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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21242/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa UR RT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 21242/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, dall'Avv. Cristiana Lupi (C.F. ), ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Roma, in Via Marcantonio Bragadin n. 96, int. 7
appellante
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. IORIO GIACOMO, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIA
COLONNA, 124 80077 ISCHIA presso il difensore avv. IORIO GIACOMO appellata
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo CP_2 P.IVA_3
Taurasi (Cod. Fisc. , elettivamente domiciliata negli uffici C.F._2 dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21
appellata
OGGETTO: appello avverso sentenze del Giudice di Pace di Ischia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e come da verbale di udienza del 26.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE L' ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_2
2007/2022 del Giudice di Pace di Ischia, dott.ssa Di Noto, nel giudizio RG.
1115/2020, depositata il 10 marzo 2022. Con tale sentenza il giudice ha accolto l'opposizione proposta dalla contro la cartella di pagamento n. CP_1
07120190143509151000, condannando l' in Parte_2 solido con al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 761,00 CP_2 complessivi, di cui € 50,00 per spese e € 711,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.
La vicenda trae origine dall'atto di citazione in opposizione con cui la ha CP_1 convenuto in giudizio e , dinanzi CP_2 Parte_2 al Giudice di Pace di Ischia, chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'ente di procedere con l'esecuzione forzata e, conseguentemente, la nullità e inefficacia della cartella esattoriale impugnata. Nel merito, ha chiesto la dichiarazione di estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione. L' si è costituita in Parte_2 giudizio chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità della domanda e, nel merito, il rigetto dell'opposizione per infondatezza. Ha inoltre eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio. Anche si è costituita, CP_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione, ritenendo illegittima la pretesa azionata con la cartella impugnata per mancanza di prova sulla notifica del verbale di accertamento al codice della strada, il cui mancato pagamento ha determinato la redazione della cartella esattoriale impugnata.
ha impugnato detta sentenza sollevando diversi Parte_2 motivi di appello. In primo luogo, ha dedotto la nullità della decisione per vizio di ultra petizione, poiché il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione sulla base di un motivo non dedotto dall'opponente, ovvero la mancata notifica del verbale presupposto. Secondo l'appellante, ciò ha determinato una violazione dell'art. 112
c.p.c., che impone al giudice di pronunciarsi nei limiti delle domande delle parti. In secondo luogo, l'appellante ha contestato la decisione per non aver dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva. Ha evidenziato che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta il 23 gennaio 2020 tramite PEC, mentre l'opposizione è stata proposta solo il 25 maggio 2020, con iscrizione a ruolo il 6 luglio 2020, ben oltre i termini previsti. Pertanto, l'opposizione, qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Infine, ha censurato la sentenza Parte_2 per aver omesso di verificare l'onere probatorio in capo alla in merito alla CP_1 tempestività dell'opposizione, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Alla luce di tali motivi, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con dichiarazione della sua nullità per vizio di ultra petizione e, in subordine, il rigetto dell'opposizione per tardività.
Si è costituita la contestando l'atto di appello per le seguenti CP_1 motivazioni:
• inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 342 c.p.c.;
• inappellabilità della sentenza di primo grado in virtù di quanto previsto dall'art
113 cpc (per le sentenze emesse secondo equità, ritenute tali quando il valore della causa non superi € 2.500);
• nullità della notifica della cartella esattoriale, per essere stata, la cartella esattoriale, notificata tramite PEC, utilizzando un indirizzo non registrato nei pubblici elenchi ufficiali, rendendo la notifica inesistente anche per orientamento giurisprudenziale (Cass. 17346/2019);
• ammissibilità della domanda di primo grado, sussistendo l'interesse del contribuente ad impugnare l'estratto di ruolo e la cartella per contestare la pretesa dell'amministrazione.
Inoltre la ha sostenuto che la cartella è un atto che prelude CP_1 all'esecuzione forzata, giustificando così l'interesse del debitore a opporsi. Per tutte queste ragioni, la ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza di primo grado, evidenziando l'illegittimità della pretesa esattoriale e la violazione dei principi di difesa e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Si è costituita eccependo le seguenti censure: nullità della sentenza CP_2 per vizio di ultrapetizione in violazione dell'art. 112 c.p.c., mancata dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione per tardività o infondatezza, inammissibilità e/o infondatezza dell'azione nei confronti di per carenza di responsabilità. CP_2 All'udienza a trattazione scritta del 26\11\2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini dell'art. 190 cpc.
---------
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento per i motivi che di seguito si vanno ad esporre.
Preliminarmente deve riscontrarsi l'ammissibilità del gravame così come proposto.
Ed infatti i motivi di impugnazione non collidono con le prescrizioni dell'art. 342
c.p.c., dal momento che, sia pure in una forma discorsiva, consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a confutazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della decisione.
Va altresì ritenuta non accogliibile la doglianza afferente l'asserita inappellabilità della sentenza impugnata, per avere deciso, il Giudice di prime cure, secondo equità.
Al riguardo, si osserva che la regola della decisione secondo equità conosce alcune rilevanti eccezioni, tra le quali quella dettata dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo numero 150/2011, che recita: nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'articolo 113 non trova applicazione. Tale eccezione, peraltro, va interpretata in maniera estensiva, tanto da dover ritenere compreso in essa anche il giudizio di opposizione a una cartella di pagamento per sanzioni derivanti da violazione del codice della strada. Inoltre, non solo la stessa legge esclude l'ammissibilità di tale sindacato nel caso di opposizione a sanzioni amministrative conseguenti a presunte violazioni del Codice della Strada ma esiste altresì una
Giurisprudenza di legittimità costante nel ritenere che in casi come questi non è ammesso il giudizio d'equità, poiché il petitum stesso insiste sulla presenza di un potere pubblico che si esplica nei confronti di un privato cittadino, che va pertanto tutelato (cfr. Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17212/2017).
Entrando nel merito della vicenda processuale, tra i motivi esposti, carattere preliminare, ed assorbente, assume quello relativo alla nullità della sentenza per vizio di ultra petizione, in violazione dell'art 112 cpc.
L'articolo 112 del codice di procedura civile sancisce uno dei principi fondamentali del processo civile: il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. In virtù di tale disposizione, il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla domanda, senza eccedere i limiti in cui essa è stata formulata dalle parti. Tale principio si ricollega strettamente al principio sancito dall'articolo 99 c.p.c., secondo cui nessuno può ottenere un provvedimento giurisdizionale senza averne fatto richiesta. Di conseguenza, il giudice non può pronunciarsi d'ufficio su questioni che devono essere sollevate dalle parti, né può estendere il proprio esame a elementi estranei alla domanda proposta. La prima regola desumibile dall'art. 112 c.p.c. impone al giudice l'obbligo di esaminare integralmente la domanda, pronunciandosi su ogni richiesta avanzata dalle parti, sia dall'attore sia dal convenuto (ad esempio, nel caso di una domanda riconvenzionale). L'eventuale mancata decisione su una domanda o su un'eccezione sollevata dalle parti integra il vizio di omessa pronuncia, che determina la nullità della sentenza. Tale vizio può essere fatto valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, ai sensi dell'art. 161 c.p.c. L'articolo 112 c.p.c. stabilisce, altresì, che il giudice non può eccedere i limiti della domanda, ovvero non può pronunciarsi su questioni non sottoposte al suo esame. In altre parole, il giudice non può ampliare o modificare il petitum, né può fondare la propria decisione su una diversa causa petendi rispetto a quella dedotta dalle parti. Qualora il giudice superi tali limiti, si configura il vizio di ultrapetizione, che rappresenta un motivo di impugnazione. In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui il giudice, pur avendo il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e attribuire il corretto nomen iuris al rapporto giuridico dedotto in giudizio, non può sostituire l'azione proposta con un'altra fondata su fatti diversi o su una differente causa petendi. L'introduzione di un nuovo titolo giuridico o di un nuovo tema di indagine integra, infatti, il vizio di ultrapetizione (cfr. Cass., Sez. VI, 17.01.2019, n. 1244;
Cass. Civ. n. 8082/2005).
Nel caso in esame, dalla lettura della sentenza impugnata emerge chiaramente che il giudice di primo grado ha ritenuto fondata l'opposizione, accogliendola in quanto gli opposti non hanno fornito prova della regolare notifica del verbale richiamato nell'atto impugnato. In particolare, il giudice sottolinea che il CP_3 titolare della pretesa impositiva derivante dal verbale contravvenzionale prodromico alla cartella esattoriale, non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrarne l'avvenuta notificazione. Di conseguenza, la pretesa azionata con la cartella di pagamento impugnata è stata dichiarata illegittima, poiché non è stato dimostrato che il verbale di constatazione dell'illecito è stato regolarmente contestato all'attuale opponente, in conformità con l'art. 201 del D.lgs. 30 aprile
1992, n. 285. Va sottolineando che il giudice di primo grado ha interpretato l'opposizione come un ricorso ex art. 23 della Legge 689/1981, ritenendola ammissibile poiché finalizzata a consentire all'opponente il recupero del mezzo di tutela previsto dalla legge per gli atti sanzionatori. Tuttavia, quanto argomentato dal giudice di primo grado non trova riscontro nella citazione in opposizione, poiché tra i motivi di impugnazione non figura alcuna censura relativa all'omessa notificazione del verbale di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata. Per essere più precisi l'opposizione, infatti, si fonda esclusivamente su censure mosse contro la cartella esattoriale, e si articola nei seguenti motivi:
• inesistenza giuridica della notificazione (la cartella sarebbe nulla poiché notificata tramite posta ordinaria anziché giudiziaria);
• prescrizione del diritto di riscossione;
• nullità della cartella per notifica oltre i 12 mesi (in violazione dell'art. 25 D.P.R.
602/1973);
• violazione del termine biennale di decadenza (stabilito dalla Legge 244/2007 che, dal 2008).
Ciò posto, va dichiarata la nullità della sentenza.
Vanno quindi esaminati i motivi di opposizione formulati in primo grado.
L'opponente in primo grado ha dedotto vizi di notifica della cartella esattoriale opposta.
Tale motivo, integra senza dubbio un' opposizione agli esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Come, infatti, ripetutamente osservato dalla Suprema Corte di Cassazione, (cfr. ordinanza n. 9790 dell'8 aprile 2019) "Difatti, in relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili i seguenti mezzi di tutela : 1) l'opposizione a sanzioni amministrative L. n.
689 del 1981, ex art. 23, (ora D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6), esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615 c.p.c., comma 1, quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
c)
l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi quelli strettamente attinenti alla notifica della cartella o riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass. 15120/2016; Cass. 14412/2016; Cass. 1985/2014; Cass. 15149/2005, nonchè, per argomenti in tal senso, Cass. 30774/2017; Cass. s.u. 22080/2017;
Cass. 16282/2016, in tema di violazioni del codice della strada)".
Orbene, nella fattispecie in esame, la eccepiva innanzitutto vizi di CP_1 notificazione e vizi formali della procedura esecutiva (violazione dell'art. 25 D.p.r.
602/73 , dell'art. 1, comma 417 della legge n. 311/04, dell'art. 1, comma 153 della legge n. 244/2007).
L'opposizione, in parte qua, è inammissibile in quanto tardiva.
Ed invero, depositava documentazione attestante Parte_2 la rituale notificazione della cartella di pagamento n. 07120190142509151000 in data 23.01.2020 mediante posta elettronica certificata.
Tuttavia, la società opponente provvedeva alla notificazione dell'opposizione soltanto in data 25.05.2020 ed l'iscrizione a ruolo della medesima in data 06.07.2020 e, dunque, tardivamente sia rispetto al termine di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 150/11 sia rispetto al termine di cui all'art. 617 c.p.c..
In ogni caso, trattasi di doglianze infondate, atteso che la notifica della cartella avveniva attraverso posta elettronica certificata, nessuna violazione dello Statuto del Contribuente si configura, stante la tempestività della notificazione eseguita dall' rispetto alla data di elevazione e di Parte_2 notificazione del sotteso verbale di accertamento;
sotto altro aspetto nessuna violazione dell'art. 1, comma 153 della legge n. 244/2007 si configura, atteso che il ruolo esattoriale n. 2019/012927 veniva formato e reso esecutivo in data
24.09.2019 ed allo stesso seguiva la notifica della cartella in data 23.01.2020.
Neppure la doglianza afferente la prescrizione - costituente un motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c. - merita accoglimento.
Invero nessuna prescrizione poteva ritenersi maturata considerato che il verbale di violazione sotteso veniva elevato in data 18.11.2017 e notificato in data 08.02.2018, cui seguiva la notificazione della cartella di pagamento n. 07120190142509151000 in data 23.01.2020.
Per le ragioni esposte l'appello va accolto e, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, va rigettata l'opposizione proposta in primo grado.
L'accoglimento dell'appello postula la riforma del regime delle spese processuali anche per il primo grado di giudizio. Le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del tenore delle difese svolte e dell'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa UR RT definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. R.G. 21242/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, dichiarata la nullità della sentenza nr n. 2007/2022 del
Giudice di Pace di Ischia, Dott.ssa Di Noto, nel giudizio RG. 1115/2020, depositata il 10 marzo 2022, rigetta l'opposizione proposta in primo grado;
- condanna al pagamento al pagamento delle Controparte_1 spese processuali in favore di e di
Parte_2 CP_2 che si liquidano per il primo grado in euro 278,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa nelle misure di legge, in favore di e per il
Parte_2 secondo grado in euro 462,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa nelle misure di legge, in favore di e di
Parte_2 CP_2 nonchè euro 91,00 per esborsi in favore di .
Parte_2
Così deciso, in Napoli, il 13.03.2025
Il Giudice, dott.ssa UR RT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa UR RT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 21242/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, dall'Avv. Cristiana Lupi (C.F. ), ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Roma, in Via Marcantonio Bragadin n. 96, int. 7
appellante
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. IORIO GIACOMO, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIA
COLONNA, 124 80077 ISCHIA presso il difensore avv. IORIO GIACOMO appellata
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo CP_2 P.IVA_3
Taurasi (Cod. Fisc. , elettivamente domiciliata negli uffici C.F._2 dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21
appellata
OGGETTO: appello avverso sentenze del Giudice di Pace di Ischia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e come da verbale di udienza del 26.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE L' ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_2
2007/2022 del Giudice di Pace di Ischia, dott.ssa Di Noto, nel giudizio RG.
1115/2020, depositata il 10 marzo 2022. Con tale sentenza il giudice ha accolto l'opposizione proposta dalla contro la cartella di pagamento n. CP_1
07120190143509151000, condannando l' in Parte_2 solido con al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 761,00 CP_2 complessivi, di cui € 50,00 per spese e € 711,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.
La vicenda trae origine dall'atto di citazione in opposizione con cui la ha CP_1 convenuto in giudizio e , dinanzi CP_2 Parte_2 al Giudice di Pace di Ischia, chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'ente di procedere con l'esecuzione forzata e, conseguentemente, la nullità e inefficacia della cartella esattoriale impugnata. Nel merito, ha chiesto la dichiarazione di estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione. L' si è costituita in Parte_2 giudizio chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità della domanda e, nel merito, il rigetto dell'opposizione per infondatezza. Ha inoltre eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio. Anche si è costituita, CP_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione, ritenendo illegittima la pretesa azionata con la cartella impugnata per mancanza di prova sulla notifica del verbale di accertamento al codice della strada, il cui mancato pagamento ha determinato la redazione della cartella esattoriale impugnata.
ha impugnato detta sentenza sollevando diversi Parte_2 motivi di appello. In primo luogo, ha dedotto la nullità della decisione per vizio di ultra petizione, poiché il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione sulla base di un motivo non dedotto dall'opponente, ovvero la mancata notifica del verbale presupposto. Secondo l'appellante, ciò ha determinato una violazione dell'art. 112
c.p.c., che impone al giudice di pronunciarsi nei limiti delle domande delle parti. In secondo luogo, l'appellante ha contestato la decisione per non aver dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva. Ha evidenziato che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta il 23 gennaio 2020 tramite PEC, mentre l'opposizione è stata proposta solo il 25 maggio 2020, con iscrizione a ruolo il 6 luglio 2020, ben oltre i termini previsti. Pertanto, l'opposizione, qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Infine, ha censurato la sentenza Parte_2 per aver omesso di verificare l'onere probatorio in capo alla in merito alla CP_1 tempestività dell'opposizione, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Alla luce di tali motivi, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con dichiarazione della sua nullità per vizio di ultra petizione e, in subordine, il rigetto dell'opposizione per tardività.
Si è costituita la contestando l'atto di appello per le seguenti CP_1 motivazioni:
• inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 342 c.p.c.;
• inappellabilità della sentenza di primo grado in virtù di quanto previsto dall'art
113 cpc (per le sentenze emesse secondo equità, ritenute tali quando il valore della causa non superi € 2.500);
• nullità della notifica della cartella esattoriale, per essere stata, la cartella esattoriale, notificata tramite PEC, utilizzando un indirizzo non registrato nei pubblici elenchi ufficiali, rendendo la notifica inesistente anche per orientamento giurisprudenziale (Cass. 17346/2019);
• ammissibilità della domanda di primo grado, sussistendo l'interesse del contribuente ad impugnare l'estratto di ruolo e la cartella per contestare la pretesa dell'amministrazione.
Inoltre la ha sostenuto che la cartella è un atto che prelude CP_1 all'esecuzione forzata, giustificando così l'interesse del debitore a opporsi. Per tutte queste ragioni, la ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza di primo grado, evidenziando l'illegittimità della pretesa esattoriale e la violazione dei principi di difesa e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Si è costituita eccependo le seguenti censure: nullità della sentenza CP_2 per vizio di ultrapetizione in violazione dell'art. 112 c.p.c., mancata dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione per tardività o infondatezza, inammissibilità e/o infondatezza dell'azione nei confronti di per carenza di responsabilità. CP_2 All'udienza a trattazione scritta del 26\11\2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini dell'art. 190 cpc.
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L'appello è fondato e meritevole di accoglimento per i motivi che di seguito si vanno ad esporre.
Preliminarmente deve riscontrarsi l'ammissibilità del gravame così come proposto.
Ed infatti i motivi di impugnazione non collidono con le prescrizioni dell'art. 342
c.p.c., dal momento che, sia pure in una forma discorsiva, consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a confutazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della decisione.
Va altresì ritenuta non accogliibile la doglianza afferente l'asserita inappellabilità della sentenza impugnata, per avere deciso, il Giudice di prime cure, secondo equità.
Al riguardo, si osserva che la regola della decisione secondo equità conosce alcune rilevanti eccezioni, tra le quali quella dettata dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo numero 150/2011, che recita: nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'articolo 113 non trova applicazione. Tale eccezione, peraltro, va interpretata in maniera estensiva, tanto da dover ritenere compreso in essa anche il giudizio di opposizione a una cartella di pagamento per sanzioni derivanti da violazione del codice della strada. Inoltre, non solo la stessa legge esclude l'ammissibilità di tale sindacato nel caso di opposizione a sanzioni amministrative conseguenti a presunte violazioni del Codice della Strada ma esiste altresì una
Giurisprudenza di legittimità costante nel ritenere che in casi come questi non è ammesso il giudizio d'equità, poiché il petitum stesso insiste sulla presenza di un potere pubblico che si esplica nei confronti di un privato cittadino, che va pertanto tutelato (cfr. Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17212/2017).
Entrando nel merito della vicenda processuale, tra i motivi esposti, carattere preliminare, ed assorbente, assume quello relativo alla nullità della sentenza per vizio di ultra petizione, in violazione dell'art 112 cpc.
L'articolo 112 del codice di procedura civile sancisce uno dei principi fondamentali del processo civile: il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. In virtù di tale disposizione, il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla domanda, senza eccedere i limiti in cui essa è stata formulata dalle parti. Tale principio si ricollega strettamente al principio sancito dall'articolo 99 c.p.c., secondo cui nessuno può ottenere un provvedimento giurisdizionale senza averne fatto richiesta. Di conseguenza, il giudice non può pronunciarsi d'ufficio su questioni che devono essere sollevate dalle parti, né può estendere il proprio esame a elementi estranei alla domanda proposta. La prima regola desumibile dall'art. 112 c.p.c. impone al giudice l'obbligo di esaminare integralmente la domanda, pronunciandosi su ogni richiesta avanzata dalle parti, sia dall'attore sia dal convenuto (ad esempio, nel caso di una domanda riconvenzionale). L'eventuale mancata decisione su una domanda o su un'eccezione sollevata dalle parti integra il vizio di omessa pronuncia, che determina la nullità della sentenza. Tale vizio può essere fatto valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, ai sensi dell'art. 161 c.p.c. L'articolo 112 c.p.c. stabilisce, altresì, che il giudice non può eccedere i limiti della domanda, ovvero non può pronunciarsi su questioni non sottoposte al suo esame. In altre parole, il giudice non può ampliare o modificare il petitum, né può fondare la propria decisione su una diversa causa petendi rispetto a quella dedotta dalle parti. Qualora il giudice superi tali limiti, si configura il vizio di ultrapetizione, che rappresenta un motivo di impugnazione. In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui il giudice, pur avendo il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e attribuire il corretto nomen iuris al rapporto giuridico dedotto in giudizio, non può sostituire l'azione proposta con un'altra fondata su fatti diversi o su una differente causa petendi. L'introduzione di un nuovo titolo giuridico o di un nuovo tema di indagine integra, infatti, il vizio di ultrapetizione (cfr. Cass., Sez. VI, 17.01.2019, n. 1244;
Cass. Civ. n. 8082/2005).
Nel caso in esame, dalla lettura della sentenza impugnata emerge chiaramente che il giudice di primo grado ha ritenuto fondata l'opposizione, accogliendola in quanto gli opposti non hanno fornito prova della regolare notifica del verbale richiamato nell'atto impugnato. In particolare, il giudice sottolinea che il CP_3 titolare della pretesa impositiva derivante dal verbale contravvenzionale prodromico alla cartella esattoriale, non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrarne l'avvenuta notificazione. Di conseguenza, la pretesa azionata con la cartella di pagamento impugnata è stata dichiarata illegittima, poiché non è stato dimostrato che il verbale di constatazione dell'illecito è stato regolarmente contestato all'attuale opponente, in conformità con l'art. 201 del D.lgs. 30 aprile
1992, n. 285. Va sottolineando che il giudice di primo grado ha interpretato l'opposizione come un ricorso ex art. 23 della Legge 689/1981, ritenendola ammissibile poiché finalizzata a consentire all'opponente il recupero del mezzo di tutela previsto dalla legge per gli atti sanzionatori. Tuttavia, quanto argomentato dal giudice di primo grado non trova riscontro nella citazione in opposizione, poiché tra i motivi di impugnazione non figura alcuna censura relativa all'omessa notificazione del verbale di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata. Per essere più precisi l'opposizione, infatti, si fonda esclusivamente su censure mosse contro la cartella esattoriale, e si articola nei seguenti motivi:
• inesistenza giuridica della notificazione (la cartella sarebbe nulla poiché notificata tramite posta ordinaria anziché giudiziaria);
• prescrizione del diritto di riscossione;
• nullità della cartella per notifica oltre i 12 mesi (in violazione dell'art. 25 D.P.R.
602/1973);
• violazione del termine biennale di decadenza (stabilito dalla Legge 244/2007 che, dal 2008).
Ciò posto, va dichiarata la nullità della sentenza.
Vanno quindi esaminati i motivi di opposizione formulati in primo grado.
L'opponente in primo grado ha dedotto vizi di notifica della cartella esattoriale opposta.
Tale motivo, integra senza dubbio un' opposizione agli esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Come, infatti, ripetutamente osservato dalla Suprema Corte di Cassazione, (cfr. ordinanza n. 9790 dell'8 aprile 2019) "Difatti, in relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili i seguenti mezzi di tutela : 1) l'opposizione a sanzioni amministrative L. n.
689 del 1981, ex art. 23, (ora D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6), esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615 c.p.c., comma 1, quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
c)
l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi quelli strettamente attinenti alla notifica della cartella o riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass. 15120/2016; Cass. 14412/2016; Cass. 1985/2014; Cass. 15149/2005, nonchè, per argomenti in tal senso, Cass. 30774/2017; Cass. s.u. 22080/2017;
Cass. 16282/2016, in tema di violazioni del codice della strada)".
Orbene, nella fattispecie in esame, la eccepiva innanzitutto vizi di CP_1 notificazione e vizi formali della procedura esecutiva (violazione dell'art. 25 D.p.r.
602/73 , dell'art. 1, comma 417 della legge n. 311/04, dell'art. 1, comma 153 della legge n. 244/2007).
L'opposizione, in parte qua, è inammissibile in quanto tardiva.
Ed invero, depositava documentazione attestante Parte_2 la rituale notificazione della cartella di pagamento n. 07120190142509151000 in data 23.01.2020 mediante posta elettronica certificata.
Tuttavia, la società opponente provvedeva alla notificazione dell'opposizione soltanto in data 25.05.2020 ed l'iscrizione a ruolo della medesima in data 06.07.2020 e, dunque, tardivamente sia rispetto al termine di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 150/11 sia rispetto al termine di cui all'art. 617 c.p.c..
In ogni caso, trattasi di doglianze infondate, atteso che la notifica della cartella avveniva attraverso posta elettronica certificata, nessuna violazione dello Statuto del Contribuente si configura, stante la tempestività della notificazione eseguita dall' rispetto alla data di elevazione e di Parte_2 notificazione del sotteso verbale di accertamento;
sotto altro aspetto nessuna violazione dell'art. 1, comma 153 della legge n. 244/2007 si configura, atteso che il ruolo esattoriale n. 2019/012927 veniva formato e reso esecutivo in data
24.09.2019 ed allo stesso seguiva la notifica della cartella in data 23.01.2020.
Neppure la doglianza afferente la prescrizione - costituente un motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c. - merita accoglimento.
Invero nessuna prescrizione poteva ritenersi maturata considerato che il verbale di violazione sotteso veniva elevato in data 18.11.2017 e notificato in data 08.02.2018, cui seguiva la notificazione della cartella di pagamento n. 07120190142509151000 in data 23.01.2020.
Per le ragioni esposte l'appello va accolto e, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, va rigettata l'opposizione proposta in primo grado.
L'accoglimento dell'appello postula la riforma del regime delle spese processuali anche per il primo grado di giudizio. Le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del tenore delle difese svolte e dell'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa UR RT definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. R.G. 21242/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, dichiarata la nullità della sentenza nr n. 2007/2022 del
Giudice di Pace di Ischia, Dott.ssa Di Noto, nel giudizio RG. 1115/2020, depositata il 10 marzo 2022, rigetta l'opposizione proposta in primo grado;
- condanna al pagamento al pagamento delle Controparte_1 spese processuali in favore di e di
Parte_2 CP_2 che si liquidano per il primo grado in euro 278,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa nelle misure di legge, in favore di e per il
Parte_2 secondo grado in euro 462,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa nelle misure di legge, in favore di e di
Parte_2 CP_2 nonchè euro 91,00 per esborsi in favore di .
Parte_2
Così deciso, in Napoli, il 13.03.2025
Il Giudice, dott.ssa UR RT