Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 172
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella per intervenuta prescrizione

    La Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione per alcune cartelle e ha ritenuto che la domanda di definizione agevolata, accolta dall'Agenzia, interrompa la prescrizione e sia incompatibile con l'eccezione di mancata notifica. Inoltre, la Corte di Cassazione ha stabilito che la domanda di rateizzazione comporta l'interruzione della prescrizione e rende tardivo il ricorso contro l'estratto di ruolo.

  • Rigettato
    Nullità della comunicazione per mancata allegazione atti prodromici

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha dimostrato la legittima notifica degli atti prodromici a mezzo del servizio postale.

  • Rigettato
    Nullità per mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi

    Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la cartella che intima il pagamento di interessi maturati soddisfa l'obbligo di motivazione attraverso il richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo, senza necessità di specificare i saggi applicati o le modalità di calcolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 172
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 172
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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