190033507944,
05920190034583613, 05920200007099159, 05920200012866876, 05920210001716563, 05920210007384513,
05920210016349006, 05920210021549524, 05920220016678125
Il ricorrente impugnava il predetto atto per i seguenti motivi:
1) Nullità della cartella per intervenuta prescrizione della cartella e di sanzioni ed interessi;
2) Nullità della comunicazione impugnata per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3 l.
n. 241/1990 e dell'art. 7 l. n. 212/2000;
3) nullità per mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi.
Il ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo di dichiarare la nullità delle sanzioni ed interessi relativi all'atto impugnato.
La condanna dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. L' Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER)si costituiva in data 01.10.2024 eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ed in ogni caso evidenziava la correttezza del proprio operato controdeducendo su ogni punto del ricorso.
Concludeva chiedendo:
1) di dichiarare la legittimità dell'atto opposto e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto.
2) Nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare in relazione alle cartelle esattoriali n. 05920170008564873, n.05920170008564974 parzialmente, n. 05920170022814905, n.05920190033507944,n. 05920190034583613, n. 05920200007099159,
n. 05920210021549524 va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.
Le cartelle n.05920180005074023, n.05920180007900415, n.05920180020435300, n.05920180022642228
n.5920180023184860, n.05920180024259014, n.05920180028592814, n.05920190001414452 n.05920190003805360,
n.05920190009716322, n.05920190017183313 n.05920190024809111, n.05920190028219678 n.05920190030893836
n.05920190031962932
Risultano essere state già opposte con precedente giudizio n di R.G. 1775/2022 conclusosi con sentenza di condanna del ricorrente n 588/2023 su cui si è formato il giudicato.
Le doglianze di cui a tutti i motivi del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, non meritano di essere accolte.
L'ADER ha dimostrato, con documentazione allegata in atti:
-non solo che gli atti prodromici (cartelle indicate nello stesso ricorso) risultano essere stati legittimamente notificati a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, 2° comma del D.P.R. 602/1973;
-ma anche che il contribuente, in data 26.06.2023, ha presentato istanza di definizione agevolata per tutte le cartelle interessate nel presente giudizio, l'istanza è stata accolta.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 16098 del 18/06/2018, ha stabilito che la domanda di rateizzazione comporta l'interruzione della prescrizione e si pone come incompatibile con la successiva eccezione di non aver ricevuto la notifica della relativa cartella, rendendo così tardivo il ricorso presentato successivamente contro l'estratto di ruolo.
“se è vero che di per sé in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle”.
Con riferimento al calcolo degli interessi si rileva che le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione sentenza
14 luglio 2022, n. 22281 hanno stabilito che «Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo».
Nel caso in esame pertanto non vi era alcun obbligo di indicare nell'ingiunzione di pagamento il procedimento di calcolo degli interessi.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro 500/00 in favore dell'Ufficio.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE LUCA TOBIA, Relatore
TOSI SERGIO MARIO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2496/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 BOLLO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249006144922000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2057/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Nessuno compare per le parti chiamate in causa.
La Corte, sentito il Relatore, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 15.07.2024 ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce in data 12.09.2024 l'Avv. Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) rappresentato e difeso da se stesso presso il cui studio, sito in Lecce Indirizzo_1, eleggeva domicilio, impugnava l'intimazione di pagamento nr. 05920249006144922000 notificata a mezzo pec in data 21 maggio 2024 ed intimante il pagamento dell'importo complessivo di € 26.964,43 a titolo di Bollo (anni 2012-2013-2015) TA
(anno 2013) ed IMU (anno 2012), iscritta sulle cartelle esattoriali nn.05920170006205610,
05920170008564873, 05920170008564974, 05920170018512439, 05920170022814905, 05920180005074023,
05920180007900415, 05920180020435300, 05920180022642228, 05920180023184860, 05920180024259014,
05920180028592814, 05920190001414452, 05920190003805360, 05920190009716322, 05920190017183313,
05920190024809111, 05920190028219678, 05920190030893836, 05920190031962932, 05920190033507944,
05920190034583613, 05920200007099159, 05920200012866876, 05920210001716563, 05920210007384513,
05920210016349006, 05920210021549524, 05920220016678125
Il ricorrente impugnava il predetto atto per i seguenti motivi:
1) Nullità della cartella per intervenuta prescrizione della cartella e di sanzioni ed interessi;
2) Nullità della comunicazione impugnata per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3 l.
n. 241/1990 e dell'art. 7 l. n. 212/2000;
3) nullità per mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi.
Il ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo di dichiarare la nullità delle sanzioni ed interessi relativi all'atto impugnato.
La condanna dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. L' Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER)si costituiva in data 01.10.2024 eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ed in ogni caso evidenziava la correttezza del proprio operato controdeducendo su ogni punto del ricorso.
Concludeva chiedendo:
1) di dichiarare la legittimità dell'atto opposto e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto.
2) Nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare in relazione alle cartelle esattoriali n. 05920170008564873, n.05920170008564974 parzialmente, n. 05920170022814905, n.05920190033507944,n. 05920190034583613, n. 05920200007099159,
n. 05920210021549524 va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.
Le cartelle n.05920180005074023, n.05920180007900415, n.05920180020435300, n.05920180022642228
n.5920180023184860, n.05920180024259014, n.05920180028592814, n.05920190001414452 n.05920190003805360,
n.05920190009716322, n.05920190017183313 n.05920190024809111, n.05920190028219678 n.05920190030893836
n.05920190031962932
Risultano essere state già opposte con precedente giudizio n di R.G. 1775/2022 conclusosi con sentenza di condanna del ricorrente n 588/2023 su cui si è formato il giudicato.
Le doglianze di cui a tutti i motivi del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, non meritano di essere accolte.
L'ADER ha dimostrato, con documentazione allegata in atti:
-non solo che gli atti prodromici (cartelle indicate nello stesso ricorso) risultano essere stati legittimamente notificati a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, 2° comma del D.P.R. 602/1973;
-ma anche che il contribuente, in data 26.06.2023, ha presentato istanza di definizione agevolata per tutte le cartelle interessate nel presente giudizio, l'istanza è stata accolta.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 16098 del 18/06/2018, ha stabilito che la domanda di rateizzazione comporta l'interruzione della prescrizione e si pone come incompatibile con la successiva eccezione di non aver ricevuto la notifica della relativa cartella, rendendo così tardivo il ricorso presentato successivamente contro l'estratto di ruolo.
“se è vero che di per sé in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle”.
Con riferimento al calcolo degli interessi si rileva che le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione sentenza
14 luglio 2022, n. 22281 hanno stabilito che «Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo».
Nel caso in esame pertanto non vi era alcun obbligo di indicare nell'ingiunzione di pagamento il procedimento di calcolo degli interessi.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro 500/00 in favore dell'Ufficio.